Decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545 coordinato con la legge di
conversione 23 dicembre 1996, n. 650 (GU serie generale n. 300 del 23 dicembre
1996), recante:
Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
(GU serie generale n. 249 del 23
ottobre 1996),
AVVERTENZA:
Il titolo del presente decreto è stato
modificato dalla legge di conversione con quello sopra riportato.
Il testo coordinato qui pubblicato è stato
redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
La legge di conversione sostituisce integralmente
le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 4.
Le modifiche apportate dalla legge di
conversione, secondo quanto prevede il comma 7 dell'art. 1 della legge stessa
(v. appresso), entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
I commi da 2 a 7 dell'art. 1 della legge di
conversione così recitano:
"2. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti
disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti
disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e
sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni
televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i
servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti
disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore
dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana".
Art. 1. Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito
locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata
1.In attesa della riforma complessiva del sistema
radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle
indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n.
420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente
svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e
locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del
sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione
di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9
marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a. della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di
reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già
liberalizzati;
b. della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del
regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c. della direttiva 96/19/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei
mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si
riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di
ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti
di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve
le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma
stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle
autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di
interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi
di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura
prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori
dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone
complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a
bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del
capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in
corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati
dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra,
funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle
attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione
segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del
pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli
eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25
giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:
"1. Fino all'entrata in vigore di una
nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una
ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi
durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile
dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di
amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di
rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private
interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e
concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche
nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria.
Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni
convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale
di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e
finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi
e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della
società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla
attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera
assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al
consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi
contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da
parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del
piano".
6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,
n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Controllo della gestione
sociale)
1. Il controllo della gestione sociale è
effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un
collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore
generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei
soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale
entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del
collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilità previste per i membri
del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio
sindacale.
3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre
1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
è abrogato".
7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della
legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice
direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione
dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi".
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche,
culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e
promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai
processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può
realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo
19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra
regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla
legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6
agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, è sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni statali, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici,
questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale,
sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti
nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche
nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per
cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di
promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono
tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito
nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le
campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti
televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione
europea".
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle
disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori
degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal
comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validità delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di
intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di
azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari
nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei
concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per
cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La
possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei
soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge
n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello
stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.
14. Sono consentite durante il periodo di
validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le
acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a
responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di
concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia
dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del
procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni
rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione
delle modifiche tecniche richieste".
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno
titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per
interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di validità delle concessioni
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e
successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.
18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
"8. La trasmissione di messaggi
pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere
per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione
sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario.
Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in
quella successiva".
19. Per i concessionari per la radiodiffusione
sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è
portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di
affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante
segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei
programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in
tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre
1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6
agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
"18. E' comunque requisito essenziale per
il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a
destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie
e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non
commerciale".
22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un
decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione,
la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da
satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche
nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC
(Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).
Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni,
oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex,
ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di
autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati
al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione.
L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non
numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che
si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto
regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed
internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico,
pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche,
locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex
quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali",
"chat line", "one to one" e "hot line", nelle
fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì
divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi,
pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente
dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del
servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino
le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale , stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con
un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati
contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli
articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19,
comma primo, della legge 5 agosto, 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12
e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con
qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono
tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto
di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le
fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i
sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte
individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di
dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area
geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico,
sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40
per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola
concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono
tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una
comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a. denominazione e codice fiscale della
fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato,
ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di
lucro, con indicazione normativa del rispettivo legale rappresentante;
b. denominazione e codice fiscale della società
editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da
questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c. sede legale;
d. elenco e tiratura dei periodici editi, con
indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e. numero complessivo dei dipendenti e dei
giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f. contributi pubblici, ricavi da vendite,
abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da
ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di
ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto
riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli
articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo
stesso attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29
si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1,
comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto
1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i
provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice
civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci
di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma
secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su
tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio
relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito
con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo
stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di
appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge
5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto
economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità,
integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di
ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità".
35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della
legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:
"10. Alle imprese editrici di quotidiani
o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,
risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano
complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle
Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a
decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato
domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei
contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo
capitolo di bilancio, è corrisposto:".
36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
"11-bis. Ai fini dell'applicazione dei
commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza
politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione
dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico
collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e
rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati,
certificata dalla Camera di cui sono componenti.".
37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:
"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono
abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi
previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi
previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse
imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".
38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.
39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a. il periodo: "Le imprese di cui al
presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare
testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente:
"Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre
anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per
la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni,
ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";
b. l'ultimo periodo è soppresso.
40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano
maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori
dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla
comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento
milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non
provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e)
ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni.
42. Competente alla contestazione ed
all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo,
che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della
propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite
dall'articolo 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della
Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione, i soggetti di
cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui
ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a. gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi
quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b. l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
c. il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1983, n. 73;
d. gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
e. il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f. l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella
parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la
validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci
e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g. l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h. l'articolo 17, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle
disposizioni di cui alla lettera b).
47. È abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.
48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un
compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera
avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli
soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In
mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il
Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre
prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno
due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della
sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da
contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita
in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di
spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di
finalità di volontariato.".
49. È autorizzata la concessione a favore
dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla
Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20
miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle
disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle
azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la
ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare continuità al pieno
funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale
dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un
contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni
fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria
ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma
49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a
carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti
dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633.".
53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori
di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica
estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere
dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia
contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita
pattuizione tra di esse.".
54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempreché, per
effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in
protezione alla data del 29 giugno 1995.".
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere
dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"anteriormente al 29 giugno 1995".
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a
5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende
alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2
dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini
dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario
chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58. Il diritto di autore di opere del disegno
industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di
attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del
presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo
schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
59. La commissione centrale per la musica, di cui
all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per
la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327,
convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la
cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui,
rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la
commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di
cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il
Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni
rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione
consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per
il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e
lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto
disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite,
nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per
lo spettacolo intenda loro affidare.
60. È istituita la commissione consultiva per la
danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza
già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra
funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi
59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il capo del Dipartimento dello
spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di
sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due,
rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su
designazione della conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti
altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni.
Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento
delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il
capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del
medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai
commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un
ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico,
essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni
venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli
altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai
sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro
insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica
ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto
delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle
commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è
determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle
commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle
sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma
59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996,
fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni
di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede
alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in
cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il
cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i
problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica
in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali
relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle
attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma
67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i
problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non
superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla
determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei
sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e
di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello
spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo
Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
60. Il comitato per i problemi dello spettacolo
è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica
quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i
problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei
commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento
delle soppresse commissioni di cui al comma 59.
71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con regolamento governativo
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il
comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle
attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di
spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale
così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio
1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti
le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere.".
Articoli 2 e 3.
(Sostituiti dalla legge di
conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo soprariportato).
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|