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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM

(Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Vista la raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre;

Vista la direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile nella Comunità;

Vista la direttiva 88/301/CEE, della commissione del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale è stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1992;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, con il quale è stato modificato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. I servizi radiomobili pubblici di comunicazione numerici, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, saranno esercitati da Telecom, in regime di non esclusiva.

2. La realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM saranno effettuate da Telecom secondo le modalità e le condizioni previste dall'annessa convenzione.

Art. 2.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.a., ai sensi e per gli effetti degli articoli 196 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1994

SCÀLFARO
MARONI, Vice presidente del Consiglio dei Ministri
TATARELLA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DINI, Ministro del tesoro

ALLEGATO

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM.

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.p.a.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" o "Amministrazione") in persona del Ministro Giuseppe Tatarella e la Società Telecom Italia S.p.a. (d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Società" o, con il termine "Concessionaria"), rappresentata dal presidente dott. Umberto Silvestri, si conviene e si stipula quanto segue.

Premesse - Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10
Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20
Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30
Art. 31 - Art. 32 - Art. 33 - Art. 34 - Art. 35 - Art. 36 - Art. 37 - Art. 38 - Art. 39 - Art. 40
Art. 41 - Art. 42 - Art. 43 - Art. 44 - Art. 45 - Art. 46 - Art. 47 -

Premesse

In data 7 settembre 1987, i Paesi aderenti alla Conference Europèen des Postes et des Tèlècommunications (CEPT), tra cui l'Italia, siglavano documento, poi allargato ad altri Paesi, e successivamente Addendum del settembre 1991 sulla costruzione di una rete digitale cellulare paneuropea di servizi di telecomunicazioni mobili intitolato Memorandum of Understandings. In seguito, con MOU, ci si riferirà, complessivamente al documento originario, agli annessi, e successivi addenda, aggiornamenti ed atti aggiuntivi.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e senza specifica menzione di volta in volta sono patto.

Art. 1.
Oggetto della concessione

1. Sono concesse alla Società in regime di non esclusiva la realizzazione e la gestione, sul territorio italiano, di una rete per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema paneuropeo in tecnica digitale denominato GSM.

2. I servizi portanti, i teleservizi e gli altri servizi GSM sono elencati nell'allegato A.

Art. 2.
Bande di frequenza

1. Sono poste a disposizione della Concessionaria, nei tempi e modi sotto specificati, bande di frequenza di 2 x 5,4 MHz corrispondenti a 27 canali bidirezionali (attualmente dal 92 al 118, corrispondenti a frequenze 908,3 - 913,7 MHz e 953,3 - 958,7 MHz).

2. Le bande di frequenza saranno poste a disposizione della Concessionaria entro 6 mesi dalla relativa richiesta. I canali necessari per l'esercizio preoperativo degli impianti saranno messi a disposizione entro 2 mesi dalla richiesta in zone concordate con il Ministero.

3. La Concessionaria dovrà adottare tutte le misure idonee ad evitare interferenze con ogni altro utilizzatore autorizzato in Italia e nei Paesi confinanti. Il Ministero potrà esperire ogni più opportuno controllo circa la corretta utilizzazione delle frequenze assegnate per lo svolgimento del servizio concesso.

4. Nel caso in cui sorgessero problemi inerenti al coordinamento di frequenze con altri utilizzatori in Italia e nei Paesi confinanti, le richieste di risoluzione saranno sottoposte dalle parti coinvolte al Ministero che adotterà i provvedimenti necessari.

5. Nell'assegnazione di nuove porzioni della banda di frequenza 900 Mhz., anche in linea con gli standards internazionali di buon funzionamento del servizio GSM, il Ministero assicurerà parità di trattamento tra i concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM. Nel quadro dell'ordinato ed equilibrato sviluppo del servizio pubblico GSM, il Ministero procederà alla suddetta assegnazione, tenendo in particolare conto la disponibilità complessiva delle risorse di frequenze, le esigenze e le evoluzioni del sistema radiomobile nel suo complesso, le esigenze degli utenti, il miglioramento della qualità del servizio, la domanda commerciale.

Art. 3.
Attività della Concessionaria

1. La Concessionaria eserciterà le proprie attività alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, nonché nel rispetto dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento, nonché adeguandosi alle direttive tecniche che il Ministero emanerà in forza ed ai sensi della presente convenzione.

2. Oltre i servizi GSM oggetto della concessione, la Società potrà svolgere servizi a valore aggiunto, nel rispetto dei divieti stabiliti dal successivo art. 22. Fermo quanto previsto agli articoli 27 e 28 che seguono, i servizi a valore aggiunto saranno resi nel rispetto delle norme di trasparenza di bilancio previste dalla legislazione nazionale e dalle norme sull'Unione europea.

3. Per l'offerta del servizio radiomobile pubblico GSM la Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione e delle direttive che il Ministero emanerà in proposito, potrà avvalersi di canali distributivi propri e/o di terzi.

Art. 4.
Rete GSM

1. La rete radiomobile GSM sarà progettata, costruita e gestita secondo lo standard GSM quale adottato dall'Unione Europea, nel pieno rispetto delle raccomandazioni emanate dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute), della Raccomandazione del Consiglio della CEE n. 87/371 del 25 giugno 1987, della Direttiva della Commissione delle Comunità Europee 87/372/CEE.

