Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
aprile 2001
(GU n. 100 del 2.5.2001)
Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione
della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e, in particolare, l'art. 63;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2000
recante proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza
ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999; Ritenuta l'opportunità di
dover ulteriormente differire il termine di cui all'art. 63 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 in considerazione del
fatto che non risulta ancora definito il sistema di certificazione per il
livello di sicurezza ITSEC;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000,
con il quale è stata attribuita al Ministro per la funzione pubblica sen. prof.
Franco Bassanini, tra l'altro, la delega per il coordinamento delle attività,
anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n. 191,
nonché i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici presso le
pubbliche amministrazioni;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
DECRETA:
Articolo unico
1. Il periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore
delle regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999, è differito al 30 settembre 2001.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
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