Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1994
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della
rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM
(Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 1995)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto
1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società
italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del
Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983,
concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 17 febbraio 1983;
Vista la raccomandazione 87/371/CEE del
Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio
pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre;
Vista la direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del
25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione
coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile
nella Comunità;
Vista la direttiva 88/301/CEE, della commissione
del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di
telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990,
n. 33, con il quale è stato adottato il regolamento concernente il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante
nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici
interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n.
314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16
giugno 1992;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, con
il quale è stato modificato il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1.
1. I servizi radiomobili pubblici di
comunicazione numerici, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, saranno
esercitati da Telecom, in regime di non esclusiva.
2. La realizzazione e la gestione della rete per
l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM saranno effettuate da
Telecom secondo le modalità e le condizioni previste dall'annessa convenzione.
Art. 2.
1. È approvata l'annessa convenzione stipulata
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom
Italia S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli articoli 196 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1994
SCÀLFARO
MARONI, Vice presidente del Consiglio dei Ministri
TATARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DINI, Ministro del tesoro
ALLEGATO
Approvazione della convenzione
stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom
Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM.
CONVENZIONE TRA IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA
S.p.a.
Tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione
"Ministero" o "Amministrazione") in persona del Ministro
Giuseppe Tatarella e la Società Telecom Italia S.p.a. (d'ora innanzi indicata
con l'abbreviazione "Società" o, con il termine
"Concessionaria"), rappresentata dal presidente dott. Umberto
Silvestri, si conviene e si stipula quanto segue.
Premesse
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
-
Premesse
In data 7 settembre 1987, i Paesi aderenti alla
Conference Europèen des Postes et des Tèlècommunications (CEPT), tra cui
l'Italia, siglavano documento, poi allargato ad altri Paesi, e successivamente
Addendum del settembre 1991 sulla costruzione di una rete digitale cellulare
paneuropea di servizi di telecomunicazioni mobili intitolato Memorandum of
Understandings. In seguito, con MOU, ci si riferirà, complessivamente al
documento originario, agli annessi, e successivi addenda, aggiornamenti ed atti
aggiuntivi.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione e senza specifica menzione di volta in volta sono patto.
Art. 1.
Oggetto della concessione
1. Sono concesse alla Società in regime di non
esclusiva la realizzazione e la gestione, sul territorio italiano, di una rete
per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il
sistema paneuropeo in tecnica digitale denominato GSM.
2. I servizi portanti, i teleservizi e gli altri
servizi GSM sono elencati nell'allegato A.
Art. 2.
Bande di frequenza
1. Sono poste a disposizione della
Concessionaria, nei tempi e modi sotto specificati, bande di frequenza di 2 x
5,4 MHz corrispondenti a 27 canali bidirezionali (attualmente dal 92 al 118,
corrispondenti a frequenze 908,3 - 913,7 MHz e 953,3 - 958,7 MHz).
2. Le bande di frequenza saranno poste a
disposizione della Concessionaria entro 6 mesi dalla relativa richiesta. I
canali necessari per l'esercizio preoperativo degli impianti saranno messi a
disposizione entro 2 mesi dalla richiesta in zone concordate con il Ministero.
3. La Concessionaria dovrà adottare tutte le
misure idonee ad evitare interferenze con ogni altro utilizzatore autorizzato in
Italia e nei Paesi confinanti. Il Ministero potrà esperire ogni più opportuno
controllo circa la corretta utilizzazione delle frequenze assegnate per lo
svolgimento del servizio concesso.
4. Nel caso in cui sorgessero problemi inerenti
al coordinamento di frequenze con altri utilizzatori in Italia e nei Paesi
confinanti, le richieste di risoluzione saranno sottoposte dalle parti coinvolte
al Ministero che adotterà i provvedimenti necessari.
5. Nell'assegnazione di nuove porzioni della
banda di frequenza 900 Mhz., anche in linea con gli standards internazionali di
buon funzionamento del servizio GSM, il Ministero assicurerà parità di
trattamento tra i concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM. Nel
quadro dell'ordinato ed equilibrato sviluppo del servizio pubblico GSM, il
Ministero procederà alla suddetta assegnazione, tenendo in particolare conto la
disponibilità complessiva delle risorse di frequenze, le esigenze e le
evoluzioni del sistema radiomobile nel suo complesso, le esigenze degli utenti,
il miglioramento della qualità del servizio, la domanda commerciale.
Art. 3.
Attività della Concessionaria
1. La Concessionaria eserciterà le proprie
attività alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto
delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e
regolamentari, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni
comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli
organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal
loro effettivo recepimento, nonché adeguandosi alle direttive tecniche che il
Ministero emanerà in forza ed ai sensi della presente convenzione.
2. Oltre i servizi GSM oggetto della concessione,
la Società potrà svolgere servizi a valore aggiunto, nel rispetto dei divieti
stabiliti dal successivo art. 22. Fermo quanto previsto agli articoli 27 e 28
che seguono, i servizi a valore aggiunto saranno resi nel rispetto delle norme
di trasparenza di bilancio previste dalla legislazione nazionale e dalle norme
sull'Unione europea.
3. Per l'offerta del servizio radiomobile
pubblico GSM la Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto nella presente
convenzione e delle direttive che il Ministero emanerà in proposito, potrà
avvalersi di canali distributivi propri e/o di terzi.
Art. 4.
Rete GSM
1. La rete radiomobile GSM sarà progettata,
costruita e gestita secondo lo standard GSM quale adottato dall'Unione Europea,
nel pieno rispetto delle raccomandazioni emanate dall'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute), della Raccomandazione del Consiglio della
CEE n. 87/371 del 25 giugno 1987, della Direttiva della Commissione delle
Comunità Europee 87/372/CEE.
2. La Società dovrà notificare al Ministero
tutte le informazioni relative ai siti di installazione e ai tempi di esecuzione
lavori.