2. La Società dovrà notificare al Ministero tutte le informazioni relative ai siti di installazione e ai tempi di esecuzione lavori.

3. La Società dovrà presentare al Ministero, con congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo del servizio. Detti piani, predisposti per un periodo di tre anni, devono contenere le previsioni sulla dinamica della domanda (utenza, traffico) e le indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza.

4. La Società provvederà a comunicare annualmente al Ministero, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione.

Art. 5.
Inizio del servizio - Copertura

1. La Società dovrà dare inizio al servizio entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, assicurando la copertura di almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalità dei comuni capoluogo di regione.

2. La Società dovrà garantire una copertura minima pari al 70% del territorio e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio della concessione; tale copertura potrà essere realizzata attraverso la condivisione degli impianti ed il "roaming" nazionale nei termini previsti ai successivi articoli 23 e 24.

3. La Società si impegna, inoltre, ad assicurare la copertura di aree specifiche se richiesto dal Ministero con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità.

4. L'Amministrazione potrà autorizzare la società a dare inizio, in data precedente l'avvio del servizio commerciale, ad un servizio sperimentale allo scopo di collaudare le apparecchiature e le procedure con la clientela.

Art. 6.
Servizi essenziali - Servizi emergenza

1. I servizi che sono oggetto della concessione dovranno essere assicurati ininterrottamente ventiquattro ore al giorno in tutti i giorni dell'anno con l'eccezione di un periodo di interruzione per manutenzione non superiore a tre ore per settimana, da allocare nelle ore di più limitato disturbo alla utenza.

2. La Società all'avvio del servizio commerciale dovrà garantire i seguenti servizi essenziali:
- telefonia;
- chiamata di emergenza per assistenza tecnica;
- CFU chiamata trasferita;
- CFB chiamata trasferita (se il terminale è occupato);
- CFNRY chiamata trasferita (se il terminale non risponde);
- CFNRC chiamata trasferita (se il terminale è irraggiungibile);
- BAOC sbarramento chiamate uscenti;
- BOIC sbarramento chiamate internazionali uscenti;
- BAIC sbarramento chiamate entranti.

3. La Società offrirà all'utenza un servizio gratuito di chiamata di emergenza tecnica che consenta alla stessa di raggiungere la rispettiva organizzazione di assistenza tecnica responsabile.

4. Le chiamate dirette ai numeri di emergenza delle Forze dell'Ordine e ai servizi pubblici di emergenza saranno gratuite per gli utenti della società.

Art. 7.
Rete di assistenza tecnica

1. Contestualmente all'avvio del servizio la Concessionaria dovrà assicurare un'apposita struttura di assistenza all'utenza, almeno nei capoluoghi di regione.

2. La Concessionaria si obbliga inoltre a mantenere gli impianti di rete in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8.
Condizioni economiche di offerta al pubblico

1. Le condizioni economiche di offerta al pubblico del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione ed ogni successiva variazione, sono fissate dalla Società previa comunicazione, con almeno 30 giorni di anticipo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale dovrà mantenere confidenziali tali informazioni. A cura della Società le predette condizioni ed ogni altra utile informazione sul servizio dovranno essere fatte oggetto di idonea e dettagliata comunicazione al pubblico ai fini della loro conoscibilità.

2. È fatto divieto, in coerenza con la normativa CEE, di applicare condizioni discriminatorie alla clientela o comunque condizioni in contrasto con i principi di cui alla normativa prevista agli articoli 27 e 28 che seguono, ferma restando la facoltà di applicare particolari condizioni a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione del Ministero.

Art. 9.
Segretezza delle comunicazioni

1. La Concessionaria deve adottare tutte le misure idonee ad assicurare la segretezza delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 10.
Numerazione per l'accesso

1. Il Ministero, sentita la Concessionaria della rete telefonica pubblica commutata, assegna alla Società gli indicativi per il servizio radiomobile, in conformità a quanto stabilito dal piano regolatore telefonico nazionale, fermo restando l'utilizzo di prefisso per l'utenza radiomobile attiva alla data dell'entrata in vigore della convenzione. Il numero di cifre dei prefissi di accesso così come il numero di cifre uguali e la loro posizione nel prefisso è identica per ciascuno dei concessionari del servizio radiomobile GSM.

2. In sede di prima attuazione vengono assegnati per il servizio su sistema GSM i codici di accesso (indicativi distrettuali) riportati qui di seguito:

Telecom Italia Omnitel Pronto Italia
335 347
338 348
339 349


con la quarta cifra (prima cifra della numerazione d'abbonato) diversa da 0,1.

3. Ulteriori indicativi saranno resi disponibili dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le necessità dei concessionari del servizio radiomobile GSM in coerenza con lo sviluppo del mercato, sentito il gestore della rete telefonica pubblica commutata.

4. La numerazione d'utente sarà composta da un numero di sei cifre a discrezione della Società nel rispetto delle normative internazionali vigenti. Ai sensi di quanto previsto dal Piano regolatore nazionale e secondo la normativa tecnica del Ministero poste e telecomunicazioni, all'entrata in vigore del piano di numerazione chiuso, o anche prima ove vi siano le condizioni tecniche, la numerazione d'utente potrà essere ampliata a sette cifre.

