Testo consolidato al 6 febbraio 2016 (DLgs 15 gennaio 2016, n. 8)
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© Manlio Cammarata/InterLex 2001-2017
INDICE
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o
la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché
le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto
se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti
di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla
tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base
di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto
e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere,
che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì
protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria
od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che
straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato
come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si
sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi
indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile
di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto
di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del
diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto
di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria,
alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, alle
provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e
pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e
sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del
diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo
di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata
dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di
lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la
cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola
o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata,
senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai
fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse
individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o
degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non
vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero
limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con
largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a
titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini
di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo
dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con
condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del
pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul
territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere
ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al
satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione
che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione
del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il
suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da
una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente
legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno
stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su
frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro
dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre
nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione,
le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o
il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in
altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in
raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a
fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue
parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore.
Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della
opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od
altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del
pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla
competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e
di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni,
riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della
propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere
esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione
sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai
legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere
inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro
dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del
Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di
settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la
rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si
applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il
ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le
disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette
disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di
fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a
termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale
fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici
culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di
vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie
pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è
ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera
disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun
volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale,
la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non
ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di
opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle
opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con
parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre
successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della
parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del
valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei
balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro
testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il
manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica
nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per
operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria
da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti
come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od
eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini
che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi
degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci
anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare
la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni
prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera
già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di
parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui
la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti
di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono
applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti,
e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese
dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o
giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si
tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha
diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della
sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale
della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art.
20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa
facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume,
purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di
conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli
siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale
sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo
comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo
medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore
ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso
degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che
proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni
pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario
quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità
saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di
emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori
delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da
apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore
e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è
fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera
siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine
di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non
fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di
dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni,
il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire
la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti
a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le
prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre
diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a
due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante
dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme
tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla
vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso
della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3
febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare
su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la
registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E'
consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al
comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di
diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il
diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il
pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che
sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità
delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un
equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione
sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle
dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga, l'ente
esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini
del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione
non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte
le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli
20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici
dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2
febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al
pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui
operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne
risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare
dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché
tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore
conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa
la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può,
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le
idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora
egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione,
esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma
e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare
la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni
necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un
programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi
è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano
già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il
normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie
della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione
europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il
diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive
della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da
parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali
attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione
permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per
l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego;
se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in
modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al
titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o
messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in
altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di
conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o
comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle
riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino
la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu
tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o
amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per
uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei
a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma
3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi
diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del
secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è
versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al
comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e,
in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei
prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno,
decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di
distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 69-bis
1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al
pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare
le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro
collezioni, con le seguenti modalità:
a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione,
catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al
comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse
pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione
dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti
nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma
2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere
orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi
utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli
altri titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria
missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti
alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di
cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione
di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e
non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di
utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei
beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento
normale delle opere, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari dei diritti.
Art. 69-ter
1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere
protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato
membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima
diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e
considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o
altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di
istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di
archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle
collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al
pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio
cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di
servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro
archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle
commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o
per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le
opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di
emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da
tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un
accordo di licenza non possono essere considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere
e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o
materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati
pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili
dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le
utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di
documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si
opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere
e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano
parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.
Art. 69-quater
1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono
considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o
fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano
stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una
ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o
del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da
soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza
professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione
appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna
categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei
diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere
individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per
ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per
ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere
recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di
informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione
generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,
l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto
a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani,
nonché gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o
un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono
includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i
riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di
cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica
dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati.
Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane se la ricerca diligente,
svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto
da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle
fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione
che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di
uno o più titolari.
6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi
delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il
decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di
ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un
fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando
individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente
svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere
utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai
titolari dei diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di
prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione
dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore
ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la
ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia
stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di
opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in
Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere
svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è
effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita
l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente
accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano
le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da
titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la
ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di
informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere
orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro
dell'Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o
pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la
documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia
disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente
articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono
considerati un'opera orfana;
b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente
alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei
fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata (2).
Art. 69-quinquies
1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere
orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status
in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più
orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi
diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere
efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana
spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.
