Dep. il 31.03.05
N. 138/05 Reg. Sent.
N. 269/04 R.G.Dib.
N. 2059/02 RGNR PM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PENALE
In persona del Giudice
Dott.ssa Laura Briganti Vitalizi
Alla pubblica udienza del 28.01.2005 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 269/04 DIB., contro
***** *****, nato il **** a Bolzano, residente a ***** ove ha eletto
domicilio;
LIBERO - PRESENTE
IMPUTATO
Del delitto previsto dall'art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633, lett. d),
per avere, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della H.S.
Distribuzione di **** ***** & C. Snc, detenuto per la vendita e posto in
commercio, attraverso il proprio sito INTERNET denominato www.hardstore.com,
dei chip per modifica Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer
può leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati così
come elencati nel verbale di sequestro d.d. 17.05.2002 della Compagnia della
Guardia di Finanza di Viterbo, da intendersi ai fini della presente
imputazione integralmente richiamata, sistema atto ad eludere, decodificare,
rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti
connessi, cedendoli a terze persone.
In Salorno fino alla data del sequestro.
Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, dei difensori
di fiducia dell'imputato, Avv. Giuseppe Tomaselli del foro di Siracusa e
Avv. Marcello Mancini del foro di Bolzano, nonché del difensore della parte
civile Sony Computer Entertainment Europe Limited avv. Sergio Spagnolo del
foro di Milano.
Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: chiede la condanna dell'imputato alla pena di
mesi 12 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa, ridotta per il rito scelto
alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
Il difensore della parte civile "Sony Computer Entertainment Europe Limited"
Avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare l'imputato responsabile del reato a lui ascritto condannandolo
alla pena che riterrà opportuna;
condannare l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella
misura di almeno Euro 170.000.00
dichiarare la sentenza esecutiva fra le parti nel capo attinente la condanna
civile, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., ovvero concedere una congrua
provvisionale ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p., da stabilirsi nella
misura di almeno Euro 30.000.00;
in subordine la concessione dell'eventuale sospensione condizionale della
pena all'adempimento dell'obbligo del pagamento delle somme liquidate a
titolo di risarcimento del danno o della provvisionale, ai sensi dell'art.
165 c.p.;
ordinare la confisca e la distribuzione del materiale posto sotto sequestro;
disporre l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 171 ter,
n. 4 lett. a) e b);
infine condannare l'imputato al pagamento degli onorari e delle spese di
costituzione di parte civile come da nota spese complessivamente Euro
7.769,04.
Il difensore dell'imputato: insiste sull'estromissione di parte civile,
chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in
subordine, perché non è stata raggiunta la prova sulla colpevolezza.
In ulteriore subordine chiede il minimo della pena con la concessione delle
attenuanti generiche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
******** è rinviato a giudizio dal P.M. nell'ambito del procedimento n.
2059/02 R.G.N.R. assieme a ******** e ******** e alla prima udienza
dibattimentale svoltasi il 10.03.2004 ha formulato istanza di giudizio
abbreviato. È stato quindi disposto il giudizio abbreviato e si è proceduto
alla separazione del processo a lui relativo, con conseguente acquisizione del
fascicolo del P.M.
All'udienza successiva il Giudice, accertato in base ad una lettera d.d.
7.10.2003 inviata al P.M. dalla società Sony Italia s.p.a. - individuata
nel decreto di citazione a giudizio quel parte offesa - che in realtà il
soggetto passivo del reato doveva identificarsi nella "Sony Computer
Entertainment Italia s.p.a.", in quanto società che commercializza nel
nostro paese le Playstation2, ha dichiarato a norma del combinato disposto
degli artt. 178 e 180 c.p.p. la nullità della notifica del decreto di
citazione a giudizio alla persona offesa, disponendo di conseguenza il rinvio
del processo e l'effettuazione di tale notifica.
All'udienza dl 22.09.2004 si è costituita parte civile al società
londinese "Sony Computer Entertainment Europe Limited" a mezzo del
procuratore legale avv. Sergio Spagnolo, provando documentalmente l'avvenuta
cessione da parte della casa madre nipponica di una licenza esclusiva che
prevede, tra l'altro, il trasferimento dei diritti esclusivi connessi allo
sfruttamento economico delle consoles. Playstation in un'area geografica
comprendente anche il territorio dello stato italiano.