Art. 11.
Elenco abbonati

1. La Società è autorizzata a fornire informazioni circa l'elenco dei propri abbonati alla concessionaria della rete pubblica commutata, che, in base alle decisioni del Ministero e compatibilmente alle disposizioni di legge, dovrà utilizzarle nel proprio elenco abbonati e nel servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionale), ove non sia diversamente richiesto dall'abbonato.

2. Ai fini del precedente comma, potranno essere stipulati accordi intesi a disciplinare i rapporti tra i concessionari del servizio radiomobile GSM ed il gestore della rete telefonica pubblica commutata.

Art. 12.
Principi di interconnessione tra rete radiomobile GSM e rete telefonica pubblica commutata

1. L'interconnessione tra la rete telefonica pubblica commutata e la rete radiomobile GSM avverrà, per il traffico nazionale, attraverso una centrale di commutazione radiomobile (MSC - Mobile Switching Center) di quest'ultima e lo stadio di gruppo di transito (SGT) più vicino della rete telefonica pubblica commutata, e, per il traffico internazionale, attraverso un MSC ed i centri di commutazione internazionali (CI) della suddetta rete telefonica pubblica commutata.

2. I circuiti diretti necessari per l'interconnessione tra impianti della rete GSM e gli accessi da rete GSM alla rete pubblica di telecomunicazioni sono forniti dal concessionario della rete pubblica di telecomunicazioni.

3. Per motivate esigenze di affidabilità e qualità del servizio il Ministero potrà autorizzare modalità di interconnessione diverse, concordate tra la Società e la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata.

4. In ipotesi di disaccordo o conflitti riguardanti l'interconnessione con la rete telefonica pubblica commutata, il Ministero assumerà le determinazioni del caso tenendo anche presente l'esigenza di equiparate condizioni da dover assicurare nei rapporti con i concessionari del servizio GSM.

Art. 13.
Aspetti tecnici relativi all'interconnessione

1. Le interfacce di interconnessione tra rete GSM e rete telefonica pubblica commutata devono essere conformi alla normativa elaborata dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI).

2. I livelli qualitativi e prestazionali e le interfacce tecniche per l'interconnessione così come ogni altro aspetto tecnico, operativo, procedurale ed economico dell'interconnessione sono concordati tra la Società e la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 27 e 28, tali accordi saranno conclusi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equa concorrenza, e tempestivamente portati a conoscenza del Ministero.

3. Qualora dovesse esservi disaccordo tra le parti riguardo all'adempimento di obblighi ovvero all'esercizio di diritti derivanti dagli accordi di cui al comma precedente concernenti la qualità dei servizi o i tempi di consegna delle forniture previsti, il Ministero adotterà determinazioni vincolanti per le medesime fermo restando il rimedio previsto all'art. 20, comma quinto.

Art. 14.
Definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete fissa (compresi i circuiti diretti)

1. Le condizioni economiche, di cui agli articoli seguenti, per l'accesso nonchè per l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata (rete fissa) sono definite dal Ministero sentite le concessionarie interessate. Nella determinazione di tali condizioni, che saranno oggetto di verifica e (eventuale) revisione al massimo ogni due anni, il Ministero, tenuto anche conto della evoluzione delle condizioni di offerta sul mercato, dei costi dei servizi nei principali Paesi europei, degli orientamenti dell'Unione europea e dell'evoluzione dei rapporti tariffari tra reti mobili e reti pubbliche fisse nei principali Paesi europei, procederà secondo principi di obiettività, trasparenza (anche contabile) e non discriminazione e si avvarrà di ogni dato ed elemento derivante dalla applicazione della normativa di cui agli articoli da 27 a 32 che seguono.

2. Sino alla prima verifica e (eventuale) revisione che dovrà intervenire entro due anni dal rilascio della presente concessione, le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete fissa (compresi i circuiti diretti) sono fissate agli articoli che seguono.

Art. 15.
Utilizzazione della rete fissa per comunicazioni mobile-fisso e fisso-mobile

1. Il compenso per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata (c.d. access charge) viene stabilito, sia nel caso di comunicazione fisso-mobile che mobile-fisso, in 200 lire/minuto medie. L'articolazione per fasce di tale compenso, tenendo fermo il suddetto valore medio, verrà definita dal Ministero, sentite le concessionarie interessate, entro sei mesi dal rilascio della concessione; in ogni caso il valore massimo non potrà superare l'importo di 320 lire/minuto.

Art. 16.
Utilizzo della rete fissa per traffico internazionale intercontinentale

1. Nel caso di chiamate internazionali ed intercontinentali destinate ad utenti della rete GSM, la quota totale degli introiti spettante all'Italia è ripartita per il 40% alla Società e per il 60% al concessionario della rete telefonica internazionale ed intercontinentale.

2. Nel caso di chiamate internazionali ed intercontinentali verso reti estere originate da utenti della rete GSM, ai fini della ripartizione degli introiti spetta al concessionario della rete telefonica internazionale ed intercontinentale l'aliquota del 60% calcolata con riferimento alla quota totale della tassa spettante all'Italia intesa come differenza tra la tariffa di legge per le comunicazioni internazionali ed intercontinentali su rete fissa e la quota contabile che, sulla base degli accordi bilaterali esistenti va riservata al gestore estero. Al gestore della rete mobile resta attribuita la differenza tra la quota totale degli introiti spettanti all'Italia e la quota di spettanza del gestore della rete telefonica internazionale ed intercontinentale.

