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DISEGNO DI LEGGE S1021

(TESTO PRESENTATO) (VERSIONE PROVVISORIA NON REVISIONATA)

SENATO DELLE REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

N. 1021

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MACCANICO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1996

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul
sistema radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta il primo urgente momento di riordino dell'intero settore delle comunicazioni in Italia ed è destinato ad essere completato da un più ampio disegno di legge governativo di organica riforma di tutta la materia.

Con l'articolo 1 si istituisce un organismo indipendente unico in considerazione dell'esigenza di disciplinare congiuntamente il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo i quali, originariamente separati, possono ormai essere ricompresi nel più ampio sistema delle comunicazioni. La struttura organizzativa dell'Autorità prevede, oltre alla figura del presidente, tre organismi a ciascuno dei quali sono attribuite funzioni specifiche: il consiglio, costituito dal presidente e da tutti i commissari, e due organi collegiali aventi competenza, rispettivamente, in materia di infrastrutture e di reti e in materia di prodotti e servizi.

Il presidente dell'Autorità è nominato su proposta del Presidente del telecomunicazioni sentito il parere delle commissioni parlamentari ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

I quattro componenti di ciascuna commissione sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati mediante un procedimento idoneo a garantire, attraverso la possibilità di indicare due soli nominativi, obiettività e imparzialità nelle scelte.

L'individuazione delle funzioni specificamente attribuite alle commissioni e al consiglio, di cui al comma 4, consente di definire l'Autorità quale vero e proprio organismo di regolamentazione e di garanzia del settore delle comunicazioni, al quale, inoltre, è affidato il compito di disciplinare puntualmente alcune materie, nell'ambito dei principi contenuti nel presente disegno di legge e nella legge 14 novembre 1995, n. 481.

Al fine dell'individuazione del fabbisogno di personale necessario per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'Autorità, si è ritenuto opportuno discostarsi dalle indicazioni contenute nella legge 14 novembre 1995, n. 481, solo in considerazione del numero di dipendenti che attualmente svolgono compiti analoghi nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Nel comma 1 dell'articolo 2 sono enunciati i principi di carattere generale in materia di posizioni dominanti, riferiti allo specifico settore delle comunicazioni, e sono richiamate le norme contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, finalizzate ad evitare che possano realizzarsi operazioni con effetti distorsivi sul mercato.

Il compito di tutelare il pluralismo e la concorrenza nel settore e nei mercati di riferimento è affidato all'Autorità, che con proprio regolamento dovrà definire termini, modalità e garanzie per i soggetti destinatari di procedimenti volti a rimuovere situazioni di dominio o a eliminare effetti di intese od operazioni concentrative vietate.

Oltre al limite nell'utilizzazione delle frequenze terrestri, fissato dal comma 6 in ottemperanza a quanto stabilito nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 5-7 dicembre 1994, gli altri limiti anticoncentrativi, contenuti nell'articolo 2, riflettono la situazione di un settore che, pur dovendo essere globalmente considerato, comprende più mercati distinti e rilevanti, con la conseguenza di dover individuare, per ciascuno di essi, un assetto tendenzialmente equilibrato del mercato e, correlativamente, specifici indici percentuali, riferiti all'entità dei proventi economici, che costituiscono i limiti delle situazioni ammissibili al fine del regolare svolgimento della concorrenza, superati i quali viene a configurarsi l'esistenza di una posizione dominante.

Sono stati, pertanto, separatamente individuati limiti percentuali riferiti alle varie attività economiche riconducibili al settore nel suo complesso e, di conseguenza, ai proventi ricavabili attraverso l'esercizio dell'attività nel settore televisivo nazionale, nel settore radiofonico nazionale, nel settore dell'emittenza televisiva via cavo e via satellite, nel settore, complessivamente considerato, dell'editoria e della radiotelevisione, sia locale che nazionale, e nel settore pubblicitario.

L'articolo 3 contiene, oltre ad un richiamo alla disciplina di carattere generale di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune disposizioni transitorie che hanno lo scopo di salvaguardare le aspettative dei soggetti che legittimamente operano nel settore radiotelevisivo, in attesa che possa essere al più presto introdotta nel nostro ordinamento una nuova normativa specifica che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello specifico mercato, definendo, altresì, un nuovo modulo organizzativo per la gestione del servizio pubblico e promuovendo lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale.

