Decreto ministeriale 9
gennaio 1997
Interpretazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995,
relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti
l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati
(G.U. 25.02.97)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995,
concernente la determinazione dei contributi per le autorizzazioni
all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995;
Considerato che l'art. 2 del predetto decreto 5 settembre 1995 ha dato luogo a
dubbi di interpretazione;
Ravvisata l'esigenza di esplicitare il significato del menzionato art. 2 del
decreto 5 settembre 1995;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni recate dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995,
citato in premessa, devono intendersi nel senso che i titolari di ciascuna
autorizzazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, sono tenuti a corrispondere un contributo
annuo di lire un milione per ogni sede in cui sono installate apparecchiature di
commutazione proprie dei singoli servizi autorizzati.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 1997
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