Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437
(G.U. 25.11.1999, serie generale, n. 277)
Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio
della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a
norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,n. 191;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,n. 513;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7, 288, 289,
290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998,
con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di
coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16
giugno 1998, n. 191;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
- Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per carta di identità elettronica, il documento di riconoscimento personale
rilasciato dal comune su supporto informatico;
b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità
elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno
di età;
c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la
statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;
e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate,
gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività
amministrative e per l'erogazione di servizi al cittadino;
f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo,
funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad
esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la
produzione e l'uso della carta di identità;
g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
Art. 2
- Rilascio della carta di identità e del documento di identità elettronico
1. La carta di identità elettronica e il
documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune di residenza o
d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le
modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal decreto di
cui all'articolo 8.
2. Il documento d'identità elettronico è
rilasciato a seguito della prima iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo è
facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva validità unicamente quale
documento di attribuzione del codice fiscale.
3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna
alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni
con le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 27 giugno 1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice
fiscale è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Art. 3
- Forma, contenuto e funzione della carta d'identità elettronica e del
documento di identità elettronico
1. La carta di identità elettronica e il
documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata visibilità e
memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento ai sensi
dell'articolo 8:
a) dati identificativi della persona;
b) codice fiscale;
c) dati di residenza;
d) cittadinanza;
e) fotografia;
f) eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;
g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio,
data del rilascio e data di scadenza;
h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale
o la tutela.
2. Il documento d'identità elettronico può
essere rilasciato anche senza la fotografia del titolare; in tal caso esso non
è valido per l'espatrio.
3. Il documento d'identità elettronico (munito
della fotografia del titolare) consente l'espatrio del minore di età inferiore
ai dieci anni alle stesse condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma,
della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 4. La carta d'identità elettronica ed il
documento d'identità elettronico possono contenere i dati desunti dalle liste
elettorali e comunque tutti quelli necessari per la certificazione elettorale e
altri dati al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra
questi ultimi possono essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio
sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite linee guida emanate dal
Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni interessate.
Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti
solo su richiesta dell'interessato, con le modalità ivi previste.
5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal
comune alla competente questura con le modalità previste dal decreto di cui
all'articolo 8.
Art. 4
- Firma digitale e chiave biometrica
1. La carta di identità elettronica può
contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale
secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nonché gli elementi necessari per
generare la chiave biometrica.
Art. 5
- Validità temporale della carta d'identità e del documento d'identità
elettronico
1. La carta di identità elettronica ha validità
di cinque anni. La medesima validità ha il documento d'identità elettronico
privo della fotografia del titolare.
2. Il documento d'identità elettronico munito
della fotografia del titolare ha validità di due anni.
Art. 6
- Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento
o furto della carta d'identità elettronica e del documento d'identità
elettronico.
1. In caso di smarrimento o di furto sono
previste procedure di interdizione dell'operatività della carta d'identità
elettronica e del documento d'identità elettronico, definite con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.
Art. 7
- Pagamenti informatici
1. La carta d'identità elettronica può essere
utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune
interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, delle
modalità di inserimento e validazione dei dati necessari.
Art. 8
- Regole tecniche e di sicurezza
1. Con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto, specificate
le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché stabilite
le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza.
2. In particolare, le regole tecniche e di
sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione, rilascio,
aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono
adeguate in relazione alle esigenze dettate dalla evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, salvaguardando l'utilizzabilità dei
documenti in corso di validità.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate
le misure tecniche e di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità,
l'accessibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento.
Art. 9
- Progetti di sperimentazione concernenti le modalità di utilizzazione della
carta di identità elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità.
1. Le pubbliche amministrazioni possono
sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica e
del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto di
cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
trasmettono al Ministero dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente
le specifiche tecniche, con l'indicazione della durata e del responsabile del
progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare
la sperimentazione decorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto e in
mancanza di determinazioni negative, da parte del Ministero dell'interno, in
merito alla conformità di progetto stesso al presente decreto e alle norme
tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di
richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni è sospeso e riprende a
decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel
caso in cui la sperimentazione non risulti conforme alle finalità del presente
decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto
dall'articolo 8, il Ministro dell'interno ne dispone la cessazione con
provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della ripresa della
sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le modalità di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi alle
osservazioni formulate.
Art. 10
- Comitato di monitoraggio
1. Ferma restando la competenza del Ministro
dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito un
comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione
pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze,
due del Ministero della sanità, tre dei comuni, designati dalla conferenza
Statocittà e autonomie locali, due dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni
di collegamento tra la fase di sperimentazione e la fase di avvio a regime della
carta d'identità elettronica. In particolare il comitato svolge i seguenti
compiti:
a) esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti
nelle sperimentazioni;
b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di
valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;
c) formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici, una
volta conclusa la sperimentazione;
d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta
d'identità elettronica o il documento elettronico contengano dati
amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della
tessera sanitaria nazionale.
