1. Scopo e
destinatari del documento
2. Definizioni
3. Struttura del documento
4. Introduzione alle
sottoscrizioni informatiche
5. Utilizzo della firma digitale
6. La firma digitale e la
direttiva europea sulle firme elettroniche
6.1 Firme
"leggere" e firme "forti"
7. La diffusione della "firma
digitale" in Europa
8. Il valore legale della firma
digitale in Italia
9. Dove e come dotarsi di firma
digitale
9.1 Il kit di firma
digitale ed i costi
9.2 I Cittadini
9.3 Le Imprese
9.4 Le pubbliche
Amministrazioni
10. La procedura di firma digitale
10.1 Firma digitale di
un singolo documento
10.2 Firma digitale con
procedure automatiche
11. La procedura di verifica
11.1 Esempio di
verifica
11.2 Procedure automatiche
12. Lo strumento "firma
digitale" integrato nel processo di e-government
13. Appendice: la Direttiva Europea 1999/93/CE (omessa
in questa versione)
Scopo e
destinatari del documento
Questo breve documento ha lo scopo di chiarire cosa sia la firma digitale, le
differenze sostanziali fra le varie tipologie di firme elettroniche, le
modalità con cui è possibile dotarsi di un dispositivo di firma digitale, come
effettuare la verifica di una firma digitale e gli utilizzi pratici di questo
strumento.
Il documento si rivolge ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche
amministrazioni che intendono dotarsi dei dispositivi di firma necessari per
sottoscrivere con firma digitale i documenti informatici.
Definizioni
Certificato qualificato |
Insieme di informazioni che creano una stretta ed affidabile correlazione fra
una chiave pubblica e i dati che identificano il Titolare.
Sono certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della
direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti
di cui all'allegato II della medesima direttiva. |
Chiave privata |
La chiave della coppia utilizzata nel processo di sottoscrizione di un
documento informatico |
Chiave pubblica |
La chiave della coppia utilizzata da chiunque esegua la verifica di una firma
digitale |
Dispositivo di firma |
Insieme di dispositivi hardware e software che consentono di sottoscrivere
con firma digitale documenti informatici |
Documento informatico |
E’ costituito da qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti |
Firma digitale |
E’ un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici |
Firma elettronica |
L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autenticazione informatica |
Firma elettronica avanzata |
Firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che
garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca
identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati |
Firma elettronica qualificata |
La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato,
creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma |
Soggetto giuridico |
Impresa, azienda, società; qualunque soggetto dotato di partita IVA |
SSCD |
Acronimo inglese (Secure Signature Creation Device) di "dispositivo
sicuro per la creazione della firma".
E’ un dispositivo che soddisfa particolari requisiti di sicurezza.
I più utilizzati sono costituiti da smartcard. |
Titolare |
Il soggetto cui sono attribuite le firme digitali generate attraverso una
determinata chiave associata ad un determinato certificato |
Norme di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme elettroniche
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004
Struttura del documento
Il documento è strutturato per argomenti indipendenti. Lo scopo è quello di
consentire anche la lettura delle sole sezioni di interesse. La seguente tabella
ha lo scopo di indirizzare coloro che intendono leggere esclusivamente gli
argomenti di loro interesse nell’individuazione degli stessi.
Per ogni argomento è quindi suggerito, dipendentemente dalla tipologia del
lettore, il grado di attinenza alle esigenze informative peculiari.