Art. 17.
Accesso dalla centrale di commutazione radiomobile alla rete fissa

1. Per ogni linea di accesso alla rete fissa in ambito urbano per lo svolgimento del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione, il concessionario della rete telefonica pubblica commutata applica alla Società un canone di abbonamento pari a quello stabilito per gli abbonamenti telefonici dell'utenza affari dal provvedimento tariffario in vigore, ridotto del 30%.

2. Per tali linee di accesso i punti di terminazione di rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni di volta in volta vigenti. Attualmente i punti di terminazione sono quelli definiti nell'allegato 4 del decreto ministeriale del 23 maggio 1992, n. 314, e successive modifiche.

3. Nel caso in cui, in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 12, venga richiesta l'interconnessione tra l'MSC della società e un SGT della rete telefonica pubblica commutata, situato in una rete urbana diversa di quella dove è ubicato l'MSC di cui sopra, in aggiunta ai canoni di abbonamento di cui al presente articolo verranno applicate, per l'utilizzo del collegamento diretto, le condizioni economiche di cui all'art. 18, in relazione alla velocità di trasmissione necessaria.

Art. 18.
Collegamenti diretti

1. Per l'affitto dei collegamenti diretti per lo svolgimento del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione, saranno applicate dalla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata le tariffe stabilite per le specifiche velocità di trasmissione dal provvedimento tariffario in vigore, con una riduzione del 60% per i collegamenti in ambito urbano e settoriale e del 70% per i collegamenti interurbani (esclusi i settoriali).

2. Per tali collegamenti diretti i punti di terminazione di rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni di volta in volta vigenti. Attualmente i punti di terminazione sono quelli definiti negli allegati 4 e 7 del decreto ministeriale del 23 maggio 1992, n. 314 e successive modifiche.

3. Ogni eventuale accordo tra la Società e la concessionaria della rete fissa avente ad oggetto l'utilizzo di collegamenti diretti a velocità non previste dai provvedimenti tariffari in vigore, dovrà esser sottoposto al Ministero il quale adotterà i provvedimenti di competenza.

Art. 19.
Utilizzo della rete mobile dell'altro concessionario e di altre reti pubbliche nazionali

1. Nel caso di comunicazione mobile-mobile tra un utente di un concessionario GSM ed un utente di altro concessionario, è consentito il collegamento diretto tra le rispettive reti.

2. L'interconnessione deve avvenire secondo termini e condizioni tecniche che saranno concordati dai concessionari; in caso di disaccordo, il Ministero adotterà determinazioni vincolanti per le parti.

3. Le interfacce di interconnessione devono essere conformi alla normativa tecnica elaborata dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI).

4. Sino all'entrata in vigore nell'ordinamento italiano di specifiche norme dell'Unione europea l'interconnessione con reti estere avverrà tramite la rete pubblica commutata.

Art. 20.
Programmazione e disponibilità

1. Fintantochè la legislazione in materia non consenta alla Società di provvedere diversamente, questa è obbligata a connettere gli impianti della propria rete radiomobile GSM e gli accessi da questa alla rete telefonica pubblica commutata per mezzo di collegamenti forniti direttamente dalla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata.

2. Nel caso in cui la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata non sia in grado di soddisfare adeguatamente le richieste dei concessionari del servizio radiomobile GSM, il Ministero potrà, di volta involta, autorizzare l'uso di infrastrutture trasmissive alternative, inclusi i ponti radio.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Società informerà la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata ed il Ministero del proprio fabbisogno per l'anno solare successivo, mediante consegna di un piano di massima delle richieste, redatto secondo modalità previamente concordate tra le parti; in caso di disaccordo, il Ministero adotterà le determinazioni di competenza che saranno vincolanti per le parti.

4. Entro il primo dicembre ed il primo giugno di ogni anno, la Società presenterà alla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata ed al Ministero un piano dettagliato per località dei collegamenti relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno di riferimento, redatto secondo modalità previamente concordate tra le parti; entro trenta giorni dalla presentazione del piano dettagliato la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata darà indicazioni sulla possibilità di soddisfare le esigenze nelle varie località e nelle date indicate nel piano dettagliato.

5. Nel caso in cui la concessionaria della rete telefonica pubblica commutata non fornisca le indicazioni richieste entro i trenta giorni o non renda disponibili i collegamenti diretti nelle località e alle date indicate nel piano dettagliato, il Ministero potrà autorizzare, nei successivi trenta giorni dalla data del mancato rispetto del piano di fornitura dei collegamenti, l'uso di infrastrutture trasmissive alternative, inclusi i ponti radio.

6. La Società è tenuta a prendere in carico i collegamenti messi a disposizione dalla concessionaria della rete telefonica pubblica commutata in coerenza con il piano dettagliato ed a pagare i relativi canoni.

Art. 21.
Istradamenti

1. A ciascun concessionario del servizio radiomobile è riservata, nell'ambito della propria rete, la facoltà di scelta degli istradamenti delle comunicazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni relative alla qualità del servizio indicate nei successivi articoli.