3. La Società dovrà presentare al Ministero,
con congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i
piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo del servizio.
Detti piani, predisposti per un periodo di tre anni, devono contenere le
previsioni sulla dinamica della domanda (utenza, traffico) e le indicazioni
relative alla soddisfazione dell'utenza.
4. La Società provvederà a comunicare
annualmente al Ministero, secondo modalità da concordare, gli elementi
essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione delle opere
ultimate e di quelle in corso di realizzazione.
Art. 5.
Inizio del servizio - Copertura
1. La Società dovrà dare inizio al servizio
entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, assicurando la copertura di
almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalità dei comuni
capoluogo di regione.
2. La Società dovrà garantire una copertura
minima pari al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni
dal rilascio della concessione; tale copertura potrà essere realizzata
attraverso la condivisione degli impianti ed il "roaming" nazionale
nei termini previsti ai successivi articoli 23 e 24.
3. La Società si impegna, inoltre, ad assicurare
la copertura di aree specifiche se richiesto dal Ministero con provvedimento
motivato, per esigenze di pubblica utilità.
4. L'Amministrazione potrà autorizzare la
società a dare inizio, in data precedente l'avvio del servizio commerciale, ad
un servizio sperimentale allo scopo di collaudare le apparecchiature e le
procedure con la clientela.
Art. 6.
Servizi essenziali - Servizi emergenza
1. I servizi che sono oggetto della concessione
dovranno essere assicurati ininterrottamente ventiquattro ore al giorno in tutti
i giorni dell'anno con l'eccezione di un periodo di interruzione per
manutenzione non superiore a tre ore per settimana, da allocare nelle ore di
più limitato disturbo alla utenza.
2. La Società all'avvio del servizio commerciale
dovrà garantire i seguenti servizi essenziali:
- telefonia;
- chiamata di emergenza per assistenza tecnica;
- CFU chiamata trasferita;
- CFB chiamata trasferita (se il terminale è occupato);
- CFNRY chiamata trasferita (se il terminale non risponde);
- CFNRC chiamata trasferita (se il terminale è irraggiungibile);
- BAOC sbarramento chiamate uscenti;
- BOIC sbarramento chiamate internazionali uscenti;
- BAIC sbarramento chiamate entranti.
3. La Società offrirà all'utenza un servizio
gratuito di chiamata di emergenza tecnica che consenta alla stessa di
raggiungere la rispettiva organizzazione di assistenza tecnica responsabile.
4. Le chiamate dirette ai numeri di emergenza
delle Forze dell'Ordine e ai servizi pubblici di emergenza saranno gratuite per
gli utenti della società.
Art. 7.
Rete di assistenza tecnica
1. Contestualmente all'avvio del servizio la
Concessionaria dovrà assicurare un'apposita struttura di assistenza all'utenza,
almeno nei capoluoghi di regione.
2. La Concessionaria si obbliga inoltre a
mantenere gli impianti di rete in perfetto stato di funzionamento eseguendo
tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 8.
Condizioni economiche di offerta al
pubblico
1. Le condizioni economiche di offerta al
pubblico del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione ed ogni successiva
variazione, sono fissate dalla Società previa comunicazione, con almeno 30
giorni di anticipo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale
dovrà mantenere confidenziali tali informazioni. A cura della Società le
predette condizioni ed ogni altra utile informazione sul servizio dovranno
essere fatte oggetto di idonea e dettagliata comunicazione al pubblico ai fini
della loro conoscibilità.
2. È fatto divieto, in coerenza con la normativa
CEE, di applicare condizioni discriminatorie alla clientela o comunque
condizioni in contrasto con i principi di cui alla normativa prevista agli
articoli 27 e 28 che seguono, ferma restando la facoltà di applicare
particolari condizioni a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione
del Ministero.
Art. 9.
Segretezza delle comunicazioni
1. La Concessionaria deve adottare tutte le
misure idonee ad assicurare la segretezza delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.
Art. 10.
Numerazione per l'accesso
1. Il Ministero, sentita la Concessionaria della
rete telefonica pubblica commutata, assegna alla Società gli indicativi per il
servizio radiomobile, in conformità a quanto stabilito dal piano regolatore
telefonico nazionale, fermo restando l'utilizzo di prefisso per l'utenza
radiomobile attiva alla data dell'entrata in vigore della convenzione. Il numero
di cifre dei prefissi di accesso così come il numero di cifre uguali e la loro
posizione nel prefisso è identica per ciascuno dei concessionari del servizio
radiomobile GSM.
2. In sede di prima attuazione
vengono assegnati per il servizio su sistema GSM i codici di accesso (indicativi
distrettuali) riportati qui di seguito:
Telecom Italia |
Omnitel Pronto Italia |
335 |
347 |
338 |
348 |
339 |
349 |
con la quarta cifra (prima cifra della numerazione d'abbonato) diversa da 0,1.
3. Ulteriori indicativi saranno resi disponibili
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le necessità dei
concessionari del servizio radiomobile GSM in coerenza con lo sviluppo del
mercato, sentito il gestore della rete telefonica pubblica commutata.
4. La numerazione d'utente sarà composta da un
numero di sei cifre a discrezione della Società nel rispetto delle normative
internazionali vigenti. Ai sensi di quanto previsto dal Piano regolatore
nazionale e secondo la normativa tecnica del Ministero poste e
telecomunicazioni, all'entrata in vigore del piano di numerazione chiuso, o
anche prima ove vi siano le condizioni tecniche, la numerazione d'utente potrà
essere ampliata a sette cifre.
Art. 11.
Elenco abbonati
1. La Società è autorizzata a fornire
informazioni circa l'elenco dei propri abbonati alla concessionaria della rete
pubblica commutata, che, in base alle decisioni del Ministero e compatibilmente
alle disposizioni di legge, dovrà utilizzarle nel proprio elenco abbonati e nel
servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionale), ove non sia diversamente
richiesto dall'abbonato.
