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Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale

GU n. 99 del 29 aprile 2006 (suppl. ord. n. 105)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione;

  Visto  l'articolo 14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante

disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

  Visto  l'articolo 10  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, recante

interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto

normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;

  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in

materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme

in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni

pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge

23 ottobre 1992, n. 421;

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante

disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali;

  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice

dell'amministrazione digitale;

  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42, recante

istituzione   del   sistema  pubblico  di  connettivita'  e  la  rete

internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo

10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del

6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione

e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui

alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge

21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo

23 novembre 2000, n. 427;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi

dell'articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 17 marzo 2006;

  Sulla  proposta  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di

concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro

dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il

Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive

e con il Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

 Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n.  82,  di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate

le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune

tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le

parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del

titolare»  e  sono  soppresse  le  parole:  «ai titolari e confermano

l'identita'  informatica  dei  titolari  stessi;»; alla lettera q) la

parola:    «autenticazione»    e'    sostituita    dalla    seguente:

«identificazione»;  alla  lettera r)  sono soppresse le parole: «e la

sua  univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale

l'apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma

elettronica».

 

      

                               Art. 2.

 Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 5  dell'articolo  2  del decreto legislativo, dopo le

parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese

hanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati

effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al

rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della

dignita' dell'interessato.».

 

      

                               Art. 3.

 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  3  del  decreto legislativo dopo le

parole:   «pubbliche   amministrazioni»   e'   soppressa  la  parola:

«centrali».

  2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 3 del decreto legislativo sono

inseriti i seguenti:

    «1-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle

amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse

tecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro

autonomia normativa.

    1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui

al  comma 1  sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo.».

 

      

                               Art. 4.

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole:

«al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42» sono sostituite

dalle seguenti: «al presente decreto,».

 

      

                               Art. 5.

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono

inseriti i seguenti:

    «1-bis.  Gli  organi  di governo nell'esercizio delle funzioni di

indirizzo  politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive

generali  per  l'attivita'  amministrativa e per la gestione ai sensi

del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle

disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme

restando  le  eventuali  responsabilita'  penali,  civili e contabili

previste dalle norme vigenti.».

  2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:

    «5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i

processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli

riguardanti  l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed

imprese anche con l'intervento di privati.».

 

      

                               Art. 6.

Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Dopo  il  comma 3  dell'articolo  14 del decreto legislativo e'

inserito il seguente:

    «3-bis.  Ai  fini  di  quanto  previsto  ai  commi 1,  2  e 3, e'

istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica,

presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne

definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione

permanente  per  l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti

locali con funzioni istruttorie e consultive.».

 

      

                               Art. 7.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo  17 del decreto legislativo e'

inserito il seguente:

    «1-bis.   Ciascun   Ministero   istituisce  un  unico  centro  di

competenza,  salva  la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio

centro.».

 

      

                               Art. 8.

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  20 del decreto legislativo, dopo le

parole:   «con  strumenti  telematici»  sono  inserite  le  seguenti:

«conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da:

«a  tutti  gli  effetti  di  legge, se conformi alle disposizioni del

presente  codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «agli  effetti di legge, ai sensi delle

disposizioni del presente codice».

  2.  Dopo  il  comma 1  dell'articolo 20 del decreto legislativo, e'

inserito il seguente:

    «1-bis.  L'idoneita'  del  documento  informatico a soddisfare il

requisito  della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio,

tenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita',

sicurezza,  integrita'  ed  immodificabilita',  fermo restando quanto

disposto dal comma 2.».

  3.   Il   comma 2  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  e'

sostituito dal seguente:

    «2.  Il  documento informatico sottoscritto con firma elettronica

qualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole

tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  71,  che  garantiscano

l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita' e l'immodificabilita'

del  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo

di  firma  ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il

requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di

nullita',  dall'articolo  1350,  primo  comma,  numeri  da 1 a 12 del

codice civile.».

  4.  Al  comma 3  dell'articolo  20  del decreto legislativo dopo le

parole:  «Le  regole  tecniche»  sono  inserite le seguenti : «per la

formazione,».

