DECRETO 17 aprile 1997, n. 160.
Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n.
791, che attua la direttiva n.73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n.
317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla
direttiva 88/182/CEE, recepita con l'articolo. 53 della legge 29 dicembre
1990, n. 428;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 19881 n.400;
Vista la legge 28 marzo 1991, n.
109, che attua la direttiva 88/301/CEE relativa alla concorrenza sul mercato dei
terminali di telecomunicazioni;
visto il decreto ministeriale 23
maggio 1992 n. 314 - allegato 11 relativo alla procedura per l'omologazione
delle apparecchiature terminali, da connettere alla rete pubblica di
telecomunicazioni.
Visto il decreto legislativo 12
novembre 1996, n 615, che attua la direttiva 89/336/CEE relativa alla
compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive
92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 614, che attua la direttiva 91/263/CEE riguardante il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco
riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE
ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n.
300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio
economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di
adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in
particolare l'atto finale, allegato II/XVIII;
Considerato che in assenza di regole
tecniche comuni è necessario istituire una procedura di approvazione nazionale
dei terminali di telecomunicazioni basata sulle regole tecniche, sulle norme
tecniche e sulle specifiche tecniche nazionali;
Considerato che, tale procedura
nazionale deve prevedere. l'accesso dei costruttori, dei loro mandatari o dei
fornitori residenti nell'àmbito dei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo, in conformità ai principi enunciati dal tratto sull'Unione
europea;
Considerata l'opportunità che la
procedura stessa sia analoga alla procedura di approvazione europea disciplinata
dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
Ritenuto, in conseguenza,
necessario, introdurre una nuova procedura nazionale di approvazione dei
terminali di telecomunicazioni in sostituzione di quella stabilita dall'allegato
11 al decreto ministeriale 13 maggio 1992, n.314;
Vista la notifica n. 95/0193/I alla
Commissione europea del progetto di regolamento, di cui alla nota del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. 160417 del 21
settembre 1995;
Sentito il Consiglio superiore
tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter concordare con
l'avviso del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
inteso a richiedere la comunicazione al Ministero di qualsiasi modifica al
terminale anche se non influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o
sulle condizioni d'uso, e ciò in quanto l'adempimento è gravoso per il
costruttore; esso richiede un impegno organizzativo al Ministero non rispondente
ad esigenze concrete; il Ministero ha sempre la possibilità di effettuare
controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;
Sentito il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (GM/103283/4367DL/CR del 2 aprile 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si
intendono per:
a) "approvazione nazionale", l'autorizzazione al richiedente che
consente il collegamento alla rete pubblica italiana di telecomunicazioni di una
apparecchiatura terminale conforme alle relative specifiche tecniche, norme
tecniche o regole tecniche nazionali;
b) "apparecchiatura terminale", di seguito chiamata terminale, un'apparecchiatura
destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro
sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a,
dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica
di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di
telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo
punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di
informazioni;
c) "autorizzazione temporanea", quella che consente in assenza di
approvazione nazionale la connessione temporanea alla rete pubblica di
telecomunicazioni italiana di uno o più terminali;
d) "requisiti essenziali", quei requisiti ai quali devono soddisfare
le apparecchiature terminali e cioè:
la sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia
già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
la sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella
misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18
ottobre 1977, n.791;
la compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui i relativi requisiti
riguardino il terminale in modo specifico;
la protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
la utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
l'interfunzionamento dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica
di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e
interrompere collegamenti reali o virtuali;
l'interfunzionamento tra terminali attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, nei casi giustificati definiti in sede comunitaria;
e) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali
definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
f) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento
che definisce le caratteristiche richieste per un prodotto, quali i livelli di
qualità, le, prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le
prescrizioni ad, essa applicabili per quanto riguarda la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
g) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo di
normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua,
la cui osservanza non è obbligatoria;
h) "norma tecnica armonizzata", la norma tecnica adottata da uno degli
organismi di normalizzazione europei CEN, CENELEC, ETSI su mandato della
commissione europea;
i) "regola tecnica comune", regola tecnica derivata da norme tecniche
armonizzate valida nei Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico
europeo di seguito denominati Paesi SEE, contenente solo i requisiti essenziali
la cui osservanza è obbligatoria;
j) "regola tecnica nazionale", il documento derivato da specifiche o
norme tecniche, riguardante i soli requisiti essenziali, adottato con un
provvedimento normativo nazionale la cui osservanza è obbligatoria;
k) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova
accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, art. 7,
che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e
norme tecniche europee e nazionali;
l) "organismo designato per la certificazione e la sorveglianza dei sistemi
qualità aziendali", un organismo abilitato quale terza parte competente a
svolgere i compiti relativi alla valutazione, alla certificazione ed alla
sorveglianza della conformità delle aziende sulla base della:
- norma UNI EN ISO 9001 per la qualità completa;
- norma UNI EN ISO 9002 per la qualità di produzione;
m) "certificato di esame del tipo", il certificato rilasciato dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante il quale si attesta che
il tipo di apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è rispondente ad una
specifica tecnica, ad una norma tecnica o ad una regola tecnica.
