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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Il conflitto tra riservatezza e procedure di notificazione
di Daniele Coliva* - 25.01.98

La stampa di oggi 25/1/98 riporta una dichiarazione del Garante sulla questione delle modalità della notificazione del verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada, ed in particolare dell'eccesso di velocità, nonché sulla affermata necessità di garantire il rispetto della riservatezza più in generale nell'ambito della notificazione di atti giudiziari o amministrativi, che trova il paradigma procedimentale negli artt. 137 ss. c.p.c.

I termini del problema sono ben noti: per quanto concerne il casus belli, l'intervento del Garante ha chiarito che la trasmissione della fotografia in allegato al verbale di accertamento costituisce una violazione del diritto alla riservatezza dell'interessato, in quanto soggetti terzi potrebbero prendere cognizione di situazioni a volte imbarazzanti o poco piacevoli (es. una compagnia sconosciuta e "non autorizzata").
Lamentele in tal senso erano state sollevate anche in precedenza, ponendosi in contrapposizione con un'altra osservazione: l'interessato ha diritto di esaminare la fonte di prova dell'illecito al fine di valutare se ed in quanto la contestazione sia fondata.

Balza subito all'evidenza il nocciolo della questione, vale a dire il conflitto tra la riservatezza del singolo e l'esercizio di un diritto fondamentale, qual è quello di difesa (potremmo anche aggiungere l'obbligo a carico dell'Amministrazione di "motivare" il provvedimento).
Nel caso delle sanzioni per eccesso di velocità la visione della fotografia ha funzione primaria di controllo della legittimità del comportamento degli accertatori; questo controllo non può essere certamente spostato ad un momento successivo alla contestazione, ovvero subordinato ad una richiesta dell'interessato, oppure, peggio ancora, alla proposizione di una qualche impugnazione. Si pensi al caso, non infrequente, della commissione (o presunta tale) della violazione in una località distante dalla residenza; in mancanza di un correttivo, l'interessato dovrebbe sobbarcarsi un bel viaggetto per esaminare la fotografia, cioè, in buona sostanza, per esercitare un diritto elementare (nulla è perduto: si potrebbe prevedere in questi casi l'obbligo di trasmettere la fotografia al comando della polizia municipale o della polizia stradale del luogo di residenza del contravvenuto, presso il quale l'immagine potrebbe restare a disposizione di quest'ultimo per un periodo determinato, decorso il quale sarebbe restituita all'autorità procedente).
Certamente non è piacevole che il coniuge scopra la scappatella attraverso la cruda e banale rappresentazione fotografica, tuttavia occorre ben ponderare gli interessi in gioco ed evitare che la tutela della vita sentimentale di alcuni si traduca in un intralcio alla difesa per la maggioranza (ai primi si potrà ricordare un vecchio adagio: nisi caste tamen caute).

Il punto rimarchevole dell'intervento del Garante è tuttavia rappresentato dalla sollecitazione al Governo alla riforma delle procedure di notificazione, allo scopo di evitare un'indesiderata pubblicizzazione di vicende legate all'ambito giudiziario, in ragione dei meccanismi previsti dagli artt. 138 e 139 c.p.c.
E' opportuno riassumere la dinamica concreta della notifica, che è un momento processuale rilevantissimo, al quale la legge collega effetti giuridici importantissimi (la notificazione di un atto di citazione costituisce il momento d'inizio di una causa civile, quella di un decreto ingiuntivo fa decorrere il termine di 40 giorni per proporre opposizione, quella di una sentenza il termine breve, 30 o 60 giorni, per impugnarla, tanto per fare pochi esempi significativi).

Occorre premettere che materialmente la notifica si esegue portando all'ufficiale giudiziario un originale dell'atto più tante copie quanti sono i destinatari dello stesso. In calce all'originale e ad ogni copia l'ufficiale giudiziario redige la c.d. relazione di notificazione (che è atto pubblico, per quanto riguarda sia l'attività stessa di esecuzione della notificazione, sia l'attestazione della conformità all'originale della copia notificata; quest'ultima certificazione sarebbe ovviamente impossibile, qualora l'ufficiale giudiziario non potesse prendere cognizione dell'atto), nella quale dà atto dell'avvenuta consegna e delle relative modalità, ovvero delle ragioni dell'omessa notifica. Gli atti vengono consegnati "aperti" all'ufficiale giudiziario, proprio perché questi possa redigere la relazione di notifica ed effettuare gli accertamenti di cui sopra.
Un principio fondamentale alla base del sistema delle notificazioni è che il buon fine delle stesse non può essere lasciato al mero arbitrio del destinatario, nel senso che, qualora non sia possibile provvedere alla consegna a mani proprie (il modo principale e preferibile, art. 137 c.p.c.), il richiedente la notifica abbia comunque altri strumenti per portarla a termine correttamente. Così in caso di rifiuto del destinatario, la notifica si ha comunque per avvenuta (art. 138, comma 2, c.p.c.), mentre in caso di assenza di questi presso la casa o il luogo di lavoro, l'atto da notificare può essere consegnato a mani di persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio (purché maggiore di 14 anni e non palesemente incapace); in assenza di queste persone, la copia è consegnata al portiere, ovvero se pure questi non c'è, ad un vicino che accetti di ricevere la notifica. In questi ultimi due casi il ricevente sottoscrive l'atto e l'ufficiale giudiziario avverte il destinatario con raccomandata (art. 139 c.p.c.).

Il rischio di un'indebita pubblicità o pubblicazione è chiaro, posto che l'atto passa in più mani e non è protetto.
Anche in questo caso un'eventuale modifica delle norme in senso protezionistico della riservatezza del destinatario dovrà valutare con estrema attenzione la delicatezza degli interessi in gioco. Come ho ricordato prima, la notificazione è il primo atto procedimentale di un'azione giudiziaria civile, o comunque il più frequente, per cui dovranno, a mio avviso, evitarsi meccanismi inutilmente complessi che costituiscano essenzialmente un aggravio burocratico e abbiano pertanto come primaria conseguenza un intralcio al diritto di agire in giudizio. L'esigenza di riservatezza diviene rilevante solamente nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, mentre nelle fasi antecedenti del procedimento la tutela è assicurata dal generale obbligo del segreto d'ufficio. Solo in queste ipotesi la notifica potrà avvenire per esempio in busta chiusa, affinché altri non prenda indebita cognizione dei fatti altrui, anche se la regola dovrebbe avere un'applicazione circoscritta, giacché è impensabile prevederla per le notifiche agli studi professionali, alle imprese (la posta non è aperta dall'amministratore delegato) e simili.
In conclusione, confidiamo nell'equilibrio del Garante.

* Studio Legale Coliva, Bologna