Il DLgs 103/95: dichiarazione o
autorizzazione
per gli Internet Service Provider?
di Manlio Cammarata e Andrea Monti - 22.02.96
A pochi giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione o della richiesta di autorizzazione previste
dal decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 (Recepimento della direttiva
90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni) per gli operatori telematici già attivi all'entrata in
vigore del decreto stesso, non sono stati ancora ufficialmente risolti i
numerosi dubbi interpretativi sollevati dagli interessati.
Per rispondere alle numerose domande che continuano ad arrivare in seguito agli
articoli pubblicati su MCmicrocomputer e ai testi pubblicati in questo Forum,
ecco una sintesi dei risultati a cui sono pervenuti, dopo analisi approfondite,
Manlio Cammarata e Andrea Monti.
1. - Il DLgs 103/92 e i successivi regolamenti
disciplinano l'offerta (e non l'uso) dei servizi di telecomunicazioni diversi
dalla telefonia vocale. Questi servizi non sono definiti dai testi normativi in
esame, ma si possono così riassumere:
1.1 - Connessioni su circuiti diretti (detti comunemente "linee
dedicate"), come CDF, CDN, Frame-Relay ecc.
1.2 - Rivendita di capacità su circuiti diretti, gruppi chiusi di utenza
(servizi disciplinati da norme particolari), trasmissione di dati a commutazione
di pacchetto o di circuito ecc.
1.3 - Servizi telefonici a valore aggiunto, come Audiotex (166, 144 ecc.)
Teletex (televideo) ecc.
1.4 - Servizi telematici comunemente denominati "Accesso a Internet" e
"BBS", che comprendono una serie di funzioni, come la posta
elettronica (e-mail) la consultazione di banche dati, lo scambio di software e
anche transazioni commerciali (vendite telematiche) e via discorrendo.
2. - I servizi di telecomunicazioni di cui ai
punti 1.3 e 1.4 possono essere offerti secondo due modalità diverse:
2.1 - Accesso dell'utente su linea commutata (rete telefonica generale)
2.2 - Accesso dell'utente su linea diretta.
3. - I soggetti che rientrano nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo devono, a seconda dei casi, presentare al
Ministero delle poste e telecomunicazioni una dichiarazione o una richiesta di
autorizzazione. È necessario sottolineare che i soggetti interessati
sono coloro che "offrono", non coloro che "usano":
la differenza è sostanziale, perché se un soggetto prende in affitto un
circuito solo per connettersi con un altro, o con più soggetti determinati, non
"offre" (a terzi) alcunché. Il circuito in questione è
"offerto" dal gestore della rete, e a questo si applicano le
disposizioni del decreto.
3.1 - Ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti
che offrono servizi con accesso da linea commutata (e cioè, per esempio, tutti
i provider del 144 e del 166) devono presentare al Ministero delle poste e
telecomunicazioni una dichiarazione (i cui contenuti sono precisati dal DPR del
4 settembre 1995 n. 420) con la relazione descrittiva dei servizi e dei
collegamenti.
3.2 - Ai sensi dell'art. 3, comma 2, i soggetti
che offrono servizi con accesso tramite collegamenti diretti della rete pubblica
devono presentare richiesta di autorizzazione, con le modalità previste dal DPR
420 e devono pagare i contributi nella misura prevista dal DM 5 settembre '95.
4. - Tutto questo è molto semplice, e si evince
dalla lettura superficiale dei primi tre articoli del 103/95. Una seconda
lettura fa sorgere un dubbio: il comma 2 dell'art. 3 afferma: Quando sono
utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei
servizi [...] deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. Siccome per la realizzazione dei servizi descritti
ai punti 1.3 e 1.4 sono di norma utilizzati collegamenti diretti (tra il
fornitore dei servizi e il centro servizi di Telecom Italia nel caso di 144, 146
e Videotel, tra il fornitore dei servizi e il nodo di livello superiore nel caso
di Internet), qualcuno ha erroneamente concluso che anche questi servizi siano
soggetti alla richiesta di autorizzazione ex art. 3, comma 2. Questa conclusione
è sbagliata per quattro motivi, sintetizzati qui di seguito.
4.1 - Il primo motivo si evince da una ancor più
attenta lettura dell'art. 3, che si intitola Offerta di servizi di
telecomunicazioni. Il comma 1 inizia con le parole: Quando sono
utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, mentre il comma 2
inizia con le parole: Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete
pubblica. Cioè, leggendo con senso logico: "Quando per l'offerta sono
utilizzati circuiti" ecc. e non "Quando per la produzione dei
servizi", che non rientra nell'ambito di applicazione del DLgs 103. Dunque
i circuiti diretti che vengono utilizzati (e non, ripetiamo,
"offerti") a monte del servizio, non sono soggetti a richiesta di
autorizzazione per il servizio offerto.
