Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995
Rete unitaria della pubblica amministrazione
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISTO l'art. 5, comma 2, lett. b), e) ed f),
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il Documento di programmazione economica e
finanziaria per il triennio 1996-98;
VISTO il Piano per l'informatica della pubblica
amministrazione per il triennio 1995-1997;
RITENIUTA l'opportunità di definire i principi e
Ie modalità per la realizzazione di una Rete unitaria della pubblica
amministrazione, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il
perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto Iegislativo 12 febbraio
1993, n. 39;
SENTITO il Consiglio dei Ministri nella riunione
del 5 settembre 1995;
EMANA
la seguente direttiva:
"Rete unitaria della
pubblica amministrazione"
1
- Oggetto e ambito di Applicazione
La presente direttiva traccia le linee per la
realizzazione della Rete Unitaria della pubblica amministrazione, indicata nel
Piano triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione 1995-1997 quale
progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi di
efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e
contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
Alla presente direttiva si conformano le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (con i limiti, appresso precisati, per talune categorie di enti);
2
- Finalità del sistema
La realizzazione di una Rete unitaria della
Pubblica amministrazione costituisce momento essenziale del processo di
ammodernamento dell'Amministrazione pubblica da tempo avviato, in coerenza con
gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, ribaditi in
sede di approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per
il triennio 1996 - 1998.
La Rete unitaria consentirà, in prospettiva, al
sistema informativo di ciascuna amministrazione, l'accesso ai dati e alle
procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto della
normativa in materia di limiti all' accesso, di segreto e di tutela della
riservatezza (con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e
procedure per la salvaguardia dei dati protetti).
La Rete offrirà un sistema informativo integrato
che permetterà alle singole amministrazioni, da un lato, di
"colloquiare" tra di loro per lo scambio di ogni documento ed
informazione utile, dall'altro, di proporsi verso la collettività come centro
unitario erogatore di dati e prestazioni amministrative favorendo, così, "
l'avvicinamento" del cittadino all'Amministrazione e il decentramento
"reale" di quest'ultima.
La Rete unitaria (da realizzare in modo da
evitare interferenze che compromettano l'attività corrente delle
amministrazioni) assicurerà l'interconnessione telematica di tutte le reti
esistenti. Le reti delle singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione
all'interno del sistema unico continueranno a funzionare sotto la
responsabilità di queste ultime, conservandosi a ognuna di esse anche la
competenza e responsabilità della progettazione e realizzazione dei propri
sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove regole tecniche comuni.
La Rete unitaria - che si manifesta come un
sistema integrato delle singole reti (e, dunque, come "Rete di reti")
- condurrà all'utilizzazione ottimale delle risorse telematiche e a
significative economie nei costi di impianto e di esercizio.
3
- Aree di intervento per la realizzazione del sistema
La Rete unitaria sarà attivata con interconnessioni
telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di
commutazione e instradamento assicurando punti di accesso nei capoluoghi di
provincia e, progressivamente in tutte le sedi delle singole amministrazioni.
Ai fini di tali interconnessioni saranno operati,
nelle singole reti, gli interventi necessari in conformità a quanto verrà
disposto dalle regole tecniche dettate - come prevede il decreto legislativo 12
febbraio 1993,n. 39, - dall'Autorità per l'Informatica della P.A.
L'interconnessione tra i sistemi informativi
avverrrà, in sede periferica, utilizzando i comitati metropolitani e
provinciali di cui al decreto-legge 24 novembre 1990, n.344, convertito con
modificazioni dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, con modificazioni convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
quali punti di accesso per la "Rete di Governo" che farà capo al
Ministero dell'Interno.
Al fine della interoperabilità delle reti
delle singole amministrazioni, nell'ambito della Rete unitaria, dovrà
procedersi - sulla base di regole tecniche definite dall'Autorità per
l'informatica - alle necessarie modificazioni e integrazioni dei relativi
sistemi informativi, in modo da consentire lo sviluppo dei servizi comuni.
Con riferimento ai programmi applicativi, le
amministrazioni dovranno - anche in questo caso secondo le indicazioni e regole
tecniche definite dall'Autorità per l'Informatica - introdurre le necessarie
modifiche nella tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo
da realizzare il dialogo tra i sistemi informativi.
4
- Sviluppo del sistema
Il sistemla prenderà inizio con la realizzazione
della rete metropolitana di Roma, per la quale verranno adottate soluzioni
innovative coerenti con l'evoluzione in atto dei processi di standardizzazione,
tenendo di vista la necessità di ricondurre all'interno della Rete unitaria sia
il servizio dati che il traffico telefonico e di videoconferenze.
