Il Garante: "Bollette
telefoniche e privacy"
(dalla Newsletter
n. 13, 11-17 ottobre 1999)
La misura del "mascheramento" delle
ultime tre cifre può essere rivista dal legislatore solo se i gestori
telefonici attivano modalità alternative di pagamento delle bollette.
Con un parere fornito al Ministero delle Comunicazioni e ad altre
amministrazioni competenti, il collegio del Garante è tornato ad occuparsi di
fatturazione dettagliata e di "mascheramento" delle ultime tre cifre e
ha prospettato soluzioni tecniche in grado di contemperare il diritto dell'abbonato
pagante di verificare la correttezza degli addebiti e il diritto alla
riservatezza degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati.
Il Garante era già intervenuto sulla questione
nell'ottobre del 1998 con un provvedimento nel quale aveva chiarito che il
meccanismo del "mascheramento" delle ultime tra cifre, previsto da un
decreto del 1998 a seguito del recepimento di una direttiva europea in materia
di tutela della vita privata nel settore delle TLC, può essere superato già
oggi in caso di telefonate controverse grazie alla legge n.675 del 1996: il
gestore del servizio telefonico non può opporre un rifiuto ma deve comunicare
per intero i numeri contestati quando l'abbonato richiede di identificare
puntualmente alcune chiamate effettuate, non per mera curiosità ma al fine di
verificare la correttezza di taluni importi addebitati e per l'eventuale
tutela dei propri diritti in sede giudiziaria. Sotto questo profilo, infatti, la
legge sulla privacy non ostacola l'esercizio dei diritti degli abbonati
permettendo ai fornitori dei servizi telefonici di evidenziare anche le cifre
mascherate laddove emergano contestazioni della bolletta e concrete esigenze di
controllo sulle somme addebitate.
L'occasione per il nuovo intervento è stata
offerta da alcune osservazioni, inviate da un ufficio della Commissione Europea
al Ministero delle Comunicazioni, sul decreto legislativo n.171 del maggio 1998
che, obbligando i fornitori a "mascherare" le ultime tre cifre,
avrebbe recepito in maniera restrittiva le norme comunitarie che disciplinano la
materia. Secondo questo ufficio, le norme comunitarie sulla telefonia
individuerebbero la misura del "mascheramento" in alternativa alla
previsione di altre misure, quale il pagamento di singole chiamate con modalità
diverse dalla "bolletta", imponendo agli operatori di
telecomunicazioni (sempre nel rispetto delle norme sulla privacy) l'obbligo di
fornire gratuitamente un livello base di dettaglio nelle fatture telefoniche
sufficiente a permettere la verifica dei costi sostenuti dall'abbonato.
L'ufficio, pertanto, ritiene necessaria una modifica del decreto legislativo
n.171/1998 in modo da consentire il "mascheramento" delle ultime tre
cifre "solo su esplicita richiesta dell'abbonato".
Nella risposta al Ministero delle Comunicazioni,
l'Autorità ha innanzitutto constatato che con questa presa di posizione non
si contesta la conformità del decreto legislativo n.171 al diritto comunitario,
ma si pone una questione di ragionevolezza e funzionalità della norma. La
direttiva europea in materia di telecomunicazioni non individua precise misure
per conciliare i diritti degli abbonati con il diritto alla vita privata degli
utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ma indica unicamente alcune
possibili soluzioni esemplificative utilizzabili a discrezione degli Stati
membri. Tra gli esempi prospettati figurano sia le modalità di pagamento
diverse dall'addebito nella fatturazione (carte di credito, carte telefoniche
prepagate anche anonime ecc.) sia, in alternativa, il mascheramento di alcune
cifre.
Il decreto legislativo n.171 del 1998, ha sottolineato il Garante, ha previsto entrambe
queste misure, in quanto ha introdotto sia il "mascheramento"
obbligatorio delle ultime tre cifre, sia l'obbligo, per i fornitori, di far
sì che "i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi
terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione
anche anonime".
Infatti, secondo l'Autorità, il sistema
prospettato dalle norme comunitarie mira a contemperare il diritto dell'abbonato
pagante di verificare la correttezza degli addebiti e il diritto alla
riservatezza degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati. In generale, l'istituto
del "mascheramento" di alcune cifre può risultare utile, in quanto
riduce il numero dei dati personali in circolazione, specie nell'attuale fase
di evoluzione delle telecomunicazioni in Italia, caratterizzato da un ritardo
nell'attuazione delle innovazioni tecnologiche che avrebbero già dovuto
rendere facilmente accessibili al pubblico alcune modalità alternative di
pagamento.
Il "mascheramento", tuttavia, non soddisfa pienamente diverse
tipologie di abbonati e la stessa Autorità ha segnalato, oltre ai casi indicati
dalla Commissione Europea (numeri brevi di sei cifre e traffico locale), il caso
dell'abbonato unico utente dell'apparecchio, e quello di un'utenza affari
presso la quale si debbano distinguere determinati tipi di chiamata.
Per ovviare a queste insoddisfazioni della
clientela, dunque, è senz'altro opportuna ad avviso del Garante (che, del
resto, l'aveva già indicata in un provvedimento del 5 ottobre 1998), una
riflessione a livello normativo sul "mascheramento" delle ultime tre
cifre, che deve però essere affiancata dal contestuale rispetto, da parte dei
fornitori, dell'obbligo di introdurre le predette modalità alternative di
pagamento, anche al fine di "assicurare un accesso anonimo o rigorosamente
privato ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte
telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito". Solo l'effettiva
introduzione di tali strumenti renderebbe possibile la modifica dell'istituto
del "mascheramento".
Alla luce di queste considerazioni, la soluzione
proposta dalla Commissione Europea di demandare all'abbonato pagante la scelta
se usufruire o meno di una fatturazione "mascherata" , appare in via
di principio praticabile, ma non è concretamente attuabile se non si renderanno
contestualmente effettive le modalità alternative di pagamento, poiché,
altrimenti, si affiderebbe alla volontà di una sola parte (l'abbonato
pagante) il bilanciamento tra diritti che sono riconosciuti anche ad utenti
chiamanti e abbonati chiamati.
Al fine di un riesame delle norme nazionali, l'Autorità Garante ha quindi
avviato un'indagine per verificare presso i fornitori italiani di servizi di
telecomunicazioni sia lo stato di attuazione del decreto legislativo n.171 in
tema di modalità alternative alla fatturazione, sia il rispetto delle
indicazioni contenute nel provvedimento dell'ottobre 1998, anche relativamente
all'aggiornamento, alle modalità e ai limiti delle procedure concernenti la
contestazione delle fatture telefoniche e la "messa in chiaro" dei
numeri relativi alle telefonate controverse.
Infine, poiché la questione sollevata dalla
Commissione non può essere valutata in relazione ad un solo contesto nazionale,
ma verificata all'interno dell'Unione Europea (dove, peraltro, la direttiva
in materia di telecomunicazioni e privacy non risulta ancora adottata in modo
omogeneo), il Garante ritiene necessario che la problematica debba essere
discussa nella sede più appropriata, quella del Comitato dei Garanti europei
istituito a Bruxelles proprio con il compito di verificare l'attuazione del
diritto comunitario in tema di protezione dei dati anche nel settore delle TLC,
analizzarne le eventuali disarmonie ed individuare le modalità più opportune
per favorire il suo recepimento.
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