2. Ai fini del precedente comma, potranno essere
stipulati accordi intesi a disciplinare i rapporti tra i concessionari del
servizio radiomobile GSM ed il gestore della rete telefonica pubblica commutata.
Art. 12.
Principi di interconnessione tra rete
radiomobile GSM e rete telefonica pubblica commutata
1. L'interconnessione tra la rete telefonica
pubblica commutata e la rete radiomobile GSM avverrà, per il traffico
nazionale, attraverso una centrale di commutazione radiomobile (MSC - Mobile
Switching Center) di quest'ultima e lo stadio di gruppo di transito (SGT) più
vicino della rete telefonica pubblica commutata, e, per il traffico
internazionale, attraverso un MSC ed i centri di commutazione internazionali
(CI) della suddetta rete telefonica pubblica commutata.
2. I circuiti diretti necessari per
l'interconnessione tra impianti della rete GSM e gli accessi da rete GSM alla
rete pubblica di telecomunicazioni sono forniti dal concessionario della rete
pubblica di telecomunicazioni.
3. Per motivate esigenze di affidabilità e
qualità del servizio il Ministero potrà autorizzare modalità di
interconnessione diverse, concordate tra la Società e la concessionaria della
rete telefonica pubblica commutata.
4. In ipotesi di disaccordo o conflitti
riguardanti l'interconnessione con la rete telefonica pubblica commutata, il
Ministero assumerà le determinazioni del caso tenendo anche presente l'esigenza
di equiparate condizioni da dover assicurare nei rapporti con i concessionari
del servizio GSM.
Art. 13.
Aspetti tecnici relativi
all'interconnessione
1. Le interfacce di interconnessione tra rete GSM
e rete telefonica pubblica commutata devono essere conformi alla normativa
elaborata dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI).
2. I livelli qualitativi e prestazionali e le
interfacce tecniche per l'interconnessione così come ogni altro aspetto
tecnico, operativo, procedurale ed economico dell'interconnessione sono
concordati tra la Società e la concessionaria della rete telefonica pubblica
commutata. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 27 e 28, tali accordi
saranno conclusi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equa
concorrenza, e tempestivamente portati a conoscenza del Ministero.
3. Qualora dovesse esservi disaccordo tra le
parti riguardo all'adempimento di obblighi ovvero all'esercizio di diritti
derivanti dagli accordi di cui al comma precedente concernenti la qualità dei
servizi o i tempi di consegna delle forniture previsti, il Ministero adotterà
determinazioni vincolanti per le medesime fermo restando il rimedio previsto
all'art. 20, comma quinto.
Art. 14.
Definizione delle condizioni
economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete fissa (compresi i circuiti
diretti)
1. Le condizioni economiche, di cui agli articoli
seguenti, per l'accesso nonchè per l'utilizzo della rete telefonica pubblica
commutata (rete fissa) sono definite dal Ministero sentite le concessionarie
interessate. Nella determinazione di tali condizioni, che saranno oggetto di
verifica e (eventuale) revisione al massimo ogni due anni, il Ministero, tenuto
anche conto della evoluzione delle condizioni di offerta sul mercato, dei costi
dei servizi nei principali Paesi europei, degli orientamenti dell'Unione europea
e dell'evoluzione dei rapporti tariffari tra reti mobili e reti pubbliche fisse
nei principali Paesi europei, procederà secondo principi di obiettività,
trasparenza (anche contabile) e non discriminazione e si avvarrà di ogni dato
ed elemento derivante dalla applicazione della normativa di cui agli articoli da
27 a 32 che seguono.
2. Sino alla prima verifica e (eventuale)
revisione che dovrà intervenire entro due anni dal rilascio della presente
concessione, le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete
fissa (compresi i circuiti diretti) sono fissate agli articoli che seguono.
Art. 15.
Utilizzazione della rete fissa per
comunicazioni mobile-fisso e fisso-mobile
1. Il compenso per l'accesso e l'utilizzo della
rete telefonica pubblica commutata (c.d. access charge) viene stabilito, sia nel
caso di comunicazione fisso-mobile che mobile-fisso, in 200 lire/minuto medie.
L'articolazione per fasce di tale compenso, tenendo fermo il suddetto valore
medio, verrà definita dal Ministero, sentite le concessionarie interessate,
entro sei mesi dal rilascio della concessione; in ogni caso il valore massimo
non potrà superare l'importo di 320 lire/minuto.
Art. 16.
Utilizzo della rete fissa per traffico
internazionale intercontinentale
1. Nel caso di chiamate internazionali ed
intercontinentali destinate ad utenti della rete GSM, la quota totale degli
introiti spettante all'Italia è ripartita per il 40% alla Società e per il 60%
al concessionario della rete telefonica internazionale ed intercontinentale.
2. Nel caso di chiamate internazionali ed
intercontinentali verso reti estere originate da utenti della rete GSM, ai fini
della ripartizione degli introiti spetta al concessionario della rete telefonica
internazionale ed intercontinentale l'aliquota del 60% calcolata con riferimento
alla quota totale della tassa spettante all'Italia intesa come differenza tra la
tariffa di legge per le comunicazioni internazionali ed intercontinentali su
rete fissa e la quota contabile che, sulla base degli accordi bilaterali
esistenti va riservata al gestore estero. Al gestore della rete mobile resta
attribuita la differenza tra la quota totale degli introiti spettanti all'Italia
e la quota di spettanza del gestore della rete telefonica internazionale ed
intercontinentale.
Art. 17.
Accesso dalla centrale di commutazione
radiomobile alla rete fissa
1. Per ogni linea di accesso alla rete fissa in
ambito urbano per lo svolgimento del servizio radiomobile GSM oggetto di
concessione, il concessionario della rete telefonica pubblica commutata applica
alla Società un canone di abbonamento pari a quello stabilito per gli
abbonamenti telefonici dell'utenza affari dal provvedimento tariffario in
vigore, ridotto del 30%.
