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Decreto legislativo  15 marzo 1996 n. 205

Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessitą di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, č sostituito dal seguente: Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.>>

Art. 2

1. Il comma 3 dell'art. 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, č sostituito dal seguente:

<<3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

Art. 3

1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la parola: <<esclusione>>, é sostituita dalla seguente: <<elusione>>.

Art. 4

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall' art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: <<da L . 500.000 a L. 6.000.000>>, sono sostituite dalle seguenti: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.>>.

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: <<L. 1.000.000 sono sostituite dalle seguenti: lire 3.000.000>>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.