Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N. 39
Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto
medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma I
risponde alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei servizi;
b) trasparenza dell'azione amministrativa;
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1
risponde ai seguenti criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative
comunitarie;
c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi
informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali,
i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di
raccomandazioni, nei modi previsti dall'art . 7.
Art. 2
1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla
progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi
automatizzati.
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano
triennale di cui all'art. 9.
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità
prevista all'art. 4, c conservano la titolarità dei programmi applicativi.
Art. 3
1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni
sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione
su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti
mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati
dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione,
trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile.
Art. 4
1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con
indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e
professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è
nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del
presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del
presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal
relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di
consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o
dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non
possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti
statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono
collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde ai presidente dell'Autorità
ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il
direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più
di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al
Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.
Art. 5
1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento.
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta
con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati,
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati
progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo
consuntivo della Corte dei conti .
Art. 6
1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si
avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente
partecipazione pubblica. in posizione di comando, di distacco o, nel limite
massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme
di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al
Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito
ruolo del personale dell'Autorità.
Art. 7
1. Spetta all'Autorità:
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità
e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la
sicurezza dei sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente
riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle
amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura
informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla
realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgono apparati amministrativi non
statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite
conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;
d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i
risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai
costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante
l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della
qualità;
e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di
formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di
programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti
generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso
l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la
valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi
automatizzati;
g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi,
curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad
organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di
raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai
rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni
concernenti i sistemi informativi automatizzati;
l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego
dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h),
l'Autorità può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la
stipulazione di protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle province italiane (UPI), con
l'Associazione nazionale dei comuni d'ltalia (ANCI), con l'Unione nazionale
comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti
e società concessionari di pubblici servizi in materia di pianificazione degli
investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di
sistemi informativi .
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad
esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
Art. 8
1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine
l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara
fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con
regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità
per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità
da corrispondere ai componenti della commissione.
4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla
normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente
dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di
parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere
rilasciato dall'Autorità.
Art. 9
1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione
del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b).
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive
revisioni annuali:
a) l'Autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;
b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente
alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al
primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei
relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e
modalità di affidamento;
c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle
amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla
lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali
bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti
dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono
documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la
manovra di finanza pubblica.
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30
aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno
precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con
particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e
ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 10
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente
generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente
di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi
informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma I cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità
per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle
tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d).
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla
definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a
consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate,
delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.
Art.11
1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei
posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per
l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di
attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica.
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati
nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale
di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente
specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi
informativi automatizzati.
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi
automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore
notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni
previsti dai contratti collettivi.
Art. 12
1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni
stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in
capitoli approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.
2. I capitoli prevedono in ogni caso:
a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della
normativa comunitaria;
b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per
il collaudo definitivo;
c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo
complessivo;
d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il
mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di
decadenza, risoluzione, sostituzione;
e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;
f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;
g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a
terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;
i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei
contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione
operativa;
l) la dichiarazione che i titoli dei programmi applicativi sviluppati
nell'ambito di contratti di fornitura siano le amministrazioni.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni
possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di
singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi del presente
decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall' Autorità.
Art. 13
1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di
sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di
fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato
ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure
per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico
monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il
monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei
contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano già stati
stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua
richiesta, l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può
essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto
dall'Autorità e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. della legge 10
ottobre ]990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia
dell'amministrazione, l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione
del monitoraggio sono a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui
l'amministrazione provvede alla predetta esecuzione direttamente o tramite
società specializzata.
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei
contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica
dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1,
lettera d). Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo,
questo è disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica.
L'impresa contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità
durante lo svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione della
partecipazione all'aggiudicazione successiva.
Art. 14
1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi
informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono
sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e
successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base
di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle
amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla
pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere
al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La
Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo.
Art. 15
l. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire
all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o
comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole
della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle
amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i
conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti
dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con
le amministrazioni.
Art. 16
1. Entro il 31 dicembre l993 sono adottati, su proposta dei Ministri
competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei
sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la
difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di
consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a
decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui
agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi
provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione
dati di cui all'art. 8 della stessa legge.
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1
hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui
all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le
amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di
competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti
della metà.
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e
la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma l sono coperte
dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione
dell'amministrazione interessata.
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono
la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati
personali.
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi
automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
8. Con i regolamenti di cui al comma I sono altresì individuate particolari
modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione
della giustizia.
Art. 17
1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di
prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del
Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi
di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994.
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, L'Autorità
determina caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da
parte delle amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione.
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso
di rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di
prorogare i rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni,
oppure di far ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al
triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra con società
specializzata avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e
conduzione tecnica di sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il
31 dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è presidente dell'Autorità.
Durante tale periodo non si applica il regime di incompatibilità previsto, per
il presidente, dall'art. 4, comma 3.
Art. 18.
1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18
gennaio 1923, n.94, e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9)
e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo
1983, n.93.
|