REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PENALE
in persona del Giudice:
Dott. Claudio Gottardi
alla pubblica udienza del 20.12.2005 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n. 401/05 DIB., contro
***********, nato il
*********** a Bolzano, residente
***********, elettivamente domiciliato in Bolzano presso lo studio
dell'avv. Marcello Mancini
LIBERO - PRESENTE
IMPUTATO
del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 171 ter Legge 22 aprile
1941, n. 633, lett. f bis), per avere, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della ***********
S.n.c., ceduto a numerose imprese distribuite sul territorio nazionale, tra
cui le ditte *********** ed altre, dei chip e delle consolle
modificate per Playstation 2, grazie ai quali la consolle del computer può
leggere i compact disk contenente giochi abusivamente duplicati, sistema atto
ad eludere, decodificare, rimuovere le misure di protezione del diritto
d'autore o dei diritti connessi.
In Salorno (BZ), negli anni 2002/2003
Con la partecipazione al dibattimento del Pubblico Ministero, del
difensore della parte civile, "Sony Computer Entertainment Europe Limited",
avv. Sergio Spagnolo del foro di Milano, e dei difensori di fiducia
dell'imputato, avv. Marcello Mancini del foro di Bolzano e avv. Giuseppe
Tomaselli del foro di Siracusa.
Le parti hanno formulato a chiusura della discussione finale le seguenti
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: affermata la penale responsabilità, chiede
condannarsi l'imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di
multa; sospensione condizionale della pena, applicazione delle pene accessorie
previste dall'art. 171 ter n. 4) lett. a) e b) della Legge 633/41; confisca e
distruzione del materiale posto sotto sequestro;
Il difensore della parte civile: dichiararsi l'imputato responsabile
del reato a lui ascritto condannandolo alla pena che si riterrà opportuna. -
Chiede condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali in favore della parte civile costituita, che si indicano nella
misura di almeno Euro 200.000,00. - Dichiarare la sentenza esecutiva fra le
parti nel capo attinente la condanna civile, ai sensi dell'art. 540 c.p.p.,
ovvero concedere una congrua provvisionale ai sensi dell'art. 539 co. 2 c.p.p.,
da stabilirsi nella misura di almeno Euro 40.000,00. - Inoltre, subordinare la
concessione dell'eventuale sospensione condizionale della pena all'adempimento
dell'obbligo del pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del
danno o della provvisionale, ai sensi dell'art. 165 c.p. - Ordinare la
confisca e la distruzione del materiale posto sotto sequestro. - Disporre
l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 171 ter, n. 4, lett.
a) e b). - Disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
prevista dall'art. 174 quinquies, comma 3, Legge 633/41. - Infine condannare
l'imputato al pagamento degli onorari e delle spese di costituzione di parte
civile come da nota a parte;
Il difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non
sussiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione emesso dal P.M. presso il Tribunale di Bolzano, ***********
veniva tratto a giudizio avanti questo Giudice per rispondere del reato in
rubrica a lui ascritto.
All'udienza del 27 settembre 2005 il Giudice, verificato che la parte
offesa doveva individuarsi non già nella la Sony Computer Entertainment
Italia, bensì nella Sony Computer Entertainment Europe Limited (titolare di
una licenza esclusiva in ordine allo sfruttamento economico della consolle
Playstation 2 in un'area geografica che comprende anche il territorio dello
Stato italiano), respingeva l'eccezione relativa all' esclusione della
Parte Civile, per i motivi meglio esposti in separata ordinanza alla quale si
fa integrale richiamo.
Alla stessa udienza 27 settembre 2005 l'imputato formulava istanza di
ammissione al giudizio abbreviato, condizionandola all'acquisizione di una
consulenza tecnica (attinente alla funzionalità operativa della consolle
Playstation 2 modificata) e della documentazione attestante la vendita del
sito Internet ad altra società.