2. Per tali linee di accesso i punti di
terminazione di rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni di volta in volta
vigenti. Attualmente i punti di terminazione sono quelli definiti nell'allegato
4 del decreto ministeriale del 23 maggio 1992, n. 314, e successive modifiche.
3. Nel caso in cui, in applicazione di quanto
previsto dal secondo comma dell'art. 12, venga richiesta l'interconnessione tra
l'MSC della società e un SGT della rete telefonica pubblica commutata, situato
in una rete urbana diversa di quella dove è ubicato l'MSC di cui sopra, in
aggiunta ai canoni di abbonamento di cui al presente articolo verranno
applicate, per l'utilizzo del collegamento diretto, le condizioni economiche di
cui all'art. 18, in relazione alla velocità di trasmissione necessaria.
Art. 18.
Collegamenti diretti
1. Per l'affitto dei collegamenti diretti per lo
svolgimento del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione, saranno
applicate dalla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata le
tariffe stabilite per le specifiche velocità di trasmissione dal provvedimento
tariffario in vigore, con una riduzione del 60% per i collegamenti in ambito
urbano e settoriale e del 70% per i collegamenti interurbani (esclusi i
settoriali).
2. Per tali collegamenti diretti i punti di
terminazione di rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni di volta in volta
vigenti. Attualmente i punti di terminazione sono quelli definiti negli allegati
4 e 7 del decreto ministeriale del 23 maggio 1992, n. 314 e successive
modifiche.
3. Ogni eventuale accordo tra la Società e la
concessionaria della rete fissa avente ad oggetto l'utilizzo di collegamenti
diretti a velocità non previste dai provvedimenti tariffari in vigore, dovrà
esser sottoposto al Ministero il quale adotterà i provvedimenti di competenza.
Art. 19.
Utilizzo della rete mobile dell'altro
concessionario e di altre reti pubbliche nazionali
1. Nel caso di comunicazione mobile-mobile tra un
utente di un concessionario GSM ed un utente di altro concessionario, è
consentito il collegamento diretto tra le rispettive reti.
2. L'interconnessione deve avvenire secondo
termini e condizioni tecniche che saranno concordati dai concessionari; in caso
di disaccordo, il Ministero adotterà determinazioni vincolanti per le parti.
3. Le interfacce di interconnessione devono
essere conformi alla normativa tecnica elaborata dall'Istituto europeo per le
norme di telecomunicazioni (ETSI).
4. Sino all'entrata in vigore nell'ordinamento
italiano di specifiche norme dell'Unione europea l'interconnessione con reti
estere avverrà tramite la rete pubblica commutata.
Art. 20.
Programmazione e disponibilità
1. Fintantochè la legislazione in materia non
consenta alla Società di provvedere diversamente, questa è obbligata a
connettere gli impianti della propria rete radiomobile GSM e gli accessi da
questa alla rete telefonica pubblica commutata per mezzo di collegamenti forniti
direttamente dalla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata.
2. Nel caso in cui la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata non sia in grado di soddisfare adeguatamente le
richieste dei concessionari del servizio radiomobile GSM, il Ministero potrà,
di volta involta, autorizzare l'uso di infrastrutture trasmissive alternative,
inclusi i ponti radio.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Società
informerà la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata ed il
Ministero del proprio fabbisogno per l'anno solare successivo, mediante consegna
di un piano di massima delle richieste, redatto secondo modalità previamente
concordate tra le parti; in caso di disaccordo, il Ministero adotterà le
determinazioni di competenza che saranno vincolanti per le parti.
4. Entro il primo dicembre ed il primo giugno di
ogni anno, la Società presenterà alla concessionaria della rete telefonica
pubblica commutata ed al Ministero un piano dettagliato per località dei
collegamenti relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno di riferimento,
redatto secondo modalità previamente concordate tra le parti; entro trenta
giorni dalla presentazione del piano dettagliato la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata darà indicazioni sulla possibilità di soddisfare
le esigenze nelle varie località e nelle date indicate nel piano dettagliato.
5. Nel caso in cui la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata non fornisca le indicazioni richieste entro i
trenta giorni o non renda disponibili i collegamenti diretti nelle località e
alle date indicate nel piano dettagliato, il Ministero potrà autorizzare, nei
successivi trenta giorni dalla data del mancato rispetto del piano di fornitura
dei collegamenti, l'uso di infrastrutture trasmissive alternative, inclusi i
ponti radio.
6. La Società è tenuta a prendere in carico i
collegamenti messi a disposizione dalla concessionaria della rete telefonica
pubblica commutata in coerenza con il piano dettagliato ed a pagare i relativi
canoni.
Art. 21.
Istradamenti
1. A ciascun concessionario del servizio
radiomobile è riservata, nell'ambito della propria rete, la facoltà di scelta
degli istradamenti delle comunicazioni, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni relative alla qualità del servizio indicate nei successivi
articoli.
Art. 22.
Divieti
1. Finchè la normativa nazionale non sarà
modificata anche in relazione alla normativa dell'Unione europea è fatto
divieto alla Società di:
a) collegare direttamente (tramite collegamenti via terra o via radio)
postazioni e terminazioni d'utente alle reti radiomobili;
b) instradare il traffico internazionale ed intercontinentale se non attraverso
le centrali di commutazione internazionale (CI) della rete telefonica pubblica
commutata italiana;
c) interconnettere le reti radiomobili e gli accessi radiomobili alla rete
telefonica pubblica per effettuare rivendita a terzi di traffico diverso da
quello che forma oggetto della concessione.
2. Il Ministero potrà esperire ogni verifica e
controllo in ordine al rispetto di quanto precede.
Art. 23.
