IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
26/1/2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della
funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Art.1
(Definizioni)
1. Agli effetti del presente
regolamento si intende per:
a) "documento
informatico": la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del
documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico
facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai sensi
del codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e
telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e
di procedura;
f) "sistema informatico civile": è il sottoinsieme delle risorse del
dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il
processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il gestore
indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle
informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato è reso
disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto dagli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513.
Art. 2
(Campo di applicazione)
1. E' ammessa la formazione, la
comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti
informatici nei modi previsti dal presente regolamento.
2. L'attività di trasmissione,
comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via
telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 6.
3. Si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non
diversamente stabilito dal presente regolamento.
Art. 3
(Sistema informatico civile)
1. Il sistema informatico civile è
strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.
2. Al sistema informatico civile
possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali
giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro della
giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione
del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti
e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole
tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti
informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art. 4
(Atti e provvedimenti)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti
del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con
firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Se non è possibile procedere
alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti
vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari
e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita
nel fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
3. Ove dal presente regolamento non
è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la
firma digitale, questa è sostituita dall'indicazione del nominativo del
soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Art. 5
(Processo verbale)
1. Il processo verbale, redatto come
documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede
l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i
testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale
apponendo la propria firma digitale.
2. Se non è possibile procedere
alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene
redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e
allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è
allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 6
(Comunicazioni e notificazione)
1. Le comunicazioni con biglietto di
cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come
documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche
all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.
2. La parte che richiede la
notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo
all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalità.
3. L'ufficiale giudiziario, se non
procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come
documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità
all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato
del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e ss. del codice di
procedura civile.
4. Eseguita la notificazione,
l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito
della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale.
Art. 7
(Indirizzo elettronico)
1. Ai fini delle comunicazioni e
delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del
difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine
e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli
esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato
dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il
tribunale.
2. Per tutti i soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo elettronico è quello dichiarato al
certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione
della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove
reso disponibile nel certificato.
3. Gli indirizzi elettronici di cui
al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero
della giustizia, nonché quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche
(UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalità operative
stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 8
(Attestazione temporale)
1. La comunicazione e la
notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla
ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la
comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale
giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale.
2. I dati relativi a quanto previsto
dal comma 1 sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a
cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 3.
Art. 9
(Costituzione in giudizio e deposito)
1. La parte che procede
all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica
trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici
o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.
Art. 10
(Procura alle liti)
1. Se la procura alle liti è stata
conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via
telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata
come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale.
Art. 11
(Iscrizione a ruolo)
1. La nota di iscrizione a ruolo
può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto
con firma digitale.
2. La nota di iscrizione a ruolo
trasmessa per via telematica è redatta in modo conforme al modello definito con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 12
(Fascicolo informatico)
1. La cancelleria procede alla
formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo
come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Nel fascicolo informatico sono
inseriti, secondo le modalità di cui al comma 1, anche i documenti probatori
offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al
processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia
eccessivamente onerosa.
3. La formazione del fascicolo
informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su
supporto cartaceo.
Art. 13
(Formazione del fascicolo informatico)
1. Ogni fascicolo informatico riceve
la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile.
2. L'indice degli atti contiene
anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è
redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei
documenti informatici.
3. Gli atti e i documenti probatori
depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o
successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico
contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
4. Ai sensi dell'articolo 12, comma
2, è eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti
probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento
nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del
documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare è
superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine è
periodicamente aggiornato.
5. In deroga al comma 4 la
cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti
probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad
essi la copia su supporto informatico.
6. Il fascicolo informatico è
consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della
cancelleria attraverso un videoterminale.
7. Dopo la precisazione delle
conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la
firma digitale.
Art. 14
(Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico)
1. Gli atti e i documenti probatori
offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono
essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in
cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico
deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto
di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la
cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale.
2. Il responsabile della cancelleria
procede a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e
l'indice indicati nel comma 1.
3. Il supporto informatico è
restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma 2.
Art. 15
(Deposito della relazione del c.t.u.)
1. La relazione prevista
dall'articolo 195 del codice di procedura civile può essere depositata per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale.
2. Con lo stesso mezzo devono essere
allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di
questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso
gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in
ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il
deposito della relazione.
3. Il giudice, tenuto conto di un
eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica
d'ufficio, può disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo
conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 16
(Trasmissione dei fascicoli)
1. Qualora non sia necessario
acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del
fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via
telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e
la riservatezza.
2. Prima dell'inoltro, il
responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del
fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
Art. 17
(Trasmissione della sentenza)
1. La trasmissione per via
telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come
documenti informatici sottoscritti con firma digitale, è effettuata, ai sensi
dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con
particolari modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e
dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.
2. Il cancelliere, ai fini del
deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura
civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
Art. 18
(Informatizzazione del processo amministrativo e contabile)
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo
amministrativo e ai processi innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte
dei conti.
2. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento
e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e
contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19,
comma 2.
Art.19
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.
2. Il decreto ministeriale previsto
dall'articolo 3, comma 3, è adottato entro il 30 ottobre 2001.
(Testo ripreso dal sito del
Ministero della giustizia)