Argomenti |
Cittadini |
Aziende |
PA |
Introduzione alle firme elettroniche |
C |
C |
C |
Utilizzo della firma digitale |
C |
C |
C |
Il quadro normativo di riferimento |
A |
C |
FC |
La Firma Digitale e la direttiva Europea sulle firme elettroniche |
A |
C |
C |
La Firma Digitale in Europa: diffusione e valore legale |
A |
A |
A |
Il valore legale della Firma Digitale in Italia |
FC |
FC |
FC |
Dove e come dotarsi di firma digitale |
FC |
FC |
FC |
La procedura di Firma Digitale |
FC |
FC |
FC |
Firma digitale di un singolo documento |
FC |
FC |
FC |
Firma digitale con procedure automatiche |
A |
A |
C |
La procedura di verifica |
FC |
FC |
FC |
Verifica su client |
FC |
FC |
FC |
Verifica su server |
C |
A |
A |
Procedure automatiche |
A |
A |
FC |
Lo strumento "Firma Digitale" nel processo di e-Government |
A |
A |
A |
FC= Lettura fortemente consigliata. C= Lettura consigliata. A=
Lettura di approfondimento
Introduzione alle sottoscrizioni informatiche
A partire del 1997, una serie di provvedimenti legislativi hanno conferito
valore giuridico al documento informatico e alla firma digitale. La
pubblicazione della Direttiva Europea 1999/93/CE (Directive 1999/93/EC of the
European Parliament and of the Council on a common framework for electronic
signatures), nel gennaio del 2000, ha dato ulteriori impulsi al processo
legislativo, imponendo un quadro comune agli Stati dell’Unione Europea. Il
processo legislativo ha anche fornito delle indicazioni sulle tecnologie da
impiegare per ottenere delle firme digitali che possano ritenersi equivalenti a
quelle autografe. La struttura normativa dettata dal legislatore comunitario ha
introdotto differenti sottoscrizioni o, più correttamente, differenti livelli
di sottoscrizione. Nel linguaggio corrente, quindi, hanno iniziato a essere
utilizzati i termini firma "debole" o "leggera" e firma
"forte" o "pesante". Non è obiettivo di queste Linee Guida
approfondire questi concetti, ma senz’altro è opportuno chiarire cosa sono
queste firme e quale è la loro efficacia giuridica. Un breve approfondimento
giuridico è sviluppato nel paragrafo 6 mentre nel seguito del paragrafo vengono
presentati i principali aspetti tecnici.
Dal punto di vista tecnico e realizzativo è ben definita la firma
"forte", ovvero quella che il legislatore definisce firma digitale.
Essa è basata su un sistema a chiavi crittografiche asimmetriche, utilizza un
certificato digitale con particolari caratteristiche, rilasciato da un soggetto
con specifiche capacità professionali garantite dallo Stato e viene creata
mediante un dispositivo con elevate caratteristiche di sicurezza che in genere
è una smart card.
L’altra tipologia di firma è la parte complementare. Tutto ciò che non
risponde anche in minima parte a quanto appena descritto, ma è compatibile con
la definizione giuridica di firma elettronica presentata nella tabella delle
definizioni, è un firma "leggera".
Ovviamente l’efficacia giuridica delle due firme è diversa. La firma digitale
è equivalente a una sottoscrizione autografa. Le altre potrebbero non esserlo:
vengono valutate in fase di giudizio in base a caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza.
Come ulteriore garanzia per la pubblica amministrazione, che è obbligata ad
accettare i documenti firmati digitalmente, i certificatori che intendono
rilasciare certificati digitali validi per le sottoscrizioni di istanze e
dichiarazioni inviate per via telematica alla pubblica amministrazione stessa,
possono dimostrare di possedere particolari e comunque superiori caratteristiche
di qualità e sicurezza e ottenere quindi la qualifica di "certificatore
accreditato". Tale qualifica è sotto il controllo ed è garantita, in
Italia, dallo Stato.
Concludendo, possiamo dire che nell’utilizzo del documento informatico,
quando si ha la necessità di una sottoscrizione equivalente a quella autografa
è indispensabile utilizzare la firma digitale.
Negli altri casi possiamo tranquillamente affermare che più che di un processo
di firma si tratta di un processo di autenticazione con minori requisiti di
sicurezza e quindi con una minore efficacia probatoria.
Da quanto esposto si può dedurre che nella pubblica amministrazione l’espressione
del potere di firma nel documento informatico da parte del funzionario che ne ha
titolarità, dovrà essere esercitata con la firma digitale.
Utilizzo della firma digitale
La firma digitale è uno strumento e come tale deve essere utilizzato nei
modi e nei casi appropriati. Ricordiamo che non è corretto il suo utilizzo come
sistema di identificazione in rete, per il quale esistono strumenti quali la
carta d’identità elettronica e le carte di accesso ai servizi.
La firma digitale è utile nel momento in cui è necessario sottoscrivere una
dichiarazione ottenendo la garanzia di integrità dei dati oggetto della
sottoscrizione e di autenticità delle informazioni relative al
sottoscrittore.
La garanzia che il documento informatico, dopo la sottoscrizione, non possa
essere modificato in alcun modo in quanto, durante la procedura di verifica,
eventuali modifiche sarebbero riscontrate, la certezza che solo il titolare del
certificato possa aver sottoscritto il documento perché non solo possiede il
dispositivo di firma (smartcard/tokenUSB) necessario, ma è anche l’unico a
conoscere il PIN (Personal Identification Number) necessario per utilizzare il
dispositivo stesso, unite al ruolo del certificatore che garantisce la
veridicità e la correttezza delle informazioni riportate nel certificato (dati
anagrafici del titolare), forniscono allo strumento "firma digitale"
caratteristiche tali da non consentire al sottoscrittore di disconoscere la
propria firma digitale (fatta salva la possibilità di querela di falso).
Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in
tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono
appunto la sottoscrizione di una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di
residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a
causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc.
Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di
contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara,
ecc.
Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo
informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato
informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto,
ecc.
Alcuni Comuni che partecipano alla sperimentazione della Carta d’Identità
Elettronica hanno dotato i propri cittadini di entrambi gli strumenti (CIE o CNS
e Firma Digitale) e sviluppato dei servizi in rete tramite i quali i cittadini
possono farsi identificare in rete (CIE/CNS), accedere quindi ai propri dati
personali nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e sottoscrivere (firma
digitale) dichiarazioni, denunce, ricorsi. Ecco quindi che si intravede l’obiettivo
finale: dotarsi di un unico strumento con cui sarà possibile farsi riconoscere
e sottoscrivere dichiarazioni, fruendo dei vantaggi derivanti dai servizi in
rete.
La firma digitale e la direttiva europea sulle
firme elettroniche
Come già detto sopra, la firma elettronica viene introdotta dalla Direttiva
nell’ambito delle definizioni. Tale definizione è stata riportata nella
tabella all’inizio delle presenti Linee Guida.
La lettura della definizione ne evidenzia la genericità, quindi essa si presta
a interpretazioni differenti e, conseguentemente, risulta per certi versi
ambigua e di difficile attuazione concreta. Essa è e rimane un principio
giuridico.
Un piccolo passo in avanti lo consente, sempre nella Direttiva, la definizione
di firma elettronica avanzata (per la definizione completa si rimanda all’appendice).
In base a tale definizione si comincia a comprendere che ci si deve confrontare
con una molteplicità di tipologie di firma. Dal punto di vista pratico è
sufficiente considerare:
a) la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi
strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche
biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a
dati elettronici;
b) la firma elettronica avanzata, più sofisticata, consente di identificare in
modo univoco il firmatario garantendo anche l’evidenza di modifiche all’oggetto
firmato, apportate dopo la sottoscrizione.
Allo stato dell’arte, solo il sistema a chiavi asimmetriche definito per la
firma digitale nella legge italiana "pre-Direttiva", soddisfa i
requisiti richiesti per la firma elettronica avanzata.
Nessuna delle due firme descritte soddisfano per la Direttiva il requisito di
equivalenza con la firma autografa.
E’ necessario quindi fare un ulteriore passo in avanti.
Firme "leggere" e firme "forti"
Anche se è utilizzato correntemente, all’interno della Direttiva non
compare mai il concetto di firma "leggera", né quello di firma
"forte". Queste definizioni sono state introdotte dagli addetti ai
lavori per sopperire alla mancanza di una definizione esplicita di altre
tipologie di firma.
Queste tipologie sono introdotte nell’articolo 5 della Direttiva (vedi
Appendice per il testo completo dell’articolo). In particolare il primo comma
di questo articolo introduce la tipologia di firma più importante dal punto di
vista legale perché equivalente alla sottoscrizione autografa. Spesso ci si
riferisce ad essa con il termine firma "forte", mentre fra gli addetti
ai lavori, specialmente in campo internazionale, la si indica come "firma
5.1".
La firma "forte" è anch’essa nei termini presentati, un principio
giuridico, ma vediamo come può essere realizzata praticamente.
Detta firma è una firma elettronica avanzata perché così si deduce dalla
definizione. Essa soddisfa specifiche caratteristiche derivanti dal
certificatore. Questo è il soggetto che certifica le chiavi mediante le quali
la firma è stata generata. Inoltre deve essere apposta con strumenti sicuri
come ad esempio un smart card.
Riassumendo, affinché la firma apposta possa essere considerata equivalente ad
una autografa:
a) deve essere basata su un sistema a chiavi asimmetriche;
b) deve essere generata con chiavi certificate con le modalità previste nell’allegato
I della Direttiva (vedi appendice);
c) deve essere riconducibile a un sistema di chiavi provenienti da un
certificatore operante secondo l’allegato II della Direttiva (vedi appendice)
e soggetto a vigilanza da parte di un organo definito (il termine
"vigilanza" è proprio del recepimento italiano della Direttiva che
utilizza "supervisione". Sempre nel recepimento è stato stabilito che
la vigilanza è a carico del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
d) deve essere generata utilizzando un dispositivo sicuro che soddisfi i
requisiti dell’allegato III della Direttiva (vedi appendice).
Come si vede, a parte piccole differenze organizzative, la precedente
normativa italiana "pre-Direttiva" soddisfa quanto appena riassunto.