Alla stessa udienza l'imputato ha riformulato istanza di ammissione al
giudizio abbreviato condizionandola all'acquisizione di una consulenza
tecnica in ordine alla funzionalità operativa della console Playstation 2
modificata. Tale istanza è stata accolta e si è disposto il rinvio del
processo al fine di permettere il deposito della consulenza tecnica da parte
dell'imputato nonché il deposito della traduzione in lingua italiana dell'attestazione
relativa alla cessione della licenza d'uso a favore della parte civile.
All'udienza del 28 gennaio 2005 le parti, che nel frattempo avevano
provveduto al deposito della documentazione indicata, hanno concluso come
sopra riportato.
ACCERTATO IN FATTO
In base alla documentazione esistente nel fascicolo del P.M. la vicenda
che ha portato al sequestro del materiale rinvenuto presso la società
******** può essere così ricostruita.
In data 27 marzo 2002 ********, titolare di un'attività commerciale di
vendita di videogiochi e di consoles sita in Viterbo, presentò alla Guardia
di Finanza di tale città un esposto nel quale denunciava la crescente
diffusione di sistemi in grado di modificare la console Playstation2 al fine
di permettere l'utilizzo di giochi masterizzati. Il Pascucci esponeva di
essere stato destinatario di esplicite richieste da parte di suoi clienti
relative alla possibilità di adottare tali modifiche e che il ricorso a
giochi non originali aveva comportato la mancata vendita di programmi
originali in vendita presso la sua attività. Lo stesso Pascucci indicava nell'esposto
due siti internet che offrivano il materiale necessario o l'esecuzione
diretta della modifica della Playstation 2, e precisamente i siti
www.divineo.it e www.hardstore.com
(vedi il verbale di ricezione di esposto orale d.d. 27.03.2002).
La Guardia di Finanza, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dal
********, effettuò degli accertamenti nei confronti dei siti indicati e
verificò che in effetti, sulle rispettive pagine web, venivano offerte in
vendita modifiche per console idonee a consentire l'utilizzo di compact disc
masterizzati.
I finanzieri chiesero quindi al magistrato inquirente l'emissione di un
decreto di perquisizione locale nei confronti di ********, amministratore
della "********", poiché il sito internet allo stesso intestato era
risultato uno dei principali canali di diffusione dei dispositivi di modifica
delle console. (vedi l'informativa d.d. 4.04.2002 a firma del capitano
Mannucci Fabio).
Nel fascicolo del P.M. vi è anche la fotocopia di due pagine web del sito "Hardstore"
(allegate all'informativa di reato) relative espressamente al "SERVIZIO
MODIFICA CONSOLE" offerto, contenenti precise indicazioni relative sia alle
tariffe delle modifiche effettuabili per corrispondenza sia alla procedura da
seguire per inviare la console da modificare.
In data 29 aprile 2002 il magistrato competente emise un decreto di
perquisizione personale nei confronti del ********, ipotizzando il reato di
cui all'art. 171 ter lett. d L. n. 633/1941. (vedi la fotocopia del decreto
di perquisizione d.d. 29.04.2002 a firma del dott. Axel Bisignano in atti).
Il 17 maggio 2002 la Guardia di Finanza diede esecuzione al predetto decreto
di perquisizione recandosi a Salorno presso la sede della società intestata
all'imputato, situata in ********, e presso l'abitazione dello stesso,
rinvenendo tutti gli oggetti elencati nei relativi verbali e negli allegati
agli stessi, tra cui tre console Playstation2 munite di chip modello "neo4"
pronte per la restituzione ai clienti e munite di scheda di lavorazione. (vedi
la citata documentazione in atti).
Durante le perquisizione venne esaminata dai finanzieri anche la posta
elettronica ricevuta dal sito www.hardstore.com, riportata poi su di un
apposito cd, sottoposto a sua volta a sequestro. Alcune delle e-mail vennero
stampate per essere esibite al P.M. per il proseguo delle indagini e sono
presenti nel fascicolo della Pubblica Accusa.
