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DECRETO 17 aprile 1997, n. 160.
Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n.73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, recepita con l'articolo. 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 19881 n.400;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, che attua la direttiva 88/301/CEE relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;

visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992 n. 314 - allegato 11 relativo alla procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali, da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni.

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n 615, che attua la direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che attua la direttiva 91/263/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato II/XVIII;

Considerato che in assenza di regole tecniche comuni è necessario istituire una procedura di approvazione nazionale dei terminali di telecomunicazioni basata sulle regole tecniche, sulle norme tecniche e sulle specifiche tecniche nazionali;

Considerato che, tale procedura nazionale deve prevedere. l'accesso dei costruttori, dei loro mandatari o dei fornitori residenti nell'àmbito dei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, in conformità ai principi enunciati dal tratto sull'Unione europea;

Considerata l'opportunità che la procedura stessa sia analoga alla procedura di approvazione europea disciplinata dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

Ritenuto, in conseguenza, necessario, introdurre una nuova procedura nazionale di approvazione dei terminali di telecomunicazioni in sostituzione di quella stabilita dall'allegato 11 al decreto ministeriale 13 maggio 1992, n.314;

Vista la notifica n. 95/0193/I alla Commissione europea del progetto di regolamento, di cui alla nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. 160417 del 21 settembre 1995;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Ritenuto di non poter concordare con l'avviso del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni inteso a richiedere la comunicazione al Ministero di qualsiasi modifica al terminale anche se non influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'uso, e ciò in quanto l'adempimento è gravoso per il costruttore; esso richiede un impegno organizzativo al Ministero non rispondente ad esigenze concrete; il Ministero ha sempre la possibilità di effettuare controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (GM/103283/4367DL/CR del 2 aprile 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "approvazione nazionale", l'autorizzazione al richiedente che consente il collegamento alla rete pubblica italiana di telecomunicazioni di una apparecchiatura terminale conforme alle relative specifiche tecniche, norme tecniche o regole tecniche nazionali;
b) "apparecchiatura terminale", di seguito chiamata terminale, un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a, dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
c) "autorizzazione temporanea", quella che consente in assenza di approvazione nazionale la connessione temporanea alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana di uno o più terminali;
d) "requisiti essenziali", quei requisiti ai quali devono soddisfare le apparecchiature terminali e cioè:
la sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
la sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n.791;
la compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui i relativi requisiti riguardino il terminale in modo specifico;
la protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
la utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
l'interfunzionamento dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
l'interfunzionamento tra terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati definiti in sede comunitaria;
e) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
f) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste per un prodotto, quali i livelli di qualità, le, prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni ad, essa applicabili per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
g) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
h) "norma tecnica armonizzata", la norma tecnica adottata da uno degli organismi di normalizzazione europei CEN, CENELEC, ETSI su mandato della commissione europea;
i) "regola tecnica comune", regola tecnica derivata da norme tecniche armonizzate valida nei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito denominati Paesi SEE, contenente solo i requisiti essenziali la cui osservanza è obbligatoria;
j) "regola tecnica nazionale", il documento derivato da specifiche o norme tecniche, riguardante i soli requisiti essenziali, adottato con un provvedimento normativo nazionale la cui osservanza è obbligatoria;
k) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, art. 7, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
l) "organismo designato per la certificazione e la sorveglianza dei sistemi qualità aziendali", un organismo abilitato quale terza parte competente a svolgere i compiti relativi alla valutazione, alla certificazione ed alla sorveglianza della conformità delle aziende sulla base della:
- norma UNI EN ISO 9001 per la qualità completa;
- norma UNI EN ISO 9002 per la qualità di produzione;
m) "certificato di esame del tipo", il certificato rilasciato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante il quale si attesta che il tipo di apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è rispondente ad una specifica tecnica, ad una norma tecnica o ad una regola tecnica.