Art. 2
(Campo di Applicazione)
1. il presente regolamento si
applica ai terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con
esclusione:
a) di quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
novembre 1996i n. 6l4;
b) di quelli non destinati al mercato italiano;
c) di quelli già immessi nel mercato e di quelli prodotti ed immessi nel
mercato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel
rispetto della normativa vigente prima della medesima data;
d) delle apparecchiature radioriceventi di telecomunicazioni non destinate al
collegamento con la rete pubblica nazionale e di quelle destinate alla sola
ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Le apparecchiature suscettibili
di essere collegate alla rete pubblica, ma non destinate a tale impiego, sono
disciplinate dall'articolo 10.
Art. 3
(Autorità preposta all'approvazione)
1. L'autorità preposta al
rilascio dell'approvazione nazionale di un terminale è il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.
Art. 4
(Procedure)
1. L'approvazione nazionale può
essere rilasciata a seguito di procedura conseguente a:
a) domanda di approvazione nazionale sulla base dell'esame del tipo associato
ad una dichiarazione di conformità dei prodotti al tipo esaminato; oppure
b) domanda di approvazione nazionale sulla base dell'esame del tipo associato
ad una dichiarazione di conformità della produzione al tipo esaminato, basata
sulla certificazione del sistema qualità di produzione; oppure
c) domanda di approvazione nazionale sulla base della dichiarazione di
conformità alle norme e regole tecniche nazionali basata sulla certificazione
del sistema qualità completa.
2. Nel caso della procedura di cui
al comma 1, lettera a), il richiedente accetta il controllo casuale sui prodotti
impegnandosi a sostenere le spese per l'espletamento del primo controllo;
secondo le tariffe previste dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
per l'esecuzione di lavori conto terzi e dal laboratorio prescelto dal
Ministero stesso per le prove, impregiudicato quanto disposto dall'articolo
20.
3. Nel caso della procedura di cui
al comma 1, lettere b) e c), ed impregiudicato quanto disposto dall'articolo
20, il Ministero può, anche durante la procedura di approvazione, effettuare
controlli sui prodotti, indipendentemente da quelli di competenza dell'organismo
notificato, per la certificazione dei sistemi qualità aziendali in presenza di
gravi motivi, da comunicare agli interessati.
Art. 5
(Domanda di approvazione)
1. La domanda di approvazione
nazionale di un terminale può essere presentata da un operatore economico,
quale il costruttore, il suo mandatario o il fornitore, di seguito denominato
richiedente, stabilito nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) ed
iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente.
