Data
Protection e telecomunicazioni
di Giovanni Maria
Borrello(*) - 05.12.96Scheda di sintesi sulla Proposta di
direttiva comunitaria in materia di Trattamento
dei dati personali e tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni con particolare
riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati)
e alle reti digitali radiomobili, attualmente (a
seguito della Posizione Comune del 27 giugno) all'esame
del Parlamento Europeo.
Definizione preliminare:
significato di "dato personale"
L'accezione è estremamente ampia, perché "dato
personale" è qualunque informazione relativa a una
persona identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.
Premessa: atti
normativi in materia di data protection
Cronistoria dei
provvedimenti comunitari
Nel 1990 nascevano insieme due progetti di direttiva: una
Proposta di direttiva cosiddetta "quadro" (Syn
287), relativa alla "Tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati", e una
Proposta (Syn 288) che concerne il "Trattamento dei
dati personali e la tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni con particolare riferimento
all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti
digitali radiomobili". Fu fatta avanzare la
Proposta-quadro. In seguito, in presenza di difficoltà
sui contenuti della Syn 288, venne prodotta una
Raccomandazione del Consiglio d'Europa, la n. R (95) 4
(Raccomandazione sulla "Protezione dei dati
personali nel campo dei servizi di telecomunicazione, con
riferimento specifico ai servizi telefonici"), del 7
febbraio 1995, in grado di fungere da substrato normativo
in cui innestare la Direttiva sulla protezione dei dati
nel settore delle telecomunicazioni.
La Raccomandazione n. R (95) 4 fissa regole precise che
garantiscono gli utenti contro le interferenze abusive
nelle comunicazioni da parte delle autorità pubbliche,
dei gestori di rete e dei fornitori di servizi; delimita
l'uso che può essere fatto dei dati forniti al gestore
nonché delle liste degli abbonati; richiama alcune
regole in materia di direct marketing ed indica altre
importanti garanzie che si applicano soprattutto alla
telefonia.
Il 24 ottobre 1995, la Proposta Syn 287 si è trasformata
nella Direttiva 95/46/CE.
Tra le molte Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in
materia di tutela dati personali (vd.oltre) vorrei
ricordare quella adottata il 22 febbraio 1983, la n. R
(83) 3, sulla "Protezione degli utenti di servizi
informativi legali informatici", che ha sancito
alcune garanzie per la riservatezza degli utenti delle
banche dati di informatica giuridica, in particolare per
quanto riguarda la rivelazione a terzi del genere di
interrogazioni effettuate dagli utenti stessi.
Quindi, attualmente il quadro normativo (anche in
fieri) sulla tutela dei dati personali è il
seguente.
Unione Europea
- Direttiva
95/46/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati. (GUCE N. L
281/31 del 23-11-95).
- Proposta di
direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sul trattamento dei dati
personali e sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni con particolare
riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi
integrati) e alle reti digitali radiomobili.
Consiglio d'Europa
- Convenzione
n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva in
Italia con legge 21 febbraio 1989, n.98.
- Raccomandazioni
- n. R.
(81) 1 del 23 gennaio 1981 in materia di
dati sanitari;
- n. R.
(83) 3 del 22 febbraio 1983 sulla
protezione degli utenti di servizi
informativi legali informatici;
- n. R.
(83) 10 del 23 settembre 1983 sui dati
utilizzati per ricerca scientifica e
statistica;
- n. R.
(85) 20, del 25 ottobre 1985 sui dati
utilizzati per fini di "direct
marketing";
- n. R.
(86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati
impiegati per scopi di sicurezza sociale;
- n. R.
(87) 15, del 17 settembre 1987 sui dati
di polizia;
- n. R.
(89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalità di lavoro;
- n. R.
(90) 19, del 13 settembre 1990, in
materia di dati personali utilizzati per
finalità di pagamento e di altre
operazioni connesse;
- n. R.
(91) 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali
detenuti da organi pubblici;
- n. R.
(95) 4, del 7 febbraio 1995 sulla
protezione dei dati personali nel settore
dei servizi di telecomunicazione, con
particolare riguardo ai servizi
telefonici.
Italia
- Atti Senato n.