 

Art. 2
(Campo di Applicazione)

1. il presente regolamento si applica ai terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con esclusione:
a) di quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996i n. 6l4;
b) di quelli non destinati al mercato italiano;
c) di quelli già immessi nel mercato e di quelli prodotti ed immessi nel mercato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto della normativa vigente prima della medesima data;
d) delle apparecchiature radioriceventi di telecomunicazioni non destinate al collegamento con la rete pubblica nazionale e di quelle destinate alla sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva.

2. Le apparecchiature suscettibili di essere collegate alla rete pubblica, ma non destinate a tale impiego, sono disciplinate dall'articolo 10.

 

Art. 3
(Autorità preposta all'approvazione)

1. L'autorità preposta al rilascio dell'approvazione nazionale di un terminale è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.

 

Art. 4
(Procedure)

1. L'approvazione nazionale può essere rilasciata a seguito di procedura conseguente a:
a) domanda di approvazione nazionale sulla base dell'esame del tipo associato ad una dichiarazione di conformità dei prodotti al tipo esaminato; oppure
b) domanda di approvazione nazionale sulla base dell'esame del tipo associato ad una dichiarazione di conformità della produzione al tipo esaminato, basata sulla certificazione del sistema qualità di produzione; oppure
c) domanda di approvazione nazionale sulla base della dichiarazione di conformità alle norme e regole tecniche nazionali basata sulla certificazione del sistema qualità completa.

2. Nel caso della procedura di cui al comma 1, lettera a), il richiedente accetta il controllo casuale sui prodotti impegnandosi a sostenere le spese per l'espletamento del primo controllo; secondo le tariffe previste dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione di lavori conto terzi e dal laboratorio prescelto dal Ministero stesso per le prove, impregiudicato quanto disposto dall'articolo 20.

3. Nel caso della procedura di cui al comma 1, lettere b) e c), ed impregiudicato quanto disposto dall'articolo 20, il Ministero può, anche durante la procedura di approvazione, effettuare controlli sui prodotti, indipendentemente da quelli di competenza dell'organismo notificato, per la certificazione dei sistemi qualità aziendali in presenza di gravi motivi, da comunicare agli interessati.

 

Art. 5
(Domanda di approvazione)

1. La domanda di approvazione nazionale di un terminale può essere presentata da un operatore economico, quale il costruttore, il suo mandatario o il fornitore, di seguito denominato richiedente, stabilito nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) ed iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente.

2. La domanda di approvazione nazionale di un terminale, redatta su carta legale in lingua italiana, deve essere presentata o fatta pervenire all'indirizzo di cui all'articolo 3 (allegati 1/A, 1/B, 1/C). Essa deve riferirsi ad un solo terminale e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale ed indirizzo del richiedente;
b) nome e numero telefonico del responsabile dei rapporti con il Ministero;
c) ragione sociale ed indirizzo del costruttore;
d) tipo, marca e modello del terminale;
e) eventuali informazioni riguardanti altre approvazioni già ottenute in altri Paesi CEE;
f) tipo di procedura, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1, che il richiedente intende scegliere;
g) dichiarazione con la quale il richiedente che abbia scelto di seguire la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si impegna a:
1. consentire ai funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o, in mancanza dì questi, ai locali di produzione finale, l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento, ed il prelievo di campioni in numero sufficiente per l'esecuzione di esami e prove;
2. sostenere le spese per l'espletamento di una sola operazione di controllo casuale da effettuarsi entro il periodo di validità dell'approvazione;
h) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a garantire l'assistenza tecnica per la durata della validità dell'approvazione nazionale;
i) dichiarazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 19, comma 1 o comma 2;
j) dati riguardanti l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente.

