Il DLgs 103/95: interpretazioni a
confronto
di Andrea Monti - 27.12.95
Lo scopo di questo lavoro è di rendere conto nel
modo più chiaro possibile del dibattito che si è sviluppato attorno all'ambito
di applicazione del d.lgs. 103-95.
Conseguentemente, nessuna delle tesi qui riportate può essere considerata
dominante o definitiva anzi, al contrario, esse vogliono essere uno stimolo
all'approfondimento e alla discussione nel più puro spirito di questo Forum.
1 - Il Piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni, approvato con Decreto ministeriale del 6 aprile 1990
classifica i servizi di telecomunicazioni nel seguente modo:
a - servizi portanti (trasferimento di informazioni tra terminazioni di
rete)
b - teleservizi (telefono e telex)
c - servizi supplementari ai servizi portanti e ai teleservizi
(documentazione addebiti, telelettura contatore, telefonata a 3, messaggio ad
indirizzo multiplo)
d - servizi applicativi e/o a valore aggiunto (posta elettronica, elenco
elettronico, facsimile, teletex, videotex, sveglia, ora esatta, videotelefono,
trasferimento messaggi interpersonali o documenti commerciali).
Il d.lgs. 103/95 tuttavia sembra adottare criteri
parzialmente differenti ispirati da un lato a ciò che passa sui cavi (e.g.:
"servizi diversi dalla telefonia vocale") e dall'altro al modo in cui
ciò avviene ("... Quando sono utilizzati collegamenti diretti ...
l'offerta dei servizi di cui all'art. 2 c. I,... deve...") creando
sicuramente qualche difficoltà all'interprete.
2 - La liberalizzazione ha riguardato tutti i
servizi diversi dalla telefonia vocale e dalla radiotelefonia mobile (argomenta
ex art. 2 c. I d.lgs. 103/95: "L'accesso alla rete...per la fornitura
mediante collegamenti commutati o diretti... dei servizi di telecomunicazioni
DIVERSI DALLA TELEFONIA VOCALE... è consentito).
La norma richiamata si applica solo alla fonia o anche alla trasmissione dati?
L'art. 3 c. I d.lgs. 103/95, nel disciplinare il regime dichiaratorio, richiama
i servizi di cui all'art. 2 c. I in quanto offerti tramite commutazione di
CIRCUITO; mentre il comma successivo riguarda gli stessi servizi ma su linea
dedicata (soggetti in questo caso ad autorizzazione).
Non è chiaro se in questo caso il legislatore si riferisca ai servizi-voce o
anche a tutti gli altri c.d. "servizi diversi".
Una qualche indicazione può giungere dal comma III.
Esso, infatti, disciplina espressamente i servizi di trasmissione dati a
commutazione di CIRCUITO o di PACCHETTO e la rivendita di capacità
sottoponendoli a regime autorizzatorio.
Si può sostenere, allora, che l'art. 3 assolva ad una funzione specificatoria
dei regimi dei vari tipi di servizio, applicandosi i primi due commi ai servizi
di telecomunicazione diversi dalla trasmissione dati e il terzo alla
trasmissione dati.
Si renderebbe ragione, in questo modo, della non altrimenti giustificabile
duplicazione contenuta nei commi I e III dell'art.3.
Del resto, che i commi I e II dell'art.3 d.lgs. 103-95 riguardino altri servizi
è affermato dalla norma stessa che - appunto al comma I - rinvia la disciplina
dei servizi di trasmissione dati al comma III.
3 - Per risolvere il problema dello statuto
giuridico degli Internet-provider e dei POP, è allora prioritario stabilire in
quale dei tre commi rientrano i servizi offerti da questi soggetti.
Bisogna dunque stabilire in altri termini se ciò che viene offerto dai Provider
sia o meno qualificabile come "trasmissione dati" e, se sì, di che
tipo.
In via preliminare: il servizio di trasmissione dati è così definito (art.1
c.I lett.i): fornitura al pubblico del trasporto diretto dei dati IN PARTENZA E
A DESTINAZIONE dei punti terminali della rete pubblica COMMUTATA, che
consente... di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale... per
comunicare con un altro punto terminale.
