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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Norme deontologiche
per la tutela della privacy nell'utilizzazione di informazioni personali al fine dell'esercizio della professione giornalistica (art. 25 Legge 675/96)

Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10

PREAMBOLO

Tutelare il diritto all'informazione di tutti i cittadini è, oltre che dovere, diritto costituzionalmente garantito del giornalista.
In forza all'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure; pertanto, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, non sono assimilabili alla memorizzazione e al trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti, in quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca e, pertanto, richiedono l'introduzione di alcune eccezioni alla disciplina prevista dalla legge 675/96.
Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione e con la libera manifestazione del pensiero, nel rispetto delle disposizioni di legge che riguardano, in particolare, i diritti dell'interessato, la liceità e la correttezza della raccolta dei dati.

Tutto ciò premesso 

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma il 22 e 23 dicembre 1997

richiamati i principi contenuti nella "Carta dei diritti e dei doveri"

approva

le seguenti norme deontologiche per la tutela della privacy nell'utilizzazione di informazioni personali al fine dell'esercizio della professione giornalistica.

ART. 1

Il giornalista che raccoglie notizie contenenti dati personali rende nota la propria identità, professione e le finalità della raccolta evitando artifici e pressioni indebite; facendosi palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
Se le informazioni contenenti dati personali sono raccolte presso archivi giornalistici, le testate interessate sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.
La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione.
Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 2

Nel raccogliere e riferire notizie contenenti dati personali relativi a origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati relativi alle condizioni di salute e alla sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione. Possono essere raccolti e diffusi i dati resi noti direttamente dagli interessati o che siano resi evidenti dai loro comportamenti in pubblico, fatto salvo il loro diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela che spetta al giornalista valutare.

ART. 3

La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie raccolte non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

ART. 4

Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti, come autori, vittime o testi in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, anche a fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca: qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico, il giornalista decida di diffondere dati personali o immagini di minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

ART. 5

Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca comunque lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, né pubblica il nome delle vittime di atti di violenze sessuali.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini o foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato; in nessun caso le persone possono essere presentate con ferri o manette ai polsi.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possono danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire l'opportunità di replica all'accusato; nel caso in cui sia impossibile, il giornalista ne informa il pubblico.

ART. 6

Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

ART. 7

Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

ART. 8

Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali specificamente riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

ART. 9

Al trattamento dei dati relativi a procedimenti già conclusi non si applica il limite previsto per i dati relativi alle condanne penali di cui all'art. 24 della legge n. 675/96. Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca.

ART. 10

Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e ad ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente informazioni personali ai fini della pubblicazione e della diffusione anche occasionale di articoli o servizi giornalistici. Le relative violazioni sono sanzionate in via disciplinare ai sensi del Titolo III della legge n. 69 del 1963, relativamente ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.