All'udienza del 20 dicembre 2005, depositata la documentazione indicata,
l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni, a seguito delle quali le parti
formulavano le proprie conclusioni come da verbale.
La documentazione acquisita agli atti non ha posto in evidenza risultanze
probatorie idonee a fondare la penale responsabilità del prevenuto ***********.
CONSIDERAZIONI IN FATTO
La condotta contestata nel capo di imputazione è relativa nella sostanza
all' elusione di misure tecnologiche di protezione, rimosse mediante l'
inserzione di un modchip.
I fatti nella loro materialità sono pacifici, e non hanno neppure formato
oggetto di contestazione da parte della Difesa.
Il presente processo è scaturito da una operazione di perquisizione e
sequestro effettuata, in data 9 maggio 2003, dalla Polizia Tributaria di
Venezia presso la videoteca "E-Motion" di Marostica gestita da tale ***********.
Nel corso di tale operazione veniva rinvenuta e sequestrata, tra il resto, una
fattura relativa all' acquisto di n. sette Playstation modificate, acquisto
effettuato dal Basso presso la società "***********, di cui ***********
è il rappresentante legale. La Polizia Tributaria di Venezia, su ordine della
Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, si recava quindi, in data 6
giugno 2003, presso la sede della ***********. Nel corso delle
operazioni di perquisizione e sequestro è stato rinvenuto e sequestrato il
seguente materiale:. 38 "Playstation 2" modificate;. 3 "Playstation
1 modificate;. 2.085 "mod chip" necessari per la modifica delle consolle
"Playstation";. diverse fatture di vendita di "Playstation"
modificate;. diverse schede di lavorazione per l'inserimento dei "modchip"
nelle consolle dei privati e di altre società di distribuzione, oltre alla
"E-Motion" di Marostica sopra indicata (le ditte *********** ed
altre ancora).
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Non sfugge al Tribunale la complessa problematica giuridica sottesa all'
installazione ed all' uso dei cd. "modchips", vale a dire chip in grado
di modificare le consolle, affinché le stesse siano in grado di far "girare"
tutti i tipi giochi, anche quelli prodotti illegalmente o provenienti da altri
ambiti di mercato.
Nel nostro ordinamento la norma di riferimento è l'art. 171 ter lettera f)
bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (quale modificato dal Decr. Leg. n. 68
del 9 aprile 2003, entrato in vigore il 29 aprile 2003), il quale, in
attuazione di una direttiva comunitaria (la 2001/29/CE avente ad oggetto l'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell' informazione), così dispone: "(è
punito chiunque) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. A sua volta l'art
102 quater della legge sopra richiamata stabilisce che: "1. I titolari di
diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.
102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di
protezione.".
Il Pubblico Ministero ed il patrono di Parte Civile hanno sostenuto la
piena applicabilità della fattispecie prevista dall' art 171 ter lett. f)
bis legge 633/41 alla condotta posta in essere dall' imputato
***********,
poiché l'installazione di un "modchip" alla consolle Playstation 2 di
produzione Sony comporta di per sé l' elusione delle misure tecnologiche
elaborate ed adottate dalla casa produttrice a protezione dei propri diritti
di esclusiva.
Il problema che si pone è dunque quello di stabilire se la funzione
primaria e prevalente dei modchips sia quella di consentire l'uso di copie
pirata masterizzate, ovvero quella di meglio utilizzare la consolle.
Evidenziava in particolare la Difesa che il modchip può servire per
plurimi scopi senz'altro leciti, quali leggere la copia di sicurezza del
software che la legge italiana consente di procurarsi e leggere supporti di
contenuto diverso da quello originariamente previsto, ma legali, così
sfruttando tutte le capacità e potenzialità della Playstation come computer.