 

Art. 6
(Documentazione a corredo della domanda)

1. Nel caso in cui il richiedente intenda seguire le procedure di cui all'articolo 4, comma l, lettere a) e b), la domanda di approvazione nazionale deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) manuale di utente con descrizione delle prestazioni offerte, della installazione, dell'attivazione e dell'uso del terminale;
b) elenco delle regole tecniche nazionali alle quali il terminale deve rispondere;
c) descrizione generale del terminale con schema a blocchi comprendente le eventuali parti addizionali ed opzionali;
d) schemi elettrici dei circuiti di alimentazione e d'interfacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni;
e) lista dei componenti dei circuiti di cui alla lettera d) se non già indicati negli schemi circuitali;
f) dati identificativi dell'eventuale software impiegato;
g) viste fotografiche interne ed esterne o disegni costruttivi d'insieme e dei circuiti di alimentazione e di interfacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni;
h) certificazione o dichiarazione sul rispetto delle condizioni di sicurezza come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n.791;
i) certificazione o dichiarazione sul rispetto della compatibilità elettromagnetica come indicato nella direttiva 89/336/CEE attuata con decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
j) indicazione delle sedi presso le quali può essere svolta l'assistenza tecnica;
k) attestato dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 19, comma l;
l) certificato di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1;
m) se il richiedente è mandatario, lettera di incarico da parte del costruttore, autenticata dall'autorità competente.

2. Nel caso in cui il richiedente intenda seguite la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), oltre alla documentazione di cui al comma 1, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) originale o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo, dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di norme armonizzate, norme europee, norme nazionali e regole tecniche nazionali; il rapporto di prova può essere rilasciato anche da un laboratorio accreditato situato in uno dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata l'equivalenza delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione degli organismi abilitati ad eseguire le prove stesse;
b) dichiarazione di conformità dei prodotti al tipo esaminato, secondo il modello di cui all'allegato 2; c) se il richiedente è fornitore, dichiarazione di possesso delle competenze tecniche e dei mezzi idonei a verificare che i prodotti sono conformi al tipo esaminato.

3. Nel caso in cui il richiedente intenda. seguire la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), oltre alla documentazione di cui al comma 1, deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) originale o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo, dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di norme armonizzate, norme europee, norme nazionali e regole tecniche nazionali; il rapporto di prova può essere rilasciato anche da un laboratorio accreditato situato, in uno dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata l'equivalenza delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione degli organismi abilitati ad eseguire le prove stesse;
b) certificato del sistema qualità di produzione rilasciato da un organismo designato per la certificazione dei sistemi qualità aziendali;
c) dichiarazione di conformità , della produzione al tipo esaminato, secondo il modello di cui all'allegato 3.

4. Nel caso in cui il richiedente intenda seguire la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), deve allegare alla domanda:
a) dichiarazione di conformità di cui all'allegato 4;
b) originale o copia autenticata del certificato del sistema qualità completa rilasciato da un organismo designato per la certificazione dei sistemi qualità aziendali;
c) copia del manuale d'uso in lingua italiana;
d) attestato dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 19, comma 2.

5. La documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere redatta in lingua italiana e la documentazione di cui alle altre lettere in lingua italiana ovvero in lingua inglese o francese.

 

Art. 7
(Rilascio dell'approvazione nazionale)

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato il ricevimento della stessa e rilascia l'approvazione nazionale:
a) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta della procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
b) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta della procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

2. Nel caso in cui la documentazione sia incompleta entro i termini di cui al comma l, lettere a),e b), la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ne richiede all'interessato il completamento. Il rilascio dell'approvazione nazionale avviene entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrenti dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

3. Ne l caso in cui il richiedente non provveda entro 150 giorni dalla data della richiesta, si, intende che la domanda non sia più di interesse per il medesimo e l'importo del contributo versato non è restituito né può essere utilizzato per altra domanda di approvazione.

 

Art. 8
(Pubblico registro)

1. Ogni terminale approvato è menzionato nell'apposito pubblico registro tenuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In casi particolari su domanda del titolare dell'approvazione motivata da ragioni di sicurezza nazionale, un terminale approvato può non essere menzionato.

 

Art. 9
(Marcatura nazionale)

1. Su ogni esemplare del terminale approvato deve essere apposta una marcatura nazionale (allegato 5) contenente le seguenti informazioni:
a) nominativo del titolare dell'approvazione nazionale;
b) modello del terminale;
c) numero dell'approvazione nazionale.

