Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione
(G. U. n. 87 del 14.4.2003 - S. O. n.61) - Testo in vigore dal 29.4.2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e
l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento
della citata direttiva 2001/29/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle
imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di
lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e
disciplina della proprieta' letteraria; Visto il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto
d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25
febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19
febbraio 2003 e della Commissione 2a del Senato della Repubblica in data 27
febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del
diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
1 . L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza
filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri
mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a
disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. 11 diritto di cui
al comma I non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 3
1 . L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
" Art- 17- 1. 11 diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre
nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione,
le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. I1 diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o
il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.".
Art. 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare
su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile. 2. E'
consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al
comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di
diritti connessi.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 61- 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1 . L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte
le indicazioni seguenti:
titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli
20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in
altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. 2. La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato.
Art. 66- 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di
conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino
la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu
tenuto.
Art. 67- 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o
amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma
3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi
diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al
comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e,
in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei
prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza
pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a
quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di
cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari
nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle
biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da
licenza.
Art. 71-quater- 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un
equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e
71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai
fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2
in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di
cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13,
72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi
o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di
un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità
di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia
digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque
entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi
del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti
di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il
trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti
uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli
artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle
attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni.
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad
opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto
individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale
delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies - I. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I,
I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II,
nonché al capo I del titolo II-bis.".
Art. 10
I. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n.
633, è sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 72 - I. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte
e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il
quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 74 - 1. I1 produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia
effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause
che turbano la regolarità dell'utilizzazione.".
Art. 14
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il
fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.".
Art. 15
1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili.".
Art. 16
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o
di rappresentazioni di suoni. 2. E' considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art.78-bis - I. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito
il seguente:
"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e
delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o
della sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 80- 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che
le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il
compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il
suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o
esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 533, è
sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di
opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito dal
seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di
protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 1 02-bis, camma 3, sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al
pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o
il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i
termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque
numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
`Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta
giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai
sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro
5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n.
3) è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad
altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo camma, della legge 22 aprile 1941, ri. 633,
la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.".
Art. 27
I. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o
del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro
103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per
ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituto dal
seguente:
174-ter - 1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere
misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con
i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e
del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la
revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.".
Art. 29
1. Dopo 1' arti colo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
" Art 174-quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il
Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.".
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei
reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato,
la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei
supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di
programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono
essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione
degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o
proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono
altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla
lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione
relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione,
in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la
ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella
relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo
71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la
formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al
produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico
sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni,
di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione
del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In
tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli
esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma,
lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione
è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente,
è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,
il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di
conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una
proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la
domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90
giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove
il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore
delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza
scopo di lucro
Art. 36
1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data I° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti
interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma l; 73-bis e
71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle
loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto ".
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui all' art.
5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies,
comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e
integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di
promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti
o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e
agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data del 22 dicembre
2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della
stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione
previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, sia scaduto alla data deI 22 dicembre 2002, non sono nuovamente
protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.
633, è fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del
decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio:
0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente
per i supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi,
quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e
cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video:
0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di
registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi,
quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale
audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma
7 è sostituito dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e
dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione
dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro
vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della legge 22
aprile 1941, n.633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
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