In sintesi, una volta verificato che l'imputato ha detenuto per la
vendita e posto in commercio, attraverso il sito internet www.hardstore.com
nonché istallato chip in grado di modificare la consolle Playstation 2
prodotta dalla società Sony, affinché la stessa consolle fosse in grado di
far "girare" tutti i tipi giochi -anche quelli prodotti illegalmente -, si
pone la delicata questione giuridica di stabilire se tale comportamento
integri o meno gli estremi del contestato reato.
Quanto alla modificabilità dei circuiti delle Playstation, va precisato
che i produttori hanno inserito nelle macchine delle limitazioni, grazie alle
quali esse sono in grado di leggere solo i supporti da loro stessi elaborati.
Inoltre la distribuzione dei prodotti ha luogo in grandi aree territoriali
(verosimilmente rispondenti a precise strategie di mercato, America, Asia,
Europa ed Australia), e le Playstations distribuite in ognuna di esse non
accettano i supporti prodotti per un' altra area territoriale. Ad esempio
nel marzo 2000 Sony Computer ha immesso sul mercato giapponese la consolle
Playstation 2, uno dei sistemi più ambiti e rivoluzionari del periodo nel
composito mondo dei videogiochi. Sul mercato europeo la consolle giungeva solo
nel novembre del 2000.
I supporti sono inoltre registrati in modo tale che una copia di essi non
viene accettata dalla Playstation, la quale riconosce solo i dischi originali.
Ciò, ad avviso della Difesa del ***********, avviene in contrasto con
la norma di legge italiana che consente ad ogni acquirente di software di
eseguire una copia di sicurezza in caso di danneggiamento dell' originale
(sul punto ci si soffermerà diffusamente infra). In presenza di tali
limitazioni della consolle Playstation 2, i tecnici hanno dunque elaborato un
chip (cd. "modchip" ovvero "converter chip"), dal costo non elevato
(acquistabile con una somma di denaro modesta), avente la funzione di
ripristinare tutte le potenzialità della macchina. In tal modo la consolle
risulta idonea a leggere supporti originali provenienti da una altra area
territoriale di mercato, a leggere giochi creati da produttori indipendenti o
dallo stesso proprietario, in definitiva a funzionare come un vero e proprio
computer, mediante l' aggiunta di alcuni accessori. In sostanza, il "modchip"
o scheda di espansione va inserito nella consolle, ed opera interponendosi tra
il lettore DVD della PS2 ed il microprocessore. All'atto del caricamento del
disco la scheda di espansione genera il codice che autorizza il
microprocessore ad eseguire qualsiasi tipo di software presente nei supporti
inseriti nel lettore DVD/CDROM standard.
Prendendo posizione sulle accennate questioni, l' imputato, in sede di
spontanee dichiarazioni, all' udienza del 20 dicembre 2005, ha dichiarato: "Una
delle richieste che ci è stata fatta era perché non era possibile accedere
al sistema Playstation 2 e fargli fare delle altre funzioni che erano
puramente legittime, senza ledere i diritti d'autore di nessuno, cioè la
possibilità di avviare un sistema operativo libero su Internet, che c'è,
si chiama Linux, insomma non c'era questa possibilità di riuscire a...Io
faccio l'esempio del computer, è come se mi vendessero un computer e non mi
danno la possibilità di riuscire ad installare un software alternativo che mi
amplia la possibilità e mi permetta di programmare qualcosa di nuovo, di
fare..., cioè di inventarmi qualcosa di nuovo su questa consolle sempre nell'ambito
del diritto di autore, senza ledere nessun diritto. A seguito di queste
richieste, che noi valutavamo puramente legittime, perché al tempo, vedendo
anche l'impianto normativo che c'era, non vedevamo impedimenti a questi
tipi di utilizzi, avevamo richiesto, prima di partire ed informarci
relativamente a certi dispostivi che potevano ampliare l'utilizzo della
consolle, una consulenza ai nostri avvocati circa la fattibilità della
distribuzione di questo prodotto. Dopo un'analisi è emerso che
effettivamente questo prodotto, se utilizzato in modi leciti, era pienamente
distribuibile, vendibile in Italia, non c'erano delle limitazioni. Perché
non potevo ampliare l'utilizzo dei giochi di importazione al cliente?
Perché non potevo dare l'accesso alla consolle?...".
Tornando alla legislazione vigente, e cercando di trarre le fila di tutte
le articolate argomentazioni giuridiche esposte con dovizia di particolari dal
Patrono di Parte Civile e dal Difensore dell' imputato (anche compendiate in
analitiche memorie scritte), occorre ribadire che sono vietate le attrezzature
e componenti destinati in via prevalente e principale alla elusione delle
misure di protezione.
Come già precisato, la Pubblica Accusa e la Difesa della Parte Civile
hanno sostenuto la piena applicabilità della fattispecie prevista dall'art
171 ter lett. f) bis L 633/41 alla condotta posta in essere dall'imputato,
poiché l'istallazione di un "modchip" alla consolle comporta di per sé
l'elusione delle misure tecnologiche elaborate e adottate dalla casa
produttrice Sony a protezione dei propri diritti di esclusiva.
L'imputato si è invece difeso sostenendo che la finalità prevalente e
principale dei "modchips" non è certamente quella di eludere i meccanismi
di protezione.
Orbene le argomentazioni della Difesa dell' imputato, ad avviso dello
scrivente Giudice, risultano conferenti ed impongono l' assoluzione del
*********** perché il fatto non sussiste.
NATURA DI PERSONAL COMPUTER DELLA PLAYSTATION 2
Invero la Playstation 2 nella sostanza è un personal computer,
possedendone tutte le caratteristiche. La stessa risulta composta da:
- Microprocessore I28 Bit CPU
- Memoria RAM pari a 32Mbyte
- Scheda Grafica con 4 Mbyte di RAM video
- Lettore DVD / CD 4x 24x
- Porte di comunicazione esterne,
. 2 porte USB (Universal Serial Bus / Connettore Seriale Universale
normalmente utilizzato per connettere Stampanti, Mouse, Tastiere e una
indefinita quantità di accessori per Personal Computer)
. 1 porta FIRE WIRE (Connettore standard per telecamere e periferiche PC
veloci)
. 2 Ingressi Controller
. 2 Ingressi Memorycard
. 1 Connettore DIGITAL AUDIO OTTICO
. 1 Connettore Audio Video per il collegamento al televisore
- Alloggiamento EXPANSION BAY per installazione opzionale di un HARD DISK
standard per computer
- Scheda di rete standard per Computer opzionale
- Scheda audio 48 canali 2Mbyte di ram
Da ciò deriva che le potenzialità intrinseche del prodotto Playstation 2
sono identiche od equiparabili a quelle di un personal computer in grado di
poter eseguire qualsiasi tipo di software che un programmatore può elaborare.
Come si è visto, l'inserimento della scheda di espansione o modchip
consente l'avvio di una diversa modalità operativa alternativa all'originale,
che estende la lettura a tutti i software prodotti non solo dalla Sony, ma da
qualunque altro produttore. Del resto, la stessa Sony commercializza un kit
per far girare Linux sulla Playstation 2. E' noto al riguardo che Linux è
un sistema operativo che in quanto tale funziona solamente su personal
computer. Ricercando sul sito http://it.Playstation.com di proprietà di Sony
Computer Entertainment Europe Limited (società che commercializza in Europa
il prodotto tecnologico Playstation 2) è infatti possibile constatare che la
stessa SONY vende e distribuisce un software Linux per Playstation 2. Si
afferma testualmente che: "Il kit Linux offre a programmatori e
appassionati tutto ciò che serve per installare su Playstation 2 una
distribuzione completa di Linux, grazie alla quale sarà possibile programmare
la consolle e se lo si desidera, usare la PS2 come un vero e proprio PC."Oltre
a ciò, per lo sviluppo di videogiochi per Playstation, la Sony rende
disponibile un kit di sviluppo, vale a dire un insieme di hardware e software
(un linguaggio di programmazione) che permette di realizzare i giochi per la
consolle medesima. In sostanza, è in vendita ad opera della Sony un kit per
programmare la Playstation2. A tale proposito va anche segnalato che la stessa
Sony, di fronte alla Comunità Europea che voleva imporre le tasse doganali
previste per le consolles (i computer sono invece esenti da dogana) è ricorsa
alla Corte Europea sostenendo che si tratta proprio di computer. La Corte
Europea di Giustizia, in sede di appello, ha stabilito che effettivamente di
computer si tratta (decisione del settembre 2003).
In sostanza ci si trova di presenza di produttori che mettono in vendita delle
macchine che i clienti possono usare solo per alcuni scopi (si presume ad essi
graditi), ma non per altri.
A fronte di tali argomentazioni non risulta di pregio la contraria asserzione
della Parte Civile che la Playstation 2 non può essere considerata un
computer.
NATURA DI SOFTWARE DEI I VIDEOGIOCHI
Si ribadisce che in materia di tutela del diritto di autore relativo ai
programmi per elaboratore elettronico il D.L.vo n. 68 del 9 aprile 2003 -
attuativo della direttiva comunitaria n. 29/2001 - ha introdotto alcune
modifiche alla normativa contenuta nella legge 633/1941, prevedendo l'art.
102-quater ,che ha riconosciuto la possibilità di utilizzare misure
tecnologiche di protezione quali dispositivi di accesso, distorsione,
cifratura, nonché la lettera f) bis dell' art. 171 ter, che tutela le
misure di protezione apposte a qualunque opera di ingegno o materiale protetto
da diritti connessi.
Ora i prodotti informatici per consolle, vale a dire i videogiochi, vanno
considerati a tutti gli effetti software, Ne deriva che nel caso di specie non
può trovare applicazione la normativa introdotta dal D.L.vo n. 68/2003, che
si riferisce esclusivamente ai fonogrammi ed ai videogrammi, bensì l' art.
171 bis della legge 633/41. La lett. f) bis delI' art. 171 ter ha invece
riscritto le condotte prima tipizzate dall'ultima parte della lettera d (che
oggi quindi è limitato alle condotte aventi per oggetto supporti privi del
contrassegno S.I.A.E. o dotati di contrassegno contraffatto o alterato),
ammettendo che il dispositivo di elusione possa avere anche altri usi
legittimi che comunque, al fine di scriminare la condotta, devono risultare
prevalenti rispetto a quello di eludere le misure di protezione. In sostanza,
la disciplina normativa applicabile al caso in esame deve essere quella di cui
all'art. 171 bis della legge 633/41 (sulla base della quale troverebbe
applicazione la sanzione penale solo ed esclusivamente ove si considerasse il
modchip come mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l' elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di
un programma per elaboratori) e non invece quella di cui all'art. l7l ter
(oggi contestato) applicandosi questa ultima disposizione normativa
esclusivamente ai fonogrammi e videogrammi. Più nel dettaglio, la normativa
comunitaria di cui alla direttiva 29/2001/CE è applicabile espressamente alle
sole questioni riguardanti fonogrammi e videogrammi. Conseguentemente essendo
i prodotti informatici per "consolle" da considerarsi giuridicamente come
software, tale disciplina non può trovare applicazione nel caso di specie.
In definitiva, considerare i videogiochi (sovente molto complessi ed elaborati
da un computer potente a seguito di programmazione software molto elaborata)
come semplice sequenza di immagini in movimento e suoni pare francamente
riduttivo ed inappropriato.
COPIA DI BACK UP
Altro scopo lecito cui può essere adibito il modchip è quello di
permettere la lettura della copia di back up, vale a dire la copia di
sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi. Invero in
tema di software è consentito al proprietario del supporto originale
contenente il programma per elaboratore concesso in licenza (art. 64 ter n. 2
e 3 L.d.A.) il diritto di effettuare una copia di backup (copia masterizzata)
dello stesso. Tale facoltà è espressamente prevista per il solo software
(art. 64 ter cpv.), nel cui ampio genus rientrano pure i videogiochi, come
sopra diffusamente specificato. In ogni caso, ai sensi dell'art. 71 sexies
L.d.A. l'acquirente del videogioco può farne una copia per fini privati.
CONCLUSIONI
Si è già più volte precisato che la scheda di espansione modchip opera
aggiungendo un'informazione software atta a permettere alla Playstation 2 di
eseguire altri software oltre a quelli distribuiti dalla Sony Computer
Entertainment Europe Limited ampliando, quindi, le potenzialità della
consolle. Tale scheda non può essere considerata come destinata in via
prevalente o principale alla elusione delle misure di protezione del diritto d'autore
contenute nei supporti dei giochi. La funzione primaria e prevalente del chip
non è quella di consentire l'uso di copie "pirata", bensì di
utilizzare la Playstation in tutte le sue potenzialità, in quanto, si rimarca
ulteriormente, il chip serve: - a leggere dischi di importazione; - a leggere
dischi prodotti da società diverse da quella che ha prodotto la Playstation;
- a leggere la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente
di procurarsi; - a leggere supporti di contenuto diverso da quello
originariamente previsto, ma sicuramente legali; - a consentire in definitiva
di sfruttare tutte le potenzialità della Playstation come computer.
Ultima questione su cui occorre soffermarsi, e connessa a tutte le
problematiche sopra esaminate, è se il produttore di una macchina possa
inibirne un uso diverso da quello da lui voluto, tenuto conto del noto
principio civilistico che chi è proprietario di un bene può goderne nel modo
più ampio ed esclusivo.
Ritiene il Giudicante che colui che acquista una Playstation, come ogni altro
personal computer, possa modificarla, in quanto proprietario, ampliandone le
funzionalità. L' acquirente per legge deve essere libero di disporre del
bene nel modo più amplio ed esclusivo. In conclusione, il modchip
facultizza l' acquirente della macchina ad una serie di funzioni legittime
(l'accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell'hardware,
nel rispetto del diritto d'autore, utilizzo di software legalmente
acquistato all'estero nel pieno rispetto della legge sul diritto d'autore,
lettura di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il mondo
e messo a disposizione gratuitamente, esecuzione di una copia di sicurezza del
supporto esercitando una facoltà prevista dalla legge).
Ad onor del vero, l' imputato era anche consapevole che una delle
funzioni del modchip poteva essere contra legem, e causare problemi di uso
illecito di questo apparato.
Per questo motivo i clienti della Hardstore venivano invitati a sottoscrivere
delle liberatorie e comunque non è mai stata fornita alcuna informazione per
usi illeciti. All'atto della perquisizione nei confronti del
*********** non è
stato rivenuto nulla di abusivamente riprodotto. Inoltre la Hardstore nel
proprio sito internet prende le distanze in modo espresso dagli usi illeciti.
Ne consegue che si impone una pronuncia assolutoria perché il fatto non
sussiste.
Stante la particolare complessità della stesura della motivazione, ex art.
544 comma 3 c.p.p. si è indicato in giorni 45 il termine per il deposito
della sentenza.
P.Q.M.
Visto l' art. 530 c.p.p.
assolve
l' imputato *********** dal reato a lui in rubrica ascritto perché
il fatto non sussiste;
Restituzione dei beni ancora in giudiziale sequestro al passaggio in giudicato
della sentenza;
Visto l' art. 544, comma 3 c.p.p.
indica
giorni 45 per il deposito della motivazione della sentenza.
Bolzano li 20 dicembre 2005
Il Giudice
dott. Claudio Gottardi |