Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (estratto)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2000
(G.U. n. 16 del 20 gennaio 2001 - S.O. n. 14)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per
materia, nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g),
della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine,
i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Art. 2. (Princípi e criteri direttivi
generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto
di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e
integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati
ai sensi dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a
tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno o l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per
le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e
non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati
l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione;
h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le
opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e
le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione
delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento
autorizzato)
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a
princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b),
e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresí,
per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle
direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle
direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline
già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di
adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di
cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai
princípi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo
2.
OMISSIS
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
OMISSIS
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
1999/105/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
OMISSIS
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