Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
CAPO I
GLI ORGANI DEL GOVERNO
Art. 1
- Gli organi del Governo - Formula di giuramento
1. Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme
il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del
Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di
accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere
fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di
esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
Art. 2
- Attribuzioni del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri determina la
politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
generale dell'azione amministrativa; delibera altresì su ogni questione
relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere.
Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso
alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione
di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del
Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo
politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede
la fiducia al Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge già presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i
regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della
Costituzione e dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana
e per la regione Valle d'Aosta;
e) le direttive da impartire tramite il
commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate
alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula
per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione
regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle
funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi
entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di
attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle
regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica
internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi
internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e
la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti
dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro
competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei
consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annulla-
mento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali sia
prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la
deliberazione consiliare.
Art. 3
- Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti e
aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale,
fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono
effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro
competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
Art. 4
- Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, è il segretario
del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la
conservazione del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli
adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa
e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno
del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e
della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei
ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle
deliberazioni adottate; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei
ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 5
- Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del
Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a)del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un
ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per
l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio
dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il
ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato,
esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11
marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre
periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle
determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di
iniziative legislative del governo;
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche
ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri
nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica
generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte
dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sotto-
ponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
d) concorda con i ministri interessati le
pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la
normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del
Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può
richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli
obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con
i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare
in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su
direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti
non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le
competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non
appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività
dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle
politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di
giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere
dei procedimenti normativi in corso nelle comunità europee, informando il
Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche
materie;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del governo.
4. Il presidente del Consiglio dei ministri
esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
Art. 6
- Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di
Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
invitare a singole sedute del Consiglio di gabinetto altri ministri in ragione
della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli
interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al
Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il
Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al
Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati
debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
Art. 7
- Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati
interministeriali
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore
di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri,
compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali
previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle
procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni
di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a
settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per
materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati
qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a
garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di
conoscenza delle attività dei Comitati.
Art. 8
- Vicepresidenti del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle
funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa
ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano
nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il
Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1
spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.
Art. 9
- Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di
reggenza ad interim
1. All'atto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti
specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi
del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio
dei ministri che può delegarli ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di
cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per
un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del
Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero,
con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10
- Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è
chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari
di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei
ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il
ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire,
quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni
parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del
ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di
determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri
determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i
sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.
Art. 11
- Commissari straordinari del Governo
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal
Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate
per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo
decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina,
salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3.
Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il
Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
CAPO II
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Art. 12 - Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
1. E istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di
informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla
sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui
il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle
province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o
delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio,
salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente
articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra
lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché
sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il
Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere
della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro
sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a
composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e
province autonome, de- terminando le modalità per l'acquisizione di tali
pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.
Art. 13
- Commissario del Governo
1. Il commissario del Governo, oltre ad
esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli
indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del
Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei
ministri:
a) sovraintende, con la collaborazione dei
prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello
Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza
dell'azione amministrativa, convocando per il coordinamento, anche su richiesta
del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra
i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E informato, a tal
fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle
istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui
all'articolo 13 della legge 1¡ aprile 1981, n. 121;
b) coordina, d'intesa con il presidente della
regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate
dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento
della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della
programmazione e promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle
amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal
presidente della regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo
svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il
tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con
le autorità regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della
"Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione" agisce
d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi
uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata adozione, da
parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2
della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti
sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei
ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto
concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di
direttive per le attività delegate;
f) riferisce periodicamente al Presidente del
Consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare riguardo
all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione
delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la regione
Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina
prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la regione
Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e
regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene
disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di
intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le
disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 545.
4. Il commissario del Governo nella regione è
nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e
i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e
con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso di assenza
o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato
designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma,
lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione
dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione di commissario del Governo, salvo
che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto
disposto dal precedente comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività
od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti
pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta per la
durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del
dirigente generale di livello B.
CAPO III
POTESTÀ' NORMATIVA DEL GOVERNO
Art. 14
- Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo
può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti
predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione,
il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo
che deve essere espresso entro trenta giorni.
Art. 15
- Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge
ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati
per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze
straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché
dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate
nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei
quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due
Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al
procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza
ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua
emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la
con- versione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al
decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga
diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del
rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché
della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16
- Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76
e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto
ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle
Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni
della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto
legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
Art. 17
- Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI
Art. 18
- Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Gli uffici di diretta collaborazione con il
Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del
Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa
e dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento
amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere
militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri
e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un segretario
generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i
magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli
avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i
professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica
amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto,
nominare altresì il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie.
Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina
del segretario generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale,
del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo
Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e
non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può
essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento
economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello
Stato.
5. Il segretario generale dipende dal Presidente
del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei ministri.
Art. 19
- Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del
Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate
alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti
funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale
per l'aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato
di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e
di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento
con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed
avvalendosi dell'attività dell' ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti
necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative,
nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del
coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i
rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato
nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza
costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la
risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per
assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati
sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai
fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico finanziaria dell'attività
di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e
dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento
del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione
nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e
tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la
presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari
per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il
loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo;
curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di
legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del
sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al
Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di
studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua
attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli
atti di politica estera;
l) assistere il Presidente del Consiglio dei
ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono
alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle
modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra
i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti
nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai
tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e
informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle
politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti
con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; all'esame delle leggi
regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra
legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle
regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di
informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio
dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei
conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli organi ed enti che alla
Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive
alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate
ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;
t) curare gli affari legali e del contenzioso e
mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei
servizi amministrativi e tecnici;
v) fornire l'assistenza tecnica per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n.
93, all'articolo 3 della legge 1¡ marzo 1986, n. 64, nonché di quelle
attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui
agli articoli 21 e 26;
z) predisporre gli adempimenti e i mezzi
necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le
strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione
civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;
aa) curare ogni altro adempimento necessario per
l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la
manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai
dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza
portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;
cc) sovraintendere allo svolgimento delle
funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al
successivo articolo 26.
Art. 20
- Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
1. Sono posti alle dirette dipendenze del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di
segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i
quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei
ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente
ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del
Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
stesso.
Art. 21
- Uffici e dipartimenti
1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a)
dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)
dell'articolo 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i
compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo
19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce
uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano
affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il
Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli
uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze
di ministri senza portafoglio, il decreto é emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un
ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad
un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario
generale della Presidenza.
Art. 22
- Comitato di esperti per il programma di Governo
1. Il Segretariato generale è assistito per lo
svolgimento delle sue funzioni dal comitato di esperti per il programma di
Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 23
- Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il
coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del
Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d)
dell'articolo 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di
legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio
segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per
effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la
necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o
alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati
e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare
rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del
regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti
dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il
valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio
prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica
amministrazione e promuoverà forme di collaborazione con gli uffici delle
presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi
statali e regionali. 7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle
giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente
generale dello
Stato o un avvocato dello Stato o un professore
universitario di ruolo di discipline giuridiche.
Art. 24
- Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore
di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di
informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e
l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla
elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica
presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e
che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di
indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio
dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e
nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte
del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di
persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i
limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento
sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati
statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in
materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono
emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per
materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati
qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 25
- Vigilanza su enti e istituzioni
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed
istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le
competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano
attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o
statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli
specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio
nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al
Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.
Art. 26
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Nell'ambito del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e
scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si
provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a
quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 27
- Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una
ragioneria centrale
1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei
ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione
del bilancio dello Stato.
2. I1 rendiconto della gestione è trasmesso,
entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei
conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette
a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del
tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria
centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del
Ministero del tesoro -Ragioneria generale dello Stato- viene aumentata di
complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui
2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di
commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva
amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello
funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello
funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con
qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera
di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello
funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo
livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di
consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto
di divisione (ottavo livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da
ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo
dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente
superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.
Art. 28
- Capi dei dipartimenti e degli uffici
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i
magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello
Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo
in servizio.
Art. 29
- Consulenti e comitati di consulenza
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di
studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a
tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati
dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione
pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con
il Ministro del tesoro.
CAPO V
PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 30
- Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle
tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di
personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale
di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di
personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.
Art. 31
- Consiglieri ed esperti
1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e
di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da
consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico
non è compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni
predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la
Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale
espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il
conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della
dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica
stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad
esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche
diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con
qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando,
ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di
avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali
del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le
disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.
Art. 32
- Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione
di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità
mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del
rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale
di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante
anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri
senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri
determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli
uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui
all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a
tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'articolo 21,
comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 33
- Personale dei corpi di polizia
assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene
fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti
connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza
resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine. 3.