"Roaming" nazionale
1. Fermi gli impegni di copertura del servizio
previsti all'art. 5, comma primo che precede, per i primi ventiquattro mesi
dall'avvio del servizio è fatto obbligo alla Società di stipulare con l'altra
concessionaria del servizio radiomobile GSM una convenzione atta ad assicurare
agli utenti il "roaming" nazionale nelle zone coperte da uno solo dei
concessionari del servizio GSM. Le concessionarie dovranno definire le
condizioni economiche di tale convenzione entro sei mesi dal rilascio della
concessione.
2. Il testo della convenzione dovrà esser
comunicato prima della firma al Ministero, che potrà formulare rilievi e
richieste di chiarimenti. Qualora le concessionarie non dovessero raggiungere un
accordo in tempo utile a garantire il "roaming" per il suddetto
periodo, o permanessero punti controversi, il Ministero assumerà le
determinazioni del caso, che saranno vincolanti per le concessionarie.
3. Successivamente al periodo indicato al primo
comma, gli eventuali accordi di roaming nazionale non potranno includere
territori comunali, sedi dei capoluoghi di provincia. Anche tali accordi
dovranno esser sottoposti al previo esame del Ministero.
Art. 24.
Condivisione impianti
1. Nel periodo successivo ai primi ventiquattro
mesi dall'avvio del servizio, le concessionarie del servizio GSM hanno la
facoltà di stabilire accordi volti a condividere le medesime strutture
impiantistiche, purchè su aree non includenti i territori comunali sedi dei
capoluoghi di provincia. La condivisione degli impianti è limitata ai siti ed
alle infrastrutture aeree attraverso strutture trasmissive dedicate ed
indipendenti (indipendenza dei canali di controllo e di traffico) e non dovrà
essere di ostacolo alla realizzazione di reti indipendenti.
2. La condivisione degli impianti verrà
effettuata sulla base di condizioni economiche che saranno concordate tra le
concessionarie del servizio radiomobile GSM e che saranno dipendenti dagli
investimenti sostenuti, dall'esercizio e manutenzione su tali porzioni di
impianto, nonchè dal traffico svolto.
3. Gli schemi di convenzioni e le condizioni
economiche di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente
sottoposti al Ministero che, anche avvalendosi di ogni elemento derivante dalla
applicazione della normativa di cui agli articoli 27 e 28 che seguono,
esprimerà eventuali rilievi a garanzia dell'ordinato ed equilibrato svolgimento
del servizio (sia dal lato della domanda che dell'offerta) e, sui punti
controversi, adotterà determinazioni vincolanti per le parti.
4. Restano fermi gli impegni di copertura del
servizio stabiliti all'art. 5 che precede e il raggiungimento degli obiettivi
assistiti dalla garanzia di esecuzione di cui all'art. 47 che segue.
Art. 25.
Qualità globale del servizio
1. La Società dovrà attenersi ai parametri di
qualità globale del servizio quali fissati dal Ministero in applicazione delle
disposizioni contenute nel Piano regolatore telefonico nazionale ed alle norme
tecniche e di prestazioni del servizio del sistema GSM fissate a livello
internazionale e di volta in volta in vigore. In ogni caso il tasso di perdita
per tentativi di collegamento con la rete mobile nelle aree coperte non dovrà
essere superiore al 5%.
2. Qualora dovesse esservi disaccordo tra la
Società e uno qualsiasi dei concessionari delle reti con cui essa è
interconnessa riguardo all'attribuzione della responsabilità relativa al
mancato rispetto di detti parametri, il Ministero esperiti gli accertamenti del
caso, adotterà determinazioni vincolanti per i gestori interessati.
3. Il Ministero ha il diritto di effettuare
verifiche circa la osservanza degli obblighi di cui al primo comma ed in
particolare sulla garanzia dei diritti degli utenti relativamente alla qualità
e regolarità del servizio.
Art. 26.
Canone
1. La Società è tenuta a corrispondere allo
Stato un canone annuo proporzionale ai ricavi lordi del servizio GSM oggetto di
concessione, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete
telefonica pubblica. Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei
ricavi conseguiti dalla Società nell'esercizio del servizio GSM oggetto di
concessione, detratto quanto, in relazione allo svolgimento del servizio GSM,
risulta corrisposto ad altro concessionario di rete telefonica pubblica, il
quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.
2. La misura del canone è attualmente stabilita
nel 3,5% (trevirgolacinque percento) dei detti ricavi lordi, fatte salve
successive modifiche legislative.
3. Il versamento del canone dovrà esser
effettuato non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio
annuale d'esercizio della Società.
4. Per i primi cinque anni la Società si impegna
a corrispondere a titolo di canone un importo comunque non inferiore a
L.1.700.000.000 (unmiliardosettecentomilioni) per il 1995; lire 8,2 mld
(ottomiliardiduecentomilioni) per il 1996; lire 25,4 mld (venticinquemiliardiquattrocentomilioni)
per il 1997; 51 mld (cinquantunomiliardi) per il 1998 e 77,1 mld (settantasettemiliardicentomilioni)
per il 1999. Tali importi potranno esser ridotti solo e proporzionalmente alla
eventuale successiva riduzione della misura percentuale del 3,5% come sopra
stabilito.
Art. 27.
Separazione contabile
1. La Società è impegnata ad adottare un
sistema di separazione contabile che, nel rispetto formale e sostanziale dei
principi di trasparenza, obiettività e parità di trattamento ai quali il
servizio e l'attività della concessionaria devono uniformarsi, sia
permanentemente idoneo a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
settore delle telecomunicazioni con la massima soddisfazione per l'utente ed il
progresso tecnico e tecnologico.
2. Il sistema di rilevazione contabile e di
rappresentazione dei risultati economici e finanziari della gestione di cui al
comma precedente, deve permettere, anche tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 14, la separazione contabile tra le specifiche attività svolte dalla
Società in relazione al servizio concesso e consentire, in particolare, la
verifica della insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, la definizione della misura del (c.d.) access charge, la
trasparenza tra gli utilizzi in ipotesi di condivisione di impianti e di roaming.
