I LOG di sistema fra esigenze del
mercato e tutela dei dati personali
di Andrea Monti - 04.05.99
La formulazione testuale dell'articolo
4 del del DLgs 171/98 consente ai
fornitori di servizi di telecomunicazioni il trattamento dei dati relativi ai
collegamenti dell'utenza e in particolare l'identificazione della linea
chiamante (CLI - Calling Line Identifier) ai soli fini della
fatturazione dei servizi, subordinandone gli impieghi ulteriori all'espresso
consenso della stessa.
Si è immediatamente posto da un lato il problema del "se e come"
applicare questa norma ai servizi internet; dall'altro quello di valutare il
rapporto di questa previsione con la legge 675/96.
Un prima - e superficiale - interpretazione del
disposto normativo porterebbe a concludere per la sua applicabilità tout-court
anche alla Rete, con il che discenderebbe che ai provider - se non impiegano
sistemi di tariffazione "a traffico" - sarebbe addirittura vietato
conservare i LOG delle connessioni e utilizzare il CLI ove manchi l'espresso
consenso dei clienti.
Le (più che legittime) preoccupazioni per la tutela delle modalità di
trattamento dei dati personali però non possono (o non dovrebbero) far
dimenticare che l'identificazione certa dell'utente è prima ancora di una
esigenza commerciale un atto (indirettamente) imposto proprio dalla legge
675/96.
Non intendo entrare in questa sede nella
complessa e delicata problematica della tutela dell'anonimato di chi utilizza
servizi di telecomunicazioni e mi limito a dire in primo luogo che sempre più
credito assume la soluzione - teorizzata negli USA fra gli altri da David Brin -
chiamata "pseudonimato" (nota in Italia come "anonimato
protetto"); in secondo luogo che proprio per la criticità del ruolo che
svolge chi si offre da "terzo garante" per non rivelare l'identità
di un soggetto, richiederebbe in capo al primo una maggiore protezione da
ingerenze esterne volte a spingerlo a svelare l'identità altrui e
parallelamente una maggiore responsabilità giuridica per il tradimento della
fiducia che qualcuno ha riposto in lui.
Ciò premesso, e torniamo al punto, è necessario
ricordare come la legge sul trattamento dei dati personali imponga l'adozione
di misure di sicurezza (ancora non vede la luce l'elenco di quelle minime)
allo stato dell'arte e comunque senza porre limiti "verso l'alto"
cioè verso il livello di complessità della misura stessa. Se questo è vero,
appare evidente che l'identificazione della linea chiamante costituisce un
elemento molto importante in un progetto globale di sicurezza di un sistema. D'altra
parte lo stesso meccanismo di accesso ad un sistema si basa sul postulato che l'amministratore
si faccia garante della corrispondenza biunivoca fra username e
soggetto fisico; solo in questo modo sarà possibile non diminuire i livelli di
sicurezza (spesso compromessi - per altri versi - da software e sistemi
operativi ben reclamizzati ma molto mal scritti). Non c'è ragione di pensare
altrimenti per le procedure di accesso ad un sistema telematico, che sarebbero
molto più affidabili, sotto il profilo della sicurezza, se l'utente potesse
essere identificato tramite il CLI e non tramite documenti inviati via fax, la
cui attendibilità può essere fortemente discussa.
Tirando le fila di queste note dunque, sembra
possibile concludere che una minima attività di logging e l'impiego
del CLI si configurino a tutti gli effetti come misure di sicurezza e in quanto
tali consentite proprio dalla legge 675/96, che addirittura le sottrae al
consenso dell'interessato. Ovviamente a condizione che il trattamento sia
finalizzato alla sola adozione delle misure suddette e non ad altri obiettivi
"mercantili".
Del resto la stessa ratio dell'articolo
4 del del DLgs 171/98 sembrerebbe
confermare questa interpretazione: i fornitori non devono trattare dati dell'utenza
a scopi (commerciali) diversi dalla fatturazione dei servizi.
In questo quadro di riferimento, però, mi
piacerebbe molto sapere come mai, dopo la prima bolletta telefonica
sensibilmente ridotta per via dell'impiego di un altro gestore, ho ricevuto
una richiesta di appuntamento di un commerciale Telecom che voleva prospettarmi
un piano di agevolazioni tariffarie... di certo sarà un post hoc, ergo
propter hoc, ma la coincidenza rimane curiosa.
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