Si ritiene opportuno riportare il contenuto di alcune delle e-mail stampate,
valutate rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti:
messaggio inviato da §Mark§ il 1.08.2001 "Salve mi chiamo Marco e ho da
diversi mesi una Playstation 2 Europea, ho visto che continuate a
pubblicizzare l'uscita di nuovi chip per la modifica della play2, ma la
domanda che vi porgo è questa quando uscirà una modifica che permetta di far
girare tutti i giochi masterizzati sulla Playstation2, insomma una modifica
come quella della prima Playstation con un solo chip che permetta di caricare
i giochi masterizzati della play2 e della play One".
messaggio inviato da §Mark§ il 11.08.2001 "Salve, vi ho scritto tempo
fa per chiedervi se sarebbe uscito nei mesi seguenti un chip per Play2 capace
di far girare tutti i giochi masterizzati sia della prima che della seconda
playstation. Voi di Hardzone mi avete risposto dicendomi che tra un mesetto
forse sarebbe uscito, almeno stando alle voci di corridoio, sul vostro sito in
data 31/07/01 pubblicate l'uscita di un chip con le caratteristiche che a me
occorrono, almeno credo. Cosa potete dirmi, quando posso aspettarmi nei negozi
che trattano modifiche per Playstation questo chip. Grazie e arrivederci.";
messaggio inviato il 13.01.2003 da Daniele "Salve, chiedo scusa ma io
possiedo una PS2 e sono interessato alla modifica, come faccio a sapere che
modello è? E poi come devo fare per poter vedere tutti i DVD masterizzati, CD
masterizzati sia per la PS1 e PS2? Attendo vostra risposta e se mi trovate una
soluzione funzionante ed economica allora acquisterò il materiale da voi.".
messaggio inviato da Iceman l'11.10.2001 "Volevo Sapere 4 cose: 1)
secondo voi uscirà mai una modifica definitiva x PS2 in grado di
de-regionalizzare la console, leggere game PSX, originale, masterizzati, PAL,
JAP, USA, NTSC e leggere giochi PS2 originali, masterizzati, PAL, JAP,USA,NTSC
senza bisogno di swoap disc? 2) se si, tra quanto? 3) i prezzi della PS2
potranno scendere a 400.000 £ entro natale? Qual è secondo voi il miglior
modello PS2 (SCPH 3000)?"
Ritiene questo Giudice che, valutati i risultati dell'attività di
perquisizione posta in essere dalla Guardia di Finanza e considerato il
contenuto delle e-mail inviate al sito gestito dall'imputato e quanto
offerto in vendita nelle pagine web dello stesso sito, che sia stato provato
con assoluta certezza che ********, nella veste di legale rappresentate della
società ********, abbia detenuto per la vendita e posto in commercio dei chip
o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie consoles, tra cui anche
la cd. Playstation2 prodotta dalla società Sony, e abbia anche provveduto
direttamente ad istallare tali chip sulle consoles inviate dai clienti.
Inequivocabile è invero quanto esposto nella pagina web relativa al "Servizio
modifica console", con indicazione analitica delle tariffe relative ai
vari modelli e delle modalità addirittura di imballaggio della console!
Ulteriore prova dell'attività di modifica posta in essere dalla società
rappresentata dall'imputato è il rinvenimento presso la sede di tre console
Playstation2 già modificate, pronte per la spedizione. A ciò si aggiunge il
possesso di copioso materiale elettronico del tipo di quello necessario per
realizzare la modifica di una console.
L'imputato, in sede di interrogatorio delegato, ha dichiarato che la
detenzione dei dispositivi elettronici sequestrati (i chip) era finalizzata a
scopi leciti, e cioè principalmente per permettere la lettura della copia di
back up, e che oltre a ciò la console poteva essere abilitata per l'utilizzo
di software libero da diritti o di altre nazionalità e per la visione di
album video-fotografici digitali. (vedi il verbale d.d. 29.05.2003 in atti).
Tali affermazioni però non appaiono rilevanti ai fini dell'esclusione della
rilevanza penale della condotta posta in essere dall'imputato per le ragioni
che verranno a breve esposte.
