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 Fonti normative e documenti

Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 7 febbraio 2001

Esonero dall'informativa per partiti e movimenti politici sino al 30 giugno 2001

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

CONSIDERATO che le iniziative di comunicazione politica e di propaganda rappresentano una componente significativa della partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e sono intraprese da numerosi candidati e forze politiche per rappresentare le proprie posizioni;

RILEVATO che in relazione a tali consultazioni vengono impiegate a livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un breve arco di tempo, notevoli quantità di dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da liste elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;

VISTE le numerose segnalazioni e richieste di parere pervenute all'Autorità in ordine alla liceità e correttezza dell'utilizzo dei dati personali impiegati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici;

VISTO l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 in base al quale "quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione";

CONSIDERATO che tale disposizione impone a chiunque utilizzi i dati personali provenienti dalle predette fonti pubbliche di fornire l'informativa all'atto della registrazione dei dati a tutte le persone cui essi si riferiscono, a meno che il soggetto che li utilizzi li tratti per adempiere ad un obbligo normativo (art. 10, comma 4, legge n. 675/1996);

CONSTATATO che tale informativa dovrebbe essere fornita a prescindere dalla circostanza che tutti i dati estratti dalle predette fonti pubbliche siano effettivamente utilizzati per finalità di comunicazione politica e propaganda;

CONSIDERATO pertanto che nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali un enorme numero di interessati diverrebbe destinatario di una cospicua serie di informative dal medesimo contenuto, dovute per effetto del temporaneo utilizzo di dati accessibili a chiunque;

VISTO l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 in base al quale la citata disposizione di cui al comma 3 ".non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.";

VISTO il provvedimento di questa Autorità del 26 novembre 1998 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e Società dell'informazione", n. 6, pag. 81) nel quale sono stati indicati i presupposti per l'eventuale esonero dall'informativa ai sensi del predetto art. 10, comma 4, e si è precisato che la manifesta sproporzione può ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di trattamento;

CONSIDERATO che nel caso oggetto del presente provvedimento l'integrale adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 può risultare manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, con particolare riferimento alle situazioni in cui la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque non sia contattato dal soggetto che utilizza i dati, oppure riceva materiale di propaganda che non permetta un agevole inserimento dell'informativa;

CONSIDERATO invece che nel caso in cui l'interessato sia contattato mediante l'invio di lettere articolate o di messaggi per posta elettronica la predetta informativa può essere inserita agevolmente nella lettera o nel messaggio, con formule sintetiche anche in stile colloquiale che riassumano gli elementi indicati nel predetto art. 10;

RITENUTA la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675 partiti e movimenti politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli candidati e ogni altro soggetto che effettui operazioni di trattamento dei predetti dati per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda in occasione delle prossima tornata di consultazioni elettorali;

RILEVATO che con l'esonero dall'informativa permane l'obbligo dell'utilizzatore dei dati di cancellare le informazioni riguardanti i soggetti che presentino eventuale istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675;

RILEVATO che l'esonero non opera nel caso in cui si utilizzino dati personali non provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (artt. 12, comma 1, lettera c) e 20, comma 1, lettera b), legge n. 675) per i quali resta fermo l'obbligo dell'informativa, nonché, ove necessario, dell'acquisizione del consenso;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

  • ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996 esonera partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in occasione delle consultazioni elettorali della primavera del 2001 effettui operazioni di trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda;
  • dispone che l'esonero di cui alla lettera a) operi sino alla data del 30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta alle persone cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a chiunque, che non siano contattate dall'utilizzatore dei dati o che ricevano materiale di propaganda, diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
  • dispone che nei casi oggetto del presente provvedimento, qualora vengano inviati agli interessati messaggi di posta elettronica o lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675 possa essere inserita nei medesimi messaggi o lettere, anziché essere inviata al momento della registrazione dei dati;
  • dispone che copia della presente deliberazione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 7 febbraio 2001