Per quanto riguarda lo specifico argomento dell'utilizzazione delle frequenze terrestri è previsto che, entro breve termine, l'Autorità rediga un nuovo piano di assegnazione con la conseguenza di obbligare i soggetti, che si trovino in

di legge, a modificare le proprie modalità di trasmissione utilizzando il cavo o il satellite.

L'articolo 3, al comma 8, si d carico del problema intertemporale, in ordine alla validità e permanenza di effetti prodottisi in conseguenza della disciplina previgente; la norma transitoria prevede, infatti, che rimanga salvo tutto quanto attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate, in modo da eliminare dubbi circa una incidenza di maggior favore per situazioni pregresse.

Infine, l'articolo 4 contempla la norma di copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 481 del 1995, connessi alla istituzione dell'Autorità e alla dotazione del personale che alla stessa dovr essere destinato al fine di garantirne il funzionamento.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge comporta un onere finanziario di lire 52.090 milioni, connesso all'istituzione dell'Autorità ed al funzionamento del relativo ufficio, alla cui copertura si provvede con le modalità previste dall'articolo 4.

Per quanto riguarda il compenso annuo del presidente e degli otto commissari lo stesso è stato valutato complessivamente in lire 3.000 milioni: tale compenso è stato determinato sulla base delle indennità percepite dai membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dalla istituzione del ruolo del personale degli uffici dell'Autorità (260 unità - articolo 1, commi 7 e 12), consegue un onere annuo di lire 34.600 milioni; a tale somma si è pervenuti considerando una retribuzione media unitaria di lire 133 milioni comprensiva degli oneri riflessi.

Per il personale da assumere con contratto a tempo determinato (60 unità - articolo 1, comma 13) l'onere è stato valutato in lire 8.000 milioni (costo medio unitario di 133 milioni annui comprensivo degli oneri riflessi). L'onere per consulenze (articolo 1, comma 9) calcolato sulla base di 10 unità, è stato valutato in lire 2 miliardi.

Per il personale comandato e fuori ruolo (30 unità: articolo 1, comma 14), ipotizzando che 20 unità provengano dall'Amministrazione statale e 10 unità da altri enti, l'onere complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, viene determinato in lire 1.500 milioni.

Per quanto riguarda la Guardia di finanza e la creazione del nucleo previsto dall'articolo 1, comma 10, si fa presente che l'istituzione del nuovo organismo non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità (quali locazioni, canoni, noleggi, eccetera) sono state determinate in lire 2.990 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI)

È istituita l'Autorita per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" agli effetti della presente legge, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 4. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

A) la commissione per le infrastrutture e le reti, oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazione nel rispetto del piano nazionale di di assegnazione delle frequenze e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli STANDARD per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere, in virtù della presente legge, i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro;

6) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

7) regola le relazioni tra infrastrutture di telecomunicazione e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazione non rifiutino ingiustamente l'accesso alle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione;

8) risolve con procedure sollecite le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione;

9) individua, in conformità alla normativa comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

10) individua i servizi di telecomunicazione, diversi da quelli rientranti nell'obbligo di servizio universale, che devono essere offerti in modo omogeneo su tutto o soltanto su parte del territorio nazionale;

11) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

12) determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione;

B) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa;

2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità

3) determina i periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in armonia con le direttive comunitarie, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4) in materia di pubblicità televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni da parte dell'utente, nonchè l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori;

6) verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di diritto di rettifica;

7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonchè l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari di servizio pubblico e verifica l'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche;

9) vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;

10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

C) il consiglio:

1) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed in genere all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; delle norme legislative sull'accesso di singoli e di gruppi ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in tema di nuove tecnologie di comunicazione;

4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8;

5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni e per la determinazione dei relativi canoni;

6) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, commesse da operatori del settore delle comunicazioni;

10) svolge le altre funzioni già attribuite della legge al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario.

12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società concessionarie previsti dalla legge.

