Decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 205
Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518,
in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della
direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
dei programmi per elaboratore;
Considerata la necessitą di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8
e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter della legge 22 aprile
1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, č sostituito dal seguente: Le clausole contrattuali
pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.>>
Art. 2
1. Il comma 3 dell'art. 64-quater della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 518, č sostituito dal seguente:
<<3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.
Art. 3
1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 518, la parola: <<esclusione>>, é sostituita dalla
seguente: <<elusione>>.
Art. 4
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall' art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: <<da L . 500.000 a L.
6.000.000>>, sono sostituite dalle seguenti: da lire 1.000.000 a lire
10.000.000.>>.
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 518, le parole: <<L. 1.000.000 sono sostituite dalle seguenti:
lire 3.000.000>>
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|