2. La domanda di approvazione
nazionale di un terminale, redatta su carta legale in lingua italiana, deve
essere presentata o fatta pervenire all'indirizzo di cui all'articolo 3
(allegati 1/A, 1/B, 1/C). Essa deve riferirsi ad un solo terminale e deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale ed indirizzo del richiedente;
b) nome e numero telefonico del responsabile dei rapporti con il Ministero;
c) ragione sociale ed indirizzo del costruttore;
d) tipo, marca e modello del terminale;
e) eventuali informazioni riguardanti altre approvazioni già ottenute in altri
Paesi CEE;
f) tipo di procedura, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1, che il
richiedente intende scegliere;
g) dichiarazione con la quale il richiedente che abbia scelto di seguire la
procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si impegna a:
1. consentire ai funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o, in mancanza dì
questi, ai locali di produzione finale, l'acquisizione delle informazioni
necessarie all'accertamento, ed il prelievo di campioni in numero sufficiente
per l'esecuzione di esami e prove;
2. sostenere le spese per l'espletamento di una sola operazione di controllo
casuale da effettuarsi entro il periodo di validità dell'approvazione;
h) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a garantire l'assistenza
tecnica per la durata della validità dell'approvazione nazionale;
i) dichiarazione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo
19, comma 1 o comma 2;
j) dati riguardanti l'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi
SEE, laddove esistente.
Art. 6
(Documentazione a corredo della domanda)
1. Nel caso in cui il richiedente
intenda seguire le procedure di cui all'articolo 4, comma l, lettere a) e b),
la domanda di approvazione nazionale deve essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
a) manuale di utente con descrizione delle prestazioni offerte, della
installazione, dell'attivazione e dell'uso del terminale;
b) elenco delle regole tecniche nazionali alle quali il terminale deve
rispondere;
c) descrizione generale del terminale con schema a blocchi comprendente le
eventuali parti addizionali ed opzionali;
d) schemi elettrici dei circuiti di alimentazione e d'interfacciamento alla
rete pubblica di telecomunicazioni;
e) lista dei componenti dei circuiti di cui alla lettera d) se non già indicati
negli schemi circuitali;
f) dati identificativi dell'eventuale software impiegato;
g) viste fotografiche interne ed esterne o disegni costruttivi d'insieme e dei
circuiti di alimentazione e di interfacciamento alla rete pubblica di
telecomunicazioni;
h) certificazione o dichiarazione sul rispetto delle condizioni di sicurezza
come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del 19 febbraio
1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n.791;
i) certificazione o dichiarazione sul rispetto della compatibilità
elettromagnetica come indicato nella direttiva 89/336/CEE attuata con decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
j) indicazione delle sedi presso le quali può essere svolta l'assistenza
tecnica;
k) attestato dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 19,
comma l;
l) certificato di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1;
m) se il richiedente è mandatario, lettera di incarico da parte del
costruttore, autenticata dall'autorità competente.
2. Nel caso in cui il richiedente
intenda seguite la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), oltre
alla documentazione di cui al comma 1, deve allegare alla domanda i seguenti
documenti:
a) originale o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un
laboratorio di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo,
dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di
norme armonizzate, norme europee, norme nazionali e regole tecniche nazionali;
il rapporto di prova può essere rilasciato anche da un laboratorio accreditato
situato in uno dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata l'equivalenza
delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione degli organismi
abilitati ad eseguire le prove stesse;
b) dichiarazione di conformità dei prodotti al tipo esaminato, secondo il
modello di cui all'allegato 2; c) se il richiedente è fornitore,
dichiarazione di possesso delle competenze tecniche e dei mezzi idonei a
verificare che i prodotti sono conformi al tipo esaminato.
3. Nel caso in cui il richiedente
intenda. seguire la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
oltre alla documentazione di cui al comma 1, deve allegare alla domanda i
seguenti documenti:
a) originale o copia autenticata del rapporto di prova rilasciato da un
laboratorio di prova accreditato in ambito nazionale o, in mancanza di questo,
dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di
norme armonizzate, norme europee, norme nazionali e regole tecniche nazionali;
il rapporto di prova può essere rilasciato anche da un laboratorio accreditato
situato, in uno dei Paesi SEE a condizione che sia assicurata l'equivalenza
delle procedure di prova e delle condizioni di approvazione degli organismi
abilitati ad eseguire le prove stesse;
b) certificato del sistema qualità di produzione rilasciato da un organismo
designato per la certificazione dei sistemi qualità aziendali;
c) dichiarazione di conformità , della produzione al tipo esaminato, secondo il
modello di cui all'allegato 3.