5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui alla lettera C) n. 4.

6. La separazione contabile e amministrativa cui sono tenuti i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazioni, prevista dal comma 4 lettera, C), n. 7, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella separata dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine di due anni dall'emanazione delle direttive previste dall'articolo 2, comma 12, lettera F) della legge 14 novembre 1995, n. 481. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

7. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, delibera le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto e dei suoi componenti, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

8. L'Autorità, entro centosessanta giorni dall'insediamento, delibera apposito regolamento contenente norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, nonché il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità.

9. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente valersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità può chiedere la collaborazione di organi competenti nel settore delle comunicazioni, operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma, ivi compresa la polizia postale. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti e organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i competenti organi del Ministero della difesa per gli aspetti di comune interesse.

10. è istituito il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - per l'anno 1996 e dei contingenti previsti dagli organici. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i compiti istruttori e di controllo connessi all'esercizio delle proprie funzioni nel settore della radiodiffusione e l'editoria, può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della successive modificazioni e integrazioni, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

11. L'Autorità collabora, anche mediante scambi ed informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

12. è istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'Autorità nel limite di duecentosessanta unità.

13. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

14. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

15. In sede di prima attuazione l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 7, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'Autorità subentra nei rapporti organizzativi e funzionali nonché in quelli di utilizzazione di beni mobili e immobili e relativi servizi gi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al comma 8 del presente articolo sono abrogati i commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. è abrogata altres=EC ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicati nei regolamenti stessi.

Art. 2.
(DIVIETO DI POSIZIONI DOMINANTI)

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione dominante da parte di uno o più operatori del settore che, impedendo l'espansione della libertà di pensiero e della libera formazione delle opinioni, la diversificazione dell'offerta e il libero accesso ai servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo, possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento, definito anche in ambiti territoriali.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese di cui agli articoli 2 e 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi o radiofonici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze l'Autorità fissa il numero dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

A) localizzazione comune degli impianti;

B) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo STANDARD internazionalmente riconosciuti;

C) programmi ricevibili senza disturbi;

D) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

E) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione;

F) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri l'esistenza, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi l e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

A) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritto dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

B) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico in ambito nazionale;

C) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito rispettivamente al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princ=ECpi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera;

D) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicit, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

E) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere A), B) e D). Le concessionarie di pubblicità controllate da soggetti destinatari radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere A), B), C), D), E), del comma 8 sia stato comunque superato, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societ, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllati.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'ar ticolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

A) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

B) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

C) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

Art. 3.
(NORME TRANSITORIE)

1. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge.

2. È consentita, ai soggetti legittimamente operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 28 agosto 1997.

3. L'Autorità redige il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1997. I soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale che alla predetta data del 31 gennaio 1997 superino i limiti previsti dal citato articolo 2, comma 6, possono presentare istanza satellite o via cavo una delle reti concesse a condizione che, dal 1. marzo 1997, trasmettano contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, dal 28 agosto 1997, esclusivamente via satellite o via cavo.

4. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 28 agosto 1997. Entro la stessa data una delle emittenti della concessionaria del servizio pubblico è articolata in una o più società con valenza territoriale di ampie dimensioni. A tale emittente, che non può essere destinataria di risorse da pubblicità, non si applicano i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui al presente comma.

5. I soggetti, diversi dalla concessionaria di cui al comma 4, destinatari di più di due concessioni televisive nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la titolarità delle ulteriori concessioni nei limiti e nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo, a condizione che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, sia assicurato altresì dal 1. gennaio 1997 l'adeguamento degli indici di affollamento pubblicitario con la riduzione, su ogni rete, di 2 punti percentuali rispetto a quelli previsti dalla legge, oppure su una sola rete di un terzo rispetto ai limiti stessi. Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 2, comma 9.

6. L'Autorità vigila sull'applicazione dei commi 4 e 5 al fine di prevenire situazioni di squilibrio di mercato tra i soggetti interessati, disponendo misure correttive.

7. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

8. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente

Art. 4.
(COPERTURA FINANZIARIA)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

A) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4795 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

B) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera B), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.