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Telecomunicazioni

SKY/eBismedia: i possibili effetti della decisione dell'AGCOM

di Eugenio Prosperetti* - 10.01.05

 

Con comunicato stampa del 28 ottobre 2004 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha annunciato di aver adottato una decisione in merito al contenzioso tra Sky Italia S.r.l. ed eBismedia S.p.A., relativamente alle condizioni contrattuali per l'acquisizione dei contenuti cosiddetti "premium".
Nel comunicato la decisione viene commentata, da parte AGCOM, dichiarando che "i commissari relatori Manacorda e Luciano ritengono che la decisione odierna comporti un ampliamento delle opportunità di accesso ai contenuti pregiati da parte di diverse piattaforme".

Scopo della presente analisi è inquadrare la decisione in relazione a tale finalità di aumento delle opportunità di accesso ai contenuti pregiati da parte di diverse piattaforme e valutare, per quanto possibile, in assenza della pubblicazione del testo completo, come la stessa possa influire sul sistema.
Occorre, per chiarezza, premettere che la vicenda in questione è parallela ed indipendente rispetto alla ben più nota querelle tra Jepssen e Sky in merito allo standard, proprietario o aperto, per la visione della pay-tv satellitare. In quest'ultima vicenda è degno di nota che Sky ha recentemente (17.12.2004) ammesso in giudizio che proseguirà le trasmissioni anche in standard SECA 2 oltre il termine inizialmente annunciato.

La decisione in commento segue invece un ricorso di eBismedia S.p.A. all'AGCOM, la quale è investita di potere giudicante in materia dalla delibera della Commissione europea che ha autorizzato la fusione tra Stream e Telepiù e, quindi, l'esistenza di Sky Italia S.r.l. sul mercato.

La controversia traeva origine dal reclamo di eBismedia circa le condizioni ad essa applicate da Sky nel concedere i contenuti "premium" (calcio e cinema) su cavo/fibra; in effetti, pur essendo Sky un soggetto regolato, la delibera UE si limitava ad imporre a Sky di cedere ad operatori su piattaforme diverse dal digitale terrestre DTT (Digital Terrestrial Television) i propri contenuti "premium" in base ad una offerta wholesale, cioè in blocco. Il prezzo della cessione, uno dei punti chiave come è ovvio, doveva, in base alla delibera UE essere determinato in base ad un criterio cosiddetto retail minus (cioè pari al prezzo all'utente finale al netto dei costi di commercializzazione).

In buona sostanza, Sky Italia veniva ad assumere, verso gli operatori non-DTT, in base al disposto della Delibera CE, una funzione di intermediario. Tale funzione, nella specie, si era concretata nei rapporti con Fastweb, controllata eBismedia per quanto riguarda le trasmissioni cavo/fibra.
In base ai negoziati tra eBiscom e Sky era infatti stato raggiunto un accordo.
Ciò aveva portato Sky ad allestire una struttura apposita per il collegamento. In base a detto accordo venivano forniti contenuti sia di tipo "cinema" che di tipo "calcio".

A quanto è dato conoscere, eBismedia/Fastweb reputava l'accordo, comunque raggiunto in base alla delibera UE, sfavorevole ed ha pertanto ritenuto di adire l'AGCOM alla ricerca di condizioni migliorative del rapporto con Sky. Non è dato sapere, nelle more dell'attesa del testo, il motivo preciso per il quale eBismedia contesti l'accordo con Sky.

E' invece noto che Sky, da parte sua, riteneva già penalizzante rispetto al proprio business l'accordo esistente in quanto, come si diceva, si era dovuta dotare di una "appendice produttiva" volta alla gestione del segnale verso Fastweb (diritti/trasmissione), sopportandone i relativi costi. Ciò ha sicuramente fatto in adempimento del disposto della delibera UE. Si vedrà ora come reagirà alla decisione.

Ora, in attesa di conoscere con piena cognizione di causa le ragioni per cui è stata chiesta ed ottenuta la decisione, come si diceva, interessa proprio qui effettuarne una sommaria valutazione delle possibili ripercussioni conoscendone sommariamente il disposto.

Il primo interrogativo che viene alla mente è il seguente: nel momento in cui uno dei quattro grandi player dell'industria mediatica nazionale (Rai, Mediaset, La7, Sky) è al massimo dello sforzo competitivo per conquistare uno stabile parco abbonati e avere margine di operatività (ne è un esempio la recente aggressiva campagna NDS, volta a stabilizzare il parco software dei decoder, realizzare soddisfacenti economie di scala nella tecnologia trasmissiva ed incrementare la sicurezza del segnale trasmesso), conviene irrigidirne oltremisura i limiti regolamentari che ne limitano l'azione sul mercato?

La decisione impone a Sky un tipo di regolamentazione che, pur seguendo la matrice dettata dalla delibera UE, entra nel merito dell'attività di questo operatore, fino quasi a diventare simile, nel metodo e nel merito, a quella prevista per un incumbent del settore delle telecomunicazioni.
Si impone infatti ad un operatore, ancorché televisivo, la scontistica da applicare in relazione alle tariffe di interconnessione.

