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 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Lettera aperta
al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
11.01.99

Al professor Enzo Cheli
Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Napoli

Signor Presidente,

la nostra rivista riceve da ogni parte d'Italia messaggi di fornitori di accesso a Internet, che chiedono chiarimenti sulle regole che riguardano le autorizzazioni a svolgere il servizio, o segnalano ispezioni e multe da parte della Polizia postale per la presunta inosservanza delle norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
Con questa lettera aperta crediamo di interpretare il desiderio degli Internet provider, che chiedono di poter lavorare con la certezza di essere in regola con le norme e al riparo da interpretazioni errate o tendenziose, che comportano gravi rischi per l'attività d'impresa, oltre che da balzelli esorbitanti e iniqui.

Come certamente Lei sa, la materia è (o era?) regolata dal citato decreto legislativo e dalle sue integrazioni, il DPR 4 settembre 1995 e il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995.
In sintesi, queste norme stabilivano che i fornitori di servizi di telecomunicazioni - quali sono gli Internet provider - dovevano inviare una dichiarazione al Ministero nel caso di offerta di accesso su linee commutate, o una domanda di autorizzazione nel caso di offerta su collegamenti diretti.
Tuttavia l'imprecisa formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo faceva sorgere il dubbio che anche i fornitori di accessi da linee commutate fossero obbligati alla domanda di autorizzazione, a causa della presenza di una linea dedicata, necessaria per il collegamento al nodo superiore o alla rete pubblica. Linea in realtà "offerta" dall'operatore di telecomunicazioni e quindi oggetto di domanda di autorizzazione da parte di quest'ultimo.

Il successivo DPR del 4 settembre 1995, n. 420, riformulava opportunamente questa disposizione chiarendo l'equivoco: "Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 103, gli interessati... debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione... "

Ma la Polizia postale ha continuato a seguire l'interpretazione più restrittiva della prima versione, elevando salate contravvenzioni, e prospettando anche la gravissima sanzione della sospensione del servizio, prevista dall'articolo 10 del DPR 420/95, a operatori che, fornendo solo accessi da linee commutate, avevano inviato la semplice notificazione.
Dal canto suo il Ministero delle comunicazioni non ha mai reso nota un'interpretazione autentica delle norme in questione.

Ora il problema si è ulteriormente complicato, perché la direttiva 97/13/CE impone, dal 1. gennaio di quest'anno, che tutti i servizi di telecomunicazioni, diversi dalla telefonia vocale e da altre fattispecie definite, siano soggetti solo a un'autorizzazione generale, da ottenersi in seguito a una semplice notificazione.
Questa norma è stata accolta nel DPR 19 settembre 1997, n. 318, ma non è operante perché non sono state emanate le condizioni dell'autorizzazione generale. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni ha stabilito, con decreto del 5 febbraio 1997, i contributi che devono essere versati per le autorizzazioni generali.
Contributi altissimi, ben lontani dalle prescrizioni comunitarie, secondo le quali "i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale". Invece la misura dei contributi per le autorizzazioni generali è tale che un provider che abbia un centinaio di punti di presenza (sui quasi settecento settori che compongono la rete pubblica) deve sborsare la stessa cifra richiesta a un operatore di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale su tutto il territorio nazionale.

Signor Presidente, non vogliamo abusare della Sua pazienza entrando nei dettagli della normativa e delle relative interpretazioni, che abbiamo trattato ripetutamente sulle pagine di InterLex. Le segnaliamo solo l'ultimo articolo "103/95: la storia continua, aspettando le autorizzazioni generali", alla URL http://www.interlex.com/regole/103fine.htm, nel quale sono riportati tutti i punti essenziali.

Dal momento che la competenza per questa materia è ora dell'Autorità che Lei presiede, le chiediamo:
- di chiarire definitivamente le fattispecie alle quali si applicano le norme del decreto legislativo 103/95 per quanto riguarda le dichiarazioni o le domande di autorizzazione, anche per alleggerire il contenzioso che giace presso diverse Prefetture;
- di emanare, più presto possibile, le condizioni e le procedure per le autorizzazioni generali;
- di ridefinire, con le norme per le autorizzazioni generali, gli importi dei contributi, in linea con le disposizioni comunitarie.

Contiamo sulla Sua sensibilità verso questi problemi e sulla Sua competenza, oltre a quella dei Suoi collaboratori, per giungere a una conclusione positiva di queste ormai annose questioni.

Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della nostra fiducia e della nostra stima.

InterLex