Ministero della giustizia - Decreto 27 marzo 2000 n. 264
Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli
uffici giudiziari
(G. U. n. 225 del 26 settembre 2000
)
Il Ministro della
Giustizia
di concerto con
il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro delle
Finanze
Vista la legge
2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme
concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici
giudiziari;
Visto l'articolo 4 della
disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma
automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
Visto l'articolo 17 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con
decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei
registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle
sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause
civili;
Visto il decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421";
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante
il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della
giustizia;
Visto l'articolo
15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti
e documenti formati con strumenti informatici e
telematici;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il
Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentito il parere reso
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in
data 19 novembre 1999;
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Viste le comunicazioni n. LAS
451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8
agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1998;
Adotta il seguente
regolamento:
CAPO
I
Principi
generali
Art. 1. ( note
)
Definizioni
1. Agli effetti del presente
regolamento, si intende per: a) "registri": i registri tenuti, a
cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici
giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali
o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle
attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della
giustizia;
b) "atti": gli atti formati o
comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari;
c) "tenuta dei registri": la
formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di
registri;
d) "regole tecniche": le
regole emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
e) "codice di
identificazione": il codice idoneo ad assicurare l'identificazione
della persona che accede ai registri;
f) "regole procedurali": le
regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrità
fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia
sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei
registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1994, n. 748;
g) "responsabile dei sistemi
informativi automatizzati": il dirigente generale o equiparato di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n.39.
Art. 2.
Principi
generali sulla tenuta dei registri
1. I registri sono tenuti su
base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza,
la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni
nonché la identificazione del soggetto che accede ai
registri.
Art. 3. ( nota
)
Tenuta dei
registri
1. I registri sono tenuti in
modo informatizzato secondo le regole procedurali.
2. La conformità alle regole
tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile
dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della
giustizia prima della messa in uso del sistema.
3. La competente
articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero
presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti può, su
richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il
responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la
tenuta su supporto cartaceo.
Art. 4.
Modalità di
tenuta dei registri
1. La tenuta informatizzata
dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di
attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la
riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che
accede al registro;
2. I registri tenuti su
supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e
vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o
della segreteria dell'ufficio o da persona da lui
delegata.
Art. 5.
Rilascio di
informazioni, copie, estratti e certificati
1. L'accesso alle
informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti
o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli:
a) pubblico;
b) limitato agli aventi
diritto;
c) consentito solo previa
autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge;
d) riservato agli uffici e
alle autorità specificamente individuati dalla legge.
2. Nel sistema informatico a
ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di
identificazione.
CAPO II
Dei registri
informatizzati
Art. 6. ( note
)
Tenuta
informatizzata dei registri
1. I registri informatizzati
contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei
registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento,
dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli
articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329,
dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e comunque
da ogni altra disposizione di legge.
2. I dati di cui al comma 1
possono essere contenuti in uno o più supporti informatici. Il
sistema consente la possibilità di estrazione dei dati secondo la
natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle
parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato
eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta
dei registri e la loro individuazione.
3. I registri informatizzati
consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su
supporto cartaceo.
Art. 7.
Soggetti
1. Il dirigente
amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone
autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione
ed esibizione.
2. La identificazione di
colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con
l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema
informatico.
Art. 8.
Interruzione del
funzionamento
1. In caso di interruzione
del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla
ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora,
se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero
progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti
nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal
numero provvisorio.
2. Se gli uffici preposti
alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine
di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di
deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale
esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero
provvisorio.
Art. 9. ( nota
)
Informatizzazione degli atti
1. Gli atti sono formati
mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
2. Se la legge richiede la
sottoscrizione dell'atto a pena di nullità, l'autenticità ne è
attestata mediante la firma digitale, secondo le regole
tecniche.
3. L'indicazione a stampa,
sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del
nominativo del firmatario è equipollente, per la validità dell'atto,
all'apposizione di firma autografa.
4. Il sistema informatico
consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su
supporto cartaceo.
Art. 10.
Comunicazione
dei dati contenuti nei registri e degli atti
1. Il sistema informatico è
strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione
dell'ufficio al quale il registro appartiene;
b) l'individuazione del
soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato;
c) l'avvenuta ricezione della
comunicazione del dato.
Art. 11.
Modalità di
accesso ai registri e agli atti
1. L'accesso ai registri e
agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato direttamente
o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa
identificazione del medesimo secondo le regole
procedurali.
