Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1. Colloqui a fini investigativi per il
contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia
di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini
in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria
designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti
connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di
finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire
dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e
repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi
1 e 1-bis».
Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga
a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di
livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori
dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal
procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso
di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al
comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero
per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può
essere concessa, con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o,
su sua delega, il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare
il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalità di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il
ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del
provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione,
di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è
ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4
del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento
impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
il comma 3-sexies è abrogato.
Art. 4. Nuove norme per il potenziamento
dell'attività informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere
le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili
per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento
costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al
procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il
soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
Art. 5. Unità antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia
giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il
Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze,
formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di
polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza
tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature
occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 2,
il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze
di cui al medesimo comma.
Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni
di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o
consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche
se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la
tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi,
debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica
di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere
utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, salvo
l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 2.
All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le
parole «al momento dell'attivazione del servizio.» sono sostituite
dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna
o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette
imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità,
nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato
dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite
le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite
le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono
inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei
mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto
motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore
al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel
termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità ed i tempi di
attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c)
e d), del presente articolo anche in relazione alla determinazione
e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al
comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti
locali in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un
esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione
dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati
su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal
codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi
dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi
di polizia postale e delle comunicazioni.
Art. 7-bis Sicurezza telematica
1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei
servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con
decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture
interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e
repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo
condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di
cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria
ivi indicati.
Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e
delle attività concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o
per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali
limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego
di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri
esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1, possono
essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi
internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede,
che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere
personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in
materia di armi».
4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi
dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112
del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata
al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è
inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di
legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi
forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di
materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze
batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei
anni».
Art. 9. Integrazione della disciplina amministrativa
dell'attività di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del
codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, della legge 25
marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento
concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il
conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di
certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro
dell'interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il
rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle
attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta
preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli
interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e
sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo,
origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in
possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da
organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia
subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui
l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato
rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il
rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni,
delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per
l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello
Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Art. 9-bis. Prevenzione antiterroristica negli
aeroporti
1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per
la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo
pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese
di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità
territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a
valere sulle medesime risorse.
Art. 10. Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349, del codice di procedura penale, dopo il
comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il
prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la
polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità
personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e
confermata per iscritto, del pubblico ministero».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente
complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un
interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di
avvisare un familiare o un convivente».
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale,
dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla
polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il
seguente:
«Art. 497-bis. (Possesso e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi). Chiunque è trovato in possesso di un documento falso
valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi
fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi
di uso personale».
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.
152, è sostituito dal seguente:
«Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda
da 1.000 a 2.000 euro».
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il
prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 349».
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del
codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di
identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Art. 11. Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12. Verifica delle identità e dei precedenti
giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è
aggiunto il seguente:
Art. 66-bis (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato). «1.
In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta
alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome,
all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o
successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni
all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge
penale.».
Art. 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di
fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice
di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale
è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale.».
3. All'articolo 384, del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un
delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.»;
b) al comma 3, le parole «specifici elementi che rendano fondato il
pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle
seguenti:
«specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato
il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14. Nuove norme in materia di misure di
prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, è sostituito dal seguente:
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la
pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione
della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si
applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo
dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della
reclusione da due a cinque anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In ogni
caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali
è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla
misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche
fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con
modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle
informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi
per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro
organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 881/2002 del
Consiglio del 27 maggio 2002, e successive modificazioni e sussiste il rischio
che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del
Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della
Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.
575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge
possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando
vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere
dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali.».
Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di
terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«Art. 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Art. 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre
armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di
ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata.
Art. 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono
considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione
internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o
costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre
norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».
1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è
aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di
cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro
l'umanità la pena è aumentata della meta».
Art. 16. Autorizzazione a procedere per i reati di
terrorismo
(Soppresso).
Art. 17. Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del
riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni
siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»;
b) il comma 2-ter è abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia
giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa
polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti
a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti
alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a
giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico
ministero o dall'assistente giudiziario».
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale
giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza.»;
c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più
di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a)
è sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più
di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il
personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale
richiamato in servizio.
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di
procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e
3 del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18. Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità
di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità
eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate
dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di
pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1,
stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento
dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con
particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla
disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale
stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o
regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature
tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la
contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto
della dignità della persona.
3. (Soppresso).
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire
l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18-bis. Impiego della forza pubblica
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n.
128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In casi eccezionali di
necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152».
Art. 18-ter. Misure per la sicurezza dei XX
Giochi olimpici invernali
1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti
olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero
dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi
stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire
turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego
attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal
Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8
milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale « Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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