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Le modifiche al decreto-legge 354/03

08.03.04

 
(Dal sito www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV

2716

Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 febbraio 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354

(omissis)

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «relativi al traffico telefonico» e le parole: «trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole: «dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice su istanza del pubblico ministero o» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;

al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c), le parole: «di accesso ai» sono sostituite dalle seguenti: «di trattamento dei» e le parole: «l'accesso sia consentito» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione dei dati sia consentita»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 6 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».

L'articolo 5 è soppresso.

(omissis)

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