Prime
impressioni sul modulo per la notifica
di Andrea Monti -
16.10.97
La lettura del modulo - o
meglio della bozza di modulistica - predisposta
dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati
suscita molte perplessità, riportando alla memoria i
tempi in cui i modelli 740 competevano da pari a pari -
quanto a cripticità e confusione - con la Stele di
Rosetta. Novelli Champollion, gli interpreti
attuali dovranno impegnare tutte le risorse a loro
disposizione per compilare la documentazione e
soprattutto per attuare ciò che sulla stessa è
indicato. Più che analizzare dettagliatamente le singole
componenti del testo - ancora in fase di evoluzione,
almeno si spera - sembra più opportuno cercare di trarne
indicazioni sui criteri che sembrano guidare l'azione
dell'Ufficio.
In primo luogo risalta la
scelta di un approccio casistico nella concretizzazione
delle categorie astratte contenute nella legge; opzione
che - come tutti gli approcci di questo tipo - soffre
della seguente limitazione: o l'elenco è estremamente
dettagliato, e allora diventa ingestibile oppure non lo
è abbastanza e quindi lascia ampio margine alla
discrezionalità dell'accertatore nello stabilire se la
notifica e in generale l'intero trattamento siano oppure
no conformi alla legge.
Ciò vale - a più forte ragione - negli spazi lasciati
appositamente in bianco, evidentemente per consentire
all'utente di indicare elementi non preventivamente
considerati. Il pericolo più che concreto è che questo
tipo di interpretazioni siano demandate al giudice civile
o a quello penale. Poco importa se alla fine (del mondo,
probabilmente, visti i tempi della giustizia) il
verificato (o convenuto o indagato, fate voi) sia
dichiarato innocente o comunque non responsabile...
L'idea - sembra di capire - doveva essere quella di una checklist
impostata su criteri, rapidità, semplicità di
compliazione, concisione e chiarezza tanto predicati - in
modo particolare - dagli uffici legali delle grandi
aziende, ma il risultato concreto è piuttosto indice di
un'impostazione alquanto burocratica riecheggiante le
"migliori" prestazioni del legislatore fiscale:
regola-eccezione-controeccezione-rinvioadaltrafonte etc.
etc.
Altra considerazione
riguarda la modulistica per l'informativa all'interessato
e la prestazione del consenso. A rigor di logica infatti
anche questi atti parrebbero conformarsi alla ratio
manifestata dall'Ufficio con la modulistica in esame e
quindi dovrebbero presumibilmente essere caratterizzati
da analoga minuziosità definitoria, con il che si
potrebbe concludere che molte - per non dire la totalità
- delle informative e delle richieste di consenso
attualmente in circolazione siano, nella migliore delle
ipotesi carenti e, nella peggiore, indice di trattamenti
non conformi e quindi illegali.
Anche la sezione sulle
misure di sicurezza (lettera D) fornisce spunti di
riflessione.
Se, come pare deva essere:
A - il combinato disposto delle norme che fanno
riferimento alla responsabilità ex lege 675-96 impongono
- per l'espresso richiamo all'art.2050 C.c. - l'adozione
di misure allo stato dell'arte a prescindere dal tipo di
dati e dalle condizioni soggettive del titolare,
B - le misure minime saranno contenute in apposito
provvedimento,
C - l'adozione delle misure sub B non elimina il rischio
di sanzioni
D - ancora con la precisazione che stiamo parlando di una
bozza, allora
E - le misure indicate nel modulo dovranno essere tutte
quante osservate.
Qinidi l'elencazione non dovrebbe essere intesa come
facoltativa, ma come sistema automatico per individuare
chi abbia commesso il reato di infedele notificazione.
Osservazione paradossale ma, come accadde per le agende
telefoniche il cui regime è stato addirittura necessario
esplicitare in un provvedimento correttivo della 675/96 -
destinata ad un qualche riscontro.
In ogni caso, sarebbe
opportuno quantomeno differenziare graficamente (ai fini
della presumibile gestione automatizzata delle notifiche)
le misure minime da quelle ulteriori. Il fatto che non
venga richiesto il contenuto dei data-base lascia
supporre che, ai fini dell'attuazione degli scopi per i
quali è stato concepito il registro dei trattamenti,
l'Ufficio intenda procedere volta per volta
all'interrogazione degli obbligati onde verificare la
detenzione di dati personali dell'interessato.
Brilla per la sua assenza,
qualsiasi riferimento al complesso problema del
trattamento effettuato da soggetti che operano nel
settore delle telecomunicazioni (Internet provider, ma
anche operatori di e-commerce e quant'altro). Pur essendo
parte della materia esplicitamente destinata a successivi
provvedimenti normativi nulla - se non interpretazioni la
cui solidità, ancora una volta, potrebbe essere saggiata
da un giudice) esonera costoro dal conformarsi alla
normativa vigente.
Chiudo queste brevi note
sottolineando l'umorismo (sicuramente) involontario del
punto F: Notizie volte a facilitare i rapporti con il
Garante...
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