Si potrebbe dunque sostenere che il servizio offerto, e quindi l'oggetto del
rapporto giuridico fra utente finale e POP o provider, sia il COLLEGAMENTO FRA
DUE PUNTI DELLA RETE COMMUTATA AL FINE DI TRASMETTERE DATI a prescindere da come
fisicamente ciò avvenga, in conformità a quanto stabilito nel piano nazionale
delle telecomunicazioni.
E infatti il legislatore non si è imbarcato nel ginepraio dei protocolli di
trasmissione così come definiti dai vari documenti internazionali, ma si è
limitato ad una norma generica che si occupa ESCLUSIVAMENTE dell'aspetto
"fisico" del problema.
Non rileverebbe che - per esempio - la connessione con il 1421 di Itapac possa
avvenire parzialmente in commutazione di circuito (dal domicilio dell'utente al
nodo) e poi in commutazione di pacchetto. Ciò che conta è l'esito finale vale
a dire la connessione di due punti terminali.
Analogamente a quanto accadrebbe per le connessioni internet che hanno un unico
dato certo: quello che dal domicilio dell'utente al pop la connessione è a
commutazione di circuito; mentre ciò che avviene in uscita dal pop sulla rete
può avere tutt'altra natura senza che mutino i termini del problema.
Rimane fermo che per ricomprendere i servizi
Internet nella definizione di "servizio di trasmissione dati" fornita
dalla legge dovrebbero verificarsi due condizioni.
In primo luogo, l'oggetto del contratto fra il pop e l'utente finale NON
dovrebbe essere il mero accesso alle macchine del primo (come accadrebbe invece
con un BBS) ma anche l'USCITA verso un altro punto terminale (ciò si potrebbe
ravvisare in una sessione telnet o ftp, dove il ruolo del POP è ESCLUSIVAMENTE
quello di "passante" fra uno o più punti terminali di rete).
E' anche vero, tuttavia, che servizi come la posta elettronica non possono
comunque essere considerati trasmissione dati, tant'è che l'onnipresente piano
nazionale delle telecomunicazioni li inserisce all'interno dei c.d.
"servizi applicativi e\o a valore aggiunto" che il d.lgs. ricomprende
nella nozione più generica di "servizi diversi".
Dovrebbe quindi scindersi il regime riservato a servizi che oggettivamente
devono essere considerati trasmissione dati come FTP o Telnet (autorizzazione)
da quello relativo a tutti gli altri servizi diversi non erogati su linea
dedicata (dichiarazione)
In secondo luogo, tale trasmissione dati dovrebbe
essere "diretta".
E' proprio su questo aggettivo - come si vedrà di qui a poco - che sorgono i
maggiori problemi interpretativi.
Ad ogni modo, aderendo alla tesi in esame, ne deriverebbero le seguenti
conseguenze, superando le difficoltà connesse alla verifica in concreto delle
tecnologie impiegate dal fornitore di servizi in relazione al regime (autorizzatorio
o dichiaratorio) da applicare:
a - i BBS amatoriali non sono soggetti alla normativa de qua, in quanto non
operanti in regime di mercato e quindi di concorrenza (una precisazione:
amatoriale non vuol dire necessariamente gratuito. Se un'associazione culturale
ha un BBS e raccoglie adesioni tramite il mezzo telematico, ciò non vuol dire
svolgere attività commerciale, l'unica cosa che importa è che le somme
percepite siano rimpiegate per scopi previsti dallo statuto.).
b - il bbs che offre servizi commerciali deve chiedere l'autorizzazione
c - il provider che affitta e subaffita i cavi deve chiedere l'autorizzazione
d - il POP, in quanto fornitore di servizi di trasmissione dati ex art.3 c.III
deve chiedere l'autorizzazione.
4 - Non sfugge che le argomentazioni che
precedono e in particolare la classificazione di servizi di telecomunicazioni
proposta, prestino il fianco a numerose eccezioni, la più seria delle quali
riguarda la sussunzione fra servizi di trasmissione dati a commutazione di
circuito o di pacchetto (così come definiti dall'art. 1 c. I lett. i) dei
servizi diversi dalla telefonia vocale.
