Il
conflitto tra riservatezza e procedure di notificazione
di Daniele Coliva* - 25.01.98
La stampa di oggi 25/1/98
riporta una dichiarazione del Garante sulla questione
delle modalità della notificazione del verbale di
accertamento delle violazioni al codice della strada, ed
in particolare dell'eccesso di velocità, nonché sulla
affermata necessità di garantire il rispetto della
riservatezza più in generale nell'ambito della
notificazione di atti giudiziari o amministrativi, che
trova il paradigma procedimentale negli artt. 137 ss.
c.p.c.
I termini del problema
sono ben noti: per quanto concerne il casus belli,
l'intervento del Garante ha chiarito che la trasmissione
della fotografia in allegato al verbale di accertamento
costituisce una violazione del diritto alla riservatezza
dell'interessato, in quanto soggetti terzi potrebbero
prendere cognizione di situazioni a volte imbarazzanti o
poco piacevoli (es. una compagnia sconosciuta e "non
autorizzata").
Lamentele in tal senso erano state sollevate anche in
precedenza, ponendosi in contrapposizione con un'altra
osservazione: l'interessato ha diritto di esaminare la
fonte di prova dell'illecito al fine di valutare se ed in
quanto la contestazione sia fondata.
Balza subito all'evidenza
il nocciolo della questione, vale a dire il conflitto tra
la riservatezza del singolo e l'esercizio di un diritto
fondamentale, qual è quello di difesa (potremmo anche
aggiungere l'obbligo a carico dell'Amministrazione di
"motivare" il provvedimento).
Nel caso delle sanzioni per eccesso di velocità la
visione della fotografia ha funzione primaria di
controllo della legittimità del comportamento degli
accertatori; questo controllo non può essere certamente
spostato ad un momento successivo alla contestazione,
ovvero subordinato ad una richiesta dell'interessato,
oppure, peggio ancora, alla proposizione di una qualche
impugnazione. Si pensi al caso, non infrequente, della
commissione (o presunta tale) della violazione in una
località distante dalla residenza; in mancanza di un
correttivo, l'interessato dovrebbe sobbarcarsi un bel
viaggetto per esaminare la fotografia, cioè, in buona
sostanza, per esercitare un diritto elementare (nulla è
perduto: si potrebbe prevedere in questi casi l'obbligo
di trasmettere la fotografia al comando della polizia
municipale o della polizia stradale del luogo di
residenza del contravvenuto, presso il quale l'immagine
potrebbe restare a disposizione di quest'ultimo per un
periodo determinato, decorso il quale sarebbe restituita
all'autorità procedente).
Certamente non è piacevole che il coniuge scopra la
scappatella attraverso la cruda e banale rappresentazione
fotografica, tuttavia occorre ben ponderare gli interessi
in gioco ed evitare che la tutela della vita sentimentale
di alcuni si traduca in un intralcio alla difesa per la
maggioranza (ai primi si potrà ricordare un vecchio
adagio: nisi caste tamen caute).
Il punto rimarchevole
dell'intervento del Garante è tuttavia rappresentato
dalla sollecitazione al Governo alla riforma delle
procedure di notificazione, allo scopo di evitare
un'indesiderata pubblicizzazione di vicende legate
all'ambito giudiziario, in ragione dei meccanismi
previsti dagli artt. 138 e 139 c.p.c.
E' opportuno riassumere la dinamica concreta della
notifica, che è un momento processuale rilevantissimo,
al quale la legge collega effetti giuridici
importantissimi (la notificazione di un atto di citazione
costituisce il momento d'inizio di una causa civile,
quella di un decreto ingiuntivo fa decorrere il termine
di 40 giorni per proporre opposizione, quella di una
sentenza il termine breve, 30 o 60 giorni, per
impugnarla, tanto per fare pochi esempi significativi).
Occorre premettere che
materialmente la notifica si esegue portando
all'ufficiale giudiziario un originale dell'atto più
tante copie quanti sono i destinatari dello stesso. In
calce all'originale e ad ogni copia l'ufficiale
giudiziario redige la c.d. relazione di notificazione
(che è atto pubblico, per quanto riguarda sia
l'attività stessa di esecuzione della notificazione, sia
l'attestazione della conformità all'originale della
copia notificata; quest'ultima certificazione sarebbe
ovviamente impossibile, qualora l'ufficiale giudiziario
non potesse prendere cognizione dell'atto), nella quale
dà atto dell'avvenuta consegna e delle relative
modalità, ovvero delle ragioni dell'omessa notifica. Gli
atti vengono consegnati "aperti" all'ufficiale
giudiziario, proprio perché questi possa redigere la
relazione di notifica ed effettuare gli accertamenti di
cui sopra.
Un principio fondamentale alla base del sistema delle
notificazioni è che il buon fine delle stesse non può
essere lasciato al mero arbitrio del destinatario, nel
senso che, qualora non sia possibile provvedere alla
consegna a mani proprie (il modo principale e
preferibile, art. 137 c.p.c.), il richiedente la notifica
abbia comunque altri strumenti per portarla a termine
correttamente. Così in caso di rifiuto del destinatario,
la notifica si ha comunque per avvenuta (art. 138, comma
2, c.p.c.), mentre in caso di assenza di questi presso la
casa o il luogo di lavoro, l'atto da notificare può
essere consegnato a mani di persona di famiglia o addetta
alla casa o all'ufficio (purché maggiore di 14 anni e
non palesemente incapace); in assenza di queste persone,
la copia è consegnata al portiere, ovvero se pure questi
non c'è, ad un vicino che accetti di ricevere la
notifica. In questi ultimi due casi il ricevente
sottoscrive l'atto e l'ufficiale giudiziario avverte il
destinatario con raccomandata (art. 139 c.p.c.).
Il rischio di un'indebita
pubblicità o pubblicazione è chiaro, posto che l'atto
passa in più mani e non è protetto.
Anche in questo caso un'eventuale modifica delle norme in
senso protezionistico della riservatezza del destinatario
dovrà valutare con estrema attenzione la delicatezza
degli interessi in gioco. Come ho ricordato prima, la
notificazione è il primo atto procedimentale di
un'azione giudiziaria civile, o comunque il più
frequente, per cui dovranno, a mio avviso, evitarsi
meccanismi inutilmente complessi che costituiscano
essenzialmente un aggravio burocratico e abbiano pertanto
come primaria conseguenza un intralcio al diritto di
agire in giudizio. L'esigenza di riservatezza diviene
rilevante solamente nelle ipotesi di consegna a persona
diversa dal destinatario, mentre nelle fasi antecedenti
del procedimento la tutela è assicurata dal generale
obbligo del segreto d'ufficio. Solo in queste ipotesi la
notifica potrà avvenire per esempio in busta chiusa,
affinché altri non prenda indebita cognizione dei fatti
altrui, anche se la regola dovrebbe avere un'applicazione
circoscritta, giacché è impensabile prevederla per le
notifiche agli studi professionali, alle imprese (la
posta non è aperta dall'amministratore delegato) e
simili.
In conclusione, confidiamo nell'equilibrio del Garante.
* Studio Legale Coliva, Bologna
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