I certificatori già iscritti nell’elenco pubblico dei certificatori hanno di
fatto le caratteristiche per essere considerati "accreditati" secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 della Direttiva. Questo fatto,
inoltre, è già stato riconosciuto nel decreto di recepimento della Direttiva
(art. 11, comma 2 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10).
Il secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva (vedi appendice) conferisce
dignità giuridica alle altre tipologie di firma. Esse non sono definibili
tecnologicamente a priori. Possono essere generate senza vincoli sugli strumenti
e sulla modalità operative. E’ ovvio che non offrono garanzie di
interoperabilità se non in particolari condizioni di utilizzo come in gruppi
chiusi di utenti. Infatti, in questo caso, la comunità di utenti condivide gli
strumenti di firma e di verifica della stessa. Un giudice, come stabilito nel
citato secondo comma dell’articolo 5 della Direttiva, non potrà rifiutare in
giudizio queste firme "leggere", ma la loro ammissibilità nascerà
dalla libera convinzione e non dall’obbligo di legge previsto per le firme
cosiddette "forti".
La diffusione della "firma digitale" in
Europa
Nell’ambito del F.E.S.A. (Forum of European Supervisor Authority), il cui
scopo è far incontrare rappresentanti dei vari organismi di vigilanza nazionali
in Europa per l’armonizzazione dei principi e delle tecniche fondamentali che
regolano la materia nei rispettivi Stati, si è proceduto alla verifica della
diffusione della firma digitale. Da questa analisi, (eseguita nell’ottobre
2002) è emerso che l’Italia era, con 500.000 certificati lo Stato con la
maggiore diffusione di certificati, seguita dalla Norvegia con 32.000, e dalla
Germania (26.000).
Nel primo trimestre 2004 il numero dei dispositivi rilasciati in Italia per la
firma digitale ha superato 1.250.000 unità.
La firma digitale generata in qualunque Stato membro della Comunità deve, sulla
base dei trattati comunitari, essere riconosciuta dagli altri Stati. Al fine di
rendere agevole tale mutuo riconoscimento è indispensabile che le norme
nazionali di recepimento della Direttiva europea 1999/93/CE sulle firme
elettroniche nei rispettivi Stati, forniscano un insieme comune di garanzie e
certezze. Anche a tale fine diversi organismi fra cui l’EESSI, la Commissione
sancita dall’articolo 9 della citata Direttiva europea, l’ETSI, il FESA,
stanno lavorando per affinare la Direttiva stessa e realizzare nel contempo
degli standard la cui applicazione consenta appunto di raggiungere un adeguato
livello di fiducia in tutta la Comunità.
La diffusione della firma digitale in Europa e il suo utilizzo fra gli Stati è
una sfida non da poco.
Basti pensare quanto è stato complicato raggiungere l’interoperabilità,
perlomeno nel processo di verifica, in Italia, dove si aveva comunque il grande
vantaggio derivante dal fatto che tutti i protagonisti (certificatori e
titolari) dovevano sottostare alle medesime norme.
Il valore legale della firma digitale in Italia
La firma digitale ha trovato l’impianto legislativo necessario per il
proprio utilizzo con la pubblicazione, in data 15 aprile 1999, delle regole
tecniche costituite dal DPCM 8 febbraio 1999 (oggi sostituito dal DPCM 13
gennaio 2004).
In data 27 gennaio 2000 veniva incluso, nell’elenco pubblico dei
certificatori, il primo soggetto autorizzato a rilasciare dispositivi di firma
digitale utilizzabili per poter sottoscrivere documenti informatici con la
medesima validità giuridica della firma autografa. Un richiamo ben preciso all’articolo
2702 del codice civile ne sanciva, infatti, la
validità giuridica, prevedendo appunto che "La
scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la
scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è
legalmente considerata come riconosciuta"
Quindi la firma digitale era giuridicamente valida, fatta salva la possibilità
per il presunto sottoscrittore di disconoscerne la paternità. In tale evenienza
era la controparte, e non il sottoscrittore, a doverne dimostrare la reale
paternità.
Diversamente se una firma è "legalmente
considerata come riconosciuta", ed è il caso ad esempio di una
firma autenticata da un pubblico ufficiale, è il sottoscrittore che, per
vederne nulli gli effetti, deve intentare una querela di falso.
Con il recepimento della Direttiva europea sulle firme elettroniche 1999/93/CE
le cose sono cambiate.