4. Nel caso in cui il richiedente
intenda seguire la procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), deve
allegare alla domanda:
a) dichiarazione di conformità di cui all'allegato 4;
b) originale o copia autenticata del certificato del sistema qualità completa
rilasciato da un organismo designato per la certificazione dei sistemi qualità
aziendali;
c) copia del manuale d'uso in lingua italiana;
d) attestato dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 19,
comma 2.
5. La documentazione di cui al comma
1, lettere a), b) e c), deve essere redatta in lingua italiana e la
documentazione di cui alle altre lettere in lingua italiana ovvero in lingua
inglese o francese.
Art. 7
(Rilascio dell'approvazione nazionale)
1. La direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
domanda, comunica all'interessato il ricevimento della stessa e rilascia l'approvazione
nazionale:
a) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta
della procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
b) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda nel caso di scelta
della procedura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Nel caso in cui la documentazione
sia incompleta entro i termini di cui al comma l, lettere a),e b), la direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni ne richiede all'interessato il
completamento. Il rilascio dell'approvazione nazionale avviene entro i termini
di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrenti dalla data di ricevimento di
quanto richiesto.
3. Ne l caso in cui il richiedente
non provveda entro 150 giorni dalla data della richiesta, si, intende che la
domanda non sia più di interesse per il medesimo e l'importo del contributo
versato non è restituito né può essere utilizzato per altra domanda di
approvazione.
Art. 8
(Pubblico registro)
1. Ogni terminale approvato è
menzionato nell'apposito pubblico registro tenuto dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. In casi particolari su domanda del titolare dell'approvazione
motivata da ragioni di sicurezza nazionale, un terminale approvato può non
essere menzionato.
Art. 9
(Marcatura nazionale)
1. Su ogni esemplare del terminale
approvato deve essere apposta una marcatura nazionale (allegato 5) contenente le
seguenti informazioni:
a) nominativo del titolare dell'approvazione nazionale;
b) modello del terminale;
c) numero dell'approvazione nazionale.
2. La marcatura deve essere
indelebile e visibile sulla superficie esterna del terminale.
3. Ogni terminale, oltre a recare la
marcatura di cui al comma 1, deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione
del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del
fornitore.
Art. 10
(Apparecchiature non destinate alla connessione in rete)
1. Le apparecchiatura che presentano
caratteristiche identiche a quelle indicate all'articolo 1, comma 1, lettera
b), e che non siano destinate al collegamento alla rete pubblica di
telecomunicazioni italiana devono essere dichiarate come tali dal costruttore,
dal mandatario o dal fornitore stabilito nei Paesi SEE (allegato 6). Tuttavia,
le apparecchiature, di cui all'articolo 2, comma 2, che si avvolgono di un
sistema di collegamento radio, si ritengono destinate al collegamento con la
rete pubblica di telecomunicazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma
1 deve essere inviata all'autorità preposta all'approvazione. di cui all'art.
3 prima della immissione nel mercato di detto tipo di apparecchiatura.
3. Su ogni esemplare di
apparecchiatura non destinata al collegamento alla rete Pubblica di
telecomunicazioni italiana deve essere apposta una marcatura conforme, a quella
dell'allegato 7, da parte del costruttore, del mandatario o del fornitore,
contenente le seguenti informazioni:
a) nominativo del costruttore;
b) modello dell'apparecchiatura;
c) indicazione che l'apparecchiatura non è destinata ad essere connesso alla
rete pubblica di telecomunicazioni italiana.
4. La direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni dà riscontro alla dichiarazione di cui al comma
1 entro 10 giorni dalla ricezione della medesima.
5. Il costruttore, il mandatario o
il fornitore sono tenuti a fornire chiarimenti, dietro richiesta della direzione
generale per le concessioni, e le autorizzazioni, in ordine alla destinazione
dell'apparecchiatura, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della
sua funzionalità e del segmento di mercato per il quale è prevista la
commercializzazione.