Art. 22.
Divieti

1. Finchè la normativa nazionale non sarà modificata anche in relazione alla normativa dell'Unione europea è fatto divieto alla Società di:
a) collegare direttamente (tramite collegamenti via terra o via radio) postazioni e terminazioni d'utente alle reti radiomobili;
b) instradare il traffico internazionale ed intercontinentale se non attraverso le centrali di commutazione internazionale (CI) della rete telefonica pubblica commutata italiana;
c) interconnettere le reti radiomobili e gli accessi radiomobili alla rete telefonica pubblica per effettuare rivendita a terzi di traffico diverso da quello che forma oggetto della concessione.

2. Il Ministero potrà esperire ogni verifica e controllo in ordine al rispetto di quanto precede.

Art. 23.
"Roaming" nazionale

1. Fermi gli impegni di copertura del servizio previsti all'art. 5, comma primo che precede, per i primi ventiquattro mesi dall'avvio del servizio è fatto obbligo alla Società di stipulare con l'altra concessionaria del servizio radiomobile GSM una convenzione atta ad assicurare agli utenti il "roaming" nazionale nelle zone coperte da uno solo dei concessionari del servizio GSM. Le concessionarie dovranno definire le condizioni economiche di tale convenzione entro sei mesi dal rilascio della concessione.

2. Il testo della convenzione dovrà esser comunicato prima della firma al Ministero, che potrà formulare rilievi e richieste di chiarimenti. Qualora le concessionarie non dovessero raggiungere un accordo in tempo utile a garantire il "roaming" per il suddetto periodo, o permanessero punti controversi, il Ministero assumerà le determinazioni del caso, che saranno vincolanti per le concessionarie.

3. Successivamente al periodo indicato al primo comma, gli eventuali accordi di roaming nazionale non potranno includere territori comunali, sedi dei capoluoghi di provincia. Anche tali accordi dovranno esser sottoposti al previo esame del Ministero.

Art. 24.
Condivisione impianti

1. Nel periodo successivo ai primi ventiquattro mesi dall'avvio del servizio, le concessionarie del servizio GSM hanno la facoltà di stabilire accordi volti a condividere le medesime strutture impiantistiche, purchè su aree non includenti i territori comunali sedi dei capoluoghi di provincia. La condivisione degli impianti è limitata ai siti ed alle infrastrutture aeree attraverso strutture trasmissive dedicate ed indipendenti (indipendenza dei canali di controllo e di traffico) e non dovrà essere di ostacolo alla realizzazione di reti indipendenti.

2. La condivisione degli impianti verrà effettuata sulla base di condizioni economiche che saranno concordate tra le concessionarie del servizio radiomobile GSM e che saranno dipendenti dagli investimenti sostenuti, dall'esercizio e manutenzione su tali porzioni di impianto, nonchè dal traffico svolto.

3. Gli schemi di convenzioni e le condizioni economiche di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministero che, anche avvalendosi di ogni elemento derivante dalla applicazione della normativa di cui agli articoli 27 e 28 che seguono, esprimerà eventuali rilievi a garanzia dell'ordinato ed equilibrato svolgimento del servizio (sia dal lato della domanda che dell'offerta) e, sui punti controversi, adotterà determinazioni vincolanti per le parti.

4. Restano fermi gli impegni di copertura del servizio stabiliti all'art. 5 che precede e il raggiungimento degli obiettivi assistiti dalla garanzia di esecuzione di cui all'art. 47 che segue.

Art. 25.
Qualità globale del servizio

1. La Società dovrà attenersi ai parametri di qualità globale del servizio quali fissati dal Ministero in applicazione delle disposizioni contenute nel Piano regolatore telefonico nazionale ed alle norme tecniche e di prestazioni del servizio del sistema GSM fissate a livello internazionale e di volta in volta in vigore. In ogni caso il tasso di perdita per tentativi di collegamento con la rete mobile nelle aree coperte non dovrà essere superiore al 5%.

2. Qualora dovesse esservi disaccordo tra la Società e uno qualsiasi dei concessionari delle reti con cui essa è interconnessa riguardo all'attribuzione della responsabilità relativa al mancato rispetto di detti parametri, il Ministero esperiti gli accertamenti del caso, adotterà determinazioni vincolanti per i gestori interessati.

3. Il Ministero ha il diritto di effettuare verifiche circa la osservanza degli obblighi di cui al primo comma ed in particolare sulla garanzia dei diritti degli utenti relativamente alla qualità e regolarità del servizio.

Art. 26.
Canone

1. La Società è tenuta a corrispondere allo Stato un canone annuo proporzionale ai ricavi lordi del servizio GSM oggetto di concessione, al netto di quanto corrisposto alla concessionaria della rete telefonica pubblica. Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalla Società nell'esercizio del servizio GSM oggetto di concessione, detratto quanto, in relazione allo svolgimento del servizio GSM, risulta corrisposto ad altro concessionario di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.

2. La misura del canone è attualmente stabilita nel 3,5% (trevirgolacinque percento) dei detti ricavi lordi, fatte salve successive modifiche legislative.

3. Il versamento del canone dovrà esser effettuato non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale d'esercizio della Società.

