Che vuol dire RTLS? La sigla significa Real Time Location
System. Un buona definizione, in termini di correttezza e semplicità, è
quella disponibile su Wikipedia
(al momento non è ancora pubblicata la versione in Italiano), che in sostanza si
può così riassumere:
"Sistemi elettronici, generalmente wireless (comunicazioni senza
fili), in grado di identificare e tracciare in tempo reale la posizione di
oggetti".
Tali sistemi sono in genere costituiti dalle tag,
piccoli dispositivi che si possono attaccare sugli oggetti oppure inserirli in
essi, dai dispositivi reader che sono in grado di rilevare le
informazioni inviate dalle tag , ed infine dagli elementi hardware e
software che sono in grado di determinare le posizioni delle tag
elaborando i segnali ricevuti dai reader.
Un aspetto importante da sottolineare del sistema RTLS è la
sua capacità di operare anche (e solitamente meglio, grazie alle
caratteristiche di propagazione dei segnali) in spazi chiusi, cosa che un
sistema di rilevazione basato ad esempio su GPS (Ground Positioning System) non
è in grado di fare.
Con una opportuna dislocazione dei reader è possibile poi coprire aree
anche molto estese, come per esempio i piani di un palazzo oppure più edifici e
spazi liberi insieme.
Ad oggi un tipico prodotto RTLS commerciale lavora su reti
wireless Wi-Fi (lo standard 802.11 a/b/g ampiamente utilizzato da diverso tempo
anche in Italia sia in realtà aziendali sia nelle nostre reti domestiche),
utilizza come tag semplici dispositivi di dimensioni estremamente
contenute (pensiamo ad un accendino) di costo non elevatissimo (30 euro in
media): da notare che le tag possono essere anche esclusivamente software
e come tali inserite in un comunissimo personal computer, anche in modo non
evidente all’utente.
I reader sono gli access point della rete Wi-Fi.
Il cuore del sistema, ossia la parte che riceve ed elabora le informazioni per
determinare le posizioni degli oggetti dotati di tag è realizzato con
applicazioni software che si possono installare in un personal computer con
caratteristiche e prestazioni comparabili a quelle di un computer utilizzato da
un adolescente “internauta”.
I costi di un tale sistema? Per una media installazione con funzionalità
standard, con una trentina di tag e qualche access point inclusa
una minima attività di avviamento all’esercizio, si può spendere anche meno
di 50.000 euro. Non stiamo parlando di cifre alte per un azienda di medie
proporzioni.
Per quali finalità si possono utilizzare? Lo spettro di
possibilità è veramente molto ampio. Solo per citarne alcune:
- L’ambito ospedaliero, per individuare le posizioni di attrezzature e
dispositivi medicali di particolare rilevanza e soggetti a spostamento, oppure
per individuare le posizioni di particolari classi di degenti (per esempio la
mamma ed il suo bambino) o, ancora, per supportare il coordinamento di gruppi di
personale medico e paramendico in attività di routine o di emergenza.
- Funzioni di sicurezza, e dunque identificare le posizioni di attrezzature
critiche e verificare possibili indebiti spostamenti rispetto a determinate aree
ed attivare allarmi, ed anche, individuare gli spostamenti di persone, per
esempio rispetto a specifiche aree fisiche.
Gli esempi precedenti non rappresentano il futuro bensì la
realtà odierna.
Sia negli USA sia in diversi paesi della UE questi sistemi esistono già da
qualche anno, ed anche nel nostro paese nascono le prime sperimentazioni o,
tipicamente, i progetti pilota.
Sono molti i vantaggi che offrono questi sistemi, con costi contenuti e senza
montare ulteriori e specifiche infrastrutture di rete oltre a quelli già
esistenti, è possibile monitorare la posizione di moltissimi oggetti,
contemporaneamente ed in tempo reale, ed integrare l’informazione “posizione”
con altri dati gestiti in un sistema informativo di livello gerarchico
superiore.
I sistemi RTLS e le norme sulla protezione dati personali
E’ corretto considerare un sistema RTLS dal punto di vista
della protezione dati personali, con l’obiettivo però di non “demonizzare”
tali sistemi ed il loro uso, ma anzi favorirne lo sviluppo e la diffusione anche
in Italia evidenziando gli aspetti che devono essere esaminati in termini di
adempimenti per la privacy.
Le considerazioni di seguito riportate sono applicabili al caso in cui il
sistema tratti, indirettamente o meno, dati personali. Sono quindi inclusi i
casi di RTLS che controlla direttamente la posizione di una persona, ma anche il
caso di RTLS che controlla la posizione di un oggetto, quale ad esempio un
laptop in azienda, assegnato, in un dato periodo di tempo, ad un lavoratore.