Difatti, già il primo provvedimento legislativo, il DLGS 23 gennaio 2002, n.10,
modificando l’articolo 10 (L) " Forma ed efficacia del documento
informatico" del DPR 28 dicembre 2000, n.445 – dove era confluito il DPR
10 novembre 1997, n.513 – modificava, rafforzandolo, il valore giuridico di
una sottoscrizione effettuata con firma digitale. Detto articolo, al comma 3,
prescrive che " Il documento informatico, quando
è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha
sottoscritto "
Quindi, alla sottoscrizione con firma digitale "forte" (quella che
possiede le seguenti caratteristiche: 1- è una firma elettronica avanzata, 2-
è basata su un certificato qualificato, 3- è generata per mezzo di un
dispositivo sicuro per la generazione delle firme) viene data la medesima
validità giuridica di una firma autografa autenticata da un pubblico ufficiale.
A tutte le altre possibili tipologie di firme elettroniche, cioè quelle cui
mancano uno o più delle tre caratteristiche indicate nel periodo precedente,
viene esplicitamente conferito valore probatorio.
In un procedimento legale tali firme elettroniche dovranno essere di volta in
volta analizzate dal giudice (che si avvarrà certamente di un perito) che
deciderà se ammetterle quali prove in giudizio.
Questa previsione, che è stata resa esplicita per recepire senza dubbio alcuno
quanto prescritto dalla Direttiva europea, era già presente nel nostro codice
civile in quanto, lo stesso, prevede che nessuna prova in giudizio possa essere
ricusata a priori.
Dove e come dotarsi di firma digitale
Coloro che intendono dotarsi di quanto necessario per poter sottoscrivere con
firma digitale documenti informatici possono rivolgersi ad uno dei soggetti
autorizzati: i Certificatori.
L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet per la
consultazione (), dove sono anche disponibili i link ai siti web degli stessi
sui quali sono indicate le modalità operative da seguire. E’ bene precisare
che vi sono alcuni soggetti che espletano questa attività esclusivamente per
gruppi chiusi di utenti. E’ il caso del Centro Tecnico che esercita l’attività
di certificatore esclusivamente per le PA appartenenti alla Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione, piuttosto che l’Esercito Italiano o il Consiglio
Nazionale del Notariato, che svolgono detta attività solo per gli appartenenti
alle proprie strutture.
Esclusi questi soggetti vi sono, ad oggi, quattordici certificatori accreditati
cui rivolgersi.
Il kit di firma digitale ed i costi
Per poter generare firme digitali è necessario essere dotati di un
dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da una smartcard o
da un token USB), un lettore di smartcard (nel caso in cui non si utilizzi il
token USB), un software in grado di interagire con il dispositivo per la
generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso (es. per
il cambio del PIN che ne consente l’uso).
I costi del kit completo è variabile da certificatore a certificatore; a titolo
orientativo è comunque possibile ottenere il kit completo ad un prezzo di circa
100€. Il certificato ha una scadenza, e deve essere quindi rinnovato
periodicamente. In genere hanno una validità di uno o due anni, il rinnovo ha
un costo orientativo di 10/15 € per anno. E’ bene evidenziare che tutti i
certificatori prevedono delle condizioni economiche specifiche per forniture di
particolare rilievo.
I Cittadini
I cittadini che intendono utilizzare la firma digitale dovranno recarsi
presso l’autorità di registrazione (RA) del certificatore per l’identificazione,
la sottoscrizione del contratto di servizio e fornitura, per consegnare
eventuale documentazione comprovante il possesso di titoli qualora desideri che
detti titoli siano riportati all’interno del certificato.
Le procedure per richiedere il rilascio del certificato (e la fornitura del
dispositivo di firma) sono peculiari di ogni certificatore anche se, nella
sostanza, prevedono la medesima attività. Dette procedure sono riportate nel
manuale operativo () di ogni certificatore. Nella scelta del certificatore è
bene verificare quali servizi aggiuntivi sono forniti dagli stessi (es.
certificato di autenticazione e crittografia), la durata del periodo di
validità del certificato ed i costi per il rinnovo.
Le Imprese
Quando un’impresa decide di dotare un numero considerevole dei propri
dipendenti del kit di firma digitale, contatta i vari certificatori per
scegliere, sulla base del numero dei kit necessari, del costo complessivo dell’operazione
e dei servizi accessori offerti, quello che meglio soddisfa le proprie esigenze.