Qualora la Società gestisca servizi diversi dal servizio GSM, siano essi in
concessione o no, dovrà organizzare la propria contabilità nel rispetto di
quanto prescritto al presente articolo, assicurando la trasparenza tra le varie
attività.
3. In particolare, la Società è tenuta a:
redigere nell'ambito della relazione annuale sulla gestione, uno stato
patrimoniale, un conto economico ed un rendiconto finanziario nei quali siano
rappresentati i distinti risultati di ciascun servizio concesso con riferimento
ai servizi di interconnessione come definiti dalle direttive previste
dall'articolo che segue; garantire la riconciliazione di tali risultati con i
risultati aziendali complessivi; fornire al Ministero ogni dato, informazione e
chiarimento ritenuti necessari per la verifica di quanto precede.
4. Qualsiasi attività realizzata dalla Società
a comune vantaggio di due o più servizi concessi, dovrà essere valorizzata e
rilevata nei conti separati di ciascun servizio nel rispetto di quanto
prescritto nel presente articolo.
5. Nel primo periodo (ventiquattro mesi dal
rilascio della concessione) la Società, fermo l'obbligo di rispettare quanto
prescritto nel presente articolo e nelle direttive che il Ministero adotterà in
forza della presente convenzione, potrà fornire le informazioni e i dati
richiesti, sulla base del proprio sistema interno di contabilità industriale
utilizzando tecniche parametriche.
Art. 28.
Direttive sulla separazione contabile
1. Nell'ambito dell'attività di supervisione e
regolazione, e per l'attuazione di quanto previsto all'articolo che precede il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Società e gli altri
concessionari di servizi di telefonia fissa e mobile, procederà di volta in
volta alla emanazione di specifiche direttive, in particolare in materia di:
- elenco dei servizi di interconnessione;
- criteri tecnici e parametri per il miglior svolgimento di ciascun servizio,
anche in vista della determinazione delle obiettive condizioni economiche di suo
utilizzo;
- criteri di progettazione del sistema di contabilità industriale in grado di
imputare i ricavi, i costi ed il capitale impiegato a ciascun servizio sulla
base delle attività realizzate per il suo svolgimento e/o utilizzazione;
- requisiti del sistema di contabilità industriale di cui al precedente punto
in termini di meccanismi di funzionamento, di standards formali di rilevazione e
rappresentazione dei risultati economici e finanziari, di livello di
controllabilità ed aggiornamento dei parametri fisici ed economici adottati dal
sistema stesso;
- contenuti formali e sostanziali della relazione di certificazione di cui al
successivo art. 30;
- tempistica di introduzione e messa a regime del sistema;
- rapporti tra servizio telefonico universale ed altri servizi concessi, e
determinazione delle relative condizioni economiche di accesso e di utilizzo.
Il Ministero procederà gradualmente e
progressivamente alla emanazione delle suddette direttive e di ogni altra
ritenuta necessaria per l'ordinato svolgimento delle attività dei
concessionari. Periodicamente, e sempre sentiti i concessionari, il Ministero
procederà alla revisione delle direttive vigenti, anche in relazione alla
evoluzione tecnologica dei servizi di telecomunicazione e delle metodologie di
rilevazione e rappresentazione dei risultati economici e finanziari.
Art. 29.
Informazioni sulle procedure contabili
1. Fermo quanto previsto al successivo art. 31,
la Società è tenuta, previa richiesta in tal senso, a fornire al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, sottoespresso vincolo di riservatezza,
ogni informazione riguardante le procedure di contabilità generale ed
industriale adottate, compresi dati di natura sezionale.
2. La Società dovrà predisporre tutta la
documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dei rapporti, delle modalità di calcolo e delle condizioni
economiche relative a interconnessione e traffico. Tale obbligo vale sia durante
il primo periodo di cui all'art. 27, quinto comma, sia successivamente.
Art. 30.
Relazione di certificazione
1. Dalla data di rilascio della concessione, la
Società dovrà consegnare al Ministero, entro un mese dalla data di
approvazione del bilancio, apposita relazione da emettersi a cura di società
iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione, che dovrà certificare
il rispetto dei principi di separazione contabile di cui all'art. 27. Il testo
standard di tale relazione di certificazione, la quale non è sostitutiva di
quella prescritta in forza della legge n. 216 del 1974 (e decreti di
attuazione), costituirà oggetto di apposita direttiva secondo quanto previsto
all'art. 28.
Art. 31.
Bilancio, documentazione contabile -
Relazioni statistiche
1. La Società deve trasmettere ai Ministeri
delle poste e telecomunicazioni e del tesoro, il proprio bilancio annuale di
esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione.
2. La Società trasmetterà altresì
contestualmente all'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa,
la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ove a ciò
tenuta.
3. Detti Ministeri si riservano la facoltà,
entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di
eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e
di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli
obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.
4. La Società dovrà tenere a disposizioni dei
Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario
degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie.
5. La Società trasmetterà al Ministero delle
poste e telecomunicazioni, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione
generale statistica sull'andamento del servizio dell'anno precedente. Tale
relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli
impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo del servizio in concessione.
6. In relazione ai poteri di vigilanza e di
controllo previsti dal successivo art. 32, i Ministeri delle poste e delle
telecomunicazioni e del tesoro hanno facoltà di accesso alla Società.
Art. 32.
Vigilanza e controllo da parte del
Ministero
1. Fermo ogni altro potere di controllo e
verifica previsto nelle precedenti disposizioni, il Ministero ha il diritto di
effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente
convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento del servizio in concessione,
con incondizionata facoltà di accesso da parte di persone anche estranee al
Ministero, specificatamente dallo stesso designate;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle
precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società deve
corrispondere al Ministero ai sensi dell'art. 26 della presente convenzione.