Nel contesto della protezione dati personali la normativa
applicabile comprende il DLGV 196/03 “Codice in materia di protezione dati
personali” con attenzione anche al Titolo X dedicato alle comunicazioni
elettroniche, e, per tale settore, agli aspetti di data retention, attualmente
oggetto di consultazione pubblica in relazione al prossimo recepimento in Italia
della direttiva europea 2006/24/CE..
Da considerare inoltre tre provvedimenti a carattere generale
del Garante: il primo del 9 marzo 2005 - Bollettino n. 59 - Etichette
intelligenti" (Rfid): il Garante individua le garanzie per il loro uso; il secondo “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di
gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati
(Deliberazione
n. 53 del 23 novembre 2006);
infine il terzo “Videosorveglianza - Provvedimento generale“
del 29 aprile
2004.
Occorre poi sempre tener presente la legge 300 del 20 maggio
1970 meglio conosciuta come "Statuto del lavoratori". Il riferimento
è in particolare all’articolo 4, che riguarda l'uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori.
In funzione poi dello specifico settore (pubblico, sanitario, forze di polizia…)
il quadro può includere ulteriori riferimenti normativi.
In ogni caso il “paradigma massimo” degli adempimenti protezione dati
personali e privacy è riferito a:
- Notifica di trattamento dati personali al Garante
- Informativa agli Interessati
- Consenso da ricevere, nei casi previsti dalla legge, da parte degli
Interessati
- Designazioni degli incaricati del trattamento
- Misure di sicurezza: le cosiddette "misure minime" (allegato B del
DLGV 196/03) e le ulteriori misure del caso
- Regole per effettuare trasferimenti di dati all’estero
A meno di casi particolari o di futuri, specifici
pronunciamenti del Garante, tale paradigma si applica integralmente all’uso
del sistema RTLS: scorriamo brevemente insieme gli aspetti connessi alla
notifica.
La notifica
L’art. 37 comma 1 lettera a) del DLGV 196/03 richiede la
notifica per i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.
Con il provvedimento a carattere generale del 31 marzo 2004
“Provvedimento
relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione”, il Garante ha
sottratto all’obbligo di notifica “i trattamenti di dati che indicano la
posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati
esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto”. Successivamente, con il
provvedimento sempre a carattere generale del 23 aprile 2004 “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante“ è stato precisato che
“La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera
continuativa - anche con eventuali intervalli - l’ubicazione sul territorio o
in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi
elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli
oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all’identità
degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici. Non devono
essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che
consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza
di persone o oggetti”.
Pertanto, a meno che non si tratti di monitoraggio di
trasporto aereo, navale e terrestre ai fini della sicurezza del trasporto
stesso, i trattamenti in oggetto devono essere notificati, preventivamente. La
notifica dovrà avvenire a mezzo della procedura automatica predisposta dal
Garante (vedi le informazioni presenti sul sito www.garanteprivacy.it,
in particolare occorre compilare la tabella 3 del modello di notifica).
Prime conclusioni
L’argomento RTLS e protezione dati personali non può certo
esaurirsi con queste poche note. Come già abbiamo avuto modo di rilevare, è
importante inquadrare anche il contesto normativo riferito al settore specifico
nel quale si opera.
Per concludere questa introduzione al tema dei sistemi RTLS e relativi
adempimenti per la protezione dati personali e privacy, sembra comunque
opportuno evidenziare due aspetti che, se opportunamente inseriti nel quadro
degli adempimenti dovuti, porterebbero, per loro natura, un contributo di
chiarezza nei riguardi degli interessati, pensando in particolare all’esercizio
dei loro diritti, di documentabilità verso gli aventi diritto e quindi anche
nel corso di verifiche ispettive, ed infine di separabilità di responsabilità
tra produttori di sistemi e coloro che hanno la responsabilità del loro
esercizio.
Il primo aspetto è rappresentato da un documento redatto dal
titolare dei trattamenti che, così come richiesto per i sistemi di
videosorveglianza, potrebbe descrivere sinteticamente il sistema RTLS nella sua
operatività e le scelte effettuate in relazione agli aspetti di protezione dati
personali e privacy, adempimenti legali inclusi.
Il secondo aspetto è rappresentato da un attestato specifico per il sistema
RTLS che il produttore dovrebbe rilasciare direttamente al titolare o a coloro
che hanno la responsabilità di integrare e porre in esercizio il sistema, che
attesti la conformità del prodotto ai requisiti tecnici applicabili, derivanti
dalla normativa in oggetto . La regola 25 dell’allegato B del DLGV 196/03
dovrebbe aiutare.
(Continua sul prossimo numero)
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