Della decisione beneficia Fastweb, con una strategia intelligente e differente da quella di "approvvigionamento dei diritti alla fonte" perseguita da Mediaset e Telecom Italia. Fastweb ottiene così da Sky, nata per far fronte ad esigenze business to consumer, un vero e proprio listino business to business. Il core business di Sky non è però quello di portare contenuto ad altri ma di portarlo ai propri abbonati. Non è prevedibile come Sky potrà far fronte, in senso di struttura aziendale, alle esigenze di diventare un fornitore di contenuti B2B che parrebbero derivare dal disposto dell'AGCOM. La bravura di Sky sarà di trovare una maniera per tramutare ciò in una opportunità di business anche se, visti i precedenti in materia di telecomunicazioni, non sembra che vi sia molto margine di manovra.

Ciò che pare di poter dire è che, una decisione che vede Sky come fornitore di contenuti all'industria piuttosto oltre che agli abbonati (se tale si rivelerà l'interpretazione della decisione nel suo testo definitivo), che avviene nel momento in cui Sky raccoglie abbonati e si afferma sul mercato, potrebbe rivelarsi un disincentivo alla concorrenzialità del mercato: ci si chiede infatti che interesse abbia Sky a comprare contenuto, "oltre il necessario" per "canali di distribuzione" che sono, in qualche modo, a favore di competitor.

Ma se Sky smette lo sforzo a favore dei prodotti premium, tutto il sistema si indebolisce.
Da qui le perplessità sul fondare il sistema su un atto autoritativo piuttosto che su un atto negoziale che prenda la forma di un alleanza.
Ovviamente l'auspicio è che tale perplessità rimanga un mero costrutto logico.
Non è tuttavia da escludersi, anche se si tratta di un'ipotesi fondata sulla mera speculazione, che la decisione di mantenere il sistema SECA 2 in vita, contrariamente a quanto annunciato, sia giustificata dal mutato quadro concorrenziale: meglio mantenere gli abbonati Sky perplessi sulla tecnologia NDS, consentendo loro di utilizzare lo standard SECA 2, piuttosto che consegnarli alle piattaforme emergenti in DTT e ADSL.

Sembrerebbe dunque doversi ridimensionare la teoria secondo la quale Sky possiede, in virtù dei propri contenuti premium e della propria unicità una sorta di forza che si dice essere - utilizzando un termine economicamente non corretto - "monopolistica" sul mercato: ciò è assolutamente da dimostrare nel momento in cui il digitale terrestre e l'ADSL concorrono nel trasmettere il calcio e il cinema. In secondo luogo, sinora, i costi di gestione di Sky sono stati altissimi a fronte di un numero di abbonati assai significativo ma non eccezionale. In terzo luogo i prodotti che si vanno affermando per Sky, al momento, sono anche canali diversi da quelli premium, per i quali concorrenza indubbiamente esiste. Per inciso, questo non fu previsto dalla Commissione europea a dimostrazione dell'inadeguatezza della delibera UE, la quale è anche quella che ha regolato la "questione decoder", che lo si voglia o no.

Detto ciò si può ora esaminare quale sia il disposto della decisione.

Sky viene vincolata ad offire a Fastweb/eBismedia sei diversi valori di sconto, basati sul prezzo effettivo netto dei singoli "pacchetti premium" (criterio retail minus); lo sconto dovrà essere del 51,6% per il pacchetto più costoso (pacchetto "Tutto") fino ad arrivare al 62,6% per quelli meno costosi (pacchetto Cinema e pacchetto Sport).

L'AGCOM ha sinora comunicato soltanto di essersi basata su di un criterio retail minus per il calcolo della scontistica in parola. Occorrerà analizzare, una volta disponibile il testo, attentamente come si è arrivati a queste percentuali per valutare se tengono conto dei costi sopportati da Sky per fornire il servizio, se costringono Sky a lavorare in perdita o se, semplicemente, prevedono per Sky margine operativo zero sulla fornitura a eBismedia.
EBismedia viene inoltre lasciata libera di fornire ai propri abbonati pacchetti di durata inferiore ad un anno, il che sembrerebbe dare via libera alla vendita del singolo evento (o gruppi di eventi), in diretta concorrenza con Sky.

EBismedia viene autorizzata ad apporre il proprio marchio, in aggiunta a quello Sky, sull'offerta al fine di identificarla. E' interessante al proposito che si tratti di una facoltà e non di una imposizione e che venga impedito di togliere il marchio Sky, segno che EBismedia avrebbe un interesse ad "appropriarsi" dell'offerta (cosa che non può fare) ma che può invece identificare l'offerta con il proprio marchio distintivo, cosa che in precedenza era probabilmente esclusa per contratto.

In conclusione, dal sommario esame compiuto, residua la sensazione che il cammino da intraprendere, nell'interesse del mercato, è verso l'adeguamento della delibera UE, oramai non più al passo con i tempi e non rappresentativa dell'effettivo ruolo di Sky nel mercato, al punto di dettare una regolamentazione che, piuttosto che consentire un'attività equilibrata a tale operatore, alle volte è a maglie troppo larghe e, alle volte, è a maglie immensamente strette.
 

 * Portolano Colella Cavallo Prosperetti Studio Legale - eprosperetti @ pccp.it

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