Inoltre, è piuttosto frequente che vi siano accordi al fine di demandare all’impresa
stessa l’attività di registrazione e di verifica dell’identità del
titolare del certificato. Questa pratica viene spesso utilizzata in quanto
comporta diversi benefici a tutti i soggetti coinvolti (dipendente, impresa e
certificatore). Il dipendente non deve recarsi fisicamente presso l’autorità
di registrazione del certificatore, l’impresa ha un risparmio notevole in
termini di ore lavoro spese dai dipendenti per recarsi presso il certificatore
oltre al controllo diretto dei certificati emessi per i propri dipendenti con
procedure snelle e rapide che consentono di richiedere sospensioni e revoche dei
certificati stessi. Il certificatore trae vantaggio dal fatto che non deve
impegnare risorse umane per il riconoscimento dei titolari, la verifica dei
titoli e di eventuali incarichi o ruoli svolti per l’impresa richiedente.
Le pubbliche Amministrazioni
Le pubbliche Amministrazioni possono agire come descritto nel paragrafo
precedente per le imprese o, in alternativa, possono richiedere di essere
accreditate (iscritte quindi nell’elenco pubblico dei certificatori)
utilizzando in realtà le infrastrutture tecnologiche di uno dei soggetti già
iscritti nell’elenco pubblico dei certificatori. In questo caso, oltre ai
vantaggi descritti nel paragrafo precedente, ottengono il vantaggio di
risultare, nella fase di verifica di un documento informatico sottoscritto con
firma digitale da un proprio dipendente, quali soggetti che emettono e
garantiscono le informazioni inerenti il dipendente stesso.
La procedura di firma digitale
Generare una firma digitale richiede la disponibilità del kit di firma
digitale che, ricordiamo, è composto dal dispositivo sicuro di generazione
della firme (smartcard o token USB), eventuale lettore di smartcard, software di
firma in grado di utilizzare lo specifico dispositivo di cui si è dotati.
Difatti, mentre è vero che è possibile verificare firme digitali generate
utilizzando dispositivi eterogenei, non è possibile (salvo essere dotati di
software disegnati a tale scopo) utilizzare dispositivi di firma forniti dal
certificatore A con il software di firma fornito dal certificatore B.
La procedura di firma è piuttosto banale: dopo aver reso disponibile il
dispositivo, inserendo quindi la smartcard nell’apposito lettore o aver
inserito il Token USB nella porta specifica, l’applicazione di firma
provvederà a richiedere l’inserimento del PIN di protezione, visualizzerà e
richiederà di scegliere quale certificato si intende usare e procederà infine
alla generazione della firma.
Ricordiamo infatti che un dispositivo sicuro di firma può contenere diversi
certificati, e quindi diverse chiavi private, rilasciati per scopi diversi.
Tipico esempio potrebbe essere quello di un soggetto dotato di tre certificati
di sottoscrizione: in qualità di cittadino, quale rappresentante legale di una
società, quale componente di una commissione. Detto soggetto selezionerà, in
fase di sottoscrizione, l’uno o l’altro certificato dipendentemente dalla
natura dell’oggetto che si accinge a sottoscrivere.
Firma digitale di un singolo documento
La firma digitale di un singolo documento è operativamente dipendente dal
software di firma di cui si dispone. Tale software può essere fornito da un
certificatore, ma sono disponibili anche numerosi prodotti sviluppati da altre
aziende.
Indipendentemente dal prodotto però i passi per la sottoscrizione digitale di
un singolo documento sono sempre gli stessi. Vediamo quali.
Bisogna ovviamente disporre di un personal computer al quale preventivamente
abbiamo collegato il lettore/scrittore di smart card in base alle indicazioni
del fornitore.
Dopo aver attivato il software di firma ci verrà richiesto di selezionare il
documento da sottoscrivere e di inserire la smart card nel lettore se non lo si
è ancora fatto. All’attivazione del processo di firma ci verrà richiesto di
inserire il codice PIN della smart card e dopo qualche secondo potremo salvare
un file sottoscritto e pronto per essere utilizzato.
In base alla legislazione vigente sull’interoperabilità della firma digitale
il file sottoscritto conserva il suo nome originale, al quale viene aggiunta l’estensione
".p7m". Ne risulta che il file mensa.pdf, dopo la sottoscrizione,
diverrà mensa.pdf.p7m e come tale sarà fruito da altre applicazioni.
Firma digitale con procedure automatiche
In numerose situazioni il procedimento di sottoscrizione può coinvolgere un
elevato numero di documenti. Non è quindi efficiente in tali procedimenti l’utilizzo
della sottoscrizione "documento per documento" quanto meno perché
ogni sottoscrizione richiede la digitazione del PIN di sblocco della smart card
di firma.
E’ perfettamente legale l’utilizzo di procedure automatiche di
sottoscrizione, purché ci si attenga a particolari cautele indicate anche dalla
legislazione vigente.
