Chiarimenti ufficiosi dal Ministero
PPTT sul DLgs 103/95
di Manlio Cammarata - 01.02.96
Il prossimo 26 febbraio scade il termine per la
notificazione o la richiesta di autorizzazione al Ministero delle poste e
telecomunicazioni per gli operatori che offrono i servizi
"liberalizzati" con il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103.
Delle disposizioni del decreto legislativo, e di quelle dei successivi
provvedimenti (DPR n. 420 del 4 settembre e DM del 5 settembre) abbiamo parlato
ampiamente sia in questo Forum sia sul n. 159 di MCmicrocomputer, in questi
giorni in edicola. Abbiamo messo in luce diverse ambiguità dei testi, che
rendono difficile stabilire se Internet Provider e BBS siano soggetti alla
disciplina notificatoria o a quella autorizzatoria, nel caso in cui offrano
esclusivamente servizi su linea commutata.
Un importante aspetto da chiarire, fra gli altri, riguarda l'eventualità
dell'obbligo di notificazione per i BBS amatoriali, in particolare quelli
appartententi ad organizzazioni "no profit" come Fidonet.
Dal Ministero delle poste e telecomunicazione
giunge ora una risposta non ufficiale, che si può riassumere in questi tre
punti:
1) I BBS amatoriali, Fidonet e simili, non
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e quindi non devono compiere
alcuna notificazione, perché la regolamentazione riguarda solo i servizi
commerciali (infatti è necessario allegare alla notificazione o alla richiesta
di autorizzazione il certificato di iscrizione alla Camera di commercio).
2) I servizi Internet, anche se offerti al
pubblico su linea commutata, sono soggetti alla richiesta di autorizzazione,
quando è presente almeno un collegamento su linea dedicata, anche se "a
monte dell'offerta al pubblico". Questo significa, in pratica, che tutti i
fornitori di servizi di telecomunicazioni ricadono nella disciplina
autorizzatoria, come vedremo più avanti, il che contrasta con il buon senso e
con le disposizioni europee.
3) Assoggettata al regime autorizzatorio tutta
l'offerta Internet, bisognerebbe pagare il contributo annuale di L. 1.000.000
per ogni sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione, in pratica
per tutti i POP (Point Of Presence). Va da sé che se il POP è gestito
direttamente dal provider, spetta a questo pagare il contributo; invece, se il
POP è gestito da un altro soggetto (in franchising o attraverso una
concessione), richiesta di autorizzazione e pagamento del contributo spettano al
gestore del POP.
4) Il famigerato art. 6 si riferisce
effettivamente alla crittografia. Significherebbe che gli organismi di
telecomunicazioni non possono vietare la crittografia, ma che essa è di fatto
vietata dal Ministero degli interni per motivi di sicurezza, ordine pubblico
ecc.
Se così fosse addio commercio su Internet, salterebbe una buona metà della
società dell'informazione! In realtà la crittografia in Italia non è vietata,
come spiega in dettaglio Giovanni Buttarelli al punto 5 del suo intervento
al Forum dell'anno scorso (Buttarelli è un magistrato addetto all'ufficio
legislativo del Ministero di grazia e giustizia).
Per concludere, alcune brevi note sul dilemma
notificazione o autorizzazione per gli Internet Provider. Premesso che quando
sono offerti al pubblico accessi su linee dedicate si rientra senz'altro nel
regime autorizzatorio, l'offerta di accesso su rete commutata deve, a mio
avviso, rientrare nell'ipotesi della notificazione.
Questo perché i collegamenti diretti "a monte" dell'offerta al
pubblico su linea commutata possono essere di tre tipi:
a) collegamenti "interni" tra il
provider e i suoi POP: e in questo caso non sono soggetti ad alcun obbligo, come
recita il 103, art. 5, comma 6.
b) collegamenti diretti affittati dal gestore del "nodo" per la
connessione con i provider; qui i casi sono due: o si considera il collegamento
come "offerto" dal nodo ai provider (ma è un'offerta al pubblico? La
definizione di offerta al pubblico è oggetto di discussioni), e quindi è il
nodo che richiede l'autorizzazione e paga il contributo; oppure si considera
l'offerta come fatta dal gestore della rete pubblica, che deve pagare il
contributo ai sensi del 103/95, art. 10, comma 3.
c) collegamenti diretti affittati dal provider o dal POP per il collegamento
reciproco, se il POP non è gestito dallo stesso provider e quindi non ricorre
l'ipotesi del punto a). In questo caso dovrebbe applicarsi l'ipotesi precedente:
il collegamento è "offerto" dal gestore pubblico, che quindi paga il
contributo.
Ora, se si accoglie l'interpretazione ufficiosa
del Ministero PPTT, cioè che i collegamenti diretti fanno parte dell'offerta al
pubblico di servizi sulla rete commutata, si giunge a risultato paradossale: che
lo stesso collegamento deve essere autorizzato due volte e quindi sottoposto a
un doppio contributo!
In pratica: il contributo per la linea dedicata che collega un provider al POP
sarebbe pagato sia da Telecom Italia, sia dal provider o dal POP. Il che è
assurdo sul piano logico e illegale sul piano giuridico.
Se fosse ufficialmente confermata questa
interpetazione, la disciplina notificatoria si applicherebbe a pochissimi BBS
commerciali, ammesso che ce ne siano ancora. Tutti gli altri, compresi i servizi
audiotex, come il famigerato 144, ricadrebbero nella disciplina autorizzatoria.
Infatti sono offerti al pubblico esclusivamente su linea commutata, ma tra l'information
provider e il più vicino nodo di Telecom Italia c'è, di norma, una linea
dedicata.
In ultima analisi, è necessario che intervenga
al più presto un chiarimento ufficiale da parte del Ministero delle poste e
telecomunicazioni. Chiarimento che deve tener conto dello spirito e della
lettera delle direttive europee, in particolare della 90/388.
Nei prossimi giorni seguiremo su questa pagina
gli sviluppi della situazione.
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