2. La Società metterà gratuitamente a
disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione
dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal
presente articolo, la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale, da
essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
3. La verifica di cui alla lettera c) del primo
comma può essere effettuata anche dal Ministero del tesoro.
4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui
al presente articolo e della relazione di cui all'art. 30 è data facoltà al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di richiedere interventi
modificativi e/o integrativi delle modalità di funzionamento del sistema di
rilevazione contabile.
Art. 33.
Durata
1. La presente convenzione entra in vigore il
primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la
concessione ed approva la convenzione. La concessione avrà la durata di
quindici anni.
Art. 34.
Oggetto sociale
1. La Società concessionaria dovrà avere come
oggetto sociale esclusivo la ricerca, la progettazione, la realizzazione e la
gestione di reti radiomobili e dei relativi servizi. Alla Società è consentito
di assumere l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il
noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software),
apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonchè i servizi di trattamento
delle informazioni, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti
economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
2. Le attività di cui al precedente comma non
possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della
concessione.
Art. 35.
Sede
1. La sede legale, amministrativa e tecnica della
società dovrà esser ubicata in Italia. Agli effetti della presente
convenzione, la Società elegge domicilio in Ivrea, via Jervis, 77. Eventuali
variazioni dovranno essere tempestivanente comunicate all'amministrazione.
Art. 36.
Capitale sociale - Maggioranza
azionaria
1. Alla data della stipula della presente
convenzione il capitale sociale della Società è di lire 400 miliardi
interamente versato.
2. Fermo quanto previsto all'art. 47, il capitale
sociale della Società dovrà esser sempre adeguato alle esigenze e sviluppo del
servizio da gestire.
3. La maggioranza del capitale (almeno il 60%)
quale dichiarata nell'offerta dovrà esser mantenuta nel suo complesso dai
relativi azionisti per almeno cinque anni dalla data di rilascio della presente
concessione.
4. L'amministrazione potrà, in ogni tempo,
richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma
precedente.
Art. 37.
Impegni assunti dallo Stato
1. La Società è tenuta ad osservare gli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonchè gli altri
accordi che il Governo italiano ha stipulato o stipulerà con Governi esteri.
2. La Società dichiara di approvare e
sottomettersi al MOU e si impegna al compimento di ogni atto e formalità, anche
di sottoscrizione, richiesti a tal fine.
Art. 38.
Rapporti con amministrazioni e
compagnie estere
1. La Società è autorizzata ad intrattenere
rapporti diretti con gli operatori di telecomunicazioni esteri, competenti in
materia di telecomunicazioni mobili, fermi restando i poteri di rappresentanza
attribuiti al Ministero dalla normativa vigente. A tale scopo, la concessionaria
è un'Agenzia Operativa Privata Riconosciuta (RPOA) ed accetta di adeguarsi alle
disposizioni dell'Accordo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e
di attenersi alle norme che regolano la RPOA. La concessionaria è inoltre una
società Operativa Privata Riconosciuta (RPOC) sottostante alle norme
dell'Unione europea e accetta di adeguarsi alle disposizioni stabilite
dall'Unione europea per quanto riguarda le RPOC.
2. La Società aggiorna con tempestive
informazioni il Ministero sugli affari di rilievo da essa trattati con i
predetti operatori di telecomunicazioni esteri. In mancanza di preventiva
autorizzazione del Ministero, la Società si asterrà dal trattare questioni da
cui possano comunque derivare impegni per il Ministero o per il Governo
italiano.
3. La Società parteciperà, per quanto di
competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze internazionali
indette da organizzazioni internazionali competenti in materia di
telecomunicazioni mobili. Ove il Ministero ritenesse di delegare la Società a
rappresentarlo nelle riunioni di cui sopra, la Società dovrà attenersi alle
direttive impartite dal Ministero stesso.
Art. 39.
Non trasferibilità della concessione
1. La concessione, oggetto della presente
convenzione, non può esser ceduta o trasferita, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo.
2. La trasferibilità della concessione può
essere autorizzata dal Ministero secondo le forme previste dalla normativa
vigente.
Art. 40.
Sospensione o limitazione del servizio
1. Ove intervenga provvedimento ai sensi
dell'art. 5 del codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 e successive modifiche) alla Società non spetterà alcuna
indennità speciale. Alla Società sarà peraltro accreditato l'importo
spettantele di quanto percetto per il periodo suddetto e saranno addebitate le
spese.
Art. 41.
Penalità
1. Per tutti gli altri inadempimenti agli
obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave,
e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti relativi al servizio oggetto della presente concessione, il Ministero,
dopo la debita contestazione alla Società concessionaria, può applicare alla
stessa una penalità da un minimo di venti milioni di lire ad un massimo di
cento milioni di lire, per ciascuna infrazione riscontrata. Tali importi
verranno aggiornati ogni biennio sulla base del prime rate ABI medio di periodo.
2. La suddetta penalità non esonera la Società
da una eventuale responsabilità verso terzi.
3. In caso di ritardo nel pagamento del canone di
concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma
della presente convenzione, la Società sarà gravata, oltre che di interessi al
tasso legale di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti, maggiorato del 2,50%.
Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al
5% in ragione d'anno.
4. Qualora il ritardo superi l'anno
l'amministrazione ha facoltà di applicare le sanzioni previste nel successivo
art. 42.
5. Il pagamento delle penalità indicate nel
presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, ogni importo dovuto sarà prelevato dal
deposito cauzionale costituito dalla Società, che deve essere reintegrato ai
sensi dell'art. 43 della presente convenzione, ferma la garanzia di cui all'art.
47.
6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a
cause non imputabili alla Società concessionaria o dovuto a cause di forza
maggiore, il Ministero non darà luogo agli interessi e alle penalità previste
nel presente articolo.