2. In caso di rilascio di
riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la
conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme
previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.
3. Quando è previsto il
pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni,
copie, estratti o certificati per via telematica è subordinato al
previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato
atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.
Art. 12. ( note
)
Obblighi di
conservazione e di custodia
1. I registri e gli atti
tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. I soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e
degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di
supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e
secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. I soggetti di cui al comma
2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia
storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di
cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono
essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno
due anni.
CAPO III
Individuazione
dei registri
Art. 13. ( nota
)
Elenco dei
registri
1. Presso il tribunale sono
tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli
affari civili - cause ordinarie;
2) ruolo generale degli
affari civili - procedimenti speciali sommari;
3) ruolo generale degli
affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e
di assistenza obbligatorie;
4) ruolo generale degli
affari civili - controversie agrarie;
5) ruolo sezionale per le
cause ordinarie;
6) ruolo delle cause
assegnate a ciascun giudice;
7) ruolo delle controversie
in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria
assegnate a ciascun giudice;
8) ruolo delle udienze per
ciascun giudice istruttore;
9) ruolo delle udienze in
materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;
10) registro dei
provvedimenti di cui agli articoli 186-bis,
186-ter, 186-quater del
codice di procedura civile;
11) registro dei
provvedimenti cautelari e d'urgenza;
12) registro del deposito
delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
13) ruolo dei reclami avverso
i provvedimenti cautelari e d'urgenza;
14) ruolo delle udienze
collegiali;
15) ruolo delle udienze
collegiali per le controversie agrarie;
16) registro delle sentenze e
degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
17) registro degli affari
amministrativi e stragiudiziali;
18) ruolo generale degli
affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di
consiglio;
19) ruolo generale delle
esecuzioni civili;
20) ruolo generale delle
espropriazioni immobiliari;
21) registro degli incarichi
conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di
vendita;
22) ruolo delle istanze per
la dichiarazione di fallimento;
23) registro dei fallimenti
dichiarati;
24) pubblico registro dei
falliti;
25) registro dei concordati
preventivi;
26) registro delle
amministrazioni concordate;
27) registro delle
liquidazioni coatte amministrative;
28) registro delle
amministrazioni straordinarie;
29) registro per
l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure
fallimentari;
30) registro delle
adozioni;
31) registro degli interdetti
e degli inabilitati;
32) registro delle tutele dei
minori e degli interdetti;
33) registro delle curatele
dei minori emancipati e degli inabilitati;
34) registro delle istanze al
giudice tutelare;
35) registro delle
successioni;
36) registro delle persone
giuridiche;
37) registro per la
trascrizione delle vendite con patto di riservato
dominio;
38) registro degli incarichi
affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e
ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;
39) registro per le istanze
di ammissione al gratuito patrocinio;
40) registro dei verbali di
adunanza della commissione per il gratuito patrocinio;
41) registro delle spese di
giustizia anticipate dall'erario;
42) registro delle spese
concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla
prenotazione a debito;
43) registro per la
pubblicazione di giornali e periodici;
44) registro cronologico dei
provvedimenti e degli altri atti originali;
45) registro repertorio degli
atti soggetti a registrazione;
46) registro per la
trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi
relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione
di valore non inferiore a L. 1.000.000;
47) registro generale dei
testamenti;
48) registro dei
ruoli.
2. I registri di cui al comma
1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14,
15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto
cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.
3. Gli uffici giudiziari
sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso
le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri
previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.
4. Presso la corte di appello
sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma
1.
5. Presso la Suprema corte di
cassazione sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli
affari civili e relativa rubrica alfabetica;
2) ruolo di udienza per
ciascuna sezione;
3) registro cronologico dei
provvedimenti e degli atti originali;
4) registro repertorio degli
atti soggetti a registrazione;
5) registro delle spese
inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi
alla prenotazione a debito.
6. Presso il giudice di pace
sono tenuti i seguenti registri:
1) ruolo generale degli
affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica;
2) registro dei provvedimenti
ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;
3) registro del deposito
delle ordinanze pronunziate fuori udienza;
4) registro delle sentenze e
degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;
5) ruolo di
udienza;
6) ruolo generale degli
affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa
rubrica alfabetica;
7) registro cronologico dei
provvedimenti e degli altri atti originali;
8) registro repertorio degli
atti soggetti a registrazione;
9) registro delle spese di
giustizia anticipate dall'erario;
10) registro delle spese
concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla
prenotazione a debito;
11) registro degli incarichi
conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;
12) registro dei
ruoli.