2. La marcatura deve essere indelebile e visibile sulla superficie esterna del terminale.

3. Ogni terminale, oltre a recare la marcatura di cui al comma 1, deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.

 

Art. 10
(Apparecchiature non destinate alla connessione in rete)

1. Le apparecchiatura che presentano caratteristiche identiche a quelle indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b), e che non siano destinate al collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana devono essere dichiarate come tali dal costruttore, dal mandatario o dal fornitore stabilito nei Paesi SEE (allegato 6). Tuttavia, le apparecchiature, di cui all'articolo 2, comma 2, che si avvolgono di un sistema di collegamento radio, si ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata all'autorità preposta all'approvazione. di cui all'art. 3 prima della immissione nel mercato di detto tipo di apparecchiatura.

3. Su ogni esemplare di apparecchiatura non destinata al collegamento alla rete Pubblica di telecomunicazioni italiana deve essere apposta una marcatura conforme, a quella dell'allegato 7, da parte del costruttore, del mandatario o del fornitore, contenente le seguenti informazioni:
a) nominativo del costruttore;
b) modello dell'apparecchiatura;
c) indicazione che l'apparecchiatura non è destinata ad essere connesso alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana.

4. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dà riscontro alla dichiarazione di cui al comma 1 entro 10 giorni dalla ricezione della medesima.

5. Il costruttore, il mandatario o il fornitore sono tenuti a fornire chiarimenti, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni, e le autorizzazioni, in ordine alla destinazione dell'apparecchiatura, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalità e del segmento di mercato per il quale è prevista la commercializzazione.

 

Art. 11
(Modifica del terminale approvato)

1. Ogni modifica alla costituzione materiale e funzionale di un terminale già approvato, che influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'uso, deve essere comunicata alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni al fine di ottenere una nuova approvazione nazionale secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

 

Art. 12
(Variazione della ragione sociale del richiedente o del titolare dell'approvazione)

1. Qalora durante la procedura di approvazione o dopo il rilascio della stessa, sia sopravvenuto il cambiamento della ragione sociale del richiedente o del titolare, quest'ultimo deve comunicarlo, con le modalità di cui al comma 2, alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni.

2. L'interessato, in allegato alla comunicazione, deve fornire; i dati relativi al cambiamento avvenuto nonché, in copia autenticata, il nuovo certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente stabilito nell'ambito dei Paesi SEE, laddove esistente.

 

Art. 13
(Passaggio della titolarità dell'approvazione)

1. Nel caso in cui debba essere modificata la titolarità di una approvazione, il titolare deve comunicare alla direzione generale per la concessioni e le autorizzazioni il suo consenso alla modifica, restituendo il documento originale dell'approvazione.

2. Contemporaneamente, il nuovo soggetto deve richiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni di subentrare nella titolarità dell'approvazione del terminale in parola dichiarando di assumere tutti gli obblighi pregressi e futuri dell'approvazione da acquisire (allegato 8) ed allegando:
a) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente.

3. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se autorizza il passaggio di titolarità dichiarato, rilascia all'interessato, senza richiedere nuove prove di conformità, un'approvazione che conserva sia il nome commerciale del terminale sia il numero identificativo dell'approvazione precedente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione; se non autorizza il passaggio, comunica ad entrambi i richiedenti le ragioni della decisione, sempre nei termini di tempo precedentemente indicati, restituendo al titolare il documento originale dell'approvazione.

 

Art. 14
(Variazione del nome commerciale di un terminale approvato)

1. In caso di variazione del nome commerciale di un terminale già approvato il titolare dell'approvazione deve richiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni il rilascio dell'approvazione del terminale con l'indicazione del nuovo nome commerciale dichiarando che il terminale in parola è perfettamente identico dal punto di vista costruttivo e funzionale al terminale già approvato ed allegando l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3; l'approvazione del terminale originario mantiene la sua validità.

