Il Garante: i rischi della carta
d'identità elettronica
dalla Newsletter del Garante n. 99 (14-21 ottobre2001) - 25.10.01
Vedi anche Se il
controllore controlla se stesso
L'AUTORITA' GARANTE ALLO SMAU 2001. L'INTERVENTO DEL PROF. GAETANO RASI
"La preoccupazione istituzionale dell'Autorità Garante per la privacy
è che il necessario progresso civile e tecnologico, finalizzato ad una
fluidificazione dei rapporti tra cittadini e P.A non confligga con il rispetto
della persona e con le garanzie di riservatezza e riservatezza e la sicurezza
dei dati personali".
Lo ha affermato Gaetano Rasi, componente dell'Autorità Garante, nel
convegno dedicato a "Carta d'identità elettronica e Firma digitale:
dalle parole ai fatti", svoltosi il 18 ottobre presso lo SMAU 2001 di
Milano.
Sia l'istituzione dei documenti elettronici, sia l'interconnessione fra
varie istituzioni per lo scambio e la verifica delle informazioni elettroniche,
comportano il rischio di menomare la riservatezza dei dati personali. "La
preoccupazione per l'Italia è reale - ha sottolineato Rasi - in quanto non
esiste una legislazione articolata ed organica nella materia e, quindi, si può
prevedere una possibile proliferazione e duplicazione di archivi e documenti
elettronici da parte di soggetti pubblici".
Intanto - ha ricordato il componente dell'Autorità - due importanti
principi sono stati ribaditi dal Garante nel parere fornito alla Presidenza del
Consiglio sul Testo Unico delle norme in materia di documentazione
amministrativa.
Il primo principio riguarda l'introduzione, nella carta di identità
elettronica, di altri dati diversi da quelli anagrafici e non essenziali per la
identificazione personale. Tali dati possono infatti essere di grande
delicatezza (per es. le impronte digitali) per cui è necessaria una normativa
chiara che dia le massime garanzie per i cittadini affinché l'accesso ad
elementi di questo genere, così come a dati di natura sensibile (in particolare
di tipo biometrico, ma anche dati anche delicati sulla salute) non avvenga in
maniera indiscriminata e senza consenso dell'interessato.
Il secondo principio riguarda l'accesso, da parte di una amministrazione,
agli archivi di un'altra amministrazione. Tale accesso deve essere considerato
possibile in quanto utile sia per finalità di semplificazione, sia per
rapidità di servizi informativi al cittadino, ma deve essere regolamentato,
attribuendo codici di accesso personalizzati e di uso esclusivo del cittadino
consenziente.
"Per questi motivi - ha concluso Rasi - l'Autorità ha richiamato l'attenzione
sulla possibilità di prevedere eventualmente differenti livelli di accesso da
parte delle singole amministrazioni".
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