Art. 14. ( note
)
Determinazione
dei modelli dei registri
1. Ciascuno dei registri
indicati all'articolo 13 può consistere di uno o più
modelli.
2. Con decreti del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti
dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di
cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall'articolo 3 della
legge 23 marzo 1956, n. 182.
CAPO IV
Della raccolta
dei provvedimenti
Art. 15.
Archivio
digitale dei provvedimenti
1. Presso la cancelleria del
tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia,
le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale,
che sono determinati con decreti del Ministro della
giustizia.
2. I soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli
atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 16.
Prima copia dei
provvedimenti in forma digitale
1. I soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, procedono:
a) al momento del deposito, a
fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui
all'articolo 15, comma 1;
b) ad acquisire nell'archivio
digitale ogni annotazione riportata sull'originale del
provvedimento;
c) ad autenticare la copia
informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante
la firma digitale.
Art. 17. ( nota
)
Archivio
digitale dei provvedimenti del giudice di pace
1. Presso la cancelleria del
giudice di pace è istituito un archivio, tenuto ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le
sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 281-sexies
del codice di procedura civile, e gli altri provvedimenti di cui
all'articolo 15, comma 1, se soggetti all'obbligo di
registrazione.
2. Ferme le competenze
dell'ufficio di cancelleria del giudice di pace in ordine agli
adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18, il supporto informatico
contenente la raccolta dei provvedimenti, se sussistono ragioni
organizzative e tecniche, può essere collocato presso il tribunale
nel cui circondario si trova l'ufficio.
3. La decisione di collocare
il supporto informatico fuori dell'ufficio del giudice di pace è
assunta dalla competente articolazione del Ministero della giustizia
sentiti il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il
presidente del tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice
di pace.
Art. 18. ( nota
)
Raccolta dei
provvedimenti
1. I soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla
formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di
supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a
norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all'articolo 15,
comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da
almeno tre anni.
CAPO V
Norme finali e
transitorie
Art. 19. ( nota
)
Raccolta dei
provvedimenti in originale
1. Sono fatte salve le norme
di cui agli articoli 35 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
16, comma 2 e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334,
regolanti la raccolta annuale degli originali dei provvedimenti
giurisdizionali.
Art. 20.
Regole
procedurali
1. Entro tre mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole
procedurali.
2. Nelle more della
emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso
possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai
dati e la integrità fisica degli stessi secondo gli standard
indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi
automatizzati.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399,
recante: "Delegificazione delle norme concernenti i registri che
devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e
l'amministrazione penitenziaria".
"Art. 4. - 1. I decreti di cui agli
articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire
l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827".
- Il decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, reca:
"Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in
relazione all'Amministrazione della giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche
amministrazioni e per la semplificazione amministrativa:
"Art. 15. - 1. Al fine della
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle
proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al
parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I
criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con
specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art.
1:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a
norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, si veda in note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421":
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche,
individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale
qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi
automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al
comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti
nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie
informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d).
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di
valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di
appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del
piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di
ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo
dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate,
delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti".
Nota all'art.
3:
- Per il testo dell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note all'art.
1.
Note all'art.
6:
- Si riporta il testo dell'art. 160
del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (Approvazione della
tariffa penale):
"Art. 160. - Tutti i mandati che
saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai
consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione,
dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di cui
all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865,
n. 264.
La data che deve servire di norma per
l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione
dei quali si resero necessarie e furono richieste le
tasse.
Quelle per le indennità di trasferta
dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche
sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno
di ciò nella colonna osservazioni.
Le somme dovute ai pretori e
cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo
iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel
precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data
dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure
quelle accordate ai presidenti della assise, ai procuratori generali
o loro sostituiti ed i giurati.
Il registro accennato in
quest'articolo sarà conforme al modulo n. 12 annesso alla presente e
prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato
in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del
Re".
- Si riporta il testo degli articoli
22, 47, 51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368:
"Art. 22. - Il registro delle persone
giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni
capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del
presidente del tribunale".
"Art. 47. - Presso l'ufficio del
giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e
degli interdetti [c.c. 389] e un altro delle curatele dei minori
emancipati e degli inabilitati".
"Art. 51. - Nel registro delle tutele
devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli
articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del
codice.
A tal fine la cancelleria del
tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in
carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del
luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione".
