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        impressioni sul modulo per la notificadi Andrea Monti -
        16.10.97
 La lettura del modulo - o
        meglio della bozza di modulistica - predisposta
        dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati
        suscita molte perplessità, riportando alla memoria i
        tempi in cui i modelli 740 competevano da pari a pari -
        quanto a cripticità e confusione - con la Stele di
        Rosetta. Novelli Champollion, gli interpreti
        attuali dovranno impegnare tutte le risorse a loro
        disposizione per compilare la documentazione e
        soprattutto per attuare ciò che sulla stessa è
        indicato. Più che analizzare dettagliatamente le singole
        componenti del testo - ancora in fase di evoluzione,
        almeno si spera - sembra più opportuno cercare di trarne
        indicazioni sui criteri che sembrano guidare l'azione
        dell'Ufficio. In primo luogo risalta la
        scelta di un approccio casistico nella concretizzazione
        delle categorie astratte contenute nella legge; opzione
        che - come tutti gli approcci di questo tipo - soffre
        della seguente limitazione: o l'elenco è estremamente
        dettagliato, e allora diventa ingestibile oppure non lo
        è abbastanza e quindi lascia ampio margine alla
        discrezionalità dell'accertatore nello stabilire se la
        notifica e in generale l'intero trattamento siano oppure
        no conformi alla legge.Ciò vale - a più forte ragione - negli spazi lasciati
        appositamente in bianco, evidentemente per consentire
        all'utente di indicare elementi non preventivamente
        considerati. Il pericolo più che concreto è che questo
        tipo di interpretazioni siano demandate al giudice civile
        o a quello penale. Poco importa se alla fine (del mondo,
        probabilmente, visti i tempi della giustizia) il
        verificato (o convenuto o indagato, fate voi) sia
        dichiarato innocente o comunque non responsabile...
 L'idea - sembra di capire - doveva essere quella di una checklist
        impostata su criteri, rapidità, semplicità di
        compliazione, concisione e chiarezza tanto predicati - in
        modo particolare - dagli uffici legali delle grandi
        aziende, ma il risultato concreto è piuttosto indice di
        un'impostazione alquanto burocratica riecheggiante le
        "migliori" prestazioni del legislatore fiscale:
        regola-eccezione-controeccezione-rinvioadaltrafonte etc.
        etc.
 Altra considerazione
        riguarda la modulistica per l'informativa all'interessato
        e la prestazione del consenso. A rigor di logica infatti
        anche questi atti parrebbero conformarsi alla ratio
        manifestata dall'Ufficio con la modulistica in esame e
        quindi dovrebbero presumibilmente essere caratterizzati
        da analoga minuziosità definitoria, con il che si
        potrebbe concludere che molte - per non dire la totalità
        - delle informative e delle richieste di consenso
        attualmente in circolazione siano, nella migliore delle
        ipotesi carenti e, nella peggiore, indice di trattamenti
        non conformi e quindi illegali. Anche la sezione sulle
        misure di sicurezza (lettera D) fornisce spunti di
        riflessione.Se, come pare deva essere:
 A - il combinato disposto delle norme che fanno
        riferimento alla responsabilità ex lege 675-96 impongono
        - per l'espresso richiamo all'art.2050 C.c. - l'adozione
        di misure allo stato dell'arte a prescindere dal tipo di
        dati e dalle condizioni soggettive del titolare,
 B - le misure minime saranno contenute in apposito
        provvedimento,
 C - l'adozione delle misure sub B non elimina il rischio
        di sanzioni
 D - ancora con la precisazione che stiamo parlando di una
        bozza, allora
 E - le misure indicate nel modulo dovranno essere tutte
        quante osservate.
 Qinidi l'elencazione non dovrebbe essere intesa come
        facoltativa, ma come sistema automatico per individuare
        chi abbia commesso il reato di infedele notificazione.
        Osservazione paradossale ma, come accadde per le agende
        telefoniche il cui regime è stato addirittura necessario
        esplicitare in un provvedimento correttivo della 675/96 -
        destinata ad un qualche riscontro.
 In ogni caso, sarebbe
        opportuno quantomeno differenziare graficamente (ai fini
        della presumibile gestione automatizzata delle notifiche)
        le misure minime da quelle ulteriori. Il fatto che non
        venga richiesto il contenuto dei data-base lascia
        supporre che, ai fini dell'attuazione degli scopi per i
        quali è stato concepito il registro dei trattamenti,
        l'Ufficio intenda procedere volta per volta
        all'interrogazione degli obbligati onde verificare la
        detenzione di dati personali dell'interessato. Brilla per la sua assenza,
        qualsiasi riferimento al complesso problema del
        trattamento effettuato da soggetti che operano nel
        settore delle telecomunicazioni (Internet provider, ma
        anche operatori di e-commerce e quant'altro). Pur essendo
        parte della materia esplicitamente destinata a successivi
        provvedimenti normativi nulla - se non interpretazioni la
        cui solidità, ancora una volta, potrebbe essere saggiata
        da un giudice) esonera costoro dal conformarsi alla
        normativa vigente. Chiudo queste brevi note
        sottolineando l'umorismo (sicuramente) involontario del
        punto F: Notizie volte a facilitare i rapporti con il
        Garante...  |