La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di
appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo
riassorbimento.
Art. 34
- Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza
continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni
pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione
degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.
Art. 35
- Consiglio di amministrazione
1. E costituito un consiglio di amministrazione
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario
del Consiglio dei ministri, e composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un
ministro senza portafoglio, nonché dal capo dell'ufficio di segreteria del
Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel
numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.
2. A1 consiglio di amministrazione si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
Art. 36
- Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio
dei ministri
1. Per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei
ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da
amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è
data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme
sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi
integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
Art. 37
- Dotazioni organiche
1. La dotazione organica delle qualifiche
funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla
presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo
organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui
alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici.
Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi
a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili
professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono
disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni
dello Stato.
Art. 38
- Norme per la copertura dei posti
1. Il personale con qualifica di dirigente
generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo
dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data
di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti
della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche
corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente
legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento
dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale
per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo
le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea
inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di
ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché
alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a
partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo
nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di
quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di
comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche
corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere
di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di
esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente
superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori
lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della
carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci
anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per
effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque
fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di
carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione
delle mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai
commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal
Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato
amministrativo con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato o
equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di
qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di
diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto
all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della
valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla
commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con
particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del
periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di
provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si
applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8
agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti
disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno
nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al
personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della
legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le
materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento
del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8
si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
10. Il personale che abbia presentato domanda di
inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di
inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge,
al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di
altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza
ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero
massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste
dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio
dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad
esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione
pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n.
536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si
aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle
tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni
di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31
agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed
in servizio alla medesima data, ò collocato a domanda nelle categorie del
personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge
4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.
Art. 39
- Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni
1. Il personale amministrativo in servizio presso
i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge
è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i
criteri e le modalità previsti dai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al
predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e
11 del medesimo articolo.
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le
necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del
Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al
ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.
CAPO VI
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 40
- Norme finali
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di
cui al comma 5 dell'articolo 2I, restano ferme le disposizioni vigenti relative
alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente
del Consiglio dei ministri per i Gabinetti e le segreterie particolari del
Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio,
nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio
decreto-legge 10 luglio 1924; n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la
distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n.
455.
5 Si considerano indisponibili i posti da
conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n.
455.
Art. 41
- Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dalla attuazione della
presente legge, nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi
compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio
presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato
in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni
1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per
l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e,
quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del
processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del
personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel
ruolo di cui alle allegate tabelle, il Ministro del tesoro è autorizzato a
stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione
delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli
stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato
dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli:
VASSALLI
TABELLE
Tabella A. -
Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(articoli 30, 31,32 e 38) |
|
In ruolo |
Comandati e fuori ruolo |
Esperti e consiglieri a tempo
parziale |
Dirigente generale, livello B e
C, e qualifiche equiparate |
*
34 |
20 |
104 |
Dirigente superiore |
55 |
30 |
Primo Dirigente |
80 |
45 |
Totale |
169 |
95 |
|
*
Di cui 4 riservati dal personale dirigente
dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. |
Tabella B. -
Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
(articoli 30,32 37 e 38) |
|
In ruolo |
Comandati e fuori ruolo |
Incaricati |
Qualifiche ad esaurimento |
31 |
15 |
30 |
9a qualifica funzionale |
61 |
31 |
8a qualifica funzionale |
123 |
62 |
7a qualifica funzionale |
193 |
96 |
6a qualifica funzionale |
282 |
145 |
5a qualifica funzionale |
375 |
187 |
4a qualifica funzionale |
544 |
261 |
3a qualifica funzionale |
113 |
57 |
2a qualifica funzionale |
59 |
30 |
Totale |
1781 |
884 |
|
Tabella C. -
Organico del personale dei commissariati del Governo nelle regioni
(articoli 30, 38 e 39) |
|
In ruolo |
Comandati e fuori ruolo |
Dirigente superiore |
40 |
8 |
Primo Dirigente |
80 |
16 |
Qualifiche ad esaurimento |
16 |
4 |
9a Qualifica Funzionale |
17 |
4 |
8a Qualifica Funzionale |
34 |
6 |
7a Qualifica Funzionale |
31 |
6 |
6a Qualifica Funzionale |
54 |
10 |
5a Qualifica Funzionale |
44 |
10 |
4a Qualifica Funzionale |
70 |
10 |
3a Qualifica Funzionale |
54 |
10 |
2a Qualifica Funzionale |
58 |
10 |
Totale |
498 |
94 |
|