Art. 42.
Revoca
1. L'amministrazione potrà procedere, previa
diffida, alla revoca della concessione: - nel caso di inosservanza degli
obblighi previsti in materia di frequenze, realizzazioni della rete e degli
impianti e relative manutenzioni, interconnessioni, dalla presente convenzione;
- quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a qualsiasi titolo
dovute dalla Società per effetto della presente convenzione superi un anno.
In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto
di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in
parte, degli immobili e degli impianti adibiti al servizio oggetto della
presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà
determinato dal collegio arbitrale di cui all'art. 46. L'amministrazione ha
altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli
impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti
acquistati o accordarli in concessione ad altra società. In caso di revoca,
l'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di
terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società. La revoca sarà
disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 43.
Deposito cauzionale
1. Alla data di stipula della presente
convenzione, la Società è tenuta a costituire presso la Cassa depositi e
prestiti, un deposito cauzionale di lire 3.000.000.000, in numerario o in titoli
dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Gli interessi della somma
depositata restano di spettanza della Società.
2. L'amministrazione ha la facoltà di rivalersi
dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito
cauzionale costituito ai sensi del presente articolo.
3. Qualora il deposito dovesse rimanere
diminuito, dovrà essere reintegrato entro un mese dalla espressa richiesta del
Ministero; in caso di ritardo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 42.
Art. 44.
Condizione per l'efficacia della
convenzione
L'efficacia della presente convenzione è
subordinata:
alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della
Repubblica che approva la convenzione medesima;
al pagamento, nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara,
delle prestazioni professionali dei consulenti che hanno assistito il Comitato
dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
novembre 1993.
Art. 45.
Decadenza
1. In caso di gravi e reiterate inosservanze
degli obblighi derivanti dalla convenzione ivi compresa la normativa fissata
agli articoli 27 e 28 che precedono, può essere disposta a norma dell'art. 191
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 (e successive modifiche), la decadenza dalla concessione.
2. Prima di dichiarare la decadenza il Ministero,
previa contestazione delle gravi e reiterate inosservanze di cui sopra, dovrà
fissare e comunicare alla Società un termine non inferiore a trenta giorni,
entro il quale essa potrà presentare le proprie giustificazioni.
3. In ogni caso di decadenza il Ministero ha il
diritto di incamerare il deposito cauzionale e escutere la fidejussione di cui
all'art. 47 che segue e può accordare la gestione stessa in concessione ad
altra società. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto
alla concessionaria.
4. Ove sia pronunciata la decadenza il Ministero
resta esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Art. 46.
Collegio arbitrale
1. Tutte le controversie, che sorgano in sede di
applicazione della presente convenzione e per le quali non sia stato possibile
raggiungere un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da
una delle parti, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da
cinque membri, due designati dal Ministero, due dalla Società concessionaria ed
uno, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato. Il
collegio ha sede a Roma, giudica secondo le norme di diritto, e per quanto qui
non previsto applica le disposizioni vigenti del codice di procedura civile.
Art. 47.
Aggiornamenti e revisioni
1. A richiesta della Società e trascorsi almeno
tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, si potrà procedere
agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari sulla base
dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per
il settore della telefonia mobile.
2. Tale procedura non si applica ai punti degli
articoli che precedono, per i quali nella presente convenzione risulta fissata
una scadenza anticipata di revisione ed in tutti i casi in cui dovessero
intervenire, anche prima dello scadere dei tre anni, modifiche normative anche
in esecuzione di direttive dell'Unione europea pertinenti alla materia oggetto
della concessione.
Roma, 30 novembre 1994
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
on. Giuseppe TATARELLA
Il presidente di Telecom Italia S.p.a. dott. Umberto SILVESTRI
ALLEGATO A
SERVIZI PORTANTI DEL GSM
Servizio audio 3.1 kHz
Servizio dati asincrono a commutazione di circuito - 300-9600 bit/s
Servizio dati sincrono a commutazione di circuito - 1200-9600 bit/s
Servizio dati pad a pacchetto - 300-9600 bit/s
Servizio dati a pacchetto con accesso sincrono - 2400-9600 bit/s
Servizio alternanza fonia dati.
TELESERVIZI DEL GSM
Telefonia
Chiamata di emergenza
Messaggi brevi a selezione di destinatario (160 caratteri alfanumerici)
Messaggi brevi a diffusione geografica (93 caratteri alfanumerici)
Accesso Videotex
Teletex
Fac-simile gruppo 3 CCITT.
ALTRI SERVIZI
Estratto dal Permanent Document SE 03 Version
3.01 annesso al MOU (Memorandum d'intesa) firmato dalle Amministrazioni P.T.
europee
Number identification
CNIP (CLIP) |
Calling Number (Line) Identification
Presentation |
CNIR (CLIR) |
Calling Number (Line) Identification Restriction |
CoNP (CoIP) |
Connected Number (Line) Identification
Presentation |
CoNR (CoLR) |
Connected Number (Line) Identification
Restriction |
Call Offering
CFU |
Call Forwarding Uncoditional |
CFB |
Call Forwarding on mobile subscriber Busy |
CFNRy |
Call Forwarding on No Reply |
CFNRC |
Call Forwarding on mobile subscriber Not
Reachable |
Call Completion
CW |
Call Waiting |
CH (HOLD) |
Call Hold |
Multiparty
MULT (3PTY) |
MULTiparty-Three Party-conference Call |
Community of Interest
Charging
Call Restriction
BAOC |
Barring of All Outgoing Calls |
BOIC |
Barring of All Outgoing International Calls |
BOIC Ex HC |
Barring of All Outgoing International Calls
Except those directed to the Home PLMN Country |
BAIC |
Barring of All Incoming Calls |
BAIC-Roam |
Barring of All Incoming Calls when Roaming
outside the home PLMN Country |
|