 

      

                               Art. 9.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole:

«e   sicurezza»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «,  sicurezza,

integrita' e immodificabilita».

  2.  Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo:

«L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma  si presume riconducibile al

titolare,  salvo  che  sia  data  prova contraria.» e' sostituito dal

seguente:   «L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma  si  presume

riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».

 

      

                              Art. 10.

Modifica  della  rubrica  dell'articolo  22  del  decreto legislativo

                         7 marzo 2005, n. 82

  1.   La   rubrica  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  e'

sostituita  dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie.

Formazione e conservazione.».

 

      

                              Art. 11.

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

  ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

  1.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  23 del decreto legislativo e'

inserito il seguente:

    «2-bis.  Le  copie su supporto cartaceo di documento informatico,

anche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma

digitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l'originale da cui

sono  tratte  se  la  loro  conformita' all'originale in tutte le sue

componenti   e'   attestata   da   un   pubblico   ufficiale  a  cio'

autorizzato.».

  2.  All'articolo  1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «vigenti regole tecniche,» e'

soppressa  la  parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su

supporto  cartaceo»  sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui

al presente comma».

 

      

                              Art. 12.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.   Al   comma 1,   lettera g),   dell'articolo   28  del  decreto

legislativo,  la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole:

«rilasciato  il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata

in   conformita'   alle   regole   tecniche  ed  idonea  a  garantire

l'integrita'  e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel

certificato medesimo».

  2.  Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole:

«Il   certificato   qualificato   contiene»,  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere».

  3.  Alla  lettera a)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto

legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite

le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».

  4.   La   lettera b)  del  comma 3  dell'articolo  28  del  decreto

legislativo, e' sostituita dalla seguente:

    «b)  i  limiti  d'uso  del  certificato, inclusi quelli derivanti

dalla  titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di

cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».

 

      

                              Art. 13.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole:

«nel   processo  di  verifica  della  firma»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «nel certificato».

 

      

                              Art. 14.

Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  32  del decreto legislativo dopo le

parole:  «Il  titolare  del  certificato  di  firma  e'  tenuto» sono

inserite  le  seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di

firma  e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri»

sono  inserite  le  seguenti:  «;  e'  altresi'  tenuto ad utilizzare

personalmente  il  dispositivo  di firma.»; sono soppresse le parole:

«ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza

del buon padre di famiglia.».

  2.  Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole:

«ad  altri,  ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite

dalle seguenti: «a terzi».

  3.  Alla  lettera j)  del  comma 3  dell'articolo  32  del  decreto

legislativo  le  parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:

«venti anni».

 

      

                              Art. 15.

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  34  del  decreto

legislativo  dopo  le  parole:  «sono  privi  di  ogni  effetto» sono

aggiunte  le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi

e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi

albi e registri».

  2.  Al  comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole:

«all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».

 

      

                              Art. 16.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Alla  lettera a)  del  comma 1  dell'articolo  36  del  decreto

legislativo  dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti:

«dell'articolo 37».

 

      

                              Art. 17.

Modifiche  alla  Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

                                 82

  1.  Dopo  l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione

III  - Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle

seguenti: «Sezione III - Pagamenti, libri e scritture».

 

      

                              Art. 18.

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono

inseriti i seguenti:

    «2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato garantendo la

possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte

le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la

costituzione  e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di

una   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della

formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento

informatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo

informatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita', e comunque

rispettano  i  criteri  dell'interoperabilita'  e  della cooperazione

applicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai

sensi  dell'articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione

pubblica.

    2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

      a) dell'amministrazione  titolare del procedimento, che cura la

costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

      b) delle altre amministrazioni partecipanti;

      c) del responsabile del procedimento;

      d) dell'oggetto del procedimento;

      e) dell'elenco  dei  documenti contenuti, salvo quanto disposto

dal comma 2-quater.

    2-quater.  Il  fascicolo  informatico  puo'  contenere aree a cui

hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da

essa  individuati;  esso  e' formato in modo da garantire la corretta

collocazione,   la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',  in

relazione  al  contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'

inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica

dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».