RITENUTO IN DIRITTO
Una volta accertato che l'imputato ha detenuto per la vendita, posto in
commercio, attraverso il sito www.hardstore.com, nonché istallato chip in
grado di modificare la console Playstation2 prodotta dalla società Sony,
affinché la stessa fosse in grado di "girare" tutti i tipi giochi -
anche quelle prodotte illegalmente o provenienti da altri ambiti di mercato -,
si pone il problema della rilevanza penale di tale condotta, valutata anche
alla luce della recente modifica introdotta dal legislatore proprio con
riferimento all'art. 171ter contestato.
La Pubblica Accusa e la Difesa della parte civile hanno sostenuto la piena
applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 171 ter lett. f bis L.
633/41 alla condotta posta in essere dall'imputato, poiché l'istallazione
di "mod chip" alla console comporta di per sé l'elusione delle misure
tecnologiche elaborate e adottate dalla casa produttrice Sony a protezione dei
propri diritti di esclusiva.
L'imputato si è invece difeso sostenendo che:
la playstation 2 altro non è se non un personal computer caratterizzato da un
design originale e inusuale;
l'inserimento della scheda di espansione (il cd. modchip) consente l'avvio
di una diversa modalità operativa alternativa all'originale, che estende la
lettura a tutti i software prodotti dalla Sony o da altri;
i prodotto informatici per console (cioè i videogiochi) devono essere
considerati software con la conseguenza che al caso in esame non può trovare
applicazione la normativa introdotta dal D.L.vo 68/2003, che si riferisce
esclusivametne ai fonogrammi e videogrammi, bensì l'art. 171 bis.
A sostegno delle proprie affermazioni la Difesa del ********ha fatto
riferimento alle conclusioni esposte dal proprio consulente ing. Marcello
Magnini nella relazione acquisita agli atti; in tale atto invero si legge che "a
seguito delle analisi e dei test effettuati posso affermare che la scheda di
espansione modchip opera aggiungendo un'informazione software atta a
permettere alla PS2 di eseguire altri software oltre a quelli distribuiti
dalla Sony Computer E.E. ampliando, quindi, le potenzialità del prodotto
stesso".
Orbene, il primo dato delle argomentazioni esposte dalla Difesa del
******** che questo Giudice non ritiene condivisibile attiene alla natura del
prodotto tecnologico denominato console. Il consulente di parte, nell'effettuare
la comparazione richiesta tra la funzionalità operativa della console
Playstation 2 così come distribuita dal produttore e quella dello stesso tipo
modificata, parte dalla definizione della console come "un elaboratore
elettronico equiparabile sotto il profilo hardware ad un personal computer" (pag.
1 della consulenza depositata).
Diversamente si ritiene che la console sia costituita non solo da un hardware,
ma anche da un software; conseguenza di ciò è che anche la console rientra
nella tutela garantita dal diritto d'autore (art. 64, bis 1° comma L.d.A.)
e che il trasferimento del diritto di proprietà ad essa relativo avviene nei
limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall'acquirente al
momento dell'acquisto.
I videogiochi invece non sono costituiti da solo software (come sostenuto
dalla Difesa), dato che si basano su di un programma che permette il
funzionamento delle immagini, dei suoni e dei testi, ma rappresentano delle
vere e proprie opere d'ingegno.
La natura di opera d'ingegno attribuita al videogioco comporta che la
disposizione posta dal legislatore nazionale a tutela dello stesso non vada
individuata nell'art. 171bis L.d.A., (che espressamente si riferisce ai soli
programmi per elaboratore), bensì nell'art. 171 ter, lett. f bis L.d.A.,
che punisce chiunque per uso non personale.pubblicizza per la vendita o
il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati per rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure..
Si ricorda invero che in materia di tutela del diritto di autore relativo ai
programmi per elaboratore elettronico il D.L.vo n. 68 del 9 aprile 2003 -
attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 - ha introdotto alcune
modifiche alla normativa contenuta nella legge 633/1941, prevedendo l'art.
102-quater, che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure
tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione,
cifratura, nonché la lettera f bis dell'art. 171-ter, che tutela le misure
di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto da
diritti connessi.
L'art. 102 quater citato prevede che "i titolari di diritti d'autore
e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102 bis comma 3
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i
componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a
impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti".
