Notificazioni, semplificazioni ed
esoneri (sintesi)
29.07.97
Premessa
La legge 31 dicembre 1996, n. 675 obbliga coloro
che elaborano informazioni a carattere personale a darne notificazione al
Garante per la protezione dei dati personali.
Le pubbliche amministrazioni e i privati che svolgono le attività indicate
nelle pagine seguenti non sono tenute a tale adempimento o possono
effettuarlo, a seconda dei casi, in forma semplificata, purché in entrambi i
casi si osservino le condizioni stabilite dal decreto legislativo approvato
il 25.07.1997.
In ogni altro caso è necessario utilizzare il modulo predisposto dall'Ufficio
del Garante, che facilita l'adempimento ed è accompagnato da istruzioni
operative.
Nessuna notificazione è dovuta per l'anno 1997.
Notificazione dei
trattamenti
Trattamenti
iniziati prima del 1. gennaio 1998
Trattamenti svolti anche in parte con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati
Trattamenti non automatizzati di dati sensibili (art. 24) |
Dal
1. gennaio
al 31 marzo 1998 |
Trattamenti non
automatizzati di dati "comuni" (ovvero diversi da quelli sensibili o
non attinenti a determinati provvedimenti giudiziari)
Trattamenti effettuati:
* per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari, CSM e Ministero di grazia
e giustizia
* casellario giudiziale, servizio carichi pendenti
* per finalità di polizia e difesa diverse da quelle del CED del Dipartimento
di P.S. e all'accordo di Schengen |
Dal
1. aprile
al 30 giugno 1998 |
Trattamenti
iniziati a decorrere dal 1. gennaio 1998
(automatizzati e non) |
Prima
dell'inizio del trattamento |
Oggetto della notificazione
La notificazione è una dichiarazione con la
quale si rappresenta l'esistenza di un "trattamento" dei dati
personali. Non si riferisce a singole banche dati o archivi.
E' "trattamento" sia una singola operazione (raccolta, inserimento,
registrazione, elaborazione, diffusione, etc.), sia un insieme di tali
operazioni.
Il numero ed il tipo delle operazioni, nonché la durata del
"trattamento", sono irrilevanti.
E' quindi possibile riunire in una sola notificazione l'insieme
delle attività di raccolta e di utilizzazione delle informazioni, poste in
essere da un azienda, da una pubblica amministrazione, etc.
E' anche possibile procedere ad un'unica notificazione relativa a più
trattamenti (e cioè a più attività di raccolta ed elaborazione dei dati)
purché essi siano svolti per finalità correlate.
La notificazione, una volta effettuata, non è soggetta a limiti temporali e va
rinnovata soltanto quando muti uno degli elementi che la caratterizzano.
Notificazioni
semplificate
I seguenti soggetti possono effettuare la
notificazione in forma semplificata:
* Le pubbliche amministrazioni, esclusi gli enti pubblici economici,
relativamente al trattamento di dati sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari autorizzato da una norma di legge o da un provvedimento del Garante.
* I giornalisti, i pubblicisti e gli iscritti al registro dei praticanti, per i
trattamenti relativi all'esercizio della loro professione e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
* I soggetti pubblici e privati che effettuano trattamenti, temporaneamente e
senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, per finalità relative
all'organizzazione interna della propria attività e relativamente a dati non
registrati in una banca dati. (I dati devono essere non sensibili né riguardare
provvedimenti giudiziari).
Esoneri
Elenco dei casi per i quali non si deve
effettuare la notificazione:
* trattamento effettuato per l'assolvimento di un compito previsto
dalla legge (solo dati "comuni");
* dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
* gestione del protocollo (dati necessari per la classificazione della
corrispondenza);
* rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione e utilizzate per
ragioni di lavoro;
* adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali;
* liberi professionisti iscritti all'albo e piccoli imprenditori per finalità
strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale
* tenuta di elenchi o albi professionali
* gestione di biblioteche, musei e mostre
* associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
* organizzazioni di volontariato (ferma restando la necessità dell'autorizzazione
per i dati sensibili);
* trattamenti temporanei e finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
*.pubblicazione per finalità d'informazione giuridica di dati desunti da
decisioni giudiziarie;
* raccolta di adesioni per proposte di legge d'iniziativa popolare, per
richieste di referendum e simili;
* amministrazione dei condomini (dati necessari per l'amministrazione).
(Quadro di sintesi tratto dal materiale
diffuso nella conferenza stampa del Garante il 29.07.97)
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