Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato
TITOLO I
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE
Art. 1.
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge in
attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto
di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione
dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di
applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o
di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga
che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della
presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità
europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali
risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità
europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende
l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza
nazionale.
4. L'interpretazione delle norme
contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento
delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.
Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le
pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai
sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in
una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il
progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con
altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari
che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto
con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad
ogni effetto.
Art. 3.
Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più
imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente
prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso
tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con
altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione
dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio
provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai
sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di
offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della
necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano
internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con
il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione
ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può
comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti
eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di
autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora
l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei
presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è
presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui
all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della
richiesta stessa.
Art. 5.
Operazioni di concentrazione
1. L'operazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o più imprese procedono a
fusione;
b) quando uno o più soggetti in posizione
di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono
direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi
del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
dell'insieme o di parti di una o più imprese;
c) quando due o più imprese procedono,
attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di
un'impresa comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non
si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti,
all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale,
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione
che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non
superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle
partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale
oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese
indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di
concorrenza
1. Nei riguardi delle operazioni di
concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità
valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata
tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle
fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei
mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere
all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della
domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine
dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che
l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione
ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali
conseguenze.
Art. 7.
Controllo
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo
nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza
di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di
un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento
sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti
giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle
deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o
dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o
beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo
titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali
rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
Art. 8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le disposizioni contenute nei precedenti
articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a
prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai
precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di
legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero
operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente
connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
Art. 9.
Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un
ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad
un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di
beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di
produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e
delle società controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in
cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è
stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale,
nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle
telecomunicazioni.
TITOLO II
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
Art. 10.
Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. È istituita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità,
con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il
presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto
incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri
sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e
personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta
professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per
sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con
tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli
organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria
in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono
stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena
conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la
propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti
delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che
disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.
Art. 11.
Personale della Autorità
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le
centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso
ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'Autorità.
3. Al personale in servizio presso l'Autorità è
in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare
attività professionali, commerciali e industriali.
4. L'Autorità può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre
avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al
presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.
Capo II
POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA
DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE
Art. 12.
Poteri di indagine
1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in
suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei
consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai
divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorità può, inoltre,
procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini
conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione
degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Art. 13.
Comunicazione delle intese
1. Le imprese possono comunicare
all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di
cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più
procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o
non veritiere.
Art. 14.
Istruttoria
1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione
agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli
enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentiti prima della chiusura di questa.
2. L'Autorità può in ogni momento
dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché
la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio
delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorità,
i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o
di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
Art. 15.
Diffide e sanzioni
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui
all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle
imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci
per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai
prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i
termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla
diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia
stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.
Capo III
POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA
DI DIVIETO
DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui
all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese
interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista
l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono
incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del
deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il
fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo
dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di
assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6,
avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui
ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione
ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria
deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar
luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al
comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua
comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto
comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare
l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale
per le società e la borsa.
7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le
informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente
inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al
presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie
conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le
imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro
disponibilità.
Art. 17.
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione
1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di
cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la
realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non
impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata
comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che
l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.
Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di
cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle
contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria
non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di
un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare
immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale
provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che
comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli
elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorità, se l'operazione di
concentrazione e già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a
ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti
distorsivi.
Art. 19.
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di
concentrazione o all'obbligo di notifica
1. Qualora le imprese realizzino
un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo
18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle
attività di impresa oggetto della concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non
abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1
dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni
amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno
precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle
sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a
seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il
cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente
comma.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 20.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della
radiodiffusione e dell'editoria
1. [Abrogato]
[Il comma 1 dell'articolo
20 della legge n. 287/90 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 6, lettera c,
n. 9) della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo." dove è previsto che la commissione per i servizi e i
prodotti [della nuova Autorità] ... "assume le funzioni e le competenze
assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria escluse le funzioni in
precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato".]
2. Nei confronti delle aziende ed istituti di
credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente
autorità di vigilanza.
3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza
di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati
sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale
termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua
competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese
assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono
adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento.
Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può
adottare il provvedimento di sua competenza.
5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed
istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in
deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema
monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta
autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che
valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.
6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può
segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di
ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.
7. Fatto salvo quanto disposto nei commi
precedenti, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la
concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza
di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria
competenza.
8. Le autorità di vigilanza di cui al presente
articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui
all'articolo 10.
9. Le disposizioni della presente legge in
materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei
settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.
TITOLO III
POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI
DELL'AUTORITÀ
Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo
1. Allo scopo di contribuire ad una più completa
tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di
particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti
amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o
del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di
interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive
derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi
l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o
prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi
più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni
distorsive.
Art. 22.
Attività consultiva
1. L'Autorità può esprimere pareri sulle
iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza
ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed
enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari
che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una
attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe
aree;
c) di imporre pratiche
generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Art. 23.
Relazione annuale
1. L'Autorità presenta al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.
Art. 24.
Relazione al Governo su alcuni settori
1. L'Autorità, sentite le amministrazioni
interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente
del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per
adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli
appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione
commerciale.
TITOLO IV
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN
MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 25.
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea
generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può
eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia
nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione
vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione
della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente
giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità
prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di
piena concorrenza entro un termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui
all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano
l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a
quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o
impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da
parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per
ragioni essenziali di economia nazionale.
Art. 26.
Pubblicità delle decisioni
1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18,
19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono
pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini
di cui all'articolo 12, comma 2.
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
Artt. 27-30.
[Titolo abrogato dall'art.
161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385]
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative
pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 32.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il
1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del
mercato".
Art. 33.
Competenza giurisdizionale
1. I ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al
IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
2. Le azioni di nullità e di
risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di
urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I
al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.
Art. 34.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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