La lett. f bis dell'art. 171ter lett. ha invece riscritto le condotte prima
tipizzate dall'ultima parte della lettera D (che oggi quindi è limitato
alle condotte aventi per oggetto supporti privi del contrassegno S.I.A.E. o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato), ammettendo che il dispositivo
di elusione possa avere anche altri usi legittimi, che però, ai fini dell'esclusione
della rilevanza penale della condotta, devono risultare prevalenti rispetto a
quello di eludere le misure di protezione.
Un tanto premesso, veniamo ora a analizzare la vicenda della Playstation 2
modificata oggetto di questo giudizio.
Dalla lettura della consulenza dell'ing. Magnini risulta che la cd "Playstation
2" è un elaboratore elettronico distribuito dalla società "Sony Computer
Entertainment Europe" e finalizzato alla lettura dei soli videogiochi
prodotti dalla stessa casa madre; infatti, grazie alla interazione tra il
codice applicato al videogioco originale e quello apposto alla console, l'unico
software eseguibile dalla console in questione è quello contenuto nei
videogiochi prodotti dalla Sony per la relativa regione geografica.
A parere di questo Giudice i descritti dispositivi tecnologici utilizzati
dalla casa produttrice per consentire solo la lettura di determinati
videogiochi costituiscono indubbiamente "misure di protezione tecnologica"
ai sensi dell'art. 102 quater L.d.A., dal momento che agiscono sulla console
per impedire "atti non autorizzati dal titolare", e cioè il
riconoscimento e la lettura di videogiochi diversi da quelli originali
distribuiti nella stessa area geografica ove la console è stata venduta.
Si è già evidenziato che, in base alla formulazione dell'art. 171 ter
lett. F-bis, l'utilizzo o la disponibilità di un dispositivo di elusione
della misura di protezione apposta dal titolare in tanto comporta conseguenze
penali per l'agente in quanto la finalità elusiva, pur non essendo l'unica,
ma aggiungendosi ad altre legittime, sia quella prevalente o principale.
La Difesa ha sostenuto che gli ulteriori impieghi del modchip, volti a
permettere la lettura di videogiochi prodotti da altre case produttrici oppure
dalla stessa Sony, ma distribuiti in altra area geografica, ovvero della copia
di sicurezza del videogioco originale, oltre a consentire il pieno utilizzo
quale computer della console, sarebbero prevalenti rispetto all'evidenziato
impiego elusivo delle limitazioni imposte dalla Sony e come tali
escluderebbero l'applicazione dell'art. 171 ter lett. f-bis L.d.A..
Anche questa affermazione non può essere condivisa.
In primo luogo si osserva che l'utilizzo della console modificata al fine di
leggere dischi d'importazione come per es. quelli distribuiti dal produttore
della console in aree geografiche diverse non può essere considerato
legittimo, poiché l'importazione extracomunitaria di videogiochi è vietata
dalla legge sul diritto d'autore (art. 17 L.d.A.).
Per quanto attiene all'asserito diritto dell'acquirente di un videogioco
di farsi una copia di riserva (back up), si rileva che tale facoltà è
espressamente prevista per il solo software (art. 64 ter cpv. L.d.A.), ma non
per i videogiochi che ad esso non si riducono.
Certo è che ai sensi dell'art. 71 sexies L.d.A. l'acquirente del
videogioco può farne una copia per fini privati, ma sempre "nel rispetto
delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater". Se dunque è
legittima la realizzazione della copia del videogioco per fini privati, non
altrettanto lo è la rimozione del dispositivo che ne impedisca la lettura
sulla console.
Per quanto attiene infine all'utilizzo della console quale normale computer
si osserva come questo non rientri negli usi che il produttore ha voluto
inibire con l'inserimento dei codici di riconoscimento, tenuto conto che
verosimilmente esso non è stato neppure preso in considerazione dalla casa
produttrice.
Dalla lettura delle e-mail in precedenza riportate emerge in maniera chiara
che il fine principale della modifica della console richiesta dai clienti ed
attuata con l'inserimento del modchip è quello di consentire la lettura dei
giochi cd. masterizzati, cioè illegalmente riprodotti e venduti a costi del
tutto competitivi rispetto a quelli dei giochi originali.