I servizi forniti dalla rete metropolitana
verranno progressivamente estesi anche a livello nazionale.
Successivamente, anche le reti delle Regioni,
degli enti locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella
nazionale potranno interconnettersi con la Rete unitaria, nel rispetto delle
autonomie, anche finanziarie, costituzionalmente garantite.
A tal fine sarà cura dell'Autorità per
l'informatica procedere ad uno studio preliminare concernente gli aspetti
tecnici e le modalità di connessione delle reti delle Regioni, degli enti
locali e degli enti pubblici di dimensione inferiore a quella nazionale alla
Rete unitaria.
5
- Modalità e fasi di realizzazione
Entro il 31 gennaio 1996 I'Autorità per
l'informatica predisporrà uno studio di fattibilità concernente gli aspetti
relativi all'interconnessione e all'interoperabilità tra le reti, considerando
anche l'eventuale istituzione di un centro tecnico di assistenza per le
amministrazioni che utilizzeranno la Rete. Il Ministero delle poste e delle
Telecomunicazioni parteciperà, con i suoi organi tecnici, alla elaborazione
dello studio di fattibilità. Le altre Amministrazioni offriranno ogni utile
collaborazione all' Autorità per l'informatica, che potrà avvalersi anche
della collaborazione di enti ed istituti specializzati.
La complessità delle problematiche che dovranno
essere affrontate già nel corso dell' elaborazione dello studio di
fattibilità, richiede l`istituzione, sin da questo momento, di un apposito
Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale
Comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sullo studio di
fattibilità, ha il compito di esaminare le più rilevanti problematiche
relative alla elaborazione ed alla attuazione del progetto, anche con
riferimento alle procedure di affidamento del servizi.
Il Comitato formulerà proposte al Consiglio dei
Ministri in relazione alle soluzioni, anche di carattere legislativo, che
riterrà opportune. Entro il mese di giugno del 1996, in occasione del Piano
triennale 1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere - qualora non
siano già previsti nel precedente Piano triennale - progetti per l'adeguamento
degli attuali sistemi informativi alla Rete unitaria, nonché piani per la
realizazione del software applicativo in grado di trarre il massimo
vantaggio dai servizi d'interoperabilità offerti dalla Rete.
Nel corso del 1996 le amministrazioni
collaboreranno inoltre con l'Autorità per individuare le applicazioni nuove da
realizzare tenendo conto della Rete unitaria; provvederanno, altresì, ad
individuare le applicazioni esistenti da modificare e da integrare con quelle
delle altre amministrazioni al fine di realizzare un sistema informativo
unitario.
Nel corso dello stesso anno si procederà
all'adeguamento delle reti locali e dei sistemi di fonia delle sedi delle
amministrazioni centrali situate nell'area di Roma in modo tale che, a partire
dal 1997, si inizino a realizzare i collegamenti con la rete metropolitana.
Nel biennio 1997-98 le amministrazioni
provvederanno ad effettuare le interconnessioni delle reti geografiche, delle
reti locali e delle centrali telefoniche con la rete metropolitana di Roma.
Nel biennio 1998-99 verrà programmata e
realizzata la migrazione delle reti esistenti nella Rete unitaria della Pubblica
Amministrazione.
Le singole amministrazioni dovranno adeguare
organizzazione e procedure in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto
integrato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.
Il Ministro per la funzione pubblica adotterà
iniziative rivolte a promuovere interventi organizzativi e procedimentali (anche
ai fini della semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete.
Inoltre il Ministro per la funzione pubblica,
anche in vista della mobilità e riqualificazione del personale, promuoverà -
in collaborazione con l'Autorità per l'informatica e avvalendosi della Scuola
Superiore della P.A. attività di formazione volte a sviluppare l'approccio
informatico allo svolgimento del lavoro amministrativo, prevedendo corsi
destinati al personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali.
Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la
pubblica amministrazione di personale con la specifica professionalità,
assumerà le opportune iniziative per l'indizione di concorsi per l'accesso a
ruoli unici per le qualifiche tecniche in materia informatica.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge
le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto
della Rete unitaria.
Il Governo s'impegna ad adottare le misure
legislative, regolamentari ed amministrative che si rendanno necessarie per dare
compiuta effettività ai contenuti della presente direttiva.
Roma, 5 settembre 1995
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
F.TO DINI
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