(S.ORD. ALLA G.U. N. 306 SERIE
GENERALE PARTE PRIMA DEL 31 12 1992 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14
maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è aggiunto il seguente comma: "Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla
protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399".
Art. 2.
1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
"8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso".
Art. 3.
1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"Art. 12- bis. - Salvo patto contrario, qualora un programma per
elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato".
Art. 4.
1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"Art. 27- bis. - La durata dei diritti di utilizzazione economica del
programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si
computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1. gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si verifica l'evento
considerato dalla norma".
Art. 5.
1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente sezione:
"Sezione VI - PROGRAMMI PER ELABORATORE
Art. 64- bis . - 1. Fatte salve le disposizioni
dei successivi articoli 64- ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di
effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare
dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64- ter . - 1. Salvo patto contrario, non
sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate
nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per
l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può,
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora
egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma
sono nulli.
Art. 64-quater . - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi,
di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia
il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già
facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute
in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal
conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di
un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva,
o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da
consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli
interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma".
Art. 6.
1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n.
633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Alla Società italiana
degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi".
b) Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: "I registri di cui al
presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti
informatici".
Art. 7.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed
onerosa".
Art. 8.
1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore".
Art. 9.
1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto
previsto dall'art. 171- bis".
Art. 10.
1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito
"Art. 171- bis . - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro,
programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di
sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è
soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L.
500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la
multa a L. 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma
oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita,
detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente
distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942,
n. 1369.
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della
sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati".
Art. 11.
1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n.
633, è inserito il seguente:
"Art. 199- bis. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data".
Art. 12.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanarsi, sentita la Società italiana degli autori ed editori,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate
le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione
di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.