Pertanto, una volta accertato che gli usi per i quali viene abilitata la
console Playstation 2 in seguito all'utilizzo del modchip, sono per la
maggioranza illeciti se ne trae la conseguenza che la detenzione degli stessi,
la commercializzazione e l'utilizzo diretto costituiscano condotte
penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 171 ter, lett. f-bis.
Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato si osserva che le
modalità con cui il servizio di modifica delle console era pubblicizzato sul
sito gestito dall'imputato nonché il contenuto delle e-mail ricevute
dimostrano che costui era perfettamente consapevole delle finalità di
utilizzo dei modchip forniti e istallati sulla Playstation2.
Va pertanto affermata la penale responsabilità di ******** in ordine al reato
ascritto, oggi qualificato ai sensi della lett. f bis dell'art. 171 ter
contestato.
QUANTIFICAZIONE DELLA PENA CONDANNA AL RISARCIMENTO
DEI DANNI
Al ******** possono essere riconosciute le attenuanti generiche in
considerazione del fatto che lo stesso è incensurato.
Tenuto conto di tutti i criteri indicati dall'art. 133 c.p. (cd in
particolare dell'elevato numero di modchip (660) rinvenuti in occasione del
sequestro, dal quale si desume il notevole giro di affari gestito dall'imputato)
viene ritenuta equa la pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa
(pena base un anno di reclusione e 10.000 euro di multa, ridotta per le
attenuanti generiche a mesi nove di reclusione e 9000 euro di multa, ridotta
per il rito alla pena indicata).
La condanna comporta l'obbligo dell'imputato del pagamento delle spese
processuali.
Sussistono tutti i presupposti per concedere al ********, incensurato, la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul
certificato del Casellario Giudiziale.
A norma dell'art. 171 ter, 4° comma L.d.A. l'imputato viene dichiarato
interdetto da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.) e dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art, 32bis c.p.) per la
durata di mesi sei.
Si dispone inoltre che la sentenza di condanna venga pubblicata per estratto
per una volta sul quotidiano "Corriere della Sera".
Quanto si trova in giudiziale sequestro viene confiscato; le due console
Playstation modificate devono essere distrutte.
******** viene infine condannato al risarcimento dei danni cagionati alla
parte civile Sony Computer Entertainment Europe Limited, la quale, in quanto
titolare di tutti i diritti connessi alla console Playstation2, ha
indubbiamente riportato dei danni sia patrimoniali sia d'immagine derivanti
dalla condotta illecita posta in essere dall'imputato.
La stessa parte civile non ha fornito la prova certa dell'ammontare di tali
danni, chiedendone la liquidazione in via equitativa, indicando in 30.000 euro
l'ammontare della provvisionale.
Non si è però ritenuto opportuno addivenire ad una liquidazione equitativa
di tutti i danni cagionati, non ravvedendosi parametri per la loro
quantificazione, né si è ritenuta raggiunta la prova dell'ammontare della
provvisionale indicata.
Per tali ragioni si è demandata la liquidazione dei danni al competente
giudice civile.
L'imputato è stato infine condannato alla rifusione di tutte le spese
processuali sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi
3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e l'art. 442 c.p.p.
DICHIARA
******** colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo
CONDANNA
Alla pena di mesi sei di reclusione e 6000 euro di multa, spese e tassa.
Pena sospesa e non menzione della condanna.
DICHIARA
L'imputato interdetto ai sensi degli artt. 30 e 32 bis c.p. per la durata di
mesi sei.
DISPONE
La pubblicazione della sentenza per estratto per una volta sul quotidiano "Corriere
della Sera".
Visto l'art. 538 c.p.p.
CONDANNA
******** al risarcimento di tutti i danni cagionati alla parte civile Sony
Computer Entertainment Europe Limited, da liquidarsi nella competente sede
civile, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute,
che si liquidano in complessivi 3.800 euro oltre I.V.A. e C.A.P. in misura di
legge.
ORDINA
La confisca di quanto si trova in giudiziale sequestro, con distribuzione
delle console Playstation2 modificate.
Fissa per il deposito della sentenza il termine di 90 giorni. (art. 544,
3° comma c.p.p.)
Bolzano, 28.01.2005
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Briganti Vitalini |