4. Per i primi cinque anni la Società si impegna a corrispondere a titolo di canone un importo comunque non inferiore a L.1.700.000.000 (unmiliardosettecentomilioni) per il 1995; lire 8,2 mld (ottomiliardiduecentomilioni) per il 1996; lire 25,4 mld (venticinquemiliardiquattrocentomilioni) per il 1997; 51 mld (cinquantunomiliardi) per il 1998 e 77,1 mld (settantasettemiliardicentomilioni) per il 1999. Tali importi potranno esser ridotti solo e proporzionalmente alla eventuale successiva riduzione della misura percentuale del 3,5% come sopra stabilito.

Art. 27.
Separazione contabile

1. La Società è impegnata ad adottare un sistema di separazione contabile che, nel rispetto formale e sostanziale dei principi di trasparenza, obiettività e parità di trattamento ai quali il servizio e l'attività della concessionaria devono uniformarsi, sia permanentemente idoneo a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel settore delle telecomunicazioni con la massima soddisfazione per l'utente ed il progresso tecnico e tecnologico.

2. Il sistema di rilevazione contabile e di rappresentazione dei risultati economici e finanziari della gestione di cui al comma precedente, deve permettere, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, la separazione contabile tra le specifiche attività svolte dalla Società in relazione al servizio concesso e consentire, in particolare, la verifica della insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, la definizione della misura del (c.d.) access charge, la trasparenza tra gli utilizzi in ipotesi di condivisione di impianti e di roaming. Qualora la Società gestisca servizi diversi dal servizio GSM, siano essi in concessione o no, dovrà organizzare la propria contabilità nel rispetto di quanto prescritto al presente articolo, assicurando la trasparenza tra le varie attività.

3. In particolare, la Società è tenuta a: redigere nell'ambito della relazione annuale sulla gestione, uno stato patrimoniale, un conto economico ed un rendiconto finanziario nei quali siano rappresentati i distinti risultati di ciascun servizio concesso con riferimento ai servizi di interconnessione come definiti dalle direttive previste dall'articolo che segue; garantire la riconciliazione di tali risultati con i risultati aziendali complessivi; fornire al Ministero ogni dato, informazione e chiarimento ritenuti necessari per la verifica di quanto precede.

4. Qualsiasi attività realizzata dalla Società a comune vantaggio di due o più servizi concessi, dovrà essere valorizzata e rilevata nei conti separati di ciascun servizio nel rispetto di quanto prescritto nel presente articolo.

5. Nel primo periodo (ventiquattro mesi dal rilascio della concessione) la Società, fermo l'obbligo di rispettare quanto prescritto nel presente articolo e nelle direttive che il Ministero adotterà in forza della presente convenzione, potrà fornire le informazioni e i dati richiesti, sulla base del proprio sistema interno di contabilità industriale utilizzando tecniche parametriche.

Art. 28.
Direttive sulla separazione contabile

1. Nell'ambito dell'attività di supervisione e regolazione, e per l'attuazione di quanto previsto all'articolo che precede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la Società e gli altri concessionari di servizi di telefonia fissa e mobile, procederà di volta in volta alla emanazione di specifiche direttive, in particolare in materia di:
- elenco dei servizi di interconnessione;
- criteri tecnici e parametri per il miglior svolgimento di ciascun servizio, anche in vista della determinazione delle obiettive condizioni economiche di suo utilizzo;
- criteri di progettazione del sistema di contabilità industriale in grado di imputare i ricavi, i costi ed il capitale impiegato a ciascun servizio sulla base delle attività realizzate per il suo svolgimento e/o utilizzazione;
- requisiti del sistema di contabilità industriale di cui al precedente punto in termini di meccanismi di funzionamento, di standards formali di rilevazione e rappresentazione dei risultati economici e finanziari, di livello di controllabilità ed aggiornamento dei parametri fisici ed economici adottati dal sistema stesso;
- contenuti formali e sostanziali della relazione di certificazione di cui al successivo art. 30;
- tempistica di introduzione e messa a regime del sistema;
- rapporti tra servizio telefonico universale ed altri servizi concessi, e determinazione delle relative condizioni economiche di accesso e di utilizzo.

Il Ministero procederà gradualmente e progressivamente alla emanazione delle suddette direttive e di ogni altra ritenuta necessaria per l'ordinato svolgimento delle attività dei concessionari. Periodicamente, e sempre sentiti i concessionari, il Ministero procederà alla revisione delle direttive vigenti, anche in relazione alla evoluzione tecnologica dei servizi di telecomunicazione e delle metodologie di rilevazione e rappresentazione dei risultati economici e finanziari.

Art. 29.
Informazioni sulle procedure contabili

1. Fermo quanto previsto al successivo art. 31, la Società è tenuta, previa richiesta in tal senso, a fornire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sottoespresso vincolo di riservatezza, ogni informazione riguardante le procedure di contabilità generale ed industriale adottate, compresi dati di natura sezionale.

2. La Società dovrà predisporre tutta la documentazione per la verifica da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dei rapporti, delle modalità di calcolo e delle condizioni economiche relative a interconnessione e traffico. Tale obbligo vale sia durante il primo periodo di cui all'art. 27, quinto comma, sia successivamente.

Art. 30.
Relazione di certificazione

1. Dalla data di rilascio della concessione, la Società dovrà consegnare al Ministero, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio, apposita relazione da emettersi a cura di società iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione, che dovrà certificare il rispetto dei principi di separazione contabile di cui all'art. 27. Il testo standard di tale relazione di certificazione, la quale non è sostitutiva di quella prescritta in forza della legge n. 216 del 1974 (e decreti di attuazione), costituirà oggetto di apposita direttiva secondo quanto previsto all'art. 28.