2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia al titolare, senza richiedere nuove prove di conformità, un'approvazione con un nuovo numero identificativo ed il nuovo nome commerciale del terminale entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

Art. 15
(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di particolari avvenimenti, fiere, mostre, congressi e simili o per l'esecuzione di prove funzionali (prove in campo), gli interessati devono fare richiesta motivata alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni di un'autorizzazione temporanea alla connessione alla rete pubblica di i telecomunicazioni italiana di uno o più terminali, allegando:
a) una descrizione dettagliata del o dei terminali da impiegare; comprendente modello, numero dei terminali e relativo numero di serie, ubicazione e, se del caso, tipo di prove;
b) attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3.

2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione temporanea per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni; l'autorizzazione può essere rinnovata in caso di esecuzione di prove funzionali.

 

Art. 16
(Duplicato dell'approvazione)

1. Su richiesta del titolare la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia duplicato dell'approvazione nazionale, a fronte dell'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3.

 

Art. 17
(Rinuncia alla richiesta di approvazione)

1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta di approvazione nazionale in qualsiasi momento, fermo restando che l'importo versato a titolo di contributo non è restituito né può essere utilizzato per altra domanda di approvazione.

 

Art. 18
(Revoca dell'approvazione)

1. L'approvazione nazionale, previa eventuale sospensione in caso di urgenza, viene revocata dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni nei casi in cui: il terminale, pur correttamente installato, utilizzato e manutenuto secondo le indicazioni del costruttore si dimostra nell'impiego reale non conforme ai requisiti essenziali cui deve sottostare. La revoca è disposta previa contestazione, sentito l'interessato, effettuati i necessari accertamenti tecnici e decorso inutilmente il termine assegnato dal Ministero per realizzare le condizioni di conformità ai requisiti essenziali.

2. L'approvazione nazionale viene altresì revocata, previa diffida, nei casi in cui il titolare dell'approvazione stessa non rispetti le disposizioni previste dal presente decreto.

3. A partire dalla data di revoca nessun altro esemplare del terminale può essere collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni.

4. Nel caso in cui un terminale, già collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni si dimostri non conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punti 1, 2, 3 e 4, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ne dispone la disconnessione.

 

Art. 19
(Contributo)

1. Il richiedente l'approvazione nazionale di un terminale secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è tenuto al versamento della somma di lire 600.000 a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione.

2. Il richiedente l'approvazione nazionale di un terminale secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è tenuto al versamento della. somma di lire 100.000 a titolo, di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.

3. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 22 il richiedente è tenuto al versamento della somma di lire 100.000 a titolo di contributo per le relative spese amministrative.

4. Il versamento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro per prestazioni effettuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Gli importi indicati nel presente articolo sono adeguati ogni biennio sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

 

Art. 20
(Sorveglianza e controllo)

1. È facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiatura immessi sul mercato sprovvisti della, marcatura di cui al presente decreto a della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro.

3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito: a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio; b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari.

4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato viene restituito.

5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato è tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui è stato prelevato il campione è soggetto a sequestro.

 

Art. 21
(Cessazione dell'attività del titolare dell'approvazione o della fabbricazione del terminale)

1. Il titolare dell'approvazione nazionale deve dichiarare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'approvazione, la cessazione della sua attività o della fabbricazione del terminale, dichiarando, contemporaneamente, la quantità di prodotto disponibile a magazzino. il Ministero, delle poste e delle telecomunicazioni effettua le relative annotazioni sul pubblico registro di cui all'articolo 8.

 

Art. 22
(Validità dell'approvazione e rinnovo)

1. L'approvazione nazionale ha validità 10 anni.

2. Il titolare dell'approvazione ha facoltà di chiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni il rinnovo dell'approvazione per ulteriori 5 anni, presentando domanda almeno tre mesi prima della scadenza, unitamente all'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3.

 

Art. 23
(Abrogazione)

1. L'allegato 11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 1996

Il Ministro: MACCANICO
Visto, il Guardasigilli: FLICK.

Registrato alla Corte dei conti il 2 Giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 46