"Art. 52. - Presso la cancelleria di
ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle
successioni.
In questo registro sono inseriti gli
estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge.
L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di
dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su
istanza della parte e dietro produzione di copia autentica
dell'atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti.
Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione
dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le
indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione
e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del
curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione
della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione
delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le
dichiarazioni di rinunzia all'eredità.
Nella terza sono registrati i
provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché
gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o
di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine
munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome
delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla
pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni". - Il
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: "Disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie".
- Si riporta il testo degli articoli 3
e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili):
"Art. 3. - I contratti stipulati a
norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli
atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere
trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale
indicato nell'art. 1.
Sono del pari soggetti a trascrizione
i contratti previsti dal successivo art. 7.
Nel registro della cancelleria
dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui
agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei
contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o
utilizzata la macchina.
La trascrizione effettuata ai sensi
della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o
dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi
acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro
diritto posteriormente alla trascrizione stessa".
"Art. 4. - Le caratteristiche, il
prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del
contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri
speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno
determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il
commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da
emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 50 (Pubblico registro dei
falliti). - Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un
pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono
dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli
dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova
sotto la giurisdizione del tribunale.
Le iscrizioni dei nomi dei falliti
sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del
tribunale.
Finché l'iscrizione non è cancellata,
il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla
legge.
Le norme per la tenuta del registro
saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia.
Fino all'istituzione del registro dei
falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite
nell'albo dei falliti attualmente esistente".
Nota all'art.
9:
- Per il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.
Note all'art.
12:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 2,
comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
"15. Gli obblighi di conservazione e
di esibizione di documenti, per finalità amministrative e
probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono
soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le
procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di
cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni
caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al
personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la
conservazione dei documenti originali di interesse storico,
artistico e culturale".
Nota all'art.
13:
- Si riporta il testo degli articoli
186-bis, 186-ter e 186-quater del codice di procedura
civile:
"Art. 186-bis (Ordinanza per il
pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice
istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle
conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti
costituite.
L'ordinanza costituisce titolo
esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del
processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo
comma, e 178, primo comma".
"Art. 186-ter (Istanza di
ingiunzione). - Fino al momento della precisazione delle
conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633,
primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la
parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del
processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di
consegna.
L'ordinanza deve contenere i
provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata
provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui
all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace,
quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà
non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto
la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela
di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina
delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo
comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza
che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi
dell'art. 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata
l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve
altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si
costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà
esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale".
"Art. 186-quater (Ordinanza successiva
alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione il giudice
istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di
condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di
beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o
il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con
l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza,
il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della
sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
La parte intimata può dichiarare di
rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato
all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito
dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della
sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza".
Note all'art.
14:
- Si riporta il testo dell'art. 646
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato):
"Art. 646. - I progetti di regolamento
di pubblica amministrazione, d'istruzione o di altre disposizioni di
carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi
amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere
sottoposti al preventivo esame del ministro delle finanze
(ragioneria generale).
Quando occorra sentire su detti
progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema
concordato col ministero suddetto.
I decreti reali e ministeriali che
approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui
sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle
finanze.
Negli altri provvedimenti, che non
abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col
Ministro medesimo.
Deve inoltre farsi sempre menzione del
parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".
- Si riporta il testo dell'art. 33 del
citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
"Art. 33. - Nel caso previsto
dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio,
provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il
pubblico ministero".
- Si riporta il testo dell'art. 3
della legge 23 marzo 1956, n. 182, recante "Norme relative a nuove
attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie
giudiziarie":
"Art. 3. - Negli uffici giudiziari,
aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria
può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati
nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".
Note all'art.
17: - Si trascrive il testo dell'art. 281-sexies
del codice di procedura civile:
"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il
giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione
orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in
un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della
discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con
la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene
ed è immediatamente depositata in cancelleria".
Nota all'art.
18:
- Per il testo dell'art. 2, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art.
9.
Note all'art.
19:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del
citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:
"Art. 35 (Volumi dei provvedimenti
originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi
separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e
dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali
contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art.
281-sexies".
- Si riporta il testo degli articoli
16, comma 2, e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n.
334, recante "Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura
penale":
"2. Gli originali dei provvedimenti
del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo
relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico
ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal
giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione
dell'art. 23".
"Art. 23. - 1. Gli originali delle
sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi
volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha
emessi".
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