Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma
9 e' aggiunto il seguente periodo: «La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate
entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007,
n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
a), le parole «un ottavo» sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera
b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le
parole: «un ottavo», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis.
La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi
il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo
47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una
casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e
ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali
caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle
risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo
47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7
e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti
ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al
comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria
disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica
dei singoli indirizzi di posta elettronica
certificata o analoghi indirizzi di posta
elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli
albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo
avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di
indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati
a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di
trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita' di esecuzione
per via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del
regolamento di cui aldecreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, e' abrogato.
12.
I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono
sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto
informatico di qualsiasi tipologia di
documenti analogici originali, formati in origine su supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni
effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate
particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
12-bis.
Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri,
i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma
debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi
di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di
regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma
digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo
delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative
ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno
l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice
civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura
dei documenti di cui all'articolo 2215-bis
del codice civile, introdotto dal comma
12-bisdel presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in
base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma,
le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti:
«del
deposito di cui al»;
b) al secondo comma,
il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo,
le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite
dalle seguenti: «e' effettuato»;
c) il settimo comma
e' sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e
quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo
comma dell'articolo 2471 del codice
civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio
all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo
comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro
delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del
codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e'
abrogato;
b) al secondo comma,
le parole: «I primi tre libri» sono
sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del
primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle
seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
12-octies. Al secondo
comma dell'articolo 2478-bisdel codice
civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle
seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono
soppresse.
12-novies. All'articolo
2479-bis, primo comma, secondo periodo,
del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo
36 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le
disposizioni di cui ai commi da 12-quatera
12-deciesentrano
in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci».
Art. 16-bis. Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma
3 e secondo le modalita' ivi previste,
i cittadini
comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri
eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo
anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre
dichiarazioni o documenti al di fuori
di quelli indispensabili per la formazione
e le
annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilita'
disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti
del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro dell'interno,
sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione
degli obiettivi di massima diffusione
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni,
previsti
dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e' attribuita una casella di posta elettronica certificata.
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la
predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui
al comma 5, ogni amministrazione pubblica
utilizza unicamente la posta elettronica
certificata, ai
sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo
alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche'
le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 5 si provvede
mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate,
ai sensi
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei
Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta
la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della
data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti
dall'articolo 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e
dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla
legge.
11. In deroga alla normativa
vigente, per i datori di lavoro domestico
gli obblighi di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette,
in via informatica, le comunicazioni
semplificate
di cui al comma 11 ai servizi competenti,
al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni».
Art. 31. IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009
il n. 123-ter della Tabella A, Parte
terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del
decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 273, e' sostituito dal. seguente:
«Art. 2. (Periodo
di applicazione) - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1 si applicano
nei limiti temporali
previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di
applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai
servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo
1, comma 466, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si applica a decorrere
dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi
derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo
contenuto nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni
televisive volte a sollecitare la credulita' popolare che si
rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Nel
citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del
presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali
quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni
opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti
sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Con lo stesso decreto sono definite le modalita' per l'attuazione del presente
comma anche quanto alle trasmissioni volte
a sollecitare la credulita' popolare.».
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