 

      

                              Art. 19.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 3  dell'articolo  47, del decreto legislativo 7 marzo

2005,  n.  82,  le  parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «Entro otto mesi».

 

      

                              Art. 20.

Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole:

«di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».

 

      

                              Art. 21.

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto,

in  fine,  il  seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente

reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».

 

      

                              Art. 22.

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  54  del decreto legislativo dopo le

parole:   «I   siti   delle  pubbliche  amministrazioni»  la  parola:

«centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello

dirigenziale  non  generale,»  sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei

dirigenti responsabili dei singoli uffici,».

  2.  Al  comma 2  dell'articolo  54, del decreto legislativo dopo le

parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».

  3.  Dopo  il  comma 2  dell'articolo  54 del decreto legislativo e'

inserito il seguente:

    «2-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle

amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse

tecnologiche  e  organizzative  disponibili e nel rispetto della loro

autonomia normativa.».

  4.  Dopo  il  comma 4  dell'articolo  54 del decreto legislativo e'

aggiunto il seguente:

    «4-bis.   La   pubblicazione   telematica   produce   effetti  di

pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente  previsti

dall'ordinamento.».

 

      

                              Art. 23.

Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Alla  rubrica  dell'articolo  56,  del  decreto  legislativo le

parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle

seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».

  2. Dopo  il  comma 2  dell'articolo  56, del decreto legislativo e'

aggiunto il seguente:

    «2-bis.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti,  le

sentenze  e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria

dell'autorita'  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque,

rese  accessibili  ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di

protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n.

196 del 2003.».

 

      

                              Art. 24.

Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 3  dell'articolo  58  del decreto legislativo dopo le

parole:  «Il  CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante

per la protezione dei dati personali,».

 

      

                              Art. 25.

Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole:

«in   coerenza   con   le   disposizioni   del  sistema  pubblico  di

connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42»,

sono  sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del

presente   decreto   che   disciplinano   il   sistema   pubblico  di

connettivita'.».

  2.  Dopo  il  comma 7  dell'articolo 59, del decreto legislativo e'

inserito il seguente:

    «7-bis.  Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale

rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall'Agenzia  del

territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati

catastali  conformemente  alle finalita' ed alle condizioni stabilite

dall'articolo  50,  il  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  di

concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali

delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza

unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno

2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema

pubblico   di   connettivita',   le  regole  tecnico  economiche  per

l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi

informatici di altre amministrazioni.».

 

      

                              Art. 26.

Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  62  del decreto legislativo dopo le

parole:  «e'  realizzato  con strumenti informatici» sono aggiunte le

seguenti:  «e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  concernenti il

sistema  pubblico  di  connettivita',  in  coerenza  con  le quali il

Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso

e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi

di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per

l'attuazione della normativa vigente».

 

      

                              Art. 27.

Modifica all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo e' aggiunto,

infine,  il  seguente  periodo:  «E'  prorogato alla medesima data il

termine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del

possesso   della   Carta  di  identita'  elettronica  (CIE),  di  cui

all'articolo  8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

2 marzo  2004,  n.  117, limitatamente alle richieste di emissione di

Carte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non

residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».

 

      

                              Art. 28.

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 2  dell'articolo  65  del decreto legislativo dopo le

parole:  «Le  istanze  e  le  dichiarazioni inviate» sono inserite le

seguenti:  «o  compilate  su  sito»;  dopo  le  parole:  «addetto  al

procedimento»  sono  aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta'

della  pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi  in  cui  e'

necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».

 

      

                              Art. 29.

Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Al  comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole:

«di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.

42.»  sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,»

sono  inserite  le  seguenti:  «previa  acquisizione obbligatoria del

parere tecnico del CNIPA».

  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono

inseriti i seguenti:

    «1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del

presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio

dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per

l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione

pubblica,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, sono adottate le

regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema

pubblico di connettivita'.».

