Germania: tutela dei dati e lotta al
terrorismo
dalla Newsletter del Garante n. 97 (1-7 ottobre2001) - 11.10.01
I Garanti dei Länder tedeschi ed il Garante federale si sono
riuniti in seduta straordinaria a Bonn lo scorso primo ottobre per discutere
dell'inasprimento delle misure di sicurezza in Germania dopo gli attentati
negli USA. Dall'incontro sono emerse preoccupazioni e timori. Sottolineando
come le molte proposte e richieste finalizzate a potenziare la sicurezza interna
abbiano riflessi sulla protezione dei dati, i Garanti tedeschi hanno segnalato
alcuni profili.
Innanzitutto hanno ricordato che le autorità giudiziarie e di polizia
dispongono già di ampi poteri per la lotta al terrorismo attraverso l'elaborazione
dei dati disponibili. In particolare, rispetto alle cosiddette "indagini
incrociate" [Rasterfahndung - si tratta di ricerche effettuate
incrociando uno specifico "profilo" individuato dalle forze di
polizia/giudiziarie con i dati contenuti in vari archivi pubblici e privati, n.d.r],
la maggioranza dei Länder già oggi ammette il ricorso a tale metodica non solo
per il perseguimento di reati, ma anche a fini preventivi.
Non sono, poi, giustificabili richieste generalizzate tese a limitare i diritti
civili, in particolare il diritto alla protezione dei dati. I Garanti hanno
sottolineato che protezione dei dati non ha mai significato protezione dei
criminali, e ciò dovrà valere anche per il futuro.
I Garanti hanno dichiarato, inoltre, di essere pronti a un dialogo aperto e
costruttivo sugli aggiustamenti eventualmente necessari in rapporto alla
situazione venutasi a creare, e di attendersi un'informazione e un
coinvolgimento tempestivi in merito.
Si deve evitare, in ogni caso, il sacrificio delle libertà dei cittadini a
favore di misure affrettate che non contribuiscono in modi efficaci alla lotta
contro il terrorismo.
I Garanti si sono dichiarati, tuttavia, favorevoli all'introduzione di nuovi
poteri di indagine che abbiano valenza limitata nel tempo, assoggettando
comunque a controlli, in termini di risultati conseguiti, tutte le misure di
particolare invasività, come appunto le ricerche incrociate.
Hanno, infine, sottolineato come, nell'introdurre qualsiasi nuova disposizione
di legge, occorra naturalmente tenere conto dei principi fondamentali alla base
dello Stato di diritto, del diritto fondamentale al libero sviluppo della
personalità, del principio di proporzionalità, del principio di presunzione di
innocenza e dell'obbligo di prevedere per legge specifiche norme relative all'utilizzazione
dei dati sensibili (per avere maggiori informazioni si può consultare il sito www.bdf.bund.de
).
Sul tema della "Rasterfahndung", in particolare, va segnalato un
articolo comparso il 2 ottobre scorso sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, nel
quale si descrive il funzionamento del sistema e si compiono alcune osservazioni
sulla sua efficacia.
Questo metodo di indagine si basa sulla definizione di un "catalogo"
di criteri per la ricerca di presunti criminali; i criteri in oggetto, che
permettono di individuare un "profilo" criminale, sono stati fissati
dall'Ufficio penale federale, competente per le indagini in materia di
terrorismo. Questo catalogo viene poi confrontato incrociandolo con i dati
contenuti in numerosi archivi sia pubblici sia privati (dai registri anagrafici
fino agli archivi degli uffici patenti), in modo da escludere persone non
sospette o individuare soggetti che soddisfano criteri significativi ai fini di
indagini ulteriori. E' stato utilizzato solo un'altra volta in passato, nel
quadro delle indagini sul terrorismo di estrema sinistra negli anni '70.
Vi sono però alcune differenze. In quel caso si trattava di individuare
personaggi noti, ma presumibilmente passati alla clandestinità, mentre oggi la
ricerca si focalizza su persone dall'identità assolutamente sconosciuta.
Inoltre, il codice di procedura penale non contiene una disposizione speciale
che, come nel caso della Rasterfahndung degli anni '70, giustifichi il ricorso
a tale metodica in seguito al compimento di atti criminali "di
considerevole gravità". Poiché in Germania sinora non sono stati compiuti
attentati da questi presunti gruppi di criminali, il ricorso alle ricerche
incrociate non può fondarsi sul codice, ma deve basarsi sulle leggi di polizia
in vigore nei singoli Länder - che non contengono disposizioni uniformi.
Anche per quanto concerne i criteri fissati ai fini dello screening si impongono
alcune considerazioni. Si tratta, in linea di massima, del Paese di origine,
dell'età, del grado di istruzione ed anche della denuncia di smarrimento del
passaporto. Poiché, inoltre, c'è il sospetto che gli appartenenti alla rete
terroristica abbiano studiato presso università tedesche, molte università
hanno deciso di comunicare i dati degli studenti di determinate nazionalità che
si sono iscritti a partire dal 1996 a corsi in materie tecniche o scientifiche.
Un'ordinanza giudiziaria o un provvedimento del ministro competente nei
singoli Länder stabilirà se sia ammissibile utilizzare queste categorie di
dati. Va detto che per i terroristi della RAF il criterio individuato era invece
il pagamento delle utenze elettriche e telefoniche in contanti anziché tramite
addebito su conto bancario. Questi criteri hanno suscitato numerose proteste,
soprattutto per l'accusa di discriminazione ai danni della comunità
mussulmana; l'ex ministro dell'interno federale, Baum, ha ricordato,
inoltre, che la metodica comporta numerose difficoltà e lungaggini, è
scarsamente efficace e dovrebbe essere utilizzata "soltanto sotto la
sorveglianza delle autorità per la protezione dei dati e per un periodo
limitato.
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