Tali obiezioni si fondano sul tenore letterale della succitata norma che
definisce tali servizi come "la fornitura al pubblico del trasporto DIRETTO
di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica che
consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
Orbene, si è detto, in primo luogo i provider
non offrono trasmissione dati a commutazione di pacchetto, ma servizi diversi
dalla telefonia vocale, in cui i dati viaggiano "a pacchetti" (cioè i
servizi applicativi e/o a valore aggiunto di cui al Piano Nazionale delle
Telecomunicazioni).
In secondo luogo anche se i dati viaggiano a pacchetti, non c'è commutazione di
pacchetto in senso tecnico e in tertiis, l'aggettivo "diretto"
contenuto nella norma esaminata sarebbe da intendersi come sinonimo di
"punto-punto", cioè di connessione, appunto, diretta fra due
terminali.
Sempre secondo la tesi in questione, la corretta interpretazione del
termine"diretto" sarebbe contenuta nell'art. 1 c. I lett. g) e si
riferirebbe alla connessione "da un utente all'altro".
I servizi Internet invece, argomenta il ragionatore, sono sempre
"indiretti" perché il collegamento avverrebbe fra utente e provider,
mentre al resto penserebbe esclusivamente il server che a sua volta si
connetterebbe ad un numero variabile ed imprecisato di altri nodi (basta vedere
l'output di un trace-route per rendersene conto).
Le implicazioni di questa tesi sono di segno parzialmente diverso dalla
precedente.
Entrambe escludono l'estensione del regime autorizzatorio ai BBS amatoriali,
mentre vi fanno rientrare i provider che offrono connettività su linea dedicata
o rivendita di capacità; ma la prima applica l'autorizzazione anche ai semplici
POP mentre la secondo li esime.
Resta, tuttavia, un'incognita.
Se la trasmissione dati avviene a commutazione di pacchetto o di circuito (e
abbiamo visto che quella "o" non identifica un'alternativa) come è
contemporaneamente possibile una trasmissione diretta (intendendo questo termine
come sinonimo di "punto-punto)?
5 - Questi dubbi verrebbero superati da un terzo
orientamento.
Partendo dalla premessa che le norme sull'autorizzazione mirano a controllare il
semplice USO delle linee dedicate FINALIZZATO ad un'offerta al pubblico di
servizi liberalizzati, sembrerebbe plausibile concludere per l'applicabilità
del regime autorizzatorio anche per i POP, i quali a monte impiegano comunque
linee dedicate per erogare i loro servizi.
Essi rientrerebbero quindi fra i casi previsti dall'art. 3 c.II d.lgs. 103/95.
A nulla varrebbe obiettare che in questo modo si fa rientrare praticamente tutto
all'interno della legge in questione, anzi, paradossalmente, ciò sarebbe
maggiormente aderente alla ratio che è quella di poter vigilare su TUTTI i
soggetti che operano nel settore per potere garantire una effettiva tutela della
libera concorrenza.
Del resto la lettera della legge sembra preoccuparsi di regolamentare l'uso
delle linee dedicate, piuttosto che i differenti servizi che è possibile in
astratto erogare, con conseguenze in qualche caso paradossali.
6 - La dimostrazione sarebbe contenuta nell'art.
1 c. I l ett. f) del d.lgs. 103-95.
Nel definire le esigenze fondamentali che legittimano uno Stato membro a
limitare l'accesso alla rete, il legislatore accomuna motivazioni squisitamente
tecniche (sicurezza di funzionamento, integrità) a motivazioni di marca
normativa: tutela dei dati personali, riservatezza delle informazioni trasmesse
o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata.
Se dunque è considerata esigenza fondamentale, per esempio, la tutela dei dati
personali, non sarebbe possibile, a stretto rigore, far sì che gli stessi dati
godano di un diverso livello di protezione a seconda del tipo di connettività
impiegata dai fornitori, o della natura commerciale o privata delle connessioni
stesse.
L'oscurità eraclitea dei questo decreto
legislativo rende dunque possibili interpretazioni contrastanti, alcune delle
quali più restrittive - nella realtà del fatti - di quanto lo spirito della
direttiva comunitaria potesse con ogni probabilità antivedere. Sarebbe
auspicabile un'interpretazione autentica prima che, come già in altri casi, il
ricorso alle aule di giustizia produca giurisprudenza.
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