In particolare, è necessario che quando il titolare appone la sua firma
mediante una procedura automatica utilizzi una coppia di chiavi diversa da tutte
le altre in suo possesso. Questo per identificare immediatamente, in fase di
verifica, il fatto che è stata utilizzata una procedura automatica. Per motivi
analoghi, ogni dispositivo di firma utilizzato per procedure automatiche deve
disporre di coppie di chiavi differenti, una per dispositivo, anche se il
titolare è sempre lo stesso.
L’utilizzo di dispositivi di firma particolari denominati HSM (Hardware
Security Module) garantisce migliori prestazioni rispetto alle smart card. E’
anche possibile utilizzare particolari applicazioni che consentono di digitare
il PIN una sola volta a fronte della sottoscrizione di più documenti,
garantendo comunque una chiara informativa circa la natura ed il numero dei
documenti che verranno automaticamente sottoscritti.
La procedura di verifica
La procedura di verifica della firma digitale apposta ad un documento
informatico consiste sostanzialmente nel verificare che:
1. il documento non sia stato modificato dopo la firma;
2. il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di
Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori;
3. il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
4. il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Per eseguire queste verifiche, oltre che per rendere leggibile il contenuto
del documento, sono utilizzati specifici software. Detti software sono forniti
dai certificatori ai titolari dei certificati; coloro che non sono dotati di un
kit di firma digitale possono altresì utilizzare dei software disponibili per
uso personale a titolo gratuito: attualmente ne sono stati segnalati quattro,
tre da installare sul proprio PC, il quarto disponibile via web. Detti software
freeware sono stati resi disponibili dal CNIPA (Verifica_CT –
www.cnipa.gov.it/), dalla Comped (DigitalSign
– www.comped.it/), da Postecom (FirmaOK
– www.poste.it/online/postecert), dalla
società Digitaltrust (Sign’ncrypt – www.signncrypt.it)
e da TrustItalia (Signo Reader – https://firmadigitale.trustitalia.it/).
Per eseguire la verifica non è necessario disporre di smartcard e lettore, in
sintesi non si deve essere necessariamente dotati del kit di firma digitale.
Per eseguire le verifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 è sufficiente essere dotati
di un personal computer, di un prodotto utile per la verifica, piuttosto che del
collegamento ad Internet per la verifica con il prodotto disponibile via web.
Per la verifica al punto 4 è necessario avere accesso ad Internet. Difatti, i
software di verifica si collegano alla lista di revoca dove il certificatore che
ha emesso il certificato qualificato renderà disponibili le informazioni
relative alla sospensione o revoca del certificato nel caso in cui si verifichi.
Per la verifica al punto 2 è necessario che sui software installati sul client
siano stati caricati i certificati di certificazione dei soggetti iscritti nell’elenco
pubblico.
A tale scopo, nel caso in cui i software forniti non abbiano già i certificati
delle CA caricati, è necessario scaricare dal sito preposto () l’elenco
pubblico che contiene detti certificati e procedere alla loro installazione.
La procedura descritta è realizzabile in maniera completamente automatica,
eventualmente con la necessità di disporre di una connessione a Internet per la
verifica della revoca, che deve necessariamente basarsi su informazioni molto
aggiornate, e quindi disponibili esclusivamente in rete. E’ possibile,
inoltre, che vi siano altre verifiche non effettuabili in modalità automatica.
In particolare, un certificato può avere dei limiti di validità dipendenti
dalla natura del documento sottoscritto; a titolo di esempio, è possibile che
un certificato qualificato garantisca la validità della firma a meno che essa
non venga utilizzata per sottoscrivere contratti che coinvolgono transazioni
monetarie che eccedono un limite stabilito dal certificatore. La firma di un
contratto al di fuori di tali condizioni è considerata non valida, cioè
corrisponde alla mancata sottoscrizione. Limiti di questo tipo non sono
verificabili in maniera automatica, e richiedono all’utente di porre
attenzione ad eventuali note che, comunque, sono sempre incluse nel certificato
relativo alla firma che si sta verificando.
Esempio di verifica
Per rendere evidente che la procedura di verifica è in realtà molto più
complessa da descrivere che da eseguire, in questo paragrafo viene riportato un
processo di verifica effettuato con il prodotto FirmaOK.
Ipotizziamo quindi di aver ricevuto il documento "mensa.pdf.p7m"
sottoscritto con firma digitale.
Puntando il documento con il mouse e premendo il tasto destro, si seleziona
verifica (figura 1) o, in alternativa, si apre semplicemente il documento con un
doppio click. |
Figura 1
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L’applicazione ci presenta subito una finestra dalla quale è possibile
evincere che il documento è integro: non è stato quindi modificato dopo essere
stato firmato.