    «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate

in   conformita'   alle   discipline   risultanti   dal  processo  di

standardizzazione   tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle

normative dell'Unione europea.».

 

      

                              Art. 30.

Introduzione  del  Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

                                 82

  1.  Dopo  il  capo  VII  del  decreto  legislativo e' introdotto il

seguente:

                             «CAPO VIII

              Sistema pubblico di connettivita' e rete

            internazionale della pubblica amministrazione

                              SEZIONE I

      Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

                              Art. 72.

      Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) "trasporto  di dati": i servizi per la realizzazione, gestione

ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati,

oggetti multimediali e fonia;

    b) "interoperabilita'  di  base": i servizi per la realizzazione,

gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti

informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i

cittadini;

    c) "connettivita'":  l'insieme dei servizi di trasporto di dati e

di interoperabilita' di base;

    d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi idonei a favorire la

circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra

le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

    e) "cooperazione  applicativa":  la parte del sistema pubblico di

connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici

delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione dei

metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

                              Art. 73.

               Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione,   e  nel  rispetto  dell'autonomia  dell'organizzazione

interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie

locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di

connettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento

informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,

regionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e

trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione

delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla

realizzazione di servizi integrati.

  2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole

tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la

diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica

amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di

base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici

e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza

delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del

patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

  3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti

principi:

    a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la

natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

    b) economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di

interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;

    c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

                              Art. 74.

         Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

  1.   Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina  la  Rete

internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega,

nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni

con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di

sicurezza e qualita'.

                             SEZIONE II

                Sistema pubblico di connettivita' SPC

                              Art. 75.

         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

  1.  Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo

2, comma 2.

  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto

legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle

sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale,

consultazioni elettorali.

  3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della

Repubblica  11 novembre  1994,  n.  680, nonche' dell'articolo 25 del

decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la

connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi

competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa

nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che

assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la

possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative

indipendenti.

                              Art. 76.

Scambio  di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di

                            connettivita'

  1.   Gli   scambi   di   documenti  informatici  tra  le  pubbliche

amministrazioni   nell'ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la

cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e

regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido

ad ogni effetto di legge.

                              Art. 77.

           Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'

  1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':

    a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle

pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di

funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da

poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche

amministrazioni aderenti al SPC;

    b) garantire   l'interazione   della   pubblica   amministrazione

centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,

nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di

servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte

dei cittadini e delle imprese;

    c) fornire   un'infrastruttura   condivisa  di  interscambio  che

consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche

amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto

il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

    d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche

amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere

l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche

l'infrastruttura interna di comunicazione;

    e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore

coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del

progetto stesso;

    f) garantire  lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del

SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle

informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo

delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia

di protezione dei dati personali.

                              Art. 78.

Compiti  delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico di

                            connettivita'

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia

funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei

propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi,

soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le

altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui

all'articolo 71, comma 1-bis.

  2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del

decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, le responsabilita' di

cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi

informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello

stesso decreto legislativo.

                              Art. 79.

 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'

  1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito

denominata:  «Commissione»,  preposta  agli  indirizzi strategici del

SPC.

  2. La Commissione:

    a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel

rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

    b) approva   le   linee   guida,  le  modalita'  operative  e  di

funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la

cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

    c) promuove    l'evoluzione    del    modello   organizzativo   e

dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle

esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita'

derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

    d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche

amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui

all'articolo 71;

    e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l'applicazione in merito

alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei

fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

    f) dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi dei

fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

    g) verifica  la  qualita'  e la sicurezza dei servizi erogati dai

fornitori qualificati del SPC;

    h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire

la   connettivita',   l'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la

cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

  3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza

semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in

esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo

insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza

qualificata dei suoi componenti.

                              Art. 80.

Composizione  della Commissione di coordinamento del sistema pubblico

                          di connettivita'

  1.  La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il

Presidente  di  cui  al  comma 2,  scelti  tra  persone di comprovata

professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del

Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati

in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione

del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro

per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per

la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione

della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti

dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in

rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando

esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della

pubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un

rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne

faccia gia' parte.

