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        conflitto tra riservatezza e procedure di notificazionedi Daniele Coliva* - 25.01.98
 La stampa di oggi 25/1/98
        riporta una dichiarazione del Garante sulla questione
        delle modalità della notificazione del verbale di
        accertamento delle violazioni al codice della strada, ed
        in particolare dell'eccesso di velocità, nonché sulla
        affermata necessità di garantire il rispetto della
        riservatezza più in generale nell'ambito della
        notificazione di atti giudiziari o amministrativi, che
        trova il paradigma procedimentale negli artt. 137 ss.
        c.p.c. I termini del problema
        sono ben noti: per quanto concerne il casus belli,
        l'intervento del Garante ha chiarito che la trasmissione
        della fotografia in allegato al verbale di accertamento
        costituisce una violazione del diritto alla riservatezza
        dell'interessato, in quanto soggetti terzi potrebbero
        prendere cognizione di situazioni a volte imbarazzanti o
        poco piacevoli (es. una compagnia sconosciuta e "non
        autorizzata").Lamentele in tal senso erano state sollevate anche in
        precedenza, ponendosi in contrapposizione con un'altra
        osservazione: l'interessato ha diritto di esaminare la
        fonte di prova dell'illecito al fine di valutare se ed in
        quanto la contestazione sia fondata.
 Balza subito all'evidenza
        il nocciolo della questione, vale a dire il conflitto tra
        la riservatezza del singolo e l'esercizio di un diritto
        fondamentale, qual è quello di difesa (potremmo anche
        aggiungere l'obbligo a carico dell'Amministrazione di
        "motivare" il provvedimento).Nel caso delle sanzioni per eccesso di velocità la
        visione della fotografia ha funzione primaria di
        controllo della legittimità del comportamento degli
        accertatori; questo controllo non può essere certamente
        spostato ad un momento successivo alla contestazione,
        ovvero subordinato ad una richiesta dell'interessato,
        oppure, peggio ancora, alla proposizione di una qualche
        impugnazione. Si pensi al caso, non infrequente, della
        commissione (o presunta tale) della violazione in una
        località distante dalla residenza; in mancanza di un
        correttivo, l'interessato dovrebbe sobbarcarsi un bel
        viaggetto per esaminare la fotografia, cioè, in buona
        sostanza, per esercitare un diritto elementare (nulla è
        perduto: si potrebbe prevedere in questi casi l'obbligo
        di trasmettere la fotografia al comando della polizia
        municipale o della polizia stradale del luogo di
        residenza del contravvenuto, presso il quale l'immagine
        potrebbe restare a disposizione di quest'ultimo per un
        periodo determinato, decorso il quale sarebbe restituita
        all'autorità procedente).
 Certamente non è piacevole che il coniuge scopra la
        scappatella attraverso la cruda e banale rappresentazione
        fotografica, tuttavia occorre ben ponderare gli interessi
        in gioco ed evitare che la tutela della vita sentimentale
        di alcuni si traduca in un intralcio alla difesa per la
        maggioranza (ai primi si potrà ricordare un vecchio
        adagio: nisi caste tamen caute).
 Il punto rimarchevole
        dell'intervento del Garante è tuttavia rappresentato
        dalla sollecitazione al Governo alla riforma delle
        procedure di notificazione, allo scopo di evitare
        un'indesiderata pubblicizzazione di vicende legate
        all'ambito giudiziario, in ragione dei meccanismi
        previsti dagli artt. 138 e 139 c.p.c.E' opportuno riassumere la dinamica concreta della
        notifica, che è un momento processuale rilevantissimo,
        al quale la legge collega effetti giuridici
        importantissimi (la notificazione di un atto di citazione
        costituisce il momento d'inizio di una causa civile,
        quella di un decreto ingiuntivo fa decorrere il termine
        di 40 giorni per proporre opposizione, quella di una
        sentenza il termine breve, 30 o 60 giorni, per
        impugnarla, tanto per fare pochi esempi significativi).
 Occorre premettere che
        materialmente la notifica si esegue portando
        all'ufficiale giudiziario un originale dell'atto più
        tante copie quanti sono i destinatari dello stesso. In
        calce all'originale e ad ogni copia l'ufficiale
        giudiziario redige la c.d. relazione di notificazione
        (che è atto pubblico, per quanto riguarda sia
        l'attività stessa di esecuzione della notificazione, sia
        l'attestazione della conformità all'originale della
        copia notificata; quest'ultima certificazione sarebbe
        ovviamente impossibile, qualora l'ufficiale giudiziario
        non potesse prendere cognizione dell'atto), nella quale
        dà atto dell'avvenuta consegna e delle relative
        modalità, ovvero delle ragioni dell'omessa notifica. Gli
        atti vengono consegnati "aperti" all'ufficiale
        giudiziario, proprio perché questi possa redigere la
        relazione di notifica ed effettuare gli accertamenti di
        cui sopra.Un principio fondamentale alla base del sistema delle
        notificazioni è che il buon fine delle stesse non può
        essere lasciato al mero arbitrio del destinatario, nel
        senso che, qualora non sia possibile provvedere alla
        consegna a mani proprie (il modo principale e
        preferibile, art. 137 c.p.c.), il richiedente la notifica
        abbia comunque altri strumenti per portarla a termine
        correttamente. Così in caso di rifiuto del destinatario,
        la notifica si ha comunque per avvenuta (art. 138, comma
        2, c.p.c.), mentre in caso di assenza di questi presso la
        casa o il luogo di lavoro, l'atto da notificare può
        essere consegnato a mani di persona di famiglia o addetta
        alla casa o all'ufficio (purché maggiore di 14 anni e
        non palesemente incapace); in assenza di queste persone,
        la copia è consegnata al portiere, ovvero se pure questi
        non c'è, ad un vicino che accetti di ricevere la
        notifica. In questi ultimi due casi il ricevente
        sottoscrive l'atto e l'ufficiale giudiziario avverte il
        destinatario con raccomandata (art. 139 c.p.c.).
 Il rischio di un'indebita
        pubblicità o pubblicazione è chiaro, posto che l'atto
        passa in più mani e non è protetto.Anche in questo caso un'eventuale modifica delle norme in
        senso protezionistico della riservatezza del destinatario
        dovrà valutare con estrema attenzione la delicatezza
        degli interessi in gioco. Come ho ricordato prima, la
        notificazione è il primo atto procedimentale di
        un'azione giudiziaria civile, o comunque il più
        frequente, per cui dovranno, a mio avviso, evitarsi
        meccanismi inutilmente complessi che costituiscano
        essenzialmente un aggravio burocratico e abbiano pertanto
        come primaria conseguenza un intralcio al diritto di
        agire in giudizio. L'esigenza di riservatezza diviene
        rilevante solamente nelle ipotesi di consegna a persona
        diversa dal destinatario, mentre nelle fasi antecedenti
        del procedimento la tutela è assicurata dal generale
        obbligo del segreto d'ufficio. Solo in queste ipotesi la
        notifica potrà avvenire per esempio in busta chiusa,
        affinché altri non prenda indebita cognizione dei fatti
        altrui, anche se la regola dovrebbe avere un'applicazione
        circoscritta, giacché è impensabile prevederla per le
        notifiche agli studi professionali, alle imprese (la
        posta non è aperta dall'amministratore delegato) e
        simili.
 In conclusione, confidiamo nell'equilibrio del Garante.
 * Studio Legale Coliva, Bologna |