4.2 - Il secondo motivo per il quale non può
essere accolta l'interpretazione secondo la quale sono soggetti alla richiesta
di autorizzazione i servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4 anche quando sono offerti
su circuiti commutati è di ordine logico: non avrebbe senso la distinzione tra
la previsione del comma 1 e quella del comma 2 dell'art. 3, dal momento che
tutti o quasi tutti i servizi di questo tipo usano qualche collegamento diretto
a monte dell'offerta (resterebbe fuori, forse, solo qualche piccolo BBS).
4.3 - Il terzo, e più grave motivo, è che una
soluzione di questo tipo contrasterebbe con lo spirito e la lettera delle
disposizioni della direttiva europea 90/388, la cui applicazione in ambito
nazionale costituisce appunto l'oggetto del decreto legislativo 103/95.
4.4 - Infine, se si accettasse l'interpretazione
restrittiva dell'art. 3, comma 2, si verificherebbe in molti casi che lo stesso
circuito diretto sarebbe soggetto due volte alla disciplina autorizzatoria: per
l'offerta da parte del gestore della rete al fornitore di servizi e per
l'offerta "al pubblico" da parte del secondo. Si applicherebbe così
un doppio contributo per lo stesso oggetto.
5. - Un'ulteriore interpretazione restrittiva
dell'art. 2, che comporterebbe l'obbligo di richiesta di autorizzazione anche
per i servizi offerti su circuiti commutati, è fondata sul comma 3, che recita:
L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché
l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Questa interpretazione si
fonda su un equivoco e su un grave errore tecnico.
5.1 - Sul primo punto non è difficile osservare
che l'offerta di accesso a Internet non è un servizio di trasmissione dati,
come definito dall'art. 1, comma 1, lettera i), perché non consiste nel
trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della
rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con
un altro punto terminale; si tratta invece di un "servizio a valore
aggiunto" che prevede una serie di connessioni indirette tra diversi punti
della rete mondiale di telecomunicazioni. Per collegamento diretto non si
intende, evidentemente, quello che i tecnici definiscono peer to peer,
cioè da un computer all'altro, senza altre apparecchiature interposte, ma
quello per il quale un utente si collega a un altro componendo direttamente il
numero del terminale di quest'ultimo: si evince dalla definizione di
"servizio di telefonia vocale" al punto g) dello stesso comma.
5.2 Il secondo motivo addotto per far rientrare i
servizi di accesso a Internet nella previsione del comma 3 dell'art. 3 consiste
nel fatto che i protocolli TCP/IP utilizzati su Internet, in particolare il PPP
e lo SLIP, sono protocolli a commutazione di pacchetto. Un'affermazione di
questo tipo può essere espressa solo da chi conosce "per sentito
dire" le tecnologie di telecomunicazione, perché nel la commutazione di
pacchetto consiste appunto nel "commutare", cioè nell'instradare su
circuiti diversi i pacchetti nei quali sono scomposti i messaggi. Invece, nella
connessione dell'utente al fornitore attraverso la rete pubblica commutata i
messaggi viaggiano sì a pacchetti, ma su un unico circuito instaurato al
momento della connessione: non c'è alcuna commutazione di pacchetto.
6. - Restano due punti, secondari solo dal punto
di vista del numero di soggetti interessati, non certo da quello dei principi di
applicazione della legge: le strutture telematiche non commerciali e i
sub-fornitori di servizi.
6.1 - I BBS "amatoriali", Fidonet e altre realtà non profit,
spesso con scopi sociali o umanitari, non dovrebbero essere soggetti ad alcun
obbligo, in quanto non rientrano nel concetto di "mercato".
6.2 - Anche i fornitori di servizi a valore aggiunto (caselle e-mail, pagine
World Wide Web ecc.) che non offrono accessi, ma "ricevono" gli utenti
attraverso un altro soggetto che offre l'accesso su commutata o circuiti
diretti, non dovrebbero rientrare nelle previsioni del DLgs 103/95 e quindi non
avrebbero alcun obbligo di dichiarazione o richiesta di autorizzazione.
Conclusione
Per capire a chi si applichino le disposizioni in
questione, e quali adempimenti siano richiesti, è necessario rispondere a una
semplice domanda: "Chi offre cosa".
In altri termini è soggetto alle disposizioni del 103/95 chi offre un servizio
di telecomunicazioni diverso dalla telefonia vocale (come definita dal DPR 103,
comma 1, punto g), nei quali non rientrano i servizi vocali
"alternativi" come l'Internet Phone). Non è soggetto, invece, chi non
compie un'offerta "al pubblico", ma si limita a usare un servizio
offerto da Telecom Italia o da un altro operatore. Per capire se si deve
applicare il regime notificatorio o quello autorizzatorio si deve rispondere al
quesito "che cosa si offre": se si offre un accesso dalla rete
pubblica commutata (cioè la rete telefonica generale) si ricade nell'obbligo di
notificazione, se si offre un accesso da circuito diretto scatta l'obbigo della
richiesta di autorizzazione. Questa, alla luce di tutte le analisi compiute,
appare la sola interpretazione possibile.
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