di Andrea Monti - 15.02.01
Ha suscitato l'oramai usuale clamore la posizione
dell'Ufficio del garante per i dati personali, secondo la quale raccogliere
indirizzi di posta elettronica pubblicamente disponibili a fini di spam
sarebbe contrario alla L. 675/96, se l'azione è commessa senza informativa e
consenso dell'interessato.
In realtà questa affermazione di principio non può avere un valore generale
perché è la definizione stessa di "dato personale" contenuta nella
legge (qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale) ad escluderne l'automatica applicabilità.
Nella misura in cui un indirizzo di posta elettronica non sia immediatamente
ed univocamente riferibile ad un soggetto, infatti, non è possibile parlare di
"dato personale" in senso tecnico. Come nel caso degli "indirizzi
di servizio" che ciascuno di noi possiede sui vari freemail provider.
Paradossalmente questo ragionamento vale a fortiori nel caso di impiego
di nomi "identificabili".
Ma prendiamo un esempio meno "estremo" e facciamo riferimento ad un
indirizzo come, ad esempio, "mcXXXX@mclink.it".
A meno che il titolare - nella specie il sottoscritto - non dichiari
ufficialmente di essere l'intestatario dell'indirizzo è difficile che lo spammer
possa associarlo alla mia persona. A dire il vero, anche in questo caso avrei
qualche dubbio sull'applicabilità della L. 675. Perché di Andrea Monti, in
Italia ce ne sono parecchi (solo fra gli avvocati, dovremmo essere in sei).
Proviamo allora a ragionare su un indirizzo che palesemente sembra costituire
un dato personale: "manlio.cammarata@interlex.it". Che cosa rivela la
formulazione di questo indirizzo?
Nulla più - con tutte le scuse al direttore - che un quidam Manlio
Cammarata ha una mailbox attestata su un non meglio qualificato dominio
interlex.it. Solo dopo essersi collegati al sito della testata e avendone letto
i credits si apprende che il dr. Manlio Cammarata è un giornalista che
dirige una testata di informazione giuridica la cui sede è in una località in
provincia di Roma. E' solo a questo punto che entra in gioco la L. 675/96,
perché solo ora i "mattoni informativi" sono stati aggregati in una
"costruzione" autonomamente identificabile. Se tuttavia mi fermo ben
prima di questo punto, tutto quello che ho è una congerie incoerente di dati
grezzi.
E' appena il caso di rilevare che anche nel caso degli indirizzi di posta
elettronica associati a domini corrispondenti a personaggi famosi o aziende
rinomate la situazione è identica. Dato che non esiste un'anagrafe che
consenta di verificare la corrispondenza degli indirizzi e-mail alle identità
dei titolari (e che chiunque può scegliere il nickname che
preferisce)chi può giurare sul fatto che "bill.clinton@whitehouse.com"
sia l'indirizzo dell'ex presidente degli USA?