Garante per la protezione dei
dati personali
Provvedimento del 7 febbraio 2001
Esonero dall'informativa per partiti e
movimenti politici sino al 30 giugno 2001
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, con la partecipazione del
prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti,
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
CONSIDERATO che le iniziative di comunicazione
politica e di propaganda rappresentano una componente significativa della
partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e sono intraprese da
numerosi candidati e forze politiche per rappresentare le proprie posizioni;
RILEVATO che in relazione a tali consultazioni
vengono impiegate a livello nazionale e locale, contemporaneamente e per un
breve arco di tempo, notevoli quantità di dati personali estratti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, e in particolare da
liste elettorali comunali ed elenchi di abbonati ai servizi di telefonia vocale;
VISTE le numerose segnalazioni e richieste di
parere pervenute all'Autorità in ordine alla liceità e correttezza
dell'utilizzo dei dati personali impiegati per l'inoltro di messaggi elettorali
e politici;
VISTO l'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996
in base al quale "quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione";
CONSIDERATO che tale disposizione impone a
chiunque utilizzi i dati personali provenienti dalle predette fonti pubbliche di
fornire l'informativa all'atto della registrazione dei dati a tutte le persone
cui essi si riferiscono, a meno che il soggetto che li utilizzi li tratti per
adempiere ad un obbligo normativo (art. 10, comma 4, legge n. 675/1996);
CONSTATATO che tale informativa dovrebbe essere
fornita a prescindere dalla circostanza che tutti i dati estratti dalle predette
fonti pubbliche siano effettivamente utilizzati per finalità di comunicazione
politica e propaganda;
CONSIDERATO pertanto che nel circoscritto ambito
temporale concernente le prossime consultazioni elettorali un enorme numero di
interessati diverrebbe destinatario di una cospicua serie di informative dal
medesimo contenuto, dovute per effetto del temporaneo utilizzo di dati
accessibili a chiunque;
VISTO l'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996
in base al quale la citata disposizione di cui al comma 3 ".non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.";
VISTO il provvedimento di questa Autorità del 26
novembre 1998 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e
Società dell'informazione", n. 6, pag. 81) nel quale sono stati indicati i
presupposti per l'eventuale esonero dall'informativa ai sensi del predetto
art. 10, comma 4, e si è precisato che la manifesta sproporzione può
ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori generali o tipi di
trattamento;
CONSIDERATO che nel caso oggetto del presente
provvedimento l'integrale adempimento alle citate prescrizioni di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675 può risultare manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, con particolare riferimento alle situazioni in cui
la persona cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a
chiunque non sia contattato dal soggetto che utilizza i dati, oppure riceva
materiale di propaganda che non permetta un agevole inserimento dell'informativa;
CONSIDERATO invece che nel caso in cui l'interessato
sia contattato mediante l'invio di lettere articolate o di messaggi per posta
elettronica la predetta informativa può essere inserita agevolmente nella
lettera o nel messaggio, con formule sintetiche anche in stile colloquiale che
riassumano gli elementi indicati nel predetto art. 10;
RITENUTA la necessità di esonerare in via
temporanea dall'obbligo dell'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675
partiti e movimenti politici, comitati promotori di liste elettorali, singoli
candidati e ogni altro soggetto che effettui operazioni di trattamento dei
predetti dati per esclusiva finalità di comunicazione politica o di propaganda
in occasione delle prossima tornata di consultazioni elettorali;
RILEVATO che con l'esonero dall'informativa
permane l'obbligo dell'utilizzatore dei dati di cancellare le informazioni
riguardanti i soggetti che presentino eventuale istanza di cancellazione ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 675;
RILEVATO che l'esonero non opera nel caso in
cui si utilizzino dati personali non provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque (artt. 12, comma 1, lettera c) e 20,
comma 1, lettera b), legge n. 675) per i quali resta fermo l'obbligo
dell'informativa, nonché, ove necessario, dell'acquisizione del consenso;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
TUTTO CIO' PREMESSO, IL
GARANTE:
- ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n.
675/1996 esonera partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori
di liste e di candidati e ogni altro soggetto che in occasione delle
consultazioni elettorali della primavera del 2001 effettui operazioni di
trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque per esclusive finalità di comunicazione
politica o di propaganda;
- dispone che l'esonero di cui alla lettera a)
operi sino alla data del 30 giugno 2001 con riferimento all'informativa dovuta
alle persone cui si riferiscono i dati estratti da fonti pubbliche accessibili a
chiunque, che non siano contattate dall'utilizzatore dei dati o che ricevano
materiale di propaganda, diverso da lettere articolate o messaggi di posta
elettronica, che non permetta l'inserimento dell'informativa;
- dispone che nei casi oggetto del presente
provvedimento, qualora vengano inviati agli interessati messaggi di posta
elettronica o lettere articolate, l'informativa di cui all'art. 10, comma 3,
della legge n. 675 possa essere inserita nei medesimi messaggi o lettere,
anziché essere inviata al momento della registrazione dei dati;
- dispone che copia della presente deliberazione
sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 7 febbraio 2001 |