Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(G. U. n. 249 del 23 ottobre 2002)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge
comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad
emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in
materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione
delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e
97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive
97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive
92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente
ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione
delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di
servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione
della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di
appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585,
recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12
giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per
le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del
codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli
articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura
nelle attività produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la
funzione pubblica e delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i
pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2 (note) -
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra
imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro
il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro
organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche
finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la
cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica
organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento
contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue
principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato
a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui
un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una
procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al
saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche
le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da
apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla
data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività
produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali
definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in
data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1993.
Art. 3 - Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai
sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4 - Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è
stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di
prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei
servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o
della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente
previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità
della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari
deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il
termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti
medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui
all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è
inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un
termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le
diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti
concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle
attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione
per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5 - Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del
presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti
percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui
al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6 - Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del
maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui
imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di
proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi
presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7 - Nullità
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato
pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla
natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei
contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra
circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza
essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello
di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero
l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai
propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più
lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto
riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle
altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce
ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8 (nota) -
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza
delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani,
sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni
generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo
e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del
provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso
nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da
Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità
del fatto.
Art. 9 (note) -
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è
abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte
le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del
ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta
giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a
trenta né superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione
provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
Art. 10 (note) -
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così
sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il
committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un
interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale
strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua
più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno
di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali,
salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e
salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo
giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si
applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta
giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari
al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".
Art. 11 (nota) -
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti
conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile,
preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è
opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture
delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.