Art. 31.
Bilancio, documentazione contabile - Relazioni statistiche

1. La Società deve trasmettere ai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro, il proprio bilancio annuale di esercizio, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione.

2. La Società trasmetterà altresì contestualmente all'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, la relazione semestrale prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ove a ciò tenuta.

3. Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

4. La Società dovrà tenere a disposizioni dei Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie.

5. La Società trasmetterà al Ministero delle poste e telecomunicazioni, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio dell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo del servizio in concessione.

6. In relazione ai poteri di vigilanza e di controllo previsti dal successivo art. 32, i Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro hanno facoltà di accesso alla Società.

Art. 32.
Vigilanza e controllo da parte del Ministero

1. Fermo ogni altro potere di controllo e verifica previsto nelle precedenti disposizioni, il Ministero ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento del servizio in concessione, con incondizionata facoltà di accesso da parte di persone anche estranee al Ministero, specificatamente dallo stesso designate;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società deve corrispondere al Ministero ai sensi dell'art. 26 della presente convenzione.

2. La Società metterà gratuitamente a disposizione del personale del Ministero o di enti o di società di revisione dallo stesso Ministero incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale, da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

3. La verifica di cui alla lettera c) del primo comma può essere effettuata anche dal Ministero del tesoro.

4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al presente articolo e della relazione di cui all'art. 30 è data facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di richiedere interventi modificativi e/o integrativi delle modalità di funzionamento del sistema di rilevazione contabile.

Art. 33.
Durata

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la convenzione. La concessione avrà la durata di quindici anni.

Art. 34.
Oggetto sociale

1. La Società concessionaria dovrà avere come oggetto sociale esclusivo la ricerca, la progettazione, la realizzazione e la gestione di reti radiomobili e dei relativi servizi. Alla Società è consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonchè i servizi di trattamento delle informazioni, purchè le attività stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

2. Le attività di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

Art. 35.
Sede

1. La sede legale, amministrativa e tecnica della società dovrà esser ubicata in Italia. Agli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio in Ivrea, via Jervis, 77. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivanente comunicate all'amministrazione.

Art. 36.
Capitale sociale - Maggioranza azionaria

1. Alla data della stipula della presente convenzione il capitale sociale della Società è di lire 400 miliardi interamente versato.

2. Fermo quanto previsto all'art. 47, il capitale sociale della Società dovrà esser sempre adeguato alle esigenze e sviluppo del servizio da gestire.

3. La maggioranza del capitale (almeno il 60%) quale dichiarata nell'offerta dovrà esser mantenuta nel suo complesso dai relativi azionisti per almeno cinque anni dalla data di rilascio della presente concessione.

4. L'amministrazione potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Art. 37.
Impegni assunti dallo Stato

1. La Società è tenuta ad osservare gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonchè gli altri accordi che il Governo italiano ha stipulato o stipulerà con Governi esteri.

2. La Società dichiara di approvare e sottomettersi al MOU e si impegna al compimento di ogni atto e formalità, anche di sottoscrizione, richiesti a tal fine.

Art. 38.
Rapporti con amministrazioni e compagnie estere

1. La Società è autorizzata ad intrattenere rapporti diretti con gli operatori di telecomunicazioni esteri, competenti in materia di telecomunicazioni mobili, fermi restando i poteri di rappresentanza attribuiti al Ministero dalla normativa vigente. A tale scopo, la concessionaria è un'Agenzia Operativa Privata Riconosciuta (RPOA) ed accetta di adeguarsi alle disposizioni dell'Accordo dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e di attenersi alle norme che regolano la RPOA. La concessionaria è inoltre una società Operativa Privata Riconosciuta (RPOC) sottostante alle norme dell'Unione europea e accetta di adeguarsi alle disposizioni stabilite dall'Unione europea per quanto riguarda le RPOC.

2. La Società aggiorna con tempestive informazioni il Ministero sugli affari di rilievo da essa trattati con i predetti operatori di telecomunicazioni esteri. In mancanza di preventiva autorizzazione del Ministero, la Società si asterrà dal trattare questioni da cui possano comunque derivare impegni per il Ministero o per il Governo italiano.

3. La Società parteciperà, per quanto di competenza ed in collaborazione con il Ministero, alle conferenze internazionali indette da organizzazioni internazionali competenti in materia di telecomunicazioni mobili. Ove il Ministero ritenesse di delegare la Società a rappresentarlo nelle riunioni di cui sopra, la Società dovrà attenersi alle direttive impartite dal Ministero stesso.

Art. 39.
Non trasferibilità della concessione

1. La concessione, oggetto della presente convenzione, non può esser ceduta o trasferita, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo.

2. La trasferibilità della concessione può essere autorizzata dal Ministero secondo le forme previste dalla normativa vigente.

Art. 40.
Sospensione o limitazione del servizio

1. Ove intervenga provvedimento ai sensi dell'art. 5 del codice postale (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modifiche) alla Società non spetterà alcuna indennità speciale. Alla Società sarà peraltro accreditato l'importo spettantele di quanto percetto per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese.

