DECRETO-LEGGE 1. maggio 1997 n.
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Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni per il recepimento della direttiva 96/2/CE in materia di
comunicazioni mobili personali, in modo da poter procedere all'emanazione di un
unico testo regolamentare con le norme da adottare ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, coordinato con le ulteriori
disposizioni necessarie ad assicurare la immediata applicazione delle
disposizioni in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Attuazione della direttiva 96/2/CE
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva
96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili
e personali, prevedendo la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la
fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di
comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad
impiegare infrastrutture fornite da terzi, la sottoposizione delle imprese ad
autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri
di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema
di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare
oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le
norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e
di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di
Unione europea.
3. Con la medesima procedura di cui al comma 1
possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni
eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo
emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione
riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.
Art. 2.
Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e
personali
1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1,
si provvede a:
a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari, le bande di frequenza
per i servizi di comunicazioni mobili e personali, secondo le verifiche del
mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti;
b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio
di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle
imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio
pubblico radiomobile di comunicazione GSM fin dal 1 gennaio 1998, nel rispetto
delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a);
c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di
frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005, le bande di frequenze
1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano
necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A
seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni attribuirà alla suddetta concessionaria
bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualità del
servizio;
d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero
della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni le restanti gamme;
e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in
relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via
satellite.
2. La procedura di gara di cui al comma 1,
lettera b), è avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito
Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui
fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle
telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il compito di:
a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
mercato del servizio DCS 1800;
b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e
al disciplinare di gara;
c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di
gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo
stesso Comitato dei Ministri.
3. Con regolamento del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si
disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione
tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e
personali gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle
modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per
le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque
connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz,
nonché alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di
spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche
parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano
fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle
finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto
delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme
necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo
3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con
destinazione vincolata.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 1 maggio 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Andreatta, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Flick
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