Art. 11
- Norme transitorie
1. Con decreto del Ministro dell'interno è
stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare la carta
d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto
cartaceo, nonché il documento d'identità elettronico di cui al presente
decreto.
2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con
il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità è rilasciata soltanto su
supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e
revisione dei sistemi informativi automatizzati in attuazione di quanto
stabilito dal presente decreto, attenendosi altresì alle disposizioni di cui
agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini
Il Ministro dell'interno Russo Jervolino
Il Ministro per la funzione pubblica Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre
1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 291
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 10, dell'art. 2, della
legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 4,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le
modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità
e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice
fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché
delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero
il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni,
che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da
altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati
è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità
potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono dettate le
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero,
previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e
funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le
pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei
documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca:
"Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il testo degli articoli 3 e 4 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), è il seguente:
"Art. 3. - Il sindaco è tenuto a rilasciare
alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro
residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità
conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identità
ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a
cui si riferisce. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche
per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in
quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali".
"Art. 4. - L'autorità di pubblica sicurezza
ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non
sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a
rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o
sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di
esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica
sicurezza".
- Il testo degli articoli 7, 288, 289, 290, 292,
293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza), è il seguente:
"Art. 7. - I rilievi segnaletici per le
persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino
di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi,
fotografici, dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da
rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4,
deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza
particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui
cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di
pubblica sicurezza".
"Art. 288. - La carta di identità
costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è
tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale".
"Art. 289. - La carta d'identità è
rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle cartevalori,
forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformità del modello
annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono
demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali
provvedono alla distribuzione ai comuni. I comuni corrispondono l'importo delle
carte d'identità alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le
attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai
sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609. Al termine
di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni,
sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo
sull'utilizzazione dei documenti, nonchè un elenco, compilato per ordine
numerico di tessera, delle persone alle quali il documento è stato rilasciato
nel bimestre stesso. Le eventuali modificazioni al modello sono apportate con
decreto del Ministro dell'interno. Essa contiene la fotografia, a mezzo busto,
senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la
firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni
salienti. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare
riservatezza sotto la responsabilità del podestà. La carta d'identità deve
essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona
richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza
del richiedente. E' vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni
diverse o in aggiunta a quelle richieste a norma del presente articolo.
L'apposizione della impronta digitale è, in ogni caso, facoltativa".
"Art. 290. - Insieme colla carta
d'identità, l'ufficio comunale compila, sia all'atto del rilascio che a quello
della rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è
riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei cartellini è conservato nella
segreteria del comune in apposito schedario, in ordine alfabetico sillabico, con
gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso,
entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al questore della provincia,
che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito
schedario, da tenersi sempre al corrente. Per le persone pericolose o sospette
per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel tramite del
prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno. Nel gennaio di ogni anno deve
essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso
per ricordare che le carte di identità hanno la validità di tre anni, a norma
dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che
posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono
per la rinnovazione".
"Art. 292. - Nei casi in cui la legge
consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo
equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento
munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad
esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e
militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le
patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di
riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello
Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario"
"Art. 293. - Le tessere per l'uso dei
biglietti di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti alla
carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state
rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari. Si
considerano equipollenti alla carta di identità le tessere di riconoscimento
munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando
l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un
organo dell'amministrazione dello Stato".
"Art. 294. - La carta d'identità od i
titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
17 novembre 1998.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16
giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il
seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994 (Modalità tecniche e
ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici
tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e
fiscale o erogano servizi di pubblica utilità), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148, è il seguente:
"2. I comuni, al momento della prima
iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone
fisiche il codice individuale, la cui generazione è gestita attualmente dal
Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del
proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici
già attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni,
garantendone l'unicità".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 della legge 21 novembre
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), è il seguente: "Art. 14. - Il
passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno
compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella
presente legge. Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3,
lettera a):
1) i minori degli anni dieci possono ottenere il
passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino
in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga
menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi può dare
l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'art. 3, lettera a) - il nome della
persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati. La
sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità
competente al rilascio del passaporto;
2) i minori degli anni sedici possono essere
iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona
delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie
devono essere apposte sul passaporto".
- Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali), come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici), è il
seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione,
nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti,
sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da
parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di
espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma
del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono
specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in
applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi
di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione,
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma
2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 ottobre 1998 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
17 novembre 1998.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalità per
la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59".
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16
giugno 1998, n. 191, si vedano le note alle premesse.
Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 20 (Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni). - 1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e
secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro
cinque anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e alla legge 31
dicembre 1996, n. 676. 3.
Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero
su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici".
"Art. 21 (Gestione informatica del flusso
documentale). 1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei
documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento
immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti
amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed
i soggetti privati aventi diritto".
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