Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513
Regolamento contenente i criteri e le modalità per
la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G. U. 13 marzo 1998, serie generale, n. 60)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e con il Ministro di
grazia e giustizia:
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado
di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed
una pubblica, correlate tra
loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi
di validazione o di cifratura di documenti informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i
documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
h) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui
si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in
grado di ricevere e registrare documenti informatici;
k) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica
unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati
sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore
sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare
della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le
specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si
applichi.
Art. 2 - Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato,
l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 3 - Requisiti del documento informatico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì
dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15
della legge 31 dicembre 1996, n.675.
Art. 4 - Forma scritta
1. Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma
scritta.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 5 - Efficacia probatoria del documento informatico
1. Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai
sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
2. Il documento informatico munito dei requisiti
previsti dal presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
Art. 6 - Copie di atti e documenti
1. I duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,
ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1
dell'articolo 3.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione
di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a
tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3.
Art. 7 - Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi
asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il
deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza
rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Art. 8 - Certificazione
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante
la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono
custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e,
dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma
telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le
attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco
pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei
seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello
necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 3;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma
1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Art. 9 - Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di
chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure
minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali emanate ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
CAPO II - FIRMA DIGITALE
Art. 10 - Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo
di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta,
o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma
digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli
atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera
univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma digitale apposta o
associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi
rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo
3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto
che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Art. 11 - Contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.
Art. 12 - Trasmissione del documento
1. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità
alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui
all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per
via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Art. 13 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per
via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione
per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici
non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente regolamento, gli
atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Art. 14 - Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 15 - Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui
sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo
le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
Art. 16 - Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il
documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16
febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte
del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve
essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente
regolamento.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3,
comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza
del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento
per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e
la validazione temporale a norma del presente regolamento.
Art. 17 - Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono
disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate
autonomamente, in conformità alle leggi e ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi
professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono
certificate e pubblicate a cura del Ministro di Grazia e Giustizia o suoi
delegati.
Art. 18 - Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i
dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di
produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere
indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale
classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze.
rispettivamente competenti.
Art. 19 - Sottoscrizione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del
presente regolamento.
2. L'uso della firma digitale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
CAPO III - NORME DI ATTUAZIONE
Art. 20 - Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni
1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e
secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro
5 anni, a partire dal 1° gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle
disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676.
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero
su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi
informatici.
Art. 21 - Gestione informatica del flusso documentale
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche
amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la
gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il
reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai
documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra
queste ed i soggetti privati aventi diritto.
Art. 22 - Formulari, moduli e questionari
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per
l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti
privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCÀLFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick. Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112. foglio n. 22, come deliberato dalla sezione
del controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998
Legge 15 marzo 1997 N. 59, Art. 15, comma 2
Gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei Deputati e
al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni.
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