  2.  Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella

pubblica  amministrazione  e'  componente  di  diritto  e presiede la

Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica

per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.

  3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno

quattro volte l'anno.

  4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la

partecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla

corresponsione  di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso

spese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di

missione  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

  5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di

seguito  denominato:  «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,

di organismi interregionali e territoriali.

  6.  La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,

finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di

uno  o  piu'  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con

appositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in

relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della

comunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle

risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza

nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di

chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le

modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.

                              Art. 81.

Ruolo   del   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica

                           amministrazione

  1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti

dalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le

risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al

controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

  2.   Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la

progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC

per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

                              Art. 82.

           Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

  1.  Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello

nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui

all'articolo 77.

  2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei

regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di

competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica,

esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al

presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello

nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I

fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati

fornitori qualificati SPC.

  3.  I  servizi  per  i  quali  e' istituito un elenco, ai sensi del

comma 1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,  esclusivamente  dai

soggetti  che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza

nazionale o regionale.

  4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'

necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

    a) disponibilita'   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di

comunicazioni elettroniche;

    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione

ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

    d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali,

anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi

qualificati.

  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno

inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

    a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto

legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  per l'ambito territoriale di

esercizio dell'attivita';

    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella

gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche

sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

                              Art. 83.

                          Contratti quadro

  1.  Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello

nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per

soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e

indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da

parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di

disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali

proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita'

complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della

concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,

stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per

la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in

materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi

di  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre

con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

  2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti

esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al

comma 1,  individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti

al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le

amministrazioni  non  ricomprese  tra quelle di cui al citato art. 1,

comma 1,  del  decreto  legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di

stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

                              Art. 84.

    Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

  1.  Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  aderenti alla Rete unitaria

della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le

indicazioni  da  esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da

attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo

contratto   quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  termine  di

cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica

amministrazione.

  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni

riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica

amministrazione si intende effettuato al SPC.

                             SEZIONE III

                         Rete internazionale

         della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

                              Art. 85.

Collegamenti  operanti per il tramite della Rete internazionale delle

                      pubbliche amministrazioni

  1.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano  l'esigenza di

connettivita'  verso  l'estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi

offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni,

interconnessa al SPC.

  2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono

di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete

internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo

2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.

  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo

1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ivi

incluse  le  autorita'  amministrative  indipendenti, possono aderire

alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

                              Art. 86.

                      Compiti e oneri del CNIPA

  1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed

evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,

previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per

la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la  stipula  di  appositi

contratti-quadro   secondo   modalita'   analoghe  a  quelle  di  cui

all'articolo 83.

  2.  Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,

per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di

approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1,

sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle

risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.

  3.  Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle

infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori

proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una

quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni

relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la

relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati

annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata

cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il

pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto

previsto dal comma 5.

  4.  Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in

ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 85,

comma 1,  per  i  primi  due anni di vigenza contrattuale, decorrenti

dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo

83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola

amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo

1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, che

aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,

ai  sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi

ai servizi che utilizzano.

                              Art. 87.

                             Regolamenti

  1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del

Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per

l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la

funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui

all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

adottati  regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento

dei   consulenti   di   cui  all'articolo  80,  comma  7,  e  per  la

determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per

l'iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui

all'articolo 82.».

 

      

                              Art. 31.

 Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Nel decreto legislativo l'espressione «Capo VIII» e' sostituita

dalla  seguente:  «Capo  IX»  e conseguentemente la numerazione degli

articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88

a 92.

 

      

                              Art. 32.

Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1.  Dopo  il  comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo sono

aggiunti i seguenti:

    «3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

e' abrogato.

    3-ter.  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42,  e'

abrogato.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le

                              tecnologie

                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione

                              pubblica

                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e

                              delle finanze

                              Pisanu, Ministro dell'interno

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'

                              produttive

                              Landolfi, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

      

    ---->  Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 90 della G.U.  <----

 

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