IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante
istituzione del sistema pubblico di connettivita' e la rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo
10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione
e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate
le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune
tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le
parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del
titolare» e sono soppresse le parole: «ai titolari e confermano
l'identita' informatica dei titolari stessi;»; alla lettera q) la
parola: «autenticazione» e' sostituita dalla seguente:
«identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la
sua univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica».
Art. 2.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le
parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese
hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati
effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al
rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.».
Art. 3.
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le
parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola:
«centrali».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.».
Art. 4.
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole:
«al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite
dalle seguenti: «al presente decreto,».
Art. 5.
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i
processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli
riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed
imprese anche con l'intervento di privati.».
Art. 6.
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne
definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Art. 7.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio
centro.».
Art. 8.
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo le
parole: «con strumenti telematici» sono inserite le seguenti:
«conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da:
«a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono
sostituite dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle
disposizioni del presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, e'
inserito il seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita',
sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto
disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo e'
sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita'
del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo
di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il
requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del
codice civile.».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le
parole: «Le regole tecniche» sono inserite le seguenti : «per la
formazione,».
Art. 9.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole:
«e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «, sicurezza,
integrita' e immodificabilita».
2. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo:
«L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che sia data prova contraria.» e' sostituito dal
seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
Art. 10.
Modifica della rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. La rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo e'
sostituita dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie.
Formazione e conservazione.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
«2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico,
anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui
sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.».
2. All'articolo 1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nel terzo periodo, dopo le parole: «vigenti regole tecniche,» e'
soppressa la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su
supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui
al presente comma».
Art. 12.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del decreto
legislativo, la parola: «qualificata» e' soppressa e dopo le parole:
«rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata
in conformita' alle regole tecniche ed idonea a garantire
l'integrita' e la veridicita' di tutte le informazioni contenute nel
certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo, le parole:
«Il certificato qualificato contiene», sono sostituite dalle
seguenti: «Il certificato qualificato puo' contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto
legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite
le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 del decreto
legislativo, e' sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti
dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di
cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.».
Art. 13.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole:
«nel processo di verifica della firma» sono sostituite dalle
seguenti: «nel certificato».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo dopo le
parole: «Il titolare del certificato di firma e' tenuto» sono
inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di
firma e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri»
sono inserite le seguenti: «; e' altresi' tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole:
«ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.».
2. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo, le parole:
«ad altri, ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite
dalle seguenti: «a terzi».
3. Alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 32 del decreto
legislativo le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«venti anni».
Art. 15.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto
legislativo dopo le parole: «sono privi di ogni effetto» sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi
e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi
albi e registri».
2. Al comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo le parole:
«all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71».
Art. 16.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto
legislativo dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 37».
Art. 17.
Modifiche alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione
III - Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle
seguenti: «Sezione III - Pagamenti, libri e scritture».
Art. 18.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del decreto legislativo sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la
possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di
una corretta gestione documentale ed alla disciplina della
formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento
informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo
informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque
rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai
sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto
dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui
hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da
essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta
collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in
relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».
Art. 19.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 47, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro otto mesi».
Art. 20.
Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo le parole:
«di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».
Art. 21.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente
reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
Art. 22.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo dopo le
parole: «I siti delle pubbliche amministrazioni» la parola:
«centrali» e' soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello
dirigenziale non generale,» sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici,».
2. Al comma 2 dell'articolo 54, del decreto legislativo dopo le
parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
«2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo e'
aggiunto il seguente:
«4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente previsti
dall'ordinamento.».
Art. 23.
Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le
parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le
sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria
dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.
196 del 2003.».
Art. 24.
Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo dopo le
parole: «Il CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali,».
Art. 25.
Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo le parole:
«in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di
connettivita' di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42»,
sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del
presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di
connettivita'.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 59, del decreto legislativo e'
inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale
rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del
territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati
catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite
dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di
concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno
2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema
pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche per
l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni.».
Art. 26.
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le
parole: «e' realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le
seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il
sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il
Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso
e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi
di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per
l'attuazione della normativa vigente».
Art. 27.
Modifica all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: «E' prorogato alla medesima data il
termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del
possesso della Carta di identita' elettronica (CIE), di cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di
Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non
residenti nei comuni in cui e' diffusa la CIE.».
Art. 28.
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo dopo le
parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate» sono inserite le
seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al
procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta'
della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui e'
necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».
Art. 29.
Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo le parole:
«di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
42.» sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,»
sono inserite le seguenti: «previa acquisizione obbligatoria del
parere tecnico del CNIPA».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione
pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.».
«1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate
in conformita' alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle
normative dell'Unione europea.».
Art. 30.
Introduzione del Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82
1. Dopo il capo VII del decreto legislativo e' introdotto il
seguente:
«CAPO VIII
Sistema pubblico di connettivita' e rete
internazionale della pubblica amministrazione
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione
ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati,
oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti
informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i
cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e
di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire la
circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di
connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici
delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei
metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Art. 73.
Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento
informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione
delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega,
nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di
sicurezza e qualita'.
SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita' SPC
Art. 75.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle
sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi
competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la
possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative
indipendenti.
Art. 76.
Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita'
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche
amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la
cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e
regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge.
Art. 77.
Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle
pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di
funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da
poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione
centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di
servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte
dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che
consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere
l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del
progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del
SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle
informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali.
Art. 78.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di
connettivita'
1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di
cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del
SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le modalita' operative e di
funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito
alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire
la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza
semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in
esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.
Art. 80.
Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico
di connettivita'
1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il
Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata
professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati
in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per
la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti
dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando
esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne
faccia gia' parte.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione e' componente di diritto e presiede la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno
quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso
spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di
missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di
uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti con
appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in
relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della
comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di
chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
Art. 81.
Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti
dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al
controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC
per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello
nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei
regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di
competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello
nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati
fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del
comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai
soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza
nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di
comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali,
anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attivita';
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Art. 83.
Contratti quadro
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello
nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per
soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di
disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della
concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,
stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al
comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria
della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le
indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da
attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di
cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni
riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica
amministrazione si intende effettuato al SPC.
SEZIONE III
Rete internazionale
della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
Art. 85.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di
connettivita' verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo
2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse le autorita' amministrative indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 86.
Compiti e oneri del CNIPA
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed
evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per
la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi
contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui
all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,
per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di
approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle
infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori
proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una
quota di tali costi e' a carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il
pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in
ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85,
comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti
dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo
83; per gli anni successivi ogni onere e' a carico della singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.
Art. 87.
Regolamenti
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento
dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la
determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per
l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'articolo 82.».
Art. 31.
Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nel decreto legislativo l'espressione «Capo VIII» e' sostituita
dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli
articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88
a 92.
Art. 32.
Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e' abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e'
abrogato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 90 della G.U. <----
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