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Ministero della giustizia - Decreto 27 marzo 2000 n. 264

Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari

(G. U. n. 225 del 26 settembre 2000 )

Il Ministro della Giustizia

di concerto con

il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e il Ministro delle Finanze

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;

Visto l'articolo 4 della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause civili;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;

Sentito il parere reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Viste le comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

Adotta il seguente regolamento:

CAPO I

Principi generali

Art. 1. ( note )

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per: a) "registri": i registri tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia;

b) "atti": gli atti formati o comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari;

c) "tenuta dei registri": la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di registri;

d) "regole tecniche": le regole emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) "codice di identificazione": il codice idoneo ad assicurare l'identificazione della persona che accede ai registri;

f) "regole procedurali": le regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;

g) "responsabile dei sistemi informativi automatizzati": il dirigente generale o equiparato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Art. 2.

Principi generali sulla tenuta dei registri

1. I registri sono tenuti su base annuale ed in modo da garantire la integrità, la completezza, la disponibilità e la riservatezza di iscrizioni ed annotazioni nonché la identificazione del soggetto che accede ai registri.

Art. 3( nota )

Tenuta dei registri

1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali.

2. La conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.

3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all'articolo 13 sono istituiti può, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.

Art. 4.

Modalità di tenuta dei registri

1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro;

2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.

Art. 5.

Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati

1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli:

a) pubblico;

b) limitato agli aventi diritto;

c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge;

d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge.

2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione.

CAPO II

Dei registri informatizzati

Art. 6( note )

Tenuta informatizzata dei registri

1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, dall'articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e comunque da ogni altra disposizione di legge.

2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o più supporti informatici. Il sistema consente la possibilità di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.

3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.

Art. 7.

Soggetti

1. Il dirigente amministrativo dell'ufficio indica per iscritto le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione.

2. La identificazione di colui che effettua le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema informatico.

Art. 8.

Interruzione del funzionamento

1. In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio.

2. Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.

Art. 9( nota )

Informatizzazione degli atti

1. Gli atti sono formati mediante sistemi informatici conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2. Se la legge richiede la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità, l'autenticità ne è attestata mediante la firma digitale, secondo le regole tecniche.

3. L'indicazione a stampa, sui documenti o certificati estratti dal sistema informatico, del nominativo del firmatario è equipollente, per la validità dell'atto, all'apposizione di firma autografa.

4. Il sistema informatico consente di effettuare riproduzioni, copie o estratti, anche su supporto cartaceo.

Art. 10.

Comunicazione dei dati contenuti nei registri e degli atti

1. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:

a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene;

b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato;

c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato.

Art. 11.

Modalità di accesso ai registri e agli atti

1. L'accesso ai registri e agli atti informatizzati è effettuato dall'interessato direttamente o tramite l'ufficio depositario ovvero per via telematica, previa identificazione del medesimo secondo le regole procedurali.

2. In caso di rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica, la conformità di quanto trasmesso all'originale è attestata nelle forme previste dalla legge in relazione alla natura dell'atto.

3. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di riproduzioni, copie, estratti o certificati per via telematica è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella copia, estratto o certificato trasmessi.

Art. 12( note )

Obblighi di conservazione e di custodia

1. I registri e gli atti tenuti in modo informatico sono conservati per il tempo previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, curano la conservazione dei registri e degli atti di cui al precedente comma 1, mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, rinnovati a scadenze prestabilite e secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I soggetti di cui al comma 2 procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia storica dell'archivio e ne dispongono la conservazione nei modi di cui al comma 2. Eseguita tale operazione dal registro in uso possono essere eliminati gli atti relativi agli affari esauriti da almeno due anni.

CAPO III

Individuazione dei registri

Art. 13( nota )

Elenco dei registri

1. Presso il tribunale sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie;

2) ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari;

3) ruolo generale degli affari civili - controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;

4) ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie;

5) ruolo sezionale per le cause ordinarie;

6) ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice;

7) ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria assegnate a ciascun giudice;

8) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore;

9) ruolo delle udienze in materia lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria;

10) registro dei provvedimenti di cui agli articoli 186-bis,

186-ter, 186-quater del codice di procedura civile;

11) registro dei provvedimenti cautelari e d'urgenza;

12) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;

13) ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza;

14) ruolo delle udienze collegiali;

15) ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie;

16) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;

17) registro degli affari amministrativi e stragiudiziali;

18) ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio;

19) ruolo generale delle esecuzioni civili;

20) ruolo generale delle espropriazioni immobiliari;

21) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita;

22) ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento;

23) registro dei fallimenti dichiarati;

24) pubblico registro dei falliti;

25) registro dei concordati preventivi;

26) registro delle amministrazioni concordate;

27) registro delle liquidazioni coatte amministrative;

28) registro delle amministrazioni straordinarie;

29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari;

30) registro delle adozioni;

31) registro degli interdetti e degli inabilitati;

32) registro delle tutele dei minori e degli interdetti;

33) registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;

34) registro delle istanze al giudice tutelare;

35) registro delle successioni;

36) registro delle persone giuridiche;

37) registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio;

38) registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari;

39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio;

40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio;

41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;

42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;

43) registro per la pubblicazione di giornali e periodici;

44) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

45) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

46) registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore a L. 1.000.000;

47) registro generale dei testamenti;

48) registro dei ruoli.