Art. 41.
Penalità

1. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, e per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto della presente concessione, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di venti milioni di lire ad un massimo di cento milioni di lire, per ciascuna infrazione riscontrata. Tali importi verranno aggiornati ogni biennio sulla base del prime rate ABI medio di periodo.

2. La suddetta penalità non esonera la Società da una eventuale responsabilità verso terzi.

3. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della presente convenzione, la Società sarà gravata, oltre che di interessi al tasso legale di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti, maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno.

4. Qualora il ritardo superi l'anno l'amministrazione ha facoltà di applicare le sanzioni previste nel successivo art. 42.

5. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, ogni importo dovuto sarà prelevato dal deposito cauzionale costituito dalla Società, che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 43 della presente convenzione, ferma la garanzia di cui all'art. 47.

6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società concessionaria o dovuto a cause di forza maggiore, il Ministero non darà luogo agli interessi e alle penalità previste nel presente articolo.

Art. 42.
Revoca

1. L'amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: - nel caso di inosservanza degli obblighi previsti in materia di frequenze, realizzazioni della rete e degli impianti e relative manutenzioni, interconnessioni, dalla presente convenzione; - quando il ritardo nel pagamento dei canoni e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti al servizio oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato dal collegio arbitrale di cui all'art. 46. L'amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra società. In caso di revoca, l'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società. La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 43.
Deposito cauzionale

1. Alla data di stipula della presente convenzione, la Società è tenuta a costituire presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 3.000.000.000, in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società.

2. L'amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo.

3. Qualora il deposito dovesse rimanere diminuito, dovrà essere reintegrato entro un mese dalla espressa richiesta del Ministero; in caso di ritardo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 42.

Art. 44.
Condizione per l'efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione è subordinata:
alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima;
al pagamento, nei termini e con le modalità previste nel disciplinare di gara, delle prestazioni professionali dei consulenti che hanno assistito il Comitato dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1993.

Art. 45.
Decadenza

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla convenzione ivi compresa la normativa fissata agli articoli 27 e 28 che precedono, può essere disposta a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (e successive modifiche), la decadenza dalla concessione.

2. Prima di dichiarare la decadenza il Ministero, previa contestazione delle gravi e reiterate inosservanze di cui sopra, dovrà fissare e comunicare alla Società un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale essa potrà presentare le proprie giustificazioni.

3. In ogni caso di decadenza il Ministero ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e escutere la fidejussione di cui all'art. 47 che segue e può accordare la gestione stessa in concessione ad altra società. Nessun risarcimento o indennizzo di sorta è in ogni caso dovuto alla concessionaria.

4. Ove sia pronunciata la decadenza il Ministero resta esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

Art. 46.
Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie, che sorgano in sede di applicazione della presente convenzione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, due designati dal Ministero, due dalla Società concessionaria ed uno, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio ha sede a Roma, giudica secondo le norme di diritto, e per quanto qui non previsto applica le disposizioni vigenti del codice di procedura civile.

Art. 47.
Aggiornamenti e revisioni

1. A richiesta della Società e trascorsi almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, si potrà procedere agli aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero necessari sulla base dell'evoluzione dei servizi, delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per il settore della telefonia mobile.

2. Tale procedura non si applica ai punti degli articoli che precedono, per i quali nella presente convenzione risulta fissata una scadenza anticipata di revisione ed in tutti i casi in cui dovessero intervenire, anche prima dello scadere dei tre anni, modifiche normative anche in esecuzione di direttive dell'Unione europea pertinenti alla materia oggetto della concessione.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni on. Giuseppe TATARELLA
Il presidente di Telecom Italia S.p.a. dott. Umberto SILVESTRI


ALLEGATO A

SERVIZI PORTANTI DEL GSM

Servizio audio 3.1 kHz
Servizio dati asincrono a commutazione di circuito - 300-9600 bit/s
Servizio dati sincrono a commutazione di circuito - 1200-9600 bit/s
Servizio dati pad a pacchetto - 300-9600 bit/s
Servizio dati a pacchetto con accesso sincrono - 2400-9600 bit/s
Servizio alternanza fonia dati.

TELESERVIZI DEL GSM

Telefonia
Chiamata di emergenza
Messaggi brevi a selezione di destinatario (160 caratteri alfanumerici)
Messaggi brevi a diffusione geografica (93 caratteri alfanumerici)
Accesso Videotex
Teletex
Fac-simile gruppo 3 CCITT.

ALTRI SERVIZI

Estratto dal Permanent Document SE 03 Version 3.01 annesso al MOU (Memorandum d'intesa) firmato dalle Amministrazioni P.T. europee

Number identification

CNIP (CLIP) Calling Number (Line) Identification Presentation
CNIR (CLIR) Calling Number (Line) Identification Restriction
CoNP (CoIP) Connected Number (Line) Identification Presentation
CoNR (CoLR) Connected Number (Line) Identification Restriction

Call Offering

CFU Call Forwarding Uncoditional
CFB Call Forwarding on mobile subscriber Busy
CFNRy Call Forwarding on No Reply
CFNRC Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable

Call Completion

CW Call Waiting
CH (HOLD) Call Hold

Multiparty

MULT (3PTY) MULTiparty-Three Party-conference Call

Community of Interest

CUG Closer User Group

Charging

AoC Advise of Charge

Call Restriction

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BAIC Barring of All Incoming Calls
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