Lettera aperta
al presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
11.01.99
Al professor Enzo Cheli
Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Napoli
Signor Presidente,
la nostra rivista riceve da ogni
parte d'Italia messaggi di fornitori di accesso a Internet, che chiedono
chiarimenti sulle regole che riguardano le autorizzazioni a svolgere il
servizio, o segnalano ispezioni e multe da parte della Polizia postale per la
presunta inosservanza delle norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
Con questa lettera aperta crediamo di interpretare il desiderio degli Internet
provider, che chiedono di poter lavorare con la certezza di essere in regola con
le norme e al riparo da interpretazioni errate o tendenziose, che comportano
gravi rischi per l'attività d'impresa, oltre che da balzelli esorbitanti e
iniqui.
Come certamente Lei sa, la materia
è (o era?) regolata dal citato decreto legislativo e dalle sue integrazioni, il
DPR 4 settembre 1995 e il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 5 settembre 1995.
In sintesi, queste norme stabilivano che i fornitori di servizi di
telecomunicazioni - quali sono gli Internet provider - dovevano inviare una
dichiarazione al Ministero nel caso di offerta di accesso su linee commutate, o
una domanda di autorizzazione nel caso di offerta su collegamenti diretti.
Tuttavia l'imprecisa formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo faceva sorgere il dubbio che anche i fornitori di accessi da linee
commutate fossero obbligati alla domanda di autorizzazione, a causa della
presenza di una linea dedicata, necessaria per il collegamento al nodo superiore
o alla rete pubblica. Linea in realtà "offerta" dall'operatore di
telecomunicazioni e quindi oggetto di domanda di autorizzazione da parte di
quest'ultimo.
Il successivo DPR del 4 settembre
1995, n. 420, riformulava opportunamente questa disposizione chiarendo
l'equivoco: "Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di
cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo l995, n. 103, gli
interessati... debbono inviare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni una dichiarazione... "
Ma la Polizia postale ha continuato
a seguire l'interpretazione più restrittiva della prima versione, elevando
salate contravvenzioni, e prospettando anche la gravissima sanzione della
sospensione del servizio, prevista dall'articolo 10 del DPR 420/95, a operatori
che, fornendo solo accessi da linee commutate, avevano inviato la semplice
notificazione.
Dal canto suo il Ministero delle comunicazioni non ha mai reso nota
un'interpretazione autentica delle norme in questione.
Ora il problema si è ulteriormente
complicato, perché la direttiva 97/13/CE impone, dal 1. gennaio di quest'anno,
che tutti i servizi di telecomunicazioni, diversi dalla telefonia vocale e da
altre fattispecie definite, siano soggetti solo a un'autorizzazione generale, da
ottenersi in seguito a una semplice notificazione.
Questa norma è stata accolta nel DPR 19 settembre 1997, n. 318, ma non è
operante perché non sono state emanate le condizioni dell'autorizzazione
generale. Tuttavia il Ministero delle comunicazioni ha stabilito, con decreto
del 5 febbraio 1997, i contributi che devono essere versati per le
autorizzazioni generali.
Contributi altissimi, ben lontani dalle prescrizioni comunitarie, secondo le
quali "i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione
siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi connessi al
rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del relativo sistema di
autorizzazione generale". Invece la misura dei contributi per le
autorizzazioni generali è tale che un provider che abbia un centinaio di punti
di presenza (sui quasi settecento settori che compongono la rete pubblica) deve
sborsare la stessa cifra richiesta a un operatore di telecomunicazioni che offre
il servizio di telefonia vocale su tutto il territorio nazionale.
Signor Presidente, non vogliamo
abusare della Sua pazienza entrando nei dettagli della normativa e delle
relative interpretazioni, che abbiamo trattato ripetutamente sulle pagine di
InterLex. Le segnaliamo solo l'ultimo articolo "103/95: la storia continua,
aspettando le autorizzazioni generali", alla URL http://www.interlex.com/regole/103fine.htm,
nel quale sono riportati tutti i punti essenziali.
Dal momento che la competenza per
questa materia è ora dell'Autorità che Lei presiede, le chiediamo:
- di chiarire definitivamente le fattispecie alle quali si applicano le norme
del decreto legislativo 103/95 per quanto riguarda le dichiarazioni o le domande
di autorizzazione, anche per alleggerire il contenzioso che giace presso diverse
Prefetture;
- di emanare, più presto possibile, le condizioni e le procedure per le
autorizzazioni generali;
- di ridefinire, con le norme per le autorizzazioni generali, gli importi dei
contributi, in linea con le disposizioni comunitarie.
Contiamo sulla Sua sensibilità
verso questi problemi e sulla Sua competenza, oltre a quella dei Suoi
collaboratori, per giungere a una conclusione positiva di queste ormai annose
questioni.
Voglia accettare, signor Presidente,
l'espressione della nostra fiducia e della nostra stima.
InterLex
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