1407 e n. 1409 per il recepimento della Direttiva
95/46/CE
- Proposta di
direttiva
Trattamento dei dati personali e tutela
della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni con particolare riferimento
all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e
alle reti digitali radiomobili.
Come ho detto, la Proposta
di direttiva ebbe origine nel 1990, anno in cui la
Commissione varò un "pacchetto" di iniziative
sulla protezione dei dati personali, tra cui quella che
si è di recente trasformata nella Direttiva 95/46/CE.
La Proposta è frutto di una serie di considerazioni
legate all'emergere di esigenze specifiche in relazione
alla tutela dei dati personali e della vita privata di
chi usa tecnologie digitali di telecomunicazione, nonché
dell'osservazione secondo cui il positivo sviluppo
transfrontaliero dei nuovi servizi di telecomunicazione
(tra cui video-on-demand e televisione interattiva)
dipende in parte dal fatto che gli utenti possano
confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita
privata.
Rapporto con la
Direttiva 95/46
La Proposta ha quindi lo scopo di precisare e completare,
con riguardo al settore delle telecomunicazioni, la
portata delle disposizioni della Direttiva 95/46, la
quale quindi si applica in particolare per quanto
riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali non specificamente
regolati dalle disposizioni della Proposta, compresi gli
obblighi del responsabile del trattamento e i diritti
delle persone fisiche; la 95/46 si applica inoltre ai
servizi di telecomunicazione non disponibili
pubblicamente.
Campo di
applicazione
Inizialmente la Proposta concerneva i servizi di
telefonia vocale, ma oggi è stata estesa anche ai
servizi telematici in generale, intendendo questi
come una sottocategoria dei servizi di telecomunicazione
(va precisato che si fa però sempre riferimento ai
servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili).
Le definizioni di "rete pubblica di
telecomunicazione" e di "servizio
telecomunicazioni" sono state uniformate con quelle
già presenti nelle Direttive e nelle altre Proposte di
direttiva in materia di telecomunicazioni .(*)
Nel campo di applicazione di questa normativa, così come
esso risulta delineato dal più recente dibattito,
sarebbero quindi compresi anche servizi quali quelli che
nel nostro Piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni (DM 6 aprile 1990) sono indicati come
"servizi applicativi e/o a valore aggiunto".
Segnalo quanto segue.
Che cosa prevede
Definizioni
Abbonato:
ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto con un fornitore di servizi di
telecomunicazione pubblicamente disponibili, per la
fornitura di detti servizi
Utente: qualsiasi persona fisica che
usufruisce di un servizio di telecomunicazione
pubblicamente disponibile, per motivi privati o
commerciali, senza averne necessariamente sottoscritto
l'abbonamento
Rete pubblica di telecomunicazione: i
sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature
di commutazione e altre risorse che permettano la
trasmissione di segnali tra determinati punti terminali
tramite cavi, onde radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la
fornitura di servizi di telecomunicazione pubblicamente
disponibili
Servizio di telecomunicazione: servizio
la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella
trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di
telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e
della telediffusione.
Sicurezza della rete
Il fornitore di un servizio di telecomunicazione
pubblicamente disponibile deve prendere le appropriate
misure tecniche e organizzative per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione
per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto
delle attuali conoscenze in materia e dei costi di
attuazione, dette misure devono assicurare un livello di
sicurezza adeguato al rischio presentato.
Se esiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di
telecomunicazione pubblicamente disponibile ha l'obbligo
di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili
rimedi, compresi i relativi costi.
Riservatezza delle
comunicazioni
Le normative nazionali dei singoli Stati membri dovranno
garantire la riservatezza delle comunicazioni effettuate
mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i
servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili
(ciò significa prevenire tout court l'accesso non
autorizzato, visto che la legislazione nazionale di
alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale,
non autorizzato, alle comunicazioni). In particolare
dovranno essere vietati l'ascolto, l'intercettazione, la
memorizzazione o altri generi di intercettazione o di
sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone
diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi,
eccetto quando sia legalmente autorizzato.
Dati sul traffico
I dati sul traffico, relativi agli abbonati e agli
utenti, trattati per stabilire le chiamate e memorizzati
dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di
telecomunicazione pubblicamente disponibile devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata; un
ulteriore trattamento che il fornitore di un servizio di
comunicazione pubblicamente disponibile volesse
effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di
telecomunicazione è possibile se l'abbonato ha dato il
proprio consenso.