Abbiamo quindi assolto la verifica descritta al punto 1 del precedente paragrafo
(figura 2). |
Figura 2
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Per verificare che il certificato sia garantito da una CA autorizzata e non
sia scaduto (verifiche 2 e 3 ) selezioniamo "Validità e
credibilità".
Viene aperta la finestra mostrata in figura 3 dove si evince che il certificato
del Titolare è valido il quanto tale periodo va dal 5 maggio 2003 al 4 maggio
2006, ed è credibile in quanto è stato verificato che lo stesso è
sottoscritto, e quindi garantito, da una CA nota. |
Figura 3
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Selezionando, dalla finestra in figura 2, "Revoca", il prodotto di
verifica si collega al certificatore per verificare lo stato del certificato del
titolare.
Viene proposta la finestra in figura 4 dove è evidente che alle ore 11:17:01
del 18 luglio 2003, il certificatore ha provveduto ad aggiornare le informazioni
di revoca e che il certificato verificato non risulta essere revocato (o
sospeso). Verifica al punto 4 eseguita!
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Figura 4
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A questo punto sappiamo che la sottoscrizione del documento in questione è
perfettamente valida, sappiamo chi ha sottoscritto il documento (vedi figura 2),
e
possiamo procedere a salvare copia del documento nel formato originale per la
visualizzazione.
Selezionando quindi "Salva documento" dalla finestra principale
(figura 2) ci viene
chiesto (figura 5) dove salvare il documento a cui viene tolta la firma
digitale.
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Figura 5
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Sarà quindi necessario ricordare che il documento da conservare con le cure
del caso è quello inizialmente ricevuto, quello che contiene la firma digitale,
riconoscibile dall’estensione "p7m".
Altri prodotti possono ovviamente avere un’interfaccia grafica diversa,
modalità operative peculiari, fermo restando che devono possedere funzionalità
atte ad eseguire le verifiche descritte precedentemente.
Procedure automatiche
Nel caso in cui un soggetto realizzi un servizio in rete che prevede l’invio
da parte degli utilizzatori di oggetti sottoscritti con firma digitale
ovviamente non sarebbe pensabile utilizzare il processo di verifica manuale
descritto precedentemente. Sarebbe quindi necessario realizzare una integrazione
dell’applicativo destinato alla gestione di suddetto flusso informatico con
funzioni di verifica delle rispettive firme digitali. Sono disponibili sul
mercato diverse soluzioni che vanno da prodotti specifici le cui funzioni
possono essere richiamate da altri applicativi, a librerie e macro specifiche da
integrare direttamente nell’applicativo proprietario.
Lo strumento "firma digitale" integrato
nel processo di e-government
Fino dalla sua nascita la firma digitale è stata una punta di diamante del
Governo Italiano nell’ambito dei processi di semplificazione amministrativa.
Infatti la firma digitale è indispensabile nell’automazione dei processi
amministrativi, nella gestione informatizzata dei flussi documentali e in tutti
quei procedimenti dove si vuole l’eliminazione del documento cartaceo
(smaterializzazione del procedimento amministrativo).
Sono oramai numerose le applicazioni che utilizzano la firma digitale nell’ambito
della pubblica amministrazione. Queste stanno coinvolgendo le imprese, con l’obbligo
di trasmissione telematica dei bilanci alle Camere di Commercio, la pubblica
amministrazione, con la piena smaterializzazione dei mandati di pagamento con
tutti i flussi firmati digitalmente, i cittadini, con la possibilità già
descritta precedentemente di inviare istanze e dichiarazioni alla pubblica
amministrazione in modalità telematica.
I professionisti saranno sempre più coinvolti nell’utilizzo della firma
digitale per gli atti notarili, gli atti giudiziari nell’ambito del processo
telematico e per le dichiarazioni fiscali.
La diffusione della Carta d’Identità Elettronica e della Carta Nazionale
dei Servizi non potrà che favorire ulteriormente lo sviluppo e il conseguente
utilizzo della firma digitale da parte dei cittadini.
A livello internazionale c’è ancora da lavorare per garantire l’interoperabilità
almeno a livello comunitario, ma dopo alcuni scetticismi da parte degli
organismi comunitari il processo di regolamentazione è avviato anche in tal
senso.
Al momento, in ogni caso ci si può dichiarare soddisfatti, visto che l’Italia,
primo paese ad avere introdotto la firma digitale nella propria legislazione, è
anche il primo paese a superare la soglia del milione di titolari di
sottoscrizione digitale (dato ASSOCERTIFICATORI - gennaio 2004).
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