Art. 11
(Modifica del terminale approvato)
1. Ogni modifica alla costituzione
materiale e funzionale di un terminale già approvato, che influisce sulla
rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'uso, deve essere
comunicata alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni al
fine di ottenere una nuova approvazione nazionale secondo la procedura prevista
dal presente regolamento.
Art. 12
(Variazione della ragione sociale del richiedente o del titolare dell'approvazione)
1. Qalora durante la procedura di
approvazione o dopo il rilascio della stessa, sia sopravvenuto il cambiamento
della ragione sociale del richiedente o del titolare, quest'ultimo deve
comunicarlo, con le modalità di cui al comma 2, alla direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni.
2. L'interessato, in allegato alla
comunicazione, deve fornire; i dati relativi al cambiamento avvenuto nonché, in
copia autenticata, il nuovo certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente stabilito
nell'ambito dei Paesi SEE, laddove esistente.
Art. 13
(Passaggio della titolarità dell'approvazione)
1. Nel caso in cui debba essere
modificata la titolarità di una approvazione, il titolare deve comunicare alla
direzione generale per la concessioni e le autorizzazioni il suo consenso alla
modifica, restituendo il documento originale dell'approvazione.
2. Contemporaneamente, il nuovo
soggetto deve richiedere alla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni di subentrare nella titolarità dell'approvazione del terminale
in parola dichiarando di assumere tutti gli obblighi pregressi e futuri dell'approvazione
da acquisire (allegato 8) ed allegando:
a) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di
cui all'articolo 19, comma 3;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove
esistente.
3. La direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni, se autorizza il passaggio di titolarità
dichiarato, rilascia all'interessato, senza richiedere nuove prove di
conformità, un'approvazione che conserva sia il nome commerciale del
terminale sia il numero identificativo dell'approvazione precedente, entro 30
giorni dalla data di comunicazione; se non autorizza il passaggio, comunica ad
entrambi i richiedenti le ragioni della decisione, sempre nei termini di tempo
precedentemente indicati, restituendo al titolare il documento originale dell'approvazione.
Art. 14
(Variazione del nome commerciale di un terminale approvato)
1. In caso di variazione del nome
commerciale di un terminale già approvato il titolare dell'approvazione deve
richiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni il
rilascio dell'approvazione del terminale con l'indicazione del nuovo nome
commerciale dichiarando che il terminale in parola è perfettamente identico dal
punto di vista costruttivo e funzionale al terminale già approvato ed allegando
l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui
all'articolo 19, comma 3; l'approvazione del terminale originario mantiene
la sua validità.
2. La direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni rilascia al titolare, senza richiedere nuove
prove di conformità, un'approvazione con un nuovo numero identificativo ed il
nuovo nome commerciale del terminale entro 30 giorni dalla data di ricezione
della richiesta.
Art. 15
(Autorizzazioni temporanee)
1. In occasione di particolari
avvenimenti, fiere, mostre, congressi e simili o per l'esecuzione di prove
funzionali (prove in campo), gli interessati devono fare richiesta motivata alla
direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni di un'autorizzazione
temporanea alla connessione alla rete pubblica di i telecomunicazioni italiana
di uno o più terminali, allegando:
a) una descrizione dettagliata del o dei terminali da impiegare; comprendente
modello, numero dei terminali e relativo numero di serie, ubicazione e, se del
caso, tipo di prove;
b) attestato dell'avvenuto versamento del contributo di lire 100.000 di cui
all'articolo 19, comma 3.
2. La direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni rilascia all'interessato, entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta, l'autorizzazione temporanea per un periodo di
tempo non superiore a 90 giorni; l'autorizzazione può essere rinnovata in
caso di esecuzione di prove funzionali.
Art. 16
(Duplicato dell'approvazione)
1. Su richiesta del titolare la
direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia duplicato
dell'approvazione nazionale, a fronte dell'attestato dell'avvenuto
versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3.