3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo
compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei
diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie
interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti
accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale
correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale
dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi
alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione
dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l'eventuale danno
arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli
previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo
di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono
esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di
determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti
soggetti possono adire la competente Autorità giudiziaria, affinché, secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di
determinazione dell'equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno
utilizzato l'opera o il fonogramma.
Art. 69-sexies
1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di
opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la
titolarità presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica
prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la
registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi
modifica dello status di opera orfana.
Art. 69-septies
1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le
seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere
Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli
autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che
hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli
editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyrightb Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli
scolastici);
8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle
Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso
sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual
International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights
Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli
autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi
che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le
illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro
materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare
riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i
diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le
biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN
(International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC
(International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC
(International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per
autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere
audiovisive;
6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre
informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una
categoria specifica di titolari dei diritti.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti
di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso
di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza
pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia
effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a
quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di
cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari
nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle
biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e
negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle
loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da
licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un
equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e
71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai
fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2
in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in
modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di
cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi
e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13,
72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti
a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi
o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di
un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di
registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,
memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o
videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità
di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da
remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il
servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del
servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di
cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia
digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel
comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,
è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o
dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché,
nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o
autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da
quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione
stessa.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque
entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi
del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti
di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il
trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti
uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli
artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle
attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad
opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto
individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale
delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I,
I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II,
nonché al capo I del titolo II-bis.
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte
e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il
quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui
all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia
effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può
nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti
tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause
che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente
pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima
pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate
pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico
durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale
prima comunicazione al pubblico.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili.
Art. 77
[Abrogato]
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o
di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione
quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e
delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non
nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma,
non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o
della sequenza di immagini in movimento.
CAPO 1-ter
Diritti audiovisivi sportivi
Art. 78-quater
1. Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19
luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le
disposizioni della presente legge, in quanto compatibili
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che
le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il
compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo
compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il
suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o
esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di
opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel
comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si
comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o
corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice
accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti
ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione,
radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite,
distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente
alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o
audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa
da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli
artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 84-bis
Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca
all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non
ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una
remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni
anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla
pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al
cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al
diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.
L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve
riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo
comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha
percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta
remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del
fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita
del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno
dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che
deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di
cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare
spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli
artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui
al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato,
a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della
remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti
ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento
anticipato ne' alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo
anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale
pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al
pubblico.
Art. 84-ter
Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del
fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla
sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non
mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a
disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun
membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti,
l'artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista
ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al
produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.
Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione
di cui al primo comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi,
entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore,
dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi
del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al
medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di
una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai
loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti,
interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In
caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o
esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i
contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti
del produttore di fonogrammi sul fonogramma.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a
partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un
mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire
dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata
o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano
settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella
della prima comunicazione al pubblico.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art.
110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima
volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza
dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica
al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma
1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o
comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale
pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione
critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a
partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi
mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III,
III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del
Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella
quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e
spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del
Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di
autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali con le norme
stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il
compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati
agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del
riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in
generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un
equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno
della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse,
è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della
fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e
personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del
pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge
e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro
dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da
scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la
conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o
per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore
ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e
corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse
di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a,
3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione
od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può
dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi
causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del
fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve
essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi,
che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al
diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il
diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto
tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra
il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso la Presidenza del consiglio dei ministri, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno
del deposito prescritto nel secondo comma.
Capo VII-bis
Titolarità dei diritti
connessi
Arti. 99-bis
1. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova
contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali
protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,
rappresentazione o comunicazione al pubblico.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli
articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così
diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle
rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante
da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non
può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non
siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima
che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e
comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le
agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del
giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia
da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione
sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei
fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra
particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera
dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare
confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita
dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del
diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto,
per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le
operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e
società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea
ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede
sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della
medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico
prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del
comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e
come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata
della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti
i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico
non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto
con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati
messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi
e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine
effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad
effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale
corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di
protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti
possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al
pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o
il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i
termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque
numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un
registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la
tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le
opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le
caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le
tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti
formali degli atti soggetti a trascrizione.
