Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 dicembre 2000
(GU n. 300 del 27.12.2000)
Proroga del termine che
autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 febbraio 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 e, in particolare,
l'art. 63;
Ritenuta l'opportunità di differire il termine di cui all'art.
63 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 in
considerazione del fatto che ancora non risulta definito il sistema di
certificazione per il livello di sicurezza ITSEC4;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, entro il 28 marzo 2001dovrà
provvedersi al primo adeguamento biennale delle regole tecniche contenute nel
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e che
in tale occasione sarà altresì consentito valutare la eventuale necessità di
un ulteriore differimento del termine suddetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 maggio 2000, con il quale è stata attribuita al Ministro per la funzione
pubblica sen. prof. Franco Bassanini, tra l'altro, la delega per il
coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché i compiti inerenti la
disciplina dei sistemi informatici presso le pubbliche amministrazioni;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Decreta:
Articolo unico
1. Il periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata
in vigore delle regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e' differito al 28 marzo 2001.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 dicembre 2000
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini |