Norme deontologiche
per la tutela della privacy
nell'utilizzazione di informazioni personali al fine dell'esercizio della
professione giornalistica (art. 25 Legge 675/96)
Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
PREAMBOLO
Tutelare il diritto all'informazione
di tutti i cittadini è, oltre che dovere, diritto costituzionalmente garantito
del giornalista.
In forza all'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge
senza autorizzazioni o censure; pertanto, la raccolta, la registrazione, la
conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone,
organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di
pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi
propri di tale attività, non sono assimilabili alla memorizzazione e al
trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti, in
quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca e, pertanto,
richiedono l'introduzione di alcune eccezioni alla disciplina prevista dalla
legge 675/96.
Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona
con il diritto all'informazione e con la libera manifestazione del pensiero, nel
rispetto delle disposizioni di legge che riguardano, in particolare, i diritti
dell'interessato, la liceità e la correttezza della raccolta dei dati.
Tutto ciò premesso
il Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Giornalisti, riunito a Roma il 22 e 23 dicembre 1997
richiamati i principi contenuti
nella "Carta dei diritti e dei doveri"
approva
le seguenti norme deontologiche per
la tutela della privacy nell'utilizzazione di informazioni personali al fine
dell'esercizio della professione giornalistica.
ART. 1
Il giornalista che raccoglie notizie
contenenti dati personali rende nota la propria identità, professione e le
finalità della raccolta evitando artifici e pressioni indebite; facendosi
palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
Se le informazioni contenenti dati personali sono raccolte presso archivi
giornalistici, le testate interessate sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge 31 dicembre 1996 n.
675.
La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai
luoghi di cura, detenzione o riabilitazione.
Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità
al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
ART. 2
Nel raccogliere e riferire notizie
contenenti dati personali relativi a origine razziale ed etnica, convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a
partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché dati relativi alle condizioni di
salute e alla sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto
all'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, evitando riferimenti a
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, nel rispetto
dell'essenzialità dell'informazione. Possono essere raccolti e diffusi i dati
resi noti direttamente dagli interessati o che siano resi evidenti dai loro
comportamenti in pubblico, fatto salvo il loro diritto di addurre
successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela che spetta al giornalista
valutare.
ART. 3
La divulgazione di notizie di
rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera
privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in
cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata
delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se
le notizie raccolte non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione
nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a
tutti.
ART. 4
Al fine di tutelarne la
personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti, come
autori, vittime o testi in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado
di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità
della notizia e delle sue componenti, anche a fatti che non siano specificamente
reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere considerato come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca: qualora, tuttavia, per
motivi di rilevante interesse pubblico, il giornalista decida di diffondere dati
personali o immagini di minori, dovrà farsi carico della responsabilità di
valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore,
secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
ART. 5
Salvo rilevanti motivi di interesse
pubblico, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie
di soggetti coinvolti in fatti di cronaca comunque lesive della dignità della
persona, né si sofferma su dettagli di violenza, né pubblica il nome delle
vittime di atti di violenze sessuali.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di
polizia, il giornalista non riprende né produce immagini o foto di persone in
stato di detenzione senza il consenso dell'interessato; in nessun caso le
persone possono essere presentate con ferri o manette ai polsi.
Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possono danneggiare la
reputazione o la dignità di una persona senza garantire l'opportunità di
replica all'accusato; nel caso in cui sia impossibile, il giornalista ne informa
il pubblico.
ART. 6
Nell'esercitare il diritto-dovere di
cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
ART. 7
Il giornalista, nel far riferimento
allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile,
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La
pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità
dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste
una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
ART. 8
Il giornalista si astiene dalla
descrizione di abitudini sessuali specificamente riferite ad una determinata
persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa nell'ambito
del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
ART. 9
Al trattamento dei dati relativi a
procedimenti già conclusi non si applica il limite previsto per i dati relativi
alle condanne penali di cui all'art. 24 della legge n. 675/96. Il trattamento
dei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio
del diritto di cronaca.
ART. 10
Le presenti norme si applicano ai
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e ad ogni altro soggetto
che utilizzi anche temporaneamente informazioni personali ai fini della
pubblicazione e della diffusione anche occasionale di articoli o servizi
giornalistici. Le relative violazioni sono sanzionate in via disciplinare ai
sensi del Titolo III della legge n. 69 del 1963, relativamente ai soggetti
iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
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