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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Lettera aperta a Stefano Rodotà
PRIVACY: IL CONSENSO IMPLICITO NEL LIMBO DELLA TERRA DI NESSUNO
(GIOCANDO A RIMPIATTINO TRA PALAZZO CHIGI E MONTECITORIO)
AIDiM - Associazione Italiana per il Direct Marketing - 15.10.98

Caro Professor Rodotà,

vorremmo parlarLe sommessamente di privacy ed è forse un segno dei tempi se, con qualche ironia, decidiamo di farlo ricorrendo allo strumento della "lettera aperta".
Decidiamo di farlo ora, e solo ora, perché ci sembra che l'attuale crisi di Governo interrompa, gioco forza, quel "palleggio istituzionale", o se vuole rimpiattino, che su questo tema si è generato.
Noi crediamo che il suo ufficio debba avere, tra l'altro, il compito di garantire la continuità tra ciò che è stato e ciò che sarà (o dovrebbe essere), facendo finalmente chiarezza. Questo è il momento.

Partiamo da un punto fermo:
dopo diciotto mesi di applicazione della legge n. 675/1996 sembrava chiaro che il principio generale sul quale si fonda l'autodeterminazione informativa di ognuno di noi fosse il libero consenso dell'interessato, il quale deve preventivamente essere portato a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento.

Ci sembrava di aver capito poi che il consenso debba essere espresso e che nel nostro sistema non abbia trovato spazio, a differenza di quanto succede in molti pur civili paesi europei, il consenso implicito. E' quindi con un moto di sorpresa che abbiamo rilevato dalla lettura degli atti parlamentari (Atti Camera dei Deputati - Seduta n. 410 del 23/9/1998) che un rappresentante del Governo (l'On. Ladu, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato) rispondendo ad un interpellanza sul tema, presentata dall'On. Rasi, Vicepresidente della Commissione Industria della Camera) e firmata, tra gli altri, dal relatore della legge 675/1996 alla Camera dei Deputati On. Anedda, abbia rispolverato questo concetto sostenendo che "l'articolo 12, comma 1, lettera f), della legge n. 675 del 1996 stabilisce che il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali non è richiesto quando esso riguardi i dati relativi allo svolgimento di attività economiche, raccolte anche ai fini indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera e), della citata normativa. Tale disposizione prevede a sua volta il diritto dell'interessato di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano (previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva) e di essere informato dal titolare - non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi - della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. La raccolta dei dati ai fini pubblicitari si basa sul consenso implicito dell'interessato, valido fino a quando costui non si opponga ed in affievolimento degli oneri informativi nei confronti dell'interessato, atteso che l'informazione di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera e), nel silenzio della norma su specifici adempimenti formali, può essere fornita anche verbalmente.

"........sembra al Ministero dell'industria che la raccolta di dati a fini pubblicitari goda di una situazione di favore nell'ambito di una legge che presenta, comunque, generale natura restrittiva nell'utilizzazione dei dati personali". Noi sappiamo bene che il Garante nel corso di questi mesi, pur evitando interpretazioni formalistiche, ha sostenuto con rigore la necessità che il consenso non possa desumersi da comportamenti concludenti. Peraltro il mercato degli operatori commerciali, sostenendo sacrifici e sforzi organizzativi, ha cercato di adeguarsi a questa richiesta: le ripercussioni economiche legate a questa scelta sono gravi.

E francamente neanche un inguaribile ottimista potrebbe candidamente sostenere che il livello di protezione della riservatezza del cittadino sia stato in qualche modo rafforzato da tanto rigore. Peraltro Lei stesso, per fiscale ragion di Stato, ha accettato che il consenso implicito venisse utilizzato per dar modo alla nostra amministrazione tributaria di trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi di ognuno di noi.

Tuttavia, malgrado una leggenda metropolitana vada sostenendo che "il grande fratello oggi vesta i panni dell'uomo d'affari", la nostra associazione non vuole cadere nella tentazione di utilizzare strumentalmente questa affermazione del Governo. Riteniamo invece che sia essenziale far chiarezza per garantire il corretto equilibrio tra tutela della riservatezza e libera circolazione delle informazioni. Perché a questo punto un po' di luce è necessaria per mostrare quello che sotto le oscure forme di questa legge sta ancora, drammaticamente, nascosto: non è sui tecnicismi che si edifica la riservatezza. Noi, seguendo l'esperienza straniera e sposando la causa della "cultura aziendale della riservatezza", abbiamo individuato alcuni strumenti utili per contemperare le esigenze delle imprese con i diritti dei cittadini, in un equo contemperamento di interessi: liste di cancellazione centralizzate e codice di autodisciplina sono, a nostro avviso, la vera soluzione al problema dell'uso equilibrato dei dati personali per le finalità di direct marketing. Ora è essenziale che il cammino finora percorso con cautela e senso di realtà dal Garante, e ci permetta di dirlo, da AIDiM, sbocchi verso mete concrete.

Per questo auspichiamo che il suo Ufficio non lasci cadere nel limbo delle "interpretazioni contrastanti" le affermazioni del Governo e indichi la strada da percorrere con decisione e piena consapevolezza. Sia chiaro: noi non vogliamo avviare un dibattito sul consenso implicito, utilizzando strumentalmente le dichiarazioni di un Sottosegretario di Stato in un'aula parlamentare. Noi vogliamo andare alla sostanza delle cose. E trovare soluzioni concrete. Crediamo che la vera partita della tutela della riservatezza, per lo meno nel settore del direct marketing, si giochi tutta sul terreno dell'informativa e non della forma di manifestazione del consenso. Al Suo Ufficio chiediamo di prendere posizione su questo punto e di assumere autorevolmente il ruolo di controllo che compete ad un'Autorità Indipendente nel dialogo che, ai sensi della nuova legge delega per la correzione e l'integrazione della legge n. 675/1996, si avvierà tra il Governo e le Commissioni Parlamentari.

Noi, nella nostra funzione di Associazione rappresentativa del Direct Marketing Italiano, ci attendiamo di essere coinvolti in questo dialogo per poter rappresentare con piena dignità il nostro punto di vista e prospettare i reali problemi legati alle modalità di utilizzo dei dati personali da parte degli operatori di questo strumento di comunicazione.

Per questo Le diciamo, con rispettosa franchezza, che se non si darà corso rapidamente, anche con l'autorevole sostegno del Garante, a quei meccanismi che all'Estero già da tempo tutelano, con equo contemperamento degli interessi in gioco, i dati personali dei consumatori, il mercato - pressato dall'esigenza primaria di rispettare le sue dure leggi - si sentirà autorizzato a ridare cittadinanza al consenso implicito. E questa legge diventerà per tutti (per i cittadini e per le imprese) una bella occasione perduta.

Attendiamo una risposta chiara e confidiamo che il buon senso di tutti prevalga sugli interessi particolari.

Con stima

AIDiM - Associazione Italiana per il Direct Marketing
Marco Maglio - Presidente Commissione Giuridica
Mirko Planta - Consigliere Delegato