Fatturazione
Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti
di interconnessione possono essere sottoposti a
trattamento i dati riguardanti: il numero o
l'identificazione della stazione dell'abbonato;
l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione; il
numero totale di scatti da fatturare; il numero
dell'abbonato chiamato; il tipo, l'ora di inizio e la
durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati
trasmessi; altre informazioni concernenti pagamenti, ad
esempio pagamenti anticipati e pagamenti per
installazioni, disattivazioni e solleciti. Il trattamento
è consentito solo sino alla fine del periodo durante il
quale può essere legalmente contestata la fattura o
preteso il pagamento.
Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non
dettagliate. Inoltre gli Stati membri dovranno adottare
disposizioni per conciliare i diritti degli abbonati che
ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita
privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati,
ad esempio garantendo possibilità alternative di
pagamento quale quello con carta telefonica o con carta
di credito.
Identificazione della
linea chiamante o della linea collegata
L'utente chiamante deve avere la possibilità, chiamata
per chiamata, di eliminare la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante (linee di
assistenza e servizi analoghi hanno interesse a garantire
l'anonimato di chi chiama), mentre gli abbonati devono
avere tale possibilità linea per linea.
L'abbonato chiamato deve poter impedire la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti (ciò vale
in particolare per le linee di assistenza e servizi
analoghi, che hanno necessità di garantire l'anonimato
di chi chiama); egli inoltre deve avere la possibilità
di inibire la presentazione dell'identificazione della
linea alla quale il chiamante è realmente collegato, in
particolare in caso di chiamate trasferite.
L'abbonato chiamato ha il diritto di respingere chiamate
da linee non identificate, qualora l'identificazione sia
stata soppressa dall'utente o abbonato chiamante. Dovrà
però essere garantita la possibilità di rendere
inefficace la soppressione dell'identificazione della
linea chiamante in casi specifici (chiamate
malintenzionate o importune, servizi di emergenza).
Trasferimento di
chiamata
Ciascun abbonato deve avere la possibilità di bloccare
il trasferimento automatico di chiamata da parte di terzi
verso il suo terminale.
Elenchi degli abbonati
I dati personali riportati negli elenchi, stampati o
elettronici, a disposizione del pubblico, o ottenibili
attraverso appositi servizi di interrogazione, devono
limitarsi agli elementi necessari per identificare un
determinato abbonato, salvo nel caso in cui questi abbia
inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati
personali supplementari. L'abbonato ha il diritto di non
essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di
indicare che i suoi dati non possono essere utilizzati a
fini di direct marketing, di ottenere che il suo
indirizzo sia in parte omesso e di non essere
contraddistinto da un elemento che ne riveli il sesso.
Direct marketing
L'uso di sistemi automatizzati, senza intervento di un
operatore o di telefax a fini di direct marketing è
ammesso solo nei confronti degli abbonati che abbiano
dato il loro consenso; le chiamate a fini di direct
marketing possono essere effettuate solo nei confronti di
abbonati che vi acconsentano o che desiderino riceverle;
tale tutela può essere limitata alle persone fisiche.
Termine per il
recepimento
24 ottobre 1998
- (*) La
Direttiva comunitaria 90/388 (recepita
dall'Italia col D.Lg.103/95) definisce come
'servizi di telecomunicazioni' "i servizi la
cui fornitura consiste totalmente o parzialmente
nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della
televisione". Al Considerando n.6 vengono
elencati come servizi di telecomunicazioni:
- i servizi aventi ad oggetto il miglioramento
delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio
la conversione di protocollo, di codice, di
formato o di flusso;
- i servizi basati sull'informazione avente ad
oggetto l'accesso a basi di dati; - i servizi
informatici a distanza;
- i servizi di registrazione e di ritrasmissione
di messaggi, ad esempio la posta elettronica;
- i servizi di transazione, ad esempio
transazioni finanziarie, trasferimento
elettronico di dati per uso commerciale,
teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di teleazione, ad esempio telemisura
e telecontrollo.
(*) Ricercatore e
funzionario di InfoCamere
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