In detti registri sono registrate le opere soggette
all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del
produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni
stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei
diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della
esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori
o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche e per le opere audiovisive la presunzione si applica alle
annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti
utilizzando mezzi e strumenti informatici.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o
costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre
leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di
questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei
termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia
stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto
di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di
questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per
le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
[Soppresso]
Il ministro per i beni e le attività culturali può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme
stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere
tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le
azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa
legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo
usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la
facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al
cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di
radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di
un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un
terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente
del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti
interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e
sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché
spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i
proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del
codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il
ministro per i beni e le attività culturali, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi
diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio
dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità le quali rimangono di
competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni,
che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo,
che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi
fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che
seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è
conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano
sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su
ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di
un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni,
nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi
rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i
provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le
norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del
diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso,
l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei
codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che
spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e
per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti
esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da
leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore più larga
nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto
contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente
dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni
del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si
devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di
opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di
impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore
per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel
quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di
ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il
termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a
termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e
consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure
di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che
l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera
incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del
danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o
più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero
degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi,
sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una
sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di
eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che
non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione,
che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto
medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le
edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme
stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad
avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in
corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere
ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo
dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine
di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione
se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma
che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata
del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa
secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero
anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità
dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il
termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due
anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane
all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve
quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del
caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che
contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare
o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice,
l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non
superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla
prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di
risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la
pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché
non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore
deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In
difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è
fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di
copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto
annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore,
previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o
modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi
e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i
diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non
possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla
diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima
di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve
interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello
ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio
per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della
Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di
edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno
dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda
editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art.
132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in
pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o
qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e
non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per
le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del
titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e
128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127
che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo
comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è
regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo
nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per
opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione
ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali
invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di
una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e
il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto
con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza
del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo,
occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria
cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione
o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e
penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sulle vendite successive di
opere d'arte e di manoscritti
Art. 144
1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno
diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione
delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini
del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata
che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari,
di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case
d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere
d'arte.
3. Il
diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia
acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali
vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si
presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita
dal venditore
Art. 145
1. Ai fini dell'art. 144, per opere si intendono gli
originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'art. 2, come i
quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le
litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le
fotografie, nonchè gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni
eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e
originali.
2. Le copie
delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso
o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè siano numerate,
firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.
Art. 146
1. Il diritto di cui all'art. 144 è riconosciuto anche agli
autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea,
solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli
autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli
autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della
cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo
stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini
italiani.
Art. 147
1. Il diritto di cui all'art. 144 non può
formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Art. 148
1. Il diritto di cui all'art. 144 dura per tutta la vita
dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Art. 149
1. Il diritto di cui all'art. 144 spetta dopo la morte
dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di
successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
Art. 150
1. Il compenso previsto dall'art. 144 è dovuto solo se il
prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'art. 144 sono
così determinati: a) 4 per cento per la
parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000,00 euro; (Lettera così
modificata dall'art. 11 legge 25 febbraio 2008, n. 34) b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa
tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro; c) 1 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro; d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita
compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro; e) 0,25 per cento
per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00
euro.
3.
L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00
euro.
Art. 151
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle
percentuali di cui all'art. 150, è calcolato al netto dell'imposta.
Art. 152
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150
è a carico del venditore.
2. Fermo
restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal
prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal
regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'art. 144, comma 2.
3. Fino
al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti
depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I
soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o
intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del
compenso da questi dovuto.
Art. 153
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla
presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'art.
150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale
venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite
nel regolamento.
2. Il
soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un
periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad
assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche
tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita
stessa.
Art. 154
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi
diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico,
anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di
cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato
il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto
della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad
aggiornamento triennale.
2. Presso
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i
compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi
diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla
quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal
regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna
rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali
dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della
provvigione di cui al comma 1.
Art. 155
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si
applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie
SEZIONE I
Difese e sanzioni giudiziarie
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Art. 156
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da
parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono
utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo
diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono
fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
3. L'azione
è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di
procedura civile.
Art.
156-bis
1. Qualora
una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente
desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti,
elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le
informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla
controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati
nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono
violazione dei diritti di cui alla presente legge.
2. In caso
di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su
richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il
giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.
4. Il
giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
Art. 156-ter
1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di
merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente,
che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di
merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: a)
sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c)
sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona
implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o
nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o
dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti, nonchè informazioni
sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchè
sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le
informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al
comma 1.
4. Il
richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e
dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il
giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le
informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su
istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze
sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257,
primo comma, del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione
di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di
un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia,
secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del
consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a
lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo
alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere,
oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia
distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal
giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto
conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì
liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei
diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della
violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del
diritto.
3. Sono
altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice
civile.