Art. 17
(Rinuncia alla richiesta di approvazione)
1. Il richiedente ha facoltà di
ritirare la richiesta di approvazione nazionale in qualsiasi momento, fermo
restando che l'importo versato a titolo di contributo non è restituito né
può essere utilizzato per altra domanda di approvazione.
Art. 18
(Revoca dell'approvazione)
1. L'approvazione nazionale,
previa eventuale sospensione in caso di urgenza, viene revocata dalla direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni nei casi in cui: il terminale,
pur correttamente installato, utilizzato e manutenuto secondo le indicazioni del
costruttore si dimostra nell'impiego reale non conforme ai requisiti
essenziali cui deve sottostare. La revoca è disposta previa contestazione,
sentito l'interessato, effettuati i necessari accertamenti tecnici e decorso
inutilmente il termine assegnato dal Ministero per realizzare le condizioni di
conformità ai requisiti essenziali.
2. L'approvazione nazionale viene
altresì revocata, previa diffida, nei casi in cui il titolare dell'approvazione
stessa non rispetti le disposizioni previste dal presente decreto.
3. A partire dalla data di revoca
nessun altro esemplare del terminale può essere collegato alla rete pubblica di
telecomunicazioni.
4. Nel caso in cui un terminale,
già collegato alla rete pubblica di telecomunicazioni si dimostri non conforme
ai requisiti essenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punti 1,
2, 3 e 4, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ne
dispone la disconnessione.
Art. 19
(Contributo)
1. Il richiedente l'approvazione
nazionale di un terminale secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), è tenuto al versamento della somma di lire 600.000 a titolo di
contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il
rilascio dell'approvazione.
2. Il richiedente l'approvazione
nazionale di un terminale secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), è tenuto al versamento della. somma di lire 100.000 a titolo, di
contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.
3. Nei casi previsti dagli articoli
13, 14, 15, 16 e 22 il richiedente è tenuto al versamento della somma di lire
100.000 a titolo di contributo per le relative spese amministrative.
4. Il versamento delle somme di cui
ai commi 1, 2 e 3 può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro per
prestazioni effettuate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Gli importi indicati nel presente
articolo sono adeguati ogni biennio sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'Istituto
nazionale di statistica.
Art. 20
(Sorveglianza e controllo)
1. È facoltà del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni d'intesa con altri organi competenti, disporre
controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiatura immessi
sul mercato sprovvisti della, marcatura di cui al presente decreto a della
marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono
soggetti a sequestro.
3. I controlli di cui al comma 1
possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare
di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori,
i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere
consentito: a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di
vendita al dettaglio; b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari.
4. I risultati dei controlli debbono
essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dal
prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo
approvato viene restituito.
5. Nel caso in cui il campione
prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato è tenuto al
pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui è
stato prelevato il campione è soggetto a sequestro.
Art. 21
(Cessazione dell'attività del titolare dell'approvazione o della
fabbricazione del terminale)
1. Il titolare dell'approvazione
nazionale deve dichiarare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità
dell'approvazione, la cessazione della sua attività o della fabbricazione del
terminale, dichiarando, contemporaneamente, la quantità di prodotto disponibile
a magazzino. il Ministero, delle poste e delle telecomunicazioni effettua le
relative annotazioni sul pubblico registro di cui all'articolo 8.
Art. 22
(Validità dell'approvazione e rinnovo)
1. L'approvazione nazionale ha
validità 10 anni.
2. Il titolare dell'approvazione
ha facoltà di chiedere alla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni il rinnovo dell'approvazione per ulteriori 5 anni, presentando
domanda almeno tre mesi prima della scadenza, unitamente all'attestato dell'avvenuto
versamento del contributo di lire 100.000 di cui all'articolo 19, comma 3.
Art. 23
(Abrogazione)
1. L'allegato 11 al decreto
ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 1996
Il Ministro: MACCANICO
Visto, il Guardasigilli: FLICK.
Registrato alla Corte dei conti il 2
Giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 46
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