2. I registri di cui al comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai numeri 8, 9, 12, 14, 15, 16, 24, 34, 37, 40, 41, 44, 45, e 46, ove tenuti su supporto cartaceo, sono corredati da rubrica alfabetica.

3. Gli uffici giudiziari sottoindicati tengono i registri come di seguito precisato. Presso le sezioni staccate dei tribunali sono tenuti i medesimi registri previsti dai numeri 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.

4. Presso la corte di appello sono tenuti i registri previsti dai numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 e 48 del comma 1.

5. Presso la Suprema corte di cassazione sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica;

2) ruolo di udienza per ciascuna sezione;

3) registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;

4) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito.

6. Presso il giudice di pace sono tenuti i seguenti registri:

1) ruolo generale degli affari contenziosi civili e relativa rubrica alfabetica;

2) registro dei provvedimenti ex art. 186-bis, 186-ter, 186-quater;

3) registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza;

4) registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati;

5) ruolo di udienza;

6) ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi e relativa rubrica alfabetica;

7) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

8) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario;

10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito;

11) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici;

12) registro dei ruoli.

Art. 14( note )

Determinazione dei modelli dei registri

1. Ciascuno dei registri indicati all'articolo 13 può consistere di uno o più modelli.

2. Con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei casi previsti dall'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono stabiliti i modelli di cui al comma 1. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 33 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e dall'articolo 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182.

CAPO IV

Della raccolta dei provvedimenti

Art. 15.

Archivio digitale dei provvedimenti

1. Presso la cancelleria del tribunale e della corte di appello è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con decreti del Ministro della giustizia.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono rilasciare copia autentica degli atti contenuti nell'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

Prima copia dei provvedimenti in forma digitale

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono:

a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all'articolo 15, comma 1;

b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento;

c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.

Art. 17( nota )

Archivio digitale dei provvedimenti del giudice di pace

1. Presso la cancelleria del giudice di pace è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in copia, le sentenze, comprese quelle emesse ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, e gli altri provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 1, se soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Ferme le competenze dell'ufficio di cancelleria del giudice di pace in ordine agli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 18, il supporto informatico contenente la raccolta dei provvedimenti, se sussistono ragioni organizzative e tecniche, può essere collocato presso il tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio.

3. La decisione di collocare il supporto informatico fuori dell'ufficio del giudice di pace è assunta dalla competente articolazione del Ministero della giustizia sentiti il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, il presidente del tribunale e il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.

Art. 18( nota )

Raccolta dei provvedimenti

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono, almeno ogni tre anni, alla formazione di una copia dell'archivio mediante l'utilizzo di supporti non riscrivibili, secondo le regole tecniche emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Eseguita tale operazione dalla raccolta di cui all'articolo 15, comma 1, possono essere eliminati i provvedimenti depositati da almeno tre anni.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 19( nota )

Raccolta dei provvedimenti in originale

1. Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 35 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, 16, comma 2 e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, regolanti la raccolta annuale degli originali dei provvedimenti giurisdizionali.

Art. 20.

Regole procedurali

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole procedurali.

2. Nelle more della emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai dati e la integrità fisica degli stessi secondo gli standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante: "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria".

"Art. 4. - 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".

- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, reca: "Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia".

- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle pubbliche amministrazioni e per la semplificazione amministrativa:

"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, si veda in note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421":

"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti".

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1993, n. 39, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (Approvazione della tariffa penale):

"Art. 160. - Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione, dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di cui all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 264.

La data che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse.

Quelle per le indennità di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna osservazioni.

Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti della assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed i giurati.

Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo n. 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovrà essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re".

- Si riporta il testo degli articoli 22, 47, 51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

"Art. 22. - Il registro delle persone giuridiche è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed è tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale".

"Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti [c.c. 389] e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati".

"Art. 51. - Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione".

"Art. 52. - Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.

In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.

Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità.

Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.

Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni". - Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie".

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili):

"Art. 3. - I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'art. 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo art. 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa".

"Art. 4. - Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

- Si riporta il testo dell'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

"Art. 50 (Pubblico registro dei falliti). - Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente".

Nota all'art. 9:

- Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 12:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

"15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale".

Nota all'art. 13:

- Si riporta il testo degli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice di procedura civile:

"Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".

"Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). - Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".

"Art. 186-quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione). - Esaurita l'istruzione il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza".

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 646 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato):

"Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzione o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilità e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del ministro delle finanze (ragioneria generale).

Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col ministero suddetto.

I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col ministro delle finanze.

Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.

Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".

- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

"Art. 33. - Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero".

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo 1956, n. 182, recante "Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie":

"Art. 3. - Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati nell'art. 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368".

Note all'art. 17:

- Si trascrive il testo dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile:

"Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione orale). - Se non dispone a norma dell'art. 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".

Nota all'art. 18:

- Per il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 9.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368:

"Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies".

- Si riporta il testo degli articoli 16, comma 2, e 23 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, recante "Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale":

"2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23".

"Art. 23. - 1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi".