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Giudice di Pace di Firenze- Sentenza n. 5384/2007

dott. Alberto Lo Tufo

Marco Pieraccioli contro Hewlett Packard Italiana srl

[…]

Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato il sig. Marco Pieraccioli citava dinanzi a questo Giudice la società Hewlett Packard Italiana, esponendo di aver acquistato nel Settembre 2005 un computer tipo notebook marca Compaq con preistallato software Microsoft (Windows XP e Works 8 ) e di aver richiesto alla produttrice Hewlett Packard il rimborso del costo di quest’ultimo previa restituzione dello stesso, come da istruzioni riportate nella relativa licenza d’uso (Eula).

Aggiungeva che peraltro che nonostante contatti e diffide, tale rimborso gli era stato negato dalla convenuta sulla scorta di una inscindibilità tra struttura hardware e software, in realtà inesistente. Concludeva pertanto perchè il giudice, accertato il suo diritto in tal senso, condannasse la Hewlett Packard a rimborsargli la somma di Euro 140,00 da ritenersi corrispondente al prezzo del detto software sul mercato, oltre interessi e con vittoria di spese.

Si costituiva la convenuta la quale precisava che la inscindibilità tra apparecchiature e sistema operativo dei suoi prodotti, era non tecnica ma commerciale in conformità agli usi invalsi nello specifico settore nel quale era prevalente l’interesse dell’utente finale ad avere un prodotto completo. Aggiungeva che in ogni caso quanto unilateralmente predisposto nella licenza d’uso (Eula) dalla Microsoft non poteva impegnarla e che, non avendo per quanto detto una sua procedura per il rimborso del solo sofrware, aveva comunque offerto all’attore il rimborso, rifiutato, del prezzo dell’intero computer. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perchè infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.

Dopo puntualizzazioni delle parti la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe riferite, senza ulteriore attività istruttoria.

Motivi della decisione

Riconosciuta in causa dalla Hewlett Packard la scindibilità tecnica tra struttura del computer (hardware) e sistema operativo presente su di esso (software), è risultato altresì che il software Micosoft esistente sui computer da lei prodotti, e quindi anche sul notebook di cui trattasi, vi viene da essa direttamente istallato apportandovi gli opportuni adattamenti, tanto da dar luogo ad una versione specifica dell’originale da considerarsi diversa da quello e propria del produttore di hardware (OEM), al fine del miglior funzionamento del prodotto completo immesso sul mercato.

Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d’uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore. Il testo prodotto in causa dall’attore, ma confermato dalla convenuta, dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l’utente e il “produttore del computer o di un suo componente” presso il quale l’utente ha acquistato il prodotto, precisando anche il termine computer viene utilizzato per indicare l’hardware. Aggiunge che qualora l’utente non accetti le condizioni del contratto “dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso.”

Afferma la convenuta che tali clausole sono state stabilite unilateralmente da Microsoft e attengono ad un rapporto cui essa è estranea. Così non sembra, stante che non vi è dubbio che il produttore di cui si parla sia quello dell’harware essendo il contratto medesimo a chiarirlo, e che anche ammesso che il testo possa essere stato predisposto unilateralmente dalla Microsoft appare non credibile che esso non sia stato conosciuto dalla Hewlett Packard essendo verosimile piuttosto che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società.

In ogni caso deve ritenersi da lei accettato e fatto proprio, nel momento stesso in cui l’ha istallato sul suo hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale.

Dunque ad avviso del giudicante, in assenza di diverse condizioni di vendita di quest’ultimo preliminarmente concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative clausole nei riguardi dello stesso.

Evidenzia la convenuta che in ogni caso il contratto indica come ottenere informazioni ma non promette rimborsi. Ritiene il giudicante, come sostiene parte attrice, che la clausola come formulata abbia senso in quanto stabilisce il diritto al rimborso, altrimenti sarebbe stato del tutto inutile parlarne e sarebbe bastato limitarsi a precisare la restituzione del software.

Sembrerebbe davvero singolare che il produttore, cioè la convenuta, invitasse il compratore a domandare informazioni sul rimborso per rispondergli che non è previsto.

Del resto il rimborso appare dovuto, sussistendo per l’utilizzo del software un contratto separato (con condizioni oltretutto molto particolari) che il compratore non ha la possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto (né è certo sufficiente a tal fine che gli opuscoli indichino che il computer è equipaggiato con un “certo” software) e che, se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell’acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.

Nè infine può valutarsi come valida alternativa quella del rimborso totale del prodotto acquistato, in assenza del relativo consenso dell’acquirente.

D’altro canto nessuna rilevanza sugli effetti giuridici del rapporto di cui trattasi può avere il fatto che sia possibile trovare in commercio anche hardware privo di software, sia pur di altri produttori.

Va anche rilevata la non condivisibilità della prodotta sentenza del giudice francese di Luneville non risultando ammissibile che vi siano per l’acquirente effetti giuridici diversi conseguenti alla tipologia del punto vendita salvo che la struttura commerciale della Hewlett Packard abbia in quel Paese una diversa organizzazione, come sembra emergere dall’affermazione del medesimo giudice circa la comunque esistente reperibilità altrove di suoi computer senza software installato, a differenza quindi che in Italia.

Per quanto detto si ritiene che la convenuta società debba essere condannata a rimborsare al Pieraccioli il valore dei due indicati programmi Microsoft, previa loro restituzione.

Sulle modalità di quest’ultima non può il giudicante pronunciarsi, essendo questa una domanda nuova svolta in sede conclusionale, osservando soltanto che le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona fede e perciò astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l’art. 1375 cc.

Circa l’importo del rimborso, ritiene il giudicante che in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta, possa confermarsi in via equitativa quello complessivo di Euro 140,00 richiesto dall’attore con riferimento al prezzo di vendita sul mercato dei due programmi in questione (Euro 90,00 per Windows XP ed Euro 50,00 per Works 8).

Su tale somma decorreranno interessi al tasso legale dalla messa in mora, da ritenersi avvenuta il 10/10/05 data intermedia tra quella della lettera del legale attore e quella della risposta della convenuta, fino a saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa in mancanza di notula, in Euro 2300,00 (di cui Euro 800,00 per diritti, Euro 1200,00 per onorari, Euro 300,00 per spese generali di esborsi ) oltre iva e cap ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Firenze , definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rimossa condanna la convenuta società Hewlett Packard Italiana s.r.l. a pagare all’attore Pieraccioli Marco
euro 140,00 per i titoli di cui in narrativa, con interessi calcolati al tasso legale dal 10/10/05 al saldo;
euro 2300,00 suddivisi come in motivazione precisato, oltre iva e cap ai sensi di legge, per rimborso delle spese di causa.

Così deciso in Firenze, lì 24 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007.

 da http://www.giurdanella.it

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