Art. 1.
(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico
economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad
essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime
di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti
pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le
attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la
creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a
fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti
telematiche.
2. L’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato.
Tutte le controversie concernenti le attività dell’ente, ivi incluse le
modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di
elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla
giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della
giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente
con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività
di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per
le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è adottato dall’assemblea su proposta del
consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa designazione da parte dell’assemblea della SIAE.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e
successive modificazioni, è abrogato.
6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
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