Art. 159
1. La rimozione o la distruzione prevista nell'art. 158 non
può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o
diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che
non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o
diffusione.
2. Se gli
esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa
adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della
violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai
commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una
parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può
essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può
chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio
interesse.
4. Se
l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione
o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne
può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il
danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi
soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in
conto del risarcimento dovutogli.
6. I
provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso
personale.
7.
L'applicazione delle misure di cui al presente art. deve essere proporzionata
alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei
terzi.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno
della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro
dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il
sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Art. 161
1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, nonchè della salvaguardia delle prove relative alla
contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la
descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai
procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il
sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di
più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori
3.
L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il
sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.
4. Le
disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in
qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di
programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore.».
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per. quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed
anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra
natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di
giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da
tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche
alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di
procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di
oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano
adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo.
Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 162-bis
1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento
cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il
giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti
giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi
rappresentino un periodo più lungo.
2. Il
termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in
udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il
giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare
perde la sua efficacia.
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
Art. 162-ter
1. Quando
la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il
pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai
sensi dell'art. 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla
concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi
conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su
scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle
pertinenti informazioni.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta
giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai
sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro
5.200,00.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono
promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano
le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono
esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza
bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione
per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o
autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad
altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la
cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi
promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare
che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più
giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da
questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti
stessi; b) da
chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
2 - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto
morale
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in
quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione
precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla
paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione
solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante
aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla
paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera
può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o
comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto
esemplare nella forme primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con
la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo
e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari
prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima
dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà
del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le
spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a
euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non
destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se
il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo
a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque
a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per
scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure
tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di
eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da
euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del
codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla
concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della
condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna,
il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque
inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989
n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o
destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno
dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di
cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione
i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro
15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-octies-1
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande
del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false
informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice
penale, ridotte della metà.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1,
e dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per
colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di
intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività
professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione
amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto
non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi
parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o
del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro
103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per
ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere
misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con
i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e
del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la
revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il
Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei
reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato,
la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei
supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di
programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono
essere nuovamente concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è
riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite
dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza
organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante
all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i
diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota
parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità
della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar
luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini
italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un
anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed
editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le
spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un
periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati
dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della
SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e
musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è
esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti
connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori.
Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed
editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto
mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti
esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale
attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati
della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti
dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il
termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la
loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di
diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle
demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la
protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati
servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini
della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione
da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui
alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste
nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui
supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la
legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni
di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter
essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve
contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al
noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in
parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le
conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo
del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno,
fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,
l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso
nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al
comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare
che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea
resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la
SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di
pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla
Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei
ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui
all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga
già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire
anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite
convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio
ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione
degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o
proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono
altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla
lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione
relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione,
in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la
ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella
relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo
71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti
radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge,
compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le
imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto
alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo,
secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per
causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del
ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve
farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali, il
quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero del
turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che
gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia,
che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni
previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità
di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di
fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la
formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al
produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico
sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che
non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono
della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo stato di cui è
cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una
protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma
precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la
prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono
è accertata e regolata con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a
norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso
eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino l'autore
straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un periodo
di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma
equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di
copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è
sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera
all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al
disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti , attori o
artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si
tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi
nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere,
diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore
o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali
disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) dei vice presidenti delle associazioni delle categorie interessate;
c) [soppresso]
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due rappresentanti
del ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa
italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della proprietà
letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette
particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato
dalla confederazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte
che ne sarà richiesto dal presidente stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni
speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni,
di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione
del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In
tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli
esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma,
lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione
è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del
comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato,
particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria
scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente,
è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta,
il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di
conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una
proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la
domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90
giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti
il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di
conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il
processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove
il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata
di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono
esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli
12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco
fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci,
della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale,
si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della
fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti
alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri, è stanziata, in
apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui
questa legge andrà in vigore, una somma di euro 516, su proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza
delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e
dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e
contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità
delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi
creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti
conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni
attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente
del collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della
entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta
all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette
formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi
conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di
questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il
diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la
televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto
applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società italiana
autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Società italiana degli
autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del
R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul
diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in
legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla
protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno
1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n.
2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni
artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni
per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore al euro 20.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale
dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto della
Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
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