Tribunale
di Milano - Ordinanza del 3 giugno 1997
(Amadeus c. Logica)
(da www.andreamonti.net)
Tribunale Civile
di Milano
Ordinanza 3 giugno
1997
MARANGONI Presidente
ed Estensore
AMADEUS MARKETING S.a., AMADEUS
MARKETING ITALIA S.r.l. (avv.Puopolo) - LOGICA S.r.l. (avv.Santoro).
Svolgimento della
vertenza
Omissis - ritenuto
che il ricorso presentato dalla AMADEUS MARKETING S.a. e dalla AMADEUS MARKETING
ITALIA S.r.l. appare fondato sotto il profilo della contraffazione del marchio Amadeus
di cui le ricorrenti risultano titolari [Omissis] da parte della resistente
LOGICA srl che ha utilizzato quale domain name del proprio sito Internet
la denominazione Amadeus.it; che infatti non sembra fondatamente
contestabile che il domain name nella specie assuma anche un carattere
distintivo dell'utilizzazione del sito- atto a concorrere alla identificazione
del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubblico a mezzo della
interconnessione di reti (Internet) - con qualche apparente affinità con la
figura dell'insegna, in quanto il sito stesso spesso configura di fatto il luogo
(virtuale) ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il
contratto; che nel caso di specie non sembra contestabile - a giudicare dalla
produzione documentale raffigurante le varie schermate richiamabili dall'utente
nei siti delle rispettive parti [Omissis] che nell'ambito del sito Amadues.it
sia possibile accedere (anche) a servizi di prenotazione viaggi e soggiorni
turistici - sia pure in via mediata - e che pertanto vi sia un aspetto di
parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività
commerciali delle parti in causa; che sussiste confondibilità tra la
denominazione Amadeus.it - ove la particella it deve ritenersi
priva di attitudine distintiva, in quanto relativa alla mera localizzazione
geografica propria dell'elaboratore di cui il sito appartiene - e il marchio di
proprietà delle ricorrenti, richiamato nella sua interezza e privo di
significative differenziazioni nella denominazione adottata dalla resistente;
che allo stato non sembrano dotate di concreto fondamento le deduzioni della
resistente circa la mancanza di novità e di capacità distintiva del marchio
della ricorrente; che, infatti, per un verso le denominazioni indicate dalla
resistente quali in ipotesi distruttive del marchio in questione non risultano
opportunamente definite né sotto il profilo temporale - la registrazione del
marchio delle ricorrenti risulta depositata nel 1987 [Omissis] - né rispetto
alla eventuale identità/affinità tra i prodotti o servizi offerti; che d'altra
parte, sotto il profilo dell'originalità, il segno distintivo registrato
prescinde totalmente da qualsiasi richiamo alla denominazione generica dei
servizi cui attiene; che pertanto deve essere accolta la richiesta di inibitoria
all'uso del termine Amadeus da parte della resistente nella denominazione
del sito Internet ad essa riconducibile, sussistendo sia il fumus boni juris
del diritto affermato dalle resistenti così come innanzi specificato, sia il periculum
in mora connesso alla prosecuzione della utilizzazione da parte della
resistente della denominazione di cui sopra, atta a determinare l'ulteriore
aggravarsi di un danno di incerta quantificazione all'esito del giudizio di
merito e pertanto di per se stesso di natura irreparabile;
P.Q.M. - in accoglimento del ricorso proposto dalla AMADEUS
MARKETING S.a. e dalla AMADEUS MARKETING ITALIA S.r.l. inibisce alla LOGICA
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la ulteriore
utilizzazione della denominazione Amadeus.it quale domain name del sito
Internet ad essa riferibile;
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