(Dal sito www.senato.it)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2716
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 febbraio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa
del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle
acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione
della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354
(omissis)
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al
traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i dati» sono
inserite le seguenti: «relativi al traffico telefonico» e le parole: «trenta
mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e
repressione dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi
per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole: «dell'autorità
giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «del
giudice su istanza del pubblico ministero o» e sono aggiunte, in fine, le
parole: «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera f), per il traffico entrante»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione
dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alinea è sostituito dal
seguente: «5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c), le parole: «di
accesso ai» sono sostituite dalle seguenti: «di trattamento dei» e le parole:
«l'accesso sia consentito» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione
dei dati sia consentita»